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CEM4: view the New Standard Risk Assessment EN ISO 12100

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Steps

 

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Products

All reports printable / exported with CEM4

All reports printable / exported with CEM4

Update May 2020

The report elaborated with CEM4, covering all the obligations of the Machinery Directive: the Risk Assessment to EC Declaration of Conformity, the Technical File to Compliance EHSR.

30 models of reports processed with CEM4 exported directly from the software (IT Version):

01. Cover FT
02. Indice del Fascicolo Tecnico (Personalizzato)
03. Indice del Fascicolo Tecnico (stile 1) 
04. Indice del Fascicolo Tecnico (stile 2)
05. Indice del Fascicolo Tecnico (stile 2 - abbreviato)
06. Separatori di sezione (inseriti dall'utente)
07. Separatori di sezione
08. Dichiarazione CE di Conformità (IT)
09. Déclaration de conformité CE (FR)
10. EC Declaration of conformity (EN)
11. Declaracion de conformidad CE (ES)
12. EG-Konformitatserklarung fur maschinen (DE)
13. Dichiarazione CE di Conformità (multilingua esempio Norvegese)
14. Targa marcatura CE
15. Quadro complessivo stato VR
16. Testo dei requisiti
17. Valutazione Rischi Cover
18. Valutazione dei Rischi (Immagini)
19. Valutazione dei Rischi
20. Valutazione dei Rischi (Report 2)
21. Valutazione dei Requisiti (Report 1 - Valutazione personalizzata)
22. Valutazione dei Requisiti (Report 2 - Valutazione personalizzata)
23. Report Check List
24. Dichiarazione di Incorporazione
25. Dichiarazione CE di Conformità (Linea)
26. Analisi dei Rischi EN ISO 12100 - Cover
27. Analisi dei Rischi EN ISO 12100 - Report 1
28. Conformità RESS EN ISO 12100 - Cover
29. Conformità RESS EN ISO 12100 - Report 1
30. AR2 Report 1 - EN ISO 12100 Riduzione rischio

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  • Published: 19 June 2021
  • Hits: 29822

DECISION (EU) 2021/377

Implementing Decision (EU) 2021/377 

COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2021/377 of 2 March 2021 amending Implementing Decision (EU) 2019/436 on harmonised standards for machinery drafted in support of Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council

OJ L 72/12 of 3.3.2021

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  • Published: 03 March 2021
  • Hits: 2544

CEM4 Manuale d'Uso ebook

CEM4 User Manual 2023

CEM4 Manuale d'Uso ebook / Ed. VII Luglio 2023

Ed. 2023 VII / Regolamento macchine (UE) 2023/1230
Ed. 2023
Ed. 2021
Ed. 2020
Ed. 2018
Ed. 2016
Ed. 2015

Il presente ebook è il manuale d'uso ufficiale di Certifico Macchine 4 (CEM4): il software per il Regolamento macchine (UE) 2023/1230.

CEM4 è il primo software tecnico/normativo di supporto ai costruttori di macchine e tecnici progettisti per la gestione degli obblighi del processo di marcatura CE in applicazione del nuovo Regolamento macchine (UE) 2023/1230 e della Direttiva macchine 2006/42/CE (abrogata dal 20 gennaio 2027), dal 2023:

Metodi di Valutazione dei Rischi:

1. Metodo classico "VRQ" (nella stessa scheda Valutazione dei Rischi per pericoli EN ISO 12100 e Conformità RESS)

2. Metodo "EN ISO 12100" con 2 nuove schede VR:

2a. Analisi dei Rischi per Pericoli (AR)
2b. Conformità RESS (CR)

Le Procedure di Valutazione dei Rischi sono in accordo con EN ISO 12100 e Stima dei rischi in accordo con il Metodo Ibrido del Rapporto Tecnico ISO/TR 14121-2:2012 p. 6.5:

All. III Reg. (UE) 2023/1230 / All. I Dir. 2006/42/CE;
EN ISO 12100 - Valutazione dei Rischi;
ISO/TR 14121-2 - Stima dei rischi
EN 60204-1 - Equipaggiamenti elettrici;
EN ISO 4413 - Equipaggiamenti oleoidraulici;
EN ISO 4414 - Equipaggiamenti pneumatici;
EN ISO 13849-1 - Sicurezza funzionale: PL;
EN/IEC 62061 - Sicurezza funzionale: SIL;
Norme/requisiti personalizzati dall'utente.

Attraverso la correlazione tra ogni RESS indicato dalla Direttiva ed i punti delle norme tecniche armonizzate: il tutto in accordo con la EN ISO 12100 - Valutazione dei rischi e ISO/TR 14121-2 - Metodi di applicazione - p. 6.5: Metodo Ibrido.

Archivio Norme / Requisiti / Check list
Fascicolo Tecnico di Costruzione
Valutazione dei Rischi / Conformità di Norme Tecniche / Check list
Gestione processo marcatura CE di linee 

Con la funzione "File CEM" e l'editor integrato, puoi gestire e archiviare Norme / Check list, sulle quali effettuare Valutazioni dei Rischi/Conformità personalizzate.

Grazie ad una articolata e collaudata organizzazione sull'analisi della normativa e sullo sviluppo software, ed al significativo impegno di un affidabile team di collaboratori, CEM4 è il prodotto di riferimento italiano sulla normativa macchine.

©Coppyright Certifico Srl 

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  • Published: 15 May 2020
  • Hits: 25418

Raccolta segnaletica ISO 7010 Ed. 2020 - File CEM

ISO 7010 Raccolta dei Segnali di sicurezza previsti dalla norma - Ed. 2020

File CEM importabile in CEM4 (*)

File CEM della raccolta segnaletica ISO 7010:2019 aggiornata alla versione ISO 7010:2019/Amd 1:2020.

ISO 7010:2019 Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Registered safety signs

Corrigenda/Amendments:

ISO 7010:2011/Amd 1:2012
ISO 7010:2011/Amd 2:2012
ISO 7010:2011/Amd 3:2012
ISO 7010:2011/Amd 4:2013
ISO 7010:2011/Amd 5:2014
ISO 7010:2011/Amd 6:2014
ISO 7010:2011/Amd 7:2016
ISO 7010:2011/Amd 8:2017
ISO 7010:2011/Amd 9:2018
ISO 7010:2019/Amd 1:2020

ISO 7010:2019: https://www.iso.org/standard/72424.html

Nuovi Pittogrammi Emendamento A1:2020 Gennaio 2020

P045 - No campfire

P071 - Do not cross barrier
P072 - No jumping down
W068 - Warning; Falling into water when stepping on
W069 - Warning; Jellyfish
W070 - Warning; Step down

Attenzione: l'importazione della raccolta Ed. 2020 aggiorna e sovrascrive la Raccolta segnaletica ISO 7010 ED. 2018 - FILE CEM. Nel caso in cui siano state apportate delle modifiche alla raccolta precedente si suggerisce di aggiungere i nuovi pittogrammi mediante le funzioni del software.

(*) Importare in CEM4 come "Raccolta segnaletica":

CEM4 - File/Importa file di scambio/Raccolte di cartelli

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  • Published: 17 January 2020
  • Hits: 5055

DECISION (EU) 2019/1863

COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2019/1863 of 6 November 2019  amending and correcting Implementing Decision (EU) 2019/436 as regards the withdrawal of references of harmonised standards for machinery from the Official Journal of the European Union

(OJ L 286/25 7.11.2019)

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  • Published: 07 November 2019
  • Hits: 4055

DECISION (EU) 2019/1766

COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2019/1766 of 23 October 2019  amending Implementing Decision (EU) 2019/436 as regards harmonised standard EN ISO 19085- 3:2017 for numerically controlled boring and routing machines

(OJ L 270/94  24.10.2019 )

 

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  • Published: 24 October 2019
  • Hits: 3814

Acciai inossidabili macchine alimentari 2019 | File CEM

Acciai inossidabili macchine alimentari 2019 / File CEM

Il file .CEM contiene l'Elenco degli acciai inossidabili per materiali a contatto con alimenti (elenco completo in allegato) d’interesse per:

Direttiva 2006/42/CE (RESS 2 - macchine alimentari)
Regolamento (CE) n. 1935/2004 (MOCA EU)
D.M. 21 marzo 1973 (MOCA IT)

Elenchi divisi in due parti:

Parte A

Ciascun tipo di acciaio viene indicato con la sigla che ne caratterizza la composizione chimica secondo la norma UNI EN 10088-1:2014 e/o la classificazione della American Iron and Steel Institute (manuale AISI Agosto 1985) e/o le specifiche tecniche della American Society for Testing and Materials (ASTM) e/o le designazioni dell’Unified Numbering System (UNS).

Parte B

Acciai inossidabili individuati con l’analisi chimica di colata, in assenza di sigle previste dalle norme europee o internazionali di cui alla parte A.

Purché siano rispettati i limiti di migrazione di cui all’art.36 del DM 21.3.1973, possono essere presenti nella colata finale altri elementi non intenzionalmente aggiunti, per i quali non è dichiarato un limite percentuale nella tabella.

Elaborato Certifico Srl - Liberatoria

File CEM | www.cem4.eu

Collegati

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  • Published: 05 August 2019
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cem4: L'evoluzione normativa è sotto controllo.

Zoom

cem4 | Certifico Macchine 4

L'evoluzione normativa è sotto controllo.

Infografica cem4 - Evoluzione normativa sotto controllo

cem4 ti consente di gestire norme tecniche, check list, requisiti, specifiche tecniche, ecc. che puoi suddividere per tipologia: A, B, C, ecc.

Con la modalità d'uso a tab, puoi aprire sessioni di editor e di valutazione, e spostarti tra le stesse con estrema semplicità.

Inoltre se una norma è sostituita, puoi renderla "obsoleta", le Valutazioni dei rischi effettuate sulla stessa saranno congelate, con la funzione di copia/revisione delle norme, potrai duplicare la norma stessa e con la funzione di editor potrai aggiornarla alla norma che l'ha sostituita con le modifiche introdotte.

Download CEM4 Trial(*)

Le versioni di CEM4

(*)La Versione Trial di CEM4 è completa di tutte le funzioni e gratuita per 30 giorni. Al termine del periodo di prova, è possibile continuare ad utilizzare il prodotto e recuperare eventuali attività svolte, acquistando una delle Licenze disponibili in Store.

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  • Published: 26 June 2019
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Mandato M/396 del 19 dicembre 2006

Mandato M/396 del 19 dicembre 2006

Directive 2006/42/EC "Machinery"

This mandate relates to Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 95/16/EC1 . This Directive is a revision (recast) of the current Machinery Directive 98/37/EC. 

It came into force on 29 June 2006. Its provisions must be transposed into the national law of the Member States by the 29th June 2008 and will become applicable on 29 December 2009. According to Article 5 of the revised Directive, machinery subject to the Directive must satisfy the relevant essential health and safety requirements set out in Annex I before being placed on the market. Article 7 of the revised Directive states that machinery manufactured in conformity with a harmonised standard, the references of which have been published in the Official Journal of the European Union, shall be presumed to comply with the essential health and safety requirements covered by the standard. The scope of the revised Directive, set out in Article 1, is extended in so far as certain types of machinery have been removed from the list of exclusions. 

The borderline between the scope of the Machinery Directive and other Directives, in particular, the Low Voltage Directive, 73/23/EEC, and the Lifts Directive, 95/16/EC4, have been redefined in order provide greater legal certainty. Compared with the current Machinery Directive, Annex I to Directive 2006/42/EC does not introduce major changes to the essential health and safety requirements applicable to machinery. However, several of these requirements, such as those relating to ergonomic principles and machine emissions, have been made more precise.

A limited number of new essential health and safety requirements have been introduced to deal with risks associated with the types of machinery brought into the scope of the Directive. Furthermore, certain requirements that are currently applicable only to mobile or lifting machinery have been made applicable to any machinery presenting the risks concerned

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  • Published: 19 March 2019
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CEM4 Changelog

CEM4 Changelog 2005/2020

What we did from 2005 to December 2020.

Number Version: 160

The evolution of CEM4 2005/2020: everything that has been done from version 2 to 4.

Copyright Certifico S.r.l. - IT

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  • Published: 05 March 2021
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Check list EN 60204-1:2018 Testing of the electrical equipment of machines | IFA 2020

Check list EN 60204-1:2018 Testing of the electrical equipment of machines | IFA 2020

2020, IFA

Da IFA una check list sulla norma: EN 60204-1:2018 equipaggiamenti elettrici di macchine (2a - Vedi Ed 2007)

EN 60204-1 (2018), "Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico delle macchine - Requisiti generali" è una norma europea armonizzata (Tipo B) ai sensi della Direttiva Macchine 2006/42/CE e della Direttiva Bassa tensione 2014/35/UE.

Sulla base di questo standard, l'IFA - Istituto per la sicurezza e la salute sul lavoro del DGUV ha elaborato una checklist con l'ausilio del quale l'apparecchiatura elettrica delle macchine può essere testata in una sequenza adeguata. Poiché ogni fase di test fa riferimento alla sezione pertinente dello standard, la checklist è utile anche per gli utenti che non utilizzano lo standard su base giornaliera.

EN 60204-1:2018 Armonizzazione BT / M

BT - Bassa Tensione
Con la Decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 (GU L 306/26 del 27.11.2019), la EN 60204-1:2018 entra in regime di armonizzazione per la Direttiva 2014/35/UE "Bassa Tensione" a partire dalla data del 27 Novembre 2019. La norma sostituita, EN 60204-1:2006, è ritirata dal 27 maggio 2021 (cessazione Presunzione di Conformità).

M - Macchine
- Con la Decisione di esecuzione (UE) 2020/480 (GU L 102/6 del 02.04.2020) la EN 60204-1:2018 è entrata in regime di armonizzazione per la Direttiva 2006/42/CE "Macchine" a partire dalla data del 02 aprile 2020. La norma sostituita, EN 60204-1:2006, è ritirata dal 02 ottobre 2021 (cessazione Presunzione di Conformità). 

Da IFA un Documento PDF compilabile per l'analisi dell'applicazione della norma.

3. Details of the device under test and the testing procedure
4. Physical ambient and operating conditions 
5. Result of testing – testing checklists
6. Information for use and technical documentation

IFA
Istituto per la Sicurezza e Salute sul lavoro - DE
Ed.: 2020

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  • Published: 16 November 2020
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DECISION (EU) 2020/480

DECISION (EU) 2020/480

COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2020/480 of 1 April 2020 amending Implementing Decision (EU) 2019/436 on harmonised standards for machinery drafted in support of Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council (OJ L 102/6 del 02.04.2020)

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  • Published: 02 April 2020
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Regolamento (UE) 2019/1243

Regolamento (UE) 2019/1243

Regolamento (UE) 2019/1243 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che adatta agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo

GU L 198 del 25.7.2019

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  • Published: 02 March 2020
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10° Rapporto attività sorveglianza del mercato direttiva macchine

10° Rapporto sull’attività di sorveglianza del mercato ai sensi del d.lgs. 17/2010 per i prodotti rientranti nel campo di applicazione della Direttiva Macchine

Il 10° rapporto si propone come strumento di condivisione del patrimonio informativo che negli anni l’Istituto ha costruito e cercato di organizzare nel settore della sicurezza delle macchine, al fine di offrire spunti per l’avvio di importanti azioni per la sicurezza con particolare attenzione, stante la mission istituzionale, agli ambienti di lavoro.

Si tratta di un elaborato tecnico di pratico e immediato utilizzo per i vari soggetti che partecipano alla sorveglianza del mercato (organi di vigilanza, fabbricati, datori di lavoro/utilizzatori, verificatori, distributori ecc.), costituito da schede riferite alle principali tipologie di macchine (secondo la classificazione dei Comitati tecnici (CEN/CENELEC) che trattano le principali non conformità rilevate evidenziando, rispetto allo stato dell’arte di riferimento, le soluzioni ritenute accettabili dall’autorità di sorveglianza del mercato.

L’analisi del processo di sorveglianza del mercato e in particolare dell’attività di accertamento tecnico condotta da Inail, in base al comma 2 dell’art. 6 del D.lgs. 17/2010 (ex comma 2 dell’art. 7 del d.p.r. 459/96), offre ogni due anni spunti per approfondimenti e valutazioni, che possano contribuire a migliorare l’intero processo.

In particolare questo decimo rapporto costituisce un momento di svolta, o più precisamente di evoluzione, nella direzione di una sempre maggiore condivisione del patrimonio informativo che negli anni l’Istituto ha costruito e ha cercato di organizzare, in modo che potesse rappresentare uno strumento per l’avvio di importanti azioni per la sicurezza, con particolare attenzione, stante la mission istituzionale, agli ambienti di lavoro. Nel corso degli anni è emersa sempre più prepotentemente la stretta correlazione tra attività di vigilanza, verifica periodica e sorveglianza del mercato, dimostrando come queste azioni siano complementari e possano reciprocamente aiutarsi per un miglioramento del servizio prestato.

Tutte queste attività (vigilanza, verifica periodica e sorveglianza del mercato), infatti, rappresentano strumenti messi al servizio del lavoratore o più in generale del cittadino, per garantire livelli minimi di sicurezza e contemporaneamente cercare di innalzarne la soglia, promuovendo, con interventi concreti e diretti, la cultura della sicurezza.

Vigilanza e verifica sono da sempre i motori dell’attività di sorveglianza del mercato, in quanto storicamente ASL/ARPA, Ispettorato nazionale del lavoro e organi istituzionali preposti alla verifica periodica hanno dato avvio a oltre il 95% delle segnalazioni di presunta non conformità; allo stesso tempo le conclusioni dell’iter di sorveglianza del mercato hanno offerto utili indicazioni per rendere più puntuale e tecnicamente valido il contributo offerto nell’espletamento di questi servizi, indirizzando i tecnici nell’individuazione di situazioni critiche per la sicurezza dei lavoratori.

Partendo, come nelle passate edizioni, dalla banca dati che Inail ha composto negli anni per gestire l’attività di accertamento, si è inteso in questo decimo rapporto realizzare un documento tecnico di pratico e immediato utilizzo per i vari soggetti che partecipano alla sorveglianza del mercato (organi di vigilanza, fabbricanti, datori di lavoro/utilizzatori, verificatori, distributori, ecc.).

A tal fine sono state realizzate, per le principali tipologie di macchine (secondo la classificazione dei Comitati Tecnici CEN/CENELEC), delle schede che trattano le più significative non conformità rilevate, evidenziando, rispetto allo stato dell’arte di riferimento, le soluzioni tecniche ritenute accettabili. Naturalmente i documenti sono stati resi anonimi, recuperando esclusivamente le informazioni utili dal punto di vista tecnico, senza alcun riferimento a dati sensibili (riferiti al fabbricante o alla circostanza in cui la macchina segnalata è stata rinvenuta).

Ciascuna scheda si compone di tre parti:

una prima parte descrittiva nella quale è individuata la tipologia di macchina, riportandone la denominazione specificata dal fabbricante nella dichiarazione CE di conformità e una sintetica descrizione che chiarisce la destinazione d’uso e le modalità di utilizzo; è inoltre specificato l’anno di fabbricazione della macchina, al fine di definire lo stato dell’arte di riferimento e quindi individuare le soluzioni che potrebbero ritenersi accettabili; l’indicazione di tale data è utile anche in relazione all’eventuale norma tecnica di riferimento disponibile;

- una parte dedicata alle norme tecniche armonizzate di riferimento: questa sezione non è sempre presente, perché ovviamente dipende dalla disponibilità di riferimenti tecnici pertinenti; si è riportata, ove disponibile, la norma armonizzata di tipo C (o eventualmente altre norme di ausilio alla definizione del parere tecnico illustrato nel seguito), indicandone la versione e la data di pubblicazione in gazzetta ufficiale. Quest’ultimo riferimento è particolarmente importante, in quanto la norma tecnica diviene riferimento per la presunzione di conformità solo nel momento in cui viene pubblicata in gazzetta ufficiale, per cui le eventuali contestazione sollevate non possono prescindere dalla data di immissione sul mercato del
prodotto, rispetto alla pubblicazione in gazzetta ufficiale dell’eventuale norma tecnica. Ovviamente l’adozione di una norma armonizzata pubblicata in gazzetta ufficiale, seppure dia presunzione di conformità, è a carattere volontario, ma in ogni caso il riferimento normativo determina un livello di sicurezza che i fabbricanti sono tenuti almeno ad assicurare, anche adottando soluzioni tecniche altre rispetto a quelle indicate nel precetto normativo;

- una parte denominata “accertamento tecnico” che si compone a sua volta di due sotto sezioni:

- una dedicata alla segnalazione di presunta non conformità, nella quale viene descritta la situazione di pericolo ravvisata, evidenziando in modo chiaro e sintetico quanto riscontrato sull’esemplare oggetto di segnalazione, con riferimento alla parte della macchina coinvolta e alla situazione di utilizzo considerata. Ovviamente le condizioni dalle quali scaturisce la segnalazione di presunta non conformità devono essere correlate a un problema di tipo costruttivo, ovvero il soggetto segnalante deve escludere, nei limiti del possibile, che la carenza rilevata sia da imputare a manomissioni e/o usi scorretti della macchina. In questi casi, infatti, le responsabilità non sono da riferire al fabbricante e quindi non prevedono l’attivazione di un iter di sorveglianza del mercato, che, rivolgendosi al responsabile dell’immissione sul mercato del prodotto, contempla esclusivamente deficienze imputabili a chi ha progettato e costruito la macchina. Per rendere maggiormente intellegibile la situazione riscontrata, ove disponibili, sono stati inseriti foto e/o schemi. Sempre in questa parte si è collegata la situazione pericolosa alla carenza rispetto al requisito essenziale di sicurezza prescritto dalla direttiva, cercando di correlare la problematica al mancato rispetto delle prescrizioni dell’allegato I, indicando il requisito essenziale di sicurezza (RES) ritenuto non rispettato;

un’altra incentrata sul parere tecnico, nella quale, limitatamente alle carenze segnalate e quindi ai requisiti essenziali di sicurezza (RES) ritenuti presumibilmente non conformi, si è illustrato l’esito dell’accertamento tecnico condotto da Inail, sulla base della documentazione fornita dai fabbricanti, di pareri già espressi dall’autorità di sorveglianza del mercato, di posizioni assunte nei consessi comunitari, nonché dello stato dell’arte di riferimento.

Si tratta ovviamente di un primo esercizio in questa nuova direzione rispetto alle potenzialità che le conoscenze maturate nell’ambito dell’accertamento tecnico offrono, ma costituisce in ogni caso un importante passo anche per comprendere le esigenze di chi ci si aspetta possa adottare questo materiale. Come detto questo Rapporto è stato pensato per tutti coloro che a vario titolo approcciano la conformità dei prodotti alla direttiva macchine e proprio per ottenere un documento di più ampia applicabilità i criteri con i quali le schede sono state selezionate hanno contemplato innanzitutto la diffusione della tipologia di macchina, in seconda battuta si è cercato di individuare situazioni più frequenti, almeno sulla base dei dati disponibili dalla sorveglianza del mercato, e in ultimo si sono privilegiate le situazioni di più immediata individuazione.

In questo modo il lavoro prodotto, almeno in questo primo esemplare, vorrebbe trasversalmente offrire spunti per:

- fabbricanti e distributori, evidenziando le carenze più ricorrenti e le norme tecniche di riferimento, che si è rilevato non sempre costituiscono il back ground di chi approccia la progettazione e fabbricazione di una macchina;
- organi di vigilanza territoriale, riportando esempi di situazioni pericolose che potrebbero ripresentarsi nei luoghi di lavoro e soprattutto indicando, in un percorso di ottimizzazione del processo di sorveglianza del mercato, modalità di analisi della conformità e di segnalazione alle autorità competenti che possano migliorare l’azione di controllo. È indubbio, infatti, che segnalazioni più puntuali e pertinenti rendono gli interventi dell’autorità di sorveglianza più rapidi e soprattutto facilitano il confronto con il fabbricante, agevolando la rilevazione della problematica e quindi l’interlocuzione, anche per l’eventuale implementazione di interventi correttivi;
- datori di lavoro e utilizzatori, presentando una rassegna di possibili carenze palesi che potrebbero indirizzare nella scelta in fase di acquisto dei prodotti.

Questo decimo rapporto, in conclusione, fornendo analisi e informazioni di supporto alla valutazione di conformità dei prodotti alla direttiva macchine (per fabbricanti, utilizzatori, distributori, verificatori, soggetti istituzionali e non, ecc.), si propone anche di offrire spunti di indirizzo, per sviluppare nuove linee di ricerca e prodotti di supporto all’individuazione delle soluzioni adeguate per la totalità dell’utenza di settore.

____

Introduzione
CEN TC 98 - Piattaforme elevabili
CEN TC 142 - Macchine per il legno 
CEN TC 143 - Macchine utensili 
CEN TC 144 - Macchine agricole e forestali 
CEN TC 147 - Gru 
CEN TC 150 - Carrelli industriali 
CEN TC 151 - Macchine per cantiere e costruzione 
CEN TC 153 - Macchine per l’industria alimentare 
CEN TC 183 - Macchine per la gestione dei rifiuti 
Attrezzature intercambiabili

Fonte: INAIL 2019

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  • Published: 11 December 2019
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Guide machinery directive 2006/42/EC - Ed. 2019 EN

Guide machinery directive 2006/42/EC - Ed. 2019 EN

Brussels, October 2019

Introduction to the Update of the 2nd Edition

Directive 2006/42/EC is a revised version of the Machinery Directive, the first version of which was adopted in 1989. The new Machinery Directive has been applicable since 29th December 2009. The Directive has the dual aim of harmonising the health and safety requirements applicable to machinery on the basis of a high level of protection of health and safety, while ensuring the free circulation of machinery on the EU market. The revised Machinery Directive does not introduce radical changes compared with the previous versions. It clarifies and consolidates the provisions of the Directive with the aim of improving its practical application.

While the revised Machinery Directive was being discussed by the Council and the European Parliament, the Commission agreed to prepare a new Guide to its application.

The purpose of the Guide is to provide explanations of the concepts and requirements of Directive 2006/42/EC in order to ensure uniform interpretation and application throughout the EU. The Guide also provides information about other related EU legislation. It is addressed to all of the parties involved in applying the Machinery Directive, including machinery manufacturers, importers and distributors, Notified Bodies, standardisers, occupational health and safety and consumer protection agencies and officials of the relevant national administrations and market surveillance authorities. It may also be of interest to lawyers and to students of EU law in the fields of the internal market, occupational health and safety and consumer protection.

It should be stressed that only the Machinery Directive and the texts implementing its provisions into national law are legally binding.

The 2nd Edition of the Guide was endorsed by the Machinery Committee on 2 June 2010. In comparison with the 1st Edition, it was completed with comments on Annexes III to XI of the Machinery Directive. Some errors noticed by readers have been corrected. Legal references and terms have been updated in line with the Lisbon Treaty - in particular, where the Directive refers to 'the Community', the Guide now refers to 'the EU'.

Following discussion with the industry, the comments relating to chains, ropes and webbing for lifting purposes in §44, §330, § 340, §341, and §357 have been revised in order to clarify the practical application of the requirements relating to these products.

The 2nd Edition also includes a thematic index to facilitate consultation of the Guide. The numbering of the sections of the Guide is unchanged.

The Guide takes account of the amendment to Directive 2006/42/EC introduced by Regulation (EC) No 569/2009 relating to the regulatory procedure with scrutiny for the Machinery Committee. It also takes account of the provisions of Regulation (EC) No 765/2008 relating to market surveillance, which apply in a complementary way.

The 1st Update to the 2nd Edition of the Guide, further named Edition 2.1, has been completed to include the amendments made to the Machinery Directive by the Directive 2009/127/EC on Pesticide Equipment and the Regulation (EU) No 167/2013 on the approval and market surveillance of agricultural and forestry vehicles (Tractors). In addition, guidance on “partly completed machinery” and “assemblies” has been added, as well as inserting clarifications and corrections to the concepts of "safety components'', "new and used machinery", "marking of machinery". A number of key guidance decisions of the Machinery Working Group have been incorporated into this text.

This Update to the 2nd Edition of the Guide, further named Edition 2.2, contains a number of clarifications and corrections to the concepts of “safety components” and “partly completed machinery”, and some edits to ensure coherence with the LVD Guide. There are two newly added paragraphs about the machinery control units (§417) and safety components which are considered to be logic units (§418).

The Guide is published on the Commission’s Website EUROPA in English. This updated Edition 2.2 is intended to be a living document, edited and updated with new guidance once approved by the Machinery Working Group. It might be made available in other EU languages, but only the English version will be checked by the Commission.

Therefore, in case of doubt, the English version should be taken as the reference.

The Guide can be downloaded and is presented in a printable format. The text of the Directive is presented in boxed red italic type - the comments follow in black type. The Guide has been prepared with the help of an Editorial Group2. The previous Update of the 2nd Edition has been carried out by an external consultant3 and the Commission, assisted by some of the members of the Editorial Group. This Update has been carried out by the Commission services based on the input from the Editorial Group. The Commission4 wishes to warmly thank the members of the Editorial Group both for the huge amount of work they have carried out as well as for the efficient, constructive and cooperative spirit in which the drafts have been prepared. In parallel to the work of the Editorial Group, a Machinery Core Group established by Orgalime, including representatives of the main sectors of machinery manufacturing, has provided invaluable input from the industry. The drafts prepared by the Editorial Group have been submitted to the Member States and stakeholders for comments. The Commission would also like to thank all those who have made comments. We have tried to take them into account as far as possible.

Of course, the Commission takes full responsibility for the content of the Guide. Readers are invited to communicate any corrections or comments so that they can be taken into account in preparing future updates or a revised 3rd Edition.

Directive 2006/42/EC

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  • Published: 06 November 2019
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ISO 13857:2019 Distanze di sicurezza

ISO 13857:2019 Distanze di sicurezza

ISO 13857:2019
Sicurezza del macchinario - distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone pericolose con gli arti superiori e inferiori

File CEM importabile in CEM4

Questo documento stabilisce i valori delle distanze di sicurezza in ambienti sia industriali che non industriali per impedire il raggiungimento di zone pericolose del macchinario. Le distanze di sicurezza sono appropriate per le strutture di protezione. 

Fornisce inoltre informazioni sulle distanze per impedire il libero accesso degli arti inferiori (vedi allegato B).

Questo documento riguarda le persone di età pari o superiore a 14 anni (la statura del 5° percentile dei 14enni è di circa 1 400 mm). Inoltre, solo per gli arti superiori, fornisce informazioni ai bambini di età superiore ai 3 anni (la statura del 5° percentile dei bambini di 3 anni è di circa 900 mm) in cui è necessario affrontare il raggiungimento attraverso le aperture.

I dati per prevenire l'accesso agli arti inferiori per i bambini non sono considerati.

Le distanze si applicano quando una riduzione del rischio sufficiente può essere raggiunta solo dalla distanza. Poiché le distanze di sicurezza dipendono dalle dimensioni, alcune persone di dimensioni estreme saranno comunque in grado di raggiungere le zone pericolose anche quando sono soddisfatti i requisiti di questo documento.

La conformità ai requisiti di questo documento impedisce l'accesso alla zona pericolosa. Tuttavia l'utente del presente documento è informato che non fornisce la riduzione del rischio richiesta per ogni pericolo (ad es. Pericoli relativi alle emissioni della macchina come radiazioni ionizzanti, fonti di calore, rumore, polvere).

Le clausole relative agli arti inferiori si applicano da sole solo quando l'accesso da parte degli arti superiori alla stessa zona di rischio non è prevedibile in base alla valutazione del rischio.

Le distanze di sicurezza hanno lo scopo di proteggere le persone che cercano di raggiungere le zone pericolose nelle condizioni specificate (vedere 4.1.1).

https://www.iso.org/standard/69569.html

Elaborato Certifico Srl - Liberatoria

Vedi Focus ISO 13857:2019

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  • Published: 15 October 2019
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UNI EN ISO 13851:2019 | Dispositivi di comando a due mani

UNI EN ISO 13851:2019

Sicurezza del macchinario - Dispositivi di comando a due mani - Principi per la progettazione e la scelta

Data entrata in vigore: 04 luglio 2019

Preview in allegato

La norma specifica i requisiti di sicurezza di un dispositivo di comando a due mani (THCD) e la dipendenza del segnale di uscita dall'azionamento manuale dei dispositivi di azionamento.

Il presente documento descrive le caratteristiche principali dei dispositivi di controllo a due mani per garantire la sicurezza e stabilisce combinazioni di caratteristiche funzionali per tre tipi. Essa non si applica ai dispositivi destinati ad essere utilizzati come dispositivi di convalida, come dispositivi di comando ad azione mantenuta o come dispositivi di controllo speciali.

Recepisce: EN ISO 13851:2019

Adotta: ISO 13851:2019

Sostituisce: UNI EN 574:2008 la scelta

http://store.uni.com/catalogo/index.php/uni-en-iso-13851-2019.html

...

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  • Published: 07 July 2019
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EN ISO 11553-1: Macchine laser - Requisiti generali di sicurezza

EN ISO 11553-1 Sicurezza macchine laser

EN ISO 11553-1:2008 (ISO/DIS 11553-1:2016)
Sicurezza del macchinario - Macchine laser - Parte 1: Requisiti generali di sicurezza (ISO 11553-1:2005)

Disponibile il file CEM importabile in CEM4 e PDF estratto CEM4

La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN ISO 11553-1 (edizione novembre 2008). La norma descrive i pericoli generati dalle macchine laser e specifica i requisiti di sicurezza relativi ai pericoli di radiazioni e ai pericoli generati da materiali e sostanze. Inoltre specifica le informazioni che il fabbricante deve fornire a tali apparecchiature.

Il file è èlaborato sulla ISO/DIS EN ISO 11553-1:2016, in quanto la norma Ed. 2005 (ISO) e Ed. 2009 (UNI) è in revisione.

La norma è di tipo B ed è armonizzata (vedasi elenco) per la Direttiva macchine 2006/42/CE.

La ISO 11553 descrive i rischi generati dalle macchine per la lavorazione laser, come definito nella sezione 3.2, e specifica i requisiti di sicurezza relativi ai rischi di radiazioni e ai rischi generati da materiali e sostanze. Specifica inoltre le informazioni che devono essere fornite dai produttori di tali apparecchiature.

I seguenti pericoli possono essere generati da una macchina per il trattamento laser:
a) rischi meccanici;
b) pericoli elettrici;
c) rischi termici;
d) rischi di vibrazione;

e) rischi di radiazioni, come;
1) rischi generati dal raggio laser diretto o riflesso,
2) pericoli generati da radiazioni ionizzanti,
3) i rischi generati da radiazioni collaterali (UV, microonde, ecc.) prodotte, ad esempio, da lampade flash, tubi di scarica o sorgenti di energia RF, e
4) rischi generati da radiazioni secondarie dovute all'effetto del raggio (la lunghezza d'onda della radiazione secondaria può essere diversa da quella del raggio),

f) rischi generati da materiali e sostanze, come;
1) pericoli dovuti a prodotti che vengono utilizzati nella macchina (ad esempio gas laser, coloranti laser, gas a effetto serra, solventi),
2) pericoli derivanti dall'interazione tra il raggio e il materiale (ad esempio fumi, particelle, vapori, gas, detriti), fuoco o esplosione,
3) pericoli derivanti dai gas utilizzati per assistere le interazioni con il laser; questi pericoli includono esplosioni, incendi, effetti tossici e carenza di ossigeno,

g) pericoli generati trascurando i principi ergonomici nel design della macchina;

h) rischi di rumore.
...

Protezione durante la produzione
L'area di rischio principale è solitamente la zona di processo, ma l'area di rischio deve essere definita come risultato della valutazione del rischio. L'analisi dei pericoli deve indicare quale tipo di protezione (protezione locale o protezione periferica) deve essere utilizzata.

La protezione locale è un metodo di protezione per ridurre la radiazione laser e le relative radiazioni ottiche ad un livello di sicurezza basato su una valutazione del rischio (ad esempio mediante un ugello o una piccola protezione posizionata vicino al fuoco del fascio sul pezzo) senza racchiudere completamente il pezzo, il supporto del pezzo in lavorazione e/o il sistema di movimento della macchina.

La protezione periferica è un metodo di protezione per ridurre la radiazione laser e le relative radiazioni ottiche a un livello di sicurezza basato su una valutazione del rischio mediante una o più protezioni distanti (ad esempio un involucro protettivo) che racchiudono il pezzo, il supporto del pezzo e, di solito, la maggior parte del sistema di movimento della macchina. 

Il tipo di protezione dipenderà da diversi fattori, ad esempio
a) i parametri del laser che determinano la potenza,
b) gli elementi ottici (ad esempio, lunghezza focale),
c) la direzione (fissa o variabile) della propagazione del raggio rispetto al pezzo,
d) il tipo di lavorazione da realizzare (taglio, saldatura, ecc.),
e) il materiale e la forma del pezzo da lavorare,
f) il supporto del pezzo in lavorazione,
g) la visibilità della zona di processo.
...
La progettazione dei sistemi di controllo relativi alla sicurezza deve essere conforme alle norme ISO 13849-1 o IEC 62061. In genere, la valutazione del rischio per i danni alla vista porta a un livello di prestazioni richiesto PLr = d (ISO 13849-1).
...

Informazioni per l'utente
Oltre ai requisiti di IEC 60204-1, IEC 60825-1, ISO 11252 e ISO 12100, devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

a) Il fabbricante deve fornire documentazione e dati pertinenti sulla sicurezza, comprese le corrette procedure di manutenzione e assistenza al cliente/utente;

b) Il fabbricante informa l'utente in merito alle responsabilità dell'utente relative alla rimozione e / o allo smaltimento di fumi e materiale particolato dalla macchina;

c) Il fabbricante deve fornire informazioni sui valori limite per i materiali destinati alla lavorazione e per i fumi e le particelle generate dalla lavorazione di questi materiali. Il fabbricante deve inoltre fornire informazioni generali sulle apparecchiature per la rimozione di fumi e particolato;

d) Il fabbricante deve avvisare gli utenti di potenziali rischi noti fornendo una dichiarazione di avvertenza ben visibile nelle istruzioni per l'utente e / o nel manuale dell'operatore.

I seguenti elementi devono essere considerati per l'inclusione nelle istruzioni per l'utente e/o nel manuale dell'operatore:

e) IEC 60825-1 specifica le misure protettive per la radiazione laser primaria. Il requisito minimo, in caso di esposizione potenziale da parte di un prodotto di classe 3B e classe 4, è di indossare occhiali protettivi per la potenza e la lunghezza d'onda del laser;

f) Alcune operazioni (ad esempio la saldatura) possono produrre radiazioni UV e visibili intense. Il requisito minimo, in caso di esposizione potenziale a questo tipo di radiazioni, è quello di indossare un abbigliamento adeguato equipaggiamento per la protezione personale. Possono essere necessarie misure tecniche di protezione adeguate come protezioni o DPI;

g) La maggior parte delle applicazioni di trattamento dei materiali produce fumi, particelle e sostanze gassose. Durante la lavorazione dei metalli possono essere prodotti vapori di metalli pesanti. Questi possono danneggiare i tessuti e gli organi del corpo. Quando si trattano materie plastiche, si possono produrre sottoprodotti pericolosi (ad esempio allergici, tossici, cancerogeni). Possono essere necessarie misure di protezione tecnica adatte come dispositivi di aspirazione in combinazione con sistemi di pulizia dell'aria o DPI come maschere respiratorie filtrate.

I requisiti minimi, prima di iniziare il processo, sono:
h) avere familiarità con il materiale da trattare, sapere quali sottoprodotti possono risultare, valutare i loro rischi per la salute e determinare quali precauzioni sono necessarie;
i) adottare misure appropriate per prevenire o controllare il rischio (tali misure normalmente richiedono scarichi di fumi positivi dalla zona di processo e un'adeguata purificazione prima che i gas di scarico siano restituiti nell'atmosfera lontano dal personale);
j) informare, istruire e formare gli operatori sui rischi e le precauzioni da prendere;
k) ove necessario, e disponibile, per monitorare l'esposizione degli operatori a fumi o agenti inquinanti ed effettuare un'adeguata forma di sorveglianza della loro salute in conformità con le normative locali;
l) consultare un'autorità competente per scoprire quali norme nazionali, statali e/o locali devono essere soddisfatte prima che i gas di scarico siano restituiti nell'atmosfera.

Tensione / corrente pericolosa viene utilizzata per alimentare il laser e le relative apparecchiature. 
Gli alimentatori possono contenere batterie di condensatori che possono rimanere cariche per qualche tempo dopo aver spento l'apparecchiatura.
Il requisito minimo in caso di riparazione è di seguire le regole per le pratiche di sicurezza elettrica.

NOTA Le istruzioni per l'uso possono essere eseguite secondo IEC 82079-1.

Etichettatura
Le leggi locali o regionali per l'etichettatura devono essere rispettate.

La macchina deve essere etichettata per indicare
a) il nome e l'indirizzo del fabbricante della macchina laser,
b) la data di produzione,
c) la serie o il tipo di macchina (se pertinente) e il numero di serie (se presente), e
d) i colori, le dimensioni e gli stili di stampa delle etichette di avvertimento della radiazione laser devono essere conformi a quanto descritto nella norma IEC 60825-1.
Le etichette devono soddisfare i seguenti requisiti:

e) oltre all'etichettatura richiesta dalla IEC 60825-1 (Fig. 1), la macchina per il trattamento laser deve, dopo l'installazione, riportare altre etichette di avvertenza e di avvertenza pertinenti (ad esempio "FUMI/PARTICELLE TOSSICHE POSSONO ESSERE GENERATE DA QUESTA MACCHINA") (2); e

f) La dimensione e la posizione delle etichette devono essere tali da rendere leggibili le etichette appropriate al di fuori delle aree di pericolo senza esporre nessuno a nessuno dei pericoli elencati.
Il colore, le dimensioni e lo stile di stampa delle etichette devono essere conformi ai requisiti della ISO 3864.

Fig. 1 - Laser  IEC 60825-1

Fig. 2 -  Fumi/particelle tossiche 
---

In allegato A della norma, esempi di potenziali pericoli dei sottoprodotti per la lavorazione di materiali con tecnologia laser:

A.1.2 Lavorazione ceramica
Ossidi di alluminio (allumina), magnesio, calcio e silicio.
Ossido di berillio (altamente tossico).
A.1.3 Lavorazione del silicio
I detriti trasportati dall'aria Si e SiO (respirabili, possono causare la silicosi).
A.1.4 Lavorazione di metalli
Dal punto di vista medico, almeno i seguenti metalli e i loro composti sono rilevanti:
Mn, Cr, Ni, Co, Al, Zn, Cu, Be, Pb, Sb.
Gli effetti medici sono i seguenti:
a) tossico: Cr6 +, Mn, Co;
b) allergie, febbre da fumi metallici: Zn, Cu;
c) fibrosi polmonare: essere;
d) cancerogeno: Cr6 +, NiO.
Il berillio è molto pericoloso. I fumi di metalli pesanti vengono creati durante la lavorazione ad es. Ni, leghe di cromo. La composizione chimica dei fumi è correlata all'incirca al materiale trattato. Materiali (ad esempio rivestimenti) e elementi di lega con temperatura di evaporazione inferiore sono sovrarappresentati.
A.1.5 Taglio della plastica
Una grande varietà di sostanze potenzialmente pericolose può essere emessa. A basse temperature si producono idrocarburi alifatici, mentre temperature più elevate determinano un aumento di idrocarburi aromatici (come benzene, IPA) e idrocarburi polinucleari polialogenati (ad esempio diossine, furani). Materiali particolari possono causare emissioni di cianuri, isocianati (poliuretani), acrilati (PMMA) e acido cloridrico (PVC).
Gli effetti medici includono:
a) tossico: cianuri, CO, derivati ​​del benzene;
b) allergeni / irritanti: isocianati, acrilati;
c) irritazione delle vie respiratorie: formaldeide, acroleina, ammine;
d) cancerogeno: benzene, alcuni IPA.
A.1.6 Metalli per saldatura
A seconda dei materiali trattati con il laser, ci si possono aspettare vapori di metalli pesanti.
Vedi A.1.4.
A.1.7 Trattamento termico
Generalmente non sono presenti sottoprodotti significativi ma possono essere generati alcuni vapori di metalli pesanti.
A.1.8 Saldatura e brasatura
Ci si possono aspettare vapori di metalli pesanti, vapori di flusso e sottoprodotti.
A.1.9 Taglio di carta e legno
Sottoprodotti di cellulosa standard, esteri, acidi, alcoli e benzene.
A.1.10 Materiali non intenzionalmente deteriorati
Generazione di sottoprodotti pericolosi da materiali e sostanze non intenzionalmente deteriorati dalla radiazione laser (ad esempio l'ottica).
Zn, Se ossidi.
A.2 Esempi di rischi secondari di radiazione
I rischi secondari di radiazioni comprendono le radiazioni ottiche provenienti dalla zona di elaborazione, che determinano:
a) degradazione dei polimeri e emissione di fumi e gas velenosi, in particolare ozono;
b) rischi di incendio o esplosione derivanti da materiali e sostanze infiammabili;
c) raggi X dai plasmi; e
d) rischi per gli occhi e la pelle dalla radiazione UV emessa e dalla luce visibile intensa.
A.3 Esempi di pericoli meccanici
Spostare le parti della macchina può essere pericoloso.
I robot possono perforare un foro in una custodia protettiva, danneggiare il laser o il sistema di trasmissione del raggio e puntare il raggio laser su una parete / finestra di osservazione dell'operatore / armadio.
A.4 Esempi di rischi elettrici
A.4.1 Rischi primari
Tensioni elevate, energia immagazzinata, elevata capacità di corrente.
A.4.2 Pericoli secondari
Produzione di raggi X da componenti non schermati ad altissima tensione. Generazione di raggi X durante l'elaborazione di materiali con laser ad impulsi ultravioletti ad alta energia a impulsi (ad esempio laser a laser).
A.5 Esempi di carenze nel design
Scarsa progettazione o posizionamento di interruttori di interblocco, gruppi di interruttori, circuiti di interblocco, linee del gas e valvole del gas.
Schermatura inadeguata dalla radiazione laser dei cavi e delle linee del gas.

Ed. 2016 (ISO/DIS)
https://www.iso.org/standard/67658.html


Ed. 2005 (ISO) 
https://www.iso.org/standard/30654.html

Ed. 2009 (UNI)
http://store.uni.com/catalogo/index.php/uni-en-iso-11553-1-2009.html

Liberatoria file CEM

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Regulation on machinery | Consolidated text 2025

Ed: 2.0 April 2025
Operating Systems: iOS/Android
Publication Date: 09/4/2025
Author: Dr. Eng. Marco Maccarelli
Publisher: Certifico s.r.l.
ISBN: 978-88-98550-11-1

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Regulation (EU) 2023/1230 of the European parliament and of the Council of 14 June 2023 on machinery and repealing Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council and Council Directive 73/361/EEC.

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