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Insiemi di macchine: definizioni, casi, obblighi

Insiemi di macchine   definizioni  casi  obblighi

Insiemi di macchine: definizioni, casi, obblighi / Direttiva 2006/42/CE / Regolamento (UE) 2023/1230 e D.Lgs. 81/2008 TUS

La definizione di macchina ai sensi del D.Lgs. 81/2008rientra nella più ampia definizione di “attrezzatura di lavoro” come riportato all’Art. 69  c. 1a).

La definizione di macchina ai sensi della Direttiva 2006/42/CE è riportata all’Art. 2 c. a).

La definizione di macchina ai sensi del Regolamento (UE) 2023/1230 è riportata all’Art. 3 c. 1).

Gli insiemi di macchine ai sensi della Direttiva 2006/42/CE / Regolamento (UE) 2023/1230, rientrano nella definizione di macchine.

Attrezzature di lavoro   macchine

Gli insiemi di macchine o impianti o linee di produzione, sono macchine a tutti gli effetti, e come tali devono essere marcati CE ai sensi della Direttiva 2006/42/CERegolamento (UE) 2023/1230 e altre direttive applicabili.

Non è sufficiente che ogni macchina sia marcata CE, ma deve essere marcato CE l’intero insieme, in modo particolare va analizzata la sicurezza nelle posizioni di interfaccia in-out di collegamento tra le varie unità costituenti l’insieme.

Un gruppo di macchine collegate le une alle altre, ma in cui ciascuna macchina funziona indipendentemente dalle altre non viene considerato un insieme di macchine nel senso suindicato.

D.Lgs. 81/2008

Art. 69 - Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intende per:

a) attrezzatura di lavoroqualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all'attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro; (2) (3)

b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio;

c) zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso;

d) lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa;

e) operatore: il lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura di lavoro o il datore di lavoro che ne fa uso. (1)

Note
(1) Lettera modificata dall'art. 20, comma 1 lett. l del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 - Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
(2) Parere ML prot. 21346-07-4 del 13 Settembre 1995 Scaffalature euiparate ad attrezzature di lavoro
(3) Decreto 20 maggio 2015 Revisione generale periodica delle macchine agricole ed operatrici, ai sensi degli articoli 111 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.

Interpelli (0)

Interpello n. 1/2020 del 23/01/2020 - Applicazione della sanzione prevista per la violazione dell’art. 71 comma 7 e art. 73 comma 4 del D.Lgs. 81/08.

Vedi

Direttiva macchine 2006/42/CE

Articolo 2  Definizioni

Ai fini della presente direttiva il termine "macchina" indica uno dei prodotti elencati all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a f).

Si applicano le definizioni seguenti:

a) "macchina":

- insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata,

- insieme di cui al primo trattino, al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento,

- insieme di cui al primo e al secondo trattino, pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione,

- insiemi di macchine, di cui al primo, al secondo e al terzo trattino, o di quasi-macchine, di cui alla lettera g), che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale,

- insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta;

[..]

Vedi

Guida direttiva macchine 2006/42/CE - Ed. 2019 EN

§38 Assemblies of machinery

The fourth indent deals with assemblies of machinery consisting of two or more machines or partly completed machines assembled together for a specific application. Assemblies of machinery may be constituted by two units such as, for example, a packaging machine and a labelling machine, or by several units assembled together, for example, in a production line.

The definition of assemblies of machinery indicates that assemblies are arranged and controlled so that they function as an integral whole in order to achieve the same end. For a group of units of machinery or partly completed machinery to be considered as an assembly of machinery, all of these criteria must be fulfilled:

- the constituent units are assembled together in order to carry out a common function, for example, the production of a given product;

- the constituent units are functionally linked in such a way that the operation of each unit directly affects the operation of other units or of the assembly as a whole, so that a risk assessment is necessary for the whole assembly;

 - the constituent units have a common control system – see §184: comments on section 1.2.1, and §203: comments on section 1.2.4.4 of Annex I.
[...]

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  • Published: 17 April 2024
  • Hits: 577

EN ISO 13849-1: la documentazione tecnica di un SRP/CS da fornire

EN ISO 13849 1 SRP CS Documentazione 

EN ISO 13849-1: la documentazione tecnica di un SRP/CS da fornire

Il Documento illustra le informazioni per l'uso della SRP/CS (Parte di un sistema di comando legata alla sicurezza / Safety Related Parts of Control Systems) in accordo con la norma EN ISO 13849-1:2023 non ancora armonizzata per la Direttiva 2006/42/CE, che il costruttore, deve fornire, qualora applicata, all’utilizzatore di una macchina (da riportare nel manuale d’istruzioni) tali da rispettare la Presunzione di Conformità al punto 1.7.4.2 dell’Allegato I della Direttiva 2006/42/CE (vedi allegato ZA.1 a seguire).

La norma EN ISO 13849-1:2015 (norma attualmente armonizzata per la Direttiva 2006/42/CE), in accordo all’appendice ZA, da presunzione di conformità in forma generica solo al punto 1.2.1 dell’Allegato I della Direttiva 2006/42/CE. Riporta però, al capitolo 11, quali sono le istruzioni per l’uso da fornire all’utilizzatore per l’uso sicuro della SRP/CS.

11 Istruzioni Per L’uso

Si devono applicare i principi della ISO 12100:2010, punto 6.4.5.2, e le sezioni applicabili di altri documenti pertinenti (per esempio IEC 60204-1:2018, punto 17). In particolare, si devono fornire all’utilizzatore le informazioni importanti per l’utilizzo sicuro della SRP/CS.

Queste devono includere, senza limitarsi a ciò, quanto segue:

- i limiti delle parti legate alla sicurezza nelle categorie selezionate e le eventuali esclusioni delle avarie;
- i limiti della SRP/CS e qualsiasi esclusione delle avarie (vedere punto 7.3), per le quali, quando essenziale per mantenere la categoria o le categorie selezionate e la prestazione di sicurezza, si devono fornire informazioni appropriate (per esempio per la modifica, la manutenzione e la riparazione) per assicurare la giustificazione continuativa delle esclusioni delle avarie;
- gli effetti degli scostamenti dalla prestazione specificata sulle funzioni di sicurezza;
- descrizioni chiare delle interfacce con la SRP/CS e i dispositivi di protezione;
- tempo di risposta;
- limiti operativi (incluse le condizioni ambientali);
- indicazioni e allarmi;
- inibizione e sospensione delle funzioni di sicurezza;
- modalità di comando;
- manutenzione (vedere punto 9);
- liste di controllo per la manutenzione;
- facilità di accessibilità e sostituzione delle parti interne;
- mezzi per una risoluzione dei guasti facile e sicura;
- informazioni che spiegano le applicazioni per l’uso pertinenti la categoria cui si fa riferimento;
- intervalli delle prove di controllo quando pertinenti.

Si devono fornire informazioni specifiche sulla categoria o le categorie e il livello di prestazione della SRP/CS, come segue:
- riferimento datato alla presente parte della ISO 13849 (cioè "ISO 13849-1:2006"); la categoria, B, 1, 2, 3 o 4;
- il livello di prestazione a, b, c, d oppure e.

Esempio:

Una SRP/CS in conformità alla presente edizione della ISO 13849-1, di categoria B e di livello di prestazione a, sarebbe denominata come segue:

ISO 13849-1:2006 Categoria B PL a

Relativamente alla norma EN ISO 13849-1:2023 il contenuto delle informazioni deve essere quello riportato al capitolo 13.

[...]

Allegato ZA EN ISO 13849-1:2023

Relationship between this European Standard and the essential requirements of EU Directive 2006/42/EC aimed to be covered

This European Standard has been prepared under a Commission’s standardization request M/396 Mandate to CEN and CENELEC for Standardisation in the field of machinery" to provide one voluntary means of conforming to essential requirements of Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 95/16/EC (recast).

Once this standard is cited in the Official Journal of the European Union under that Directive, compliance with the normative clauses of this standard given in Table ZA.1 confers, within the limits of the scope of this standard, a presumption of conformity with the corresponding essential requirements of that Directive, and associated EFTA regulations.

Tabella ZA 1 Presunzione di conformit

Table ZA.1 - Correspondence between this European Standard and Directive 2006/42/EC

Dalla lettura, il RESS1.7.4.2 Direttiva 2006/42/CE (e, g, i, r, s) “Contenuto delle istruzioni”, è presunto conforme se applicato il punto 13 della norma EN ISO 13849-1:2023.

Schematicamente:

Figura 1 Presunzione di conformit  istruzioni

Fig. 1 - EN ISO 13849-1:2023 - 13 / Presunzione Conformità 1.7.4.2 (e, g, i, r, s)

[...]

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  • Published: 08 April 2024
  • Hits: 2909

Macchine per cantiere e costruzioni: accertamento sicurezza

Macchine per cantiere e costruzione

Macchine per cantiere e costruzioni - L’accertamento per la sicurezza delle macchine per cantiere e costruzione

Partendo dal patrimonio informativo che negli anni l’Istituto ha costituito e dalle competenze maturate nell’espletamento delle attività di accertamento tecnico, il documento raccoglie schede tecniche sulle macchine afferenti al tc 151 macchine per cantiere e costruzione, trattando le più significative non conformità rilevate, al fine di illustrare, rispetto allo stato dell’arte di riferimento, le soluzioni costruttive ritenute accettabili, e promuovere un miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, come previsto nella mission istituzionale.

Nel corso degli anni si è evidenziato sempre più prepotentemente il valore della diffusione delle informazioni quale strumento imprescindibile per accrescere il livello di sicurezza negli ambienti di lavoro.

Le conclusioni maturate nell’ambito dell’attività di accertamento tecnico costituiscono un importante bagaglio informativo che può rendere più puntuale e tecnicamente valido il contributo offerto nell’espletamento dell’attività di vigilanza del mercato, indirizzando i soggetti preposti alla definizione di segnalazioni di presunta non conformità.

Partendo dalle informazioni ricavate dalla banca dati che Inail ha composto negli anni per gestire l’attività di accertamento tecnico per la vigilanza del mercato, si sono realizzate delle schede tecniche riferite alle macchine per cantiere e costruzione, per realizzare un archivio di pratico e immediato utilizzo tanto per gli organi di vigilanza territoriale quanto per fabbricanti, datori di lavoro/utilizzatori e distributori.

Le schede tecniche collezionate trattano le principali non conformità rilevate sulle macchine per cantiere e costruzione, evidenziando, rispetto allo stato dell’arte di riferimento, le soluzioni costruttive ritenute accettabili. Naturalmente i documenti sono stati resi anonimi, recuperando esclusivamente le informazioni tecnicamente utili, senza alcun riferimento a dati sensibili (riferiti al fabbricante o alla circostanza in cui la macchina segnalata è stata rinvenuta), ma comunque garantendo un’informazione sufficiente per indirizzare eventuali interventi di approfondimento sulle macchine da verificare.

Ciascuna scheda si compone di tre parti principali:

una prima parte descrittiva nella quale è individuata la tipologia di macchina, riportandone la denominazione specificata dal fabbricante nella dichiarazione CE di conformità e una sintetica descrizione che definisce la destinazione d’uso e le modalità di utilizzo; è inoltre specificato l’anno di immissione sul mercato al fine di definire lo stato dell’arte di riferimento e quindi individuare le soluzioni che potrebbero ritenersi accettabili; l’indicazione di tale data è utile anche in relazione all’eventuale norma tecnica di riferimento disponibile;

una parte dedicata alle norme tecniche armonizzate di riferimento: questa sezione non è sempre presente, perché ovviamente dipende dalla disponibilità di riferimenti tecnici pertinenti; si è riportata, ove disponibile, la norma armonizzata di tipo C (o eventualmente altre norme di ausilio alla definizione del parere tecnico illustrato nel seguito), indicandone la versione e la data di pubblicazione in gazzetta ufficiale.

una parte denominata “accertamento tecnico” che si compone a sua volta di due sottosezioni:

§ una dedicata alla segnalazione di presunta non conformità, nella quale viene descritta la situazione di pericolo ravvisata, evidenziando in modo chiaro e sintetico quanto riscontrato sull’esemplare oggetto di segnalazione, con riferimento alla parte della macchina coinvolta e alla situazione di utilizzo considerata. Per rendere maggiormente intellegibile la situazione riscontrata, ove disponibili, sono state inseriti foto e/o schemi. Sempre in questa parte si è collegata la situazione pericolosa alla carenza rispetto al requisito essenziale di sicurezza prescritto dalla direttiva, cercando di correlare la problematica al mancato rispetto delle prescrizioni dell’allegato I, indicando il requisito essenziale di sicurezza (RES) ritenuto non rispettato;
§ un’altra incentrata sul parere tecnico, nella quale, limitatamente alle carenze segnalate e quindi ai requisiti essenziali di sicurezza (RES) ritenuti presumibilmente non conformi, si è illustrato l’esito dell’accertamento tecnico condotto da Inail, sulla base della documentazione fornita dai fabbricanti, di pareri già espressi dall’autorità di vigilanza del mercato, di posizioni assunte nei consessi comunitari, nonché dello stato dell’arte di riferimento. 

[...] segue

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  • Published: 29 March 2024
  • Hits: 4751

Macchine prive di azionamenti: da marcare CE in Direttiva macchine

Macchine prive di azionamenti da Marcare CE

Macchine prive di azionamenti: da marcare CE in Direttiva macchine / Note

Documento di approfondimento sulla definizione di macchina come insieme o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un’applicazione ben determinata.

Direttiva 2006/42/CE

[…]

Articolo 2 Definizioni

Ai fini della presente direttiva il termine “macchina” indica uno dei prodotti elencati all’articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a f).

Si applicano le definizioni seguenti:

a) “macchina”:

- insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un’applicazione ben determinata,
- insieme di cui al primo trattino, al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento,
- insieme di cui al primo e al secondo trattino, pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione,
- insiemi di macchine, di cui al primo, al secondo e al terzo trattino, o di quasi-macchine, di cui alla lettera g), che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale, insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta; […]

Regolamento (UE) 2023/1230

[…]

Articolo 3. Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1) "macchina":

a) insieme equipaggiato o destinato a essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata;
b) insieme di cui alla lettera a), al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento;
c) insieme di cui alle lettere a) e b), pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione;
d) insiemi di macchine di cui alle lettere a), b) e c) o di quasi-macchine, che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale;
e) insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta;
f) insieme di cui alle lettere da a) ad e) al quale manca soltanto il caricamento del software destinato all'applicazione specifica prevista dal fabbricante;

[…]

[...]

Figura 1   Definizione di macchina equipaggiata non equipaggiata con sistema di azionamento

(*)  Articolo 13 - Procedura per le quasi-macchine
1. Il fabbricante di una quasi-macchina, o il suo mandatario, prima dell'immissione sul mercato, si accertano che:
a) sia preparata la pertinente documentazione di cui all'allegato VII, parte B;
b) siano preparate le istruzioni per l'assemblaggio di cui all'allegato VI;
c) sia stata redatta la dichiarazione di incorporazione di cui all'allegato II, parte 1, sezione B.
2. Le istruzioni per l'assemblaggio e la dichiarazione di incorporazione accompagnano la quasi-macchina fino all'incorporazione e fanno parte del fascicolo tecnico della macchina finale.

Figura 1 - Definizione di “macchina” equipaggiata o non equipaggiata con il sistema di azionamento

La progettazione di una macchina senza sistema di azionamento è un’operazione delicata per la quale il Fabbricante deve molte volte comprendere il sistema di azionamento nella valutazione dei rischi.

In questi casi il rispetto delle condizioni di figura 1 potrebbe diventare una conseguenza delle esigenze di progettazione.

Fig  1  Definizione macchina equipaggiata o non equipaggiata con sistema di azionamento

(*) Sono rispettate le condizioni in Fig. 1
(**) E’ possibile che i RESS dichiarati conformi dal Fabbricante della quasi-macchina non siano più tali

Figura 2 – Modifiche alla macchina / quasi-macchina in fase di installazione / assemblaggio

[...]

Di norma il fabbricante di macchine complete fornisce le macchine dotate di un proprio sistema di azionamento. Tuttavia, le macchine destinate ad essere equipaggiate con un sistema di azionamento ma che vengono fornite sprovviste di quest’ultimo possono comunque rientrare nella definizione di macchine. Questa disposizione tiene conto, ad esempio, del fatto che taluni utenti di macchine preferiscono avere un parco motori omogeneo per le proprie macchine, per facilitare la manutenzione.

[...] segue

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  • Published: 07 March 2024
  • Hits: 10237

CEM4 New Standard Risk Assessment EN ISO 12100: Guida breve 2.0 Aprile 2021

CEM4: I metodi di Valutazione tipo EN ISO 12100

Rev. 2.0 del 28 Aprile 2021

Guida Breve CEM4 2010/2021

Disponibile il Documento "Guida breve 2021" aggiornato.

In CEM4 è al momento possibile strutturare una VR secondo 3 Metodi. (*)

Metodi AR:

1. Metodo Valutazione dei Rischi” (Metodo | EN ISO 12100 EstesoDownload Es. Report
2. Metodo Valutazione dei Rischi” (Metodo | EN ISO 12100 Standard) Download Es. Report
3. Metodo Valutazione dei Rischi” (Metodo | EN ISO 12100 OperativeDownload Es. Report

  • Published: 08 February 2024
  • Hits: 30468

UNI EN 1417:2023 / Mescolatori a cilindri per gomma - Requisiti di sicurezza

UNI EN 1417 2023 Mescolatori a cilindri Requisiti di sicurezza

UNI EN 1417:2023 / Mescolatori a cilindri per gomma - Requisiti di sicurezza

UNI EN 1417:2023 - Macchine per materie plastiche e gomma - Mescolatori a cilindri - Requisiti di sicurezza

La norma tratta tutti i pericoli significativi, le situazioni pericolose o gli eventi pericolosi relativi ai mescolatori a cilindri per la lavorazione della gomma e/o della plastica, se utilizzati come previsto e in condizioni di uso improprio ragionevolmente prevedibili dal fabbricante durante tutte le fasi della vita della macchina come descritto nel punto 5.4 della UNI EN ISO 12100:2010.

Data entrata in vigore: 20 dicembre 2023

Sostituisce: UNI EN 1417:2015

Recepisce: EN 1417:2023

In allegato Preview EN 1417:2023

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  • Published: 05 January 2024
  • Hits: 21257

Windows 11: problema dimensione dei cluster che impedisce l'installazione di SQL Server

Solo su Windows 11, in presenza di dispositivi di memorizzazione di recente produzione, è possibile che il setup di Microsoft SQL Server non riesca a terminare l'installazione oppure il servizio del database non possa essere avviato. Detti dispositivi riportano dimensioni dei settori superiori a quelle supportate da Microsoft SQL Server (attualmente il servizio supporta le dimensioni di 512 byte e 4096 byte). Il problema non si presenta con Windows 10 o precedente, poiché semplicemente questi settori di dimensioni maggiori a 4096 byte non sono riconosciuti/supportati dal sistema operativo.

Questo articolo spiega come individuare il problema e riporta alcune possibili soluzioni. Maggiori informazioni sono disponibili sui siti ufficiali Microsoft (vedi capitolo Fonti in fondo alla pagina).

Come individuare il problema

La fase iniziale del setup in cui sono verificati i requisiti di sistema non presenta alcuna anomalia o warning relativi alla dimensione dei settori; l'installazione sembra procedere senza intoppi ma verso la fine, durante l'avvio del servizio, termina con un errore generico ed un percorso da cui poter consultare i log (vedi immagine seguente):
Figura 1: esempio di installazione terminata con errore

Per verificare se il proprio sistema potrebbe rientrare in questa casistica di errore, seguire la procedura indicata:

  1. Avviare il prompt dei comandi come Amministratore.
  2. Digitare il seguente comando fsutil fsinfo sectorinfo c: (sostituendo c: con la propria unità di installazione, se diversa) e premere il tasto INVIO.
  3. Verificare che le voci Byte fisici per settore per atomicità (Physical Bytes Per Sector For Atomicity, in inglese) e Byte fisici per settore per prestazioni (Physical Bytes Per Sector For Performance, in inglese) abbiano un valore non superiore a 4096.

Nell'immagine seguente è possibile vedere il risultato del comando su un sistema che presenta il problema: una delle voci infatti riporta una dimensione (16384 byte) non compatibile con quelle supportate dal servizio di Microsoft SQL Server.
Figura 2: esempio di comando che riporta l'errore

Soluzione proposta

Allo stato attuale nessuna versione disponibile di Microsoft SQL Server è in grado di supportare dimensioni dei settori diverse da 512 byte e 4096 byte; la Microsoft è al corrente del problema e probabilmente rilascerà degli aggiornamenti per risolvere il problema. Nel frattempo la Microsoft consiglia, oltre alla possibilità di installare SQL Server su un'altra unità che non presenta il problema (o su un dispositivo con una versione precedente di Windows - sic!), di eseguire una modifica al Registro di Sistema che dovrebbe forzare Windows 11 ad emulare la dimensione del settore come 4096 byte.

Attenzione!

Le istruzioni seguenti sono fornite a semplice titolo di cortesia e come possibile suggerimento per la risoluzione del problema. Si ricorda che le modifiche al Registro di Sistema di Windows, se non eseguite correttamente o in presenza di determinate configurazioni, possono causare problemi anche gravi (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: applicazioni non funzionanti, blocchi del sistema operativo, perdite di dati, errori in fase di boot di Windows). L'utente, prima di intervenire sul Registro, dovrebbe valutare attentamente eventuali effetti collaterali della modifica in base alle caratteristiche del proprio sistema e ai software installati. Il work-around è stato individuato da Microsoft: Certifico si è limitata a tradurre i passaggi in italiano dalle fonti ufficiali Microsoft (vedere in fondo) e a testarlo su un numero limitato di configurazioni.

Certifico non offre alcuna garanzia sull'attendibilità delle istruzioni riportate e non si assume alcuna responsabilità per eventuali problemi, danni, perdite di dati, blocco macchina, mancato profitto o qualsivoglia altro effetto collaterale indesiderato eventualmente provocato, direttamente o indirettamente, dal succitato fix: l'utente, nell'applicare la modifica, si assume completamente tutti i rischi dell'operazione, manlevando Certifico da qualsiasi responsabilità.

Il work-around deve inoltre essere considerato come "provvisorio", in attesa di un aggiornamento ufficiale di Microsoft SQL Server o Microsoft Windows. Per qualsiasi problema o ulteriore chiarimento riguardo alla procedura, si consiglia di contattare il supporto tecnico di Microsoft.
  1. Disinstallare completamente tutte le versioni/istanze di Microsoft SQL Server eventualmente presenti sul computer.
  2. Accedere con un utente Amministratore.
  3. Dal menù Esegui di Windows scrivere regedit e premere INVIO per avviare il Registro di Sistema di Windows.
  4. Nella barra degli indirizzi del Registro di Sistema, inserire il seguente percorso: Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\stornvme\Parameters\Device
  5. Nel menù Modifica, alla voce Nuovo, selezionare il comando Valore multistringa.
  6. Specificare il seguente nome: ForcedPhysicalSectorSizeInBytes
  7. Fare doppio click sul nome per aprire la finestra di modifica e inserire il seguente valore (senza andare a capo): * 4095 (ovvero asterisco, uno spazio, le cifre quattro, zero, nove, cinque).
  8. Confermare la modifica col pulsante OK e chiudere il Registro di Sistema di Windows.
  9. Riavviare Windows.
  10. Reinstallare Microsoft SQL Server.

Fonti

Per maggiori informazioni, si consiglia di consultare le seguenti fonti ufficiali:

  • Published: 13 December 2023
  • Hits: 19852

ISO/DIS 6909:2023 / Press brakes safety

ISO 6909 2023 Press brakes safety

ISO/DIS 6909:2023 / Press brakes safety 

ISO/DIS 6909:2023 - Machine tools safety - Press brakes

This document specifies technical safety requirements and measures to be adopted by persons undertaking the design, manufacture and supply of press brakes which are intended to work cold metal or material partly of cold metal but which can be used in the same way to work other sheet materials (e.g. cardboard, plastic, rubber, leather, etc.) and also referred to as machines.

NOTE 1 
The design of a machine includes the study of the machine itself, taking into account all phases of the “life” of the machine mentioned in ISO 12100:2010, 5.4, and the drafting of the instructions related to all the above phases.

This document covers the following types of machines (see Annex J):
 
- Hydraulic press brakes;
- Hydraulic servo-drive press brakes;
- Screw servo-drive press brakes;
- Belt-spring servo-drive press brakes.
 
The requirements in this document take account of intended use, as defined in ISO 12100:2010, 3.23, as well as reasonably foreseeable misuse, as defined in ISO 12100:2010, 3.24. This document presumes access to the press brake from all directions, deals with all significant hazards during the various phases of the life of the machine described in Clause 4, and specifies the safety measures for both the operator and other exposed persons.

NOTE 2 
All significant hazards means those identified or associated with press brakes at the time of the publication of this document.

This document applies to press brakes which can function independently or in combination (e.g. two machines in tandem or more) and can also be used as a guide for the design of press brakes which are intended to be integrated in a manufacturing system.
This document deals with the significant hazards, hazardous situations and events relevant to press brakes and ancillary devices (see Clause 4).
This document specifies the safety requirements for press brakes defined in this clause.
This document does not cover press brakes which transmit energy to impart beam motion by using pneumatic means or mechanical clutch or press brakes that use combination of technologies (e.g. combined hydraulic and screw servo-drive press brake or combined hydraulic servo-drive and screw servo-drive press brake).
This document does not cover machines whose principal designed purpose is:ì
 
a) sheet folding by rotary action;
b) tube and pipe bending by rotary action;
c) roll bending.
 
This document does not cover hazards related to the use of press brakes in explosive atmospheres.
This document is not applicable to press brakes which are manufactured before the date of its publication.
This document does not cover the safety aspect of equipment for automatic loading and unloading where provided. Guidance on how to take into account additional automatic loading and unloading equipment can be found in ISO 11161:2007.
...
  • Published: 07 December 2023
  • Hits: 13871

Upgrade segnaletica ISO 7010:2019 Amd 7 2023 | File CEM

Upgrade segnaletica ISO 7010:2019 Amd 7 2023 | File CEM

File CEM importabile in CEM4 (*)

File CEM upgrade della raccolta segnaletica ISO 7010:2019 Ed. 2020 aggiornata alla versione ISO 7010:2019/Amd 1:2023.

ISO 7010:2019 Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Registered safety signs

Corrigenda/Amendments:

ISO 7010:2019/Amd 2:2020
ISO 7010:2019/Amd 3:2021
ISO 7010:2019/Amd 4:2021
ISO 7010:2019/Amd 5:2022
ISO 7010:2019/Amd 6:2022
ISO 7010:2019/Amd 7:2023

ISO 7010:2019: https://www.iso.org/standard/72424.html

Upgrade segnaletica

ISO 7010:2019/Amd 2:2020

E017 Firefighters lift
E064 First aid responder
M055 Keep out of reach of children
W071 Warning - Substance or mixture presenting a health hazard
W072 Warning - Substance or mixture that can cause an environmental hazard

ISO 7010:2019/Amd 3:2021

E067 Evacuation mattress
E068 Lifebuoy with light and smoke
E069 Person overboard call point
F019 Unconnected fire hose

ISO 7010:2019/Amd 4:2021

F018 - Fire alarm flashing light
M059 - Wear laboratory coat
W073 - Warning; Large-scale fire zone
W074 - Warning; Tornado zone
W075 - Warning; Active volcano zone
W076 - Warning; Debris flow zone
W077 - Warning; Flood zone
W078 - Warning; Landslide zone

ISO 7010:2019/Amd 5:2022

M056 - Ventilate before and during entering
M057 - Ensure continuous ventilation
M058 - Entry only with supervisor outside

ISO 7010:2019/Amd 6:2022

E065 Natural disaster outdoor refuge area
E070 Evacuation lift for people unable to use stairs
M060 Hold the trolley handle
P073 Do not shut lid when burners are operating
P074 Child seat installation prohibited

ISO 7010:2019/Amd 7:2023

P075 Do not stare at light source
W079 Warning; Hot content
W080 Warning; Hot steam

Attenzione: l'importazione della raccolta non sovrascrive la Raccolta segnaletica ISO 7010 ED. 2020 - FILE CEM. Usando il filtro per la selezione delle raccolte sarà possibile usare l'edizione 2020 oppure l'upgrade 2023.

Importare come Raccolta segnaletica: File / Importazione da file di scambio / Raccolta.

(*) Attenzione: Importare in CEM4 come "Raccolta segnaletica":

Da CEM4 - File/Importa file di scambio/Raccolte di cartelli

Download file importabile CEM4

  • Published: 09 October 2023
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UNI EN ISO 14738 Requisiti antropometrici postazioni di lavoro macchinario

UNI EN ISO 14738 2009

UNI EN ISO 14738 Requisiti antropometrici postazioni di lavoro macchinario

Documento di approfondimento sui requisiti antropometrici per la progettazione di postazioni di lavoro sul macchinario in accordo alla norma tecnica UNI EN ISO 14738:2009.

UNI EN ISO 14738:2009 “Sicurezza del macchinario - Requisiti antropometrici per la progettazione di postazioni di lavoro sul macchinario”

Data entrata in vigore: 05 marzo 2009

Recepisce: EN ISO 14738:2008

La norma fa parte delle norme armonizzate per la Direttiva 2006/42/CE sulle macchine.

prospetto ZB 1 EN ISO 14738 2009

prospetto ZB.1 Corrispondenza tra la presente norma europea e la Direttiva 2006/42/CE

La norma stabilisce i principi per la derivazione delle dimensioni da misurazioni antropometriche e per la loro applicazione alla progettazione di postazioni di lavoro per macchinario non mobile.

Essa si basa sulle attuali nozioni di ergonomia e misurazioni antropometriche.
...

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  • Published: 23 September 2023
  • Hits: 19401

EN ISO 13849-1:2023 Allegato A - Guida per la determinazione del PL richiesto

EN ISO 13849 1 2023 Allegato A   Guida per la determinazione del PL richiesto

EN ISO 13849-1:2023 Allegato A - Guida per la determinazione del PL richiesto (PLr)

Con la nuova EN ISO 13849-1:2023, non ancora armonizzata per la Direttiva 2006/42/CE, si illustra l'Allegato A sulla determinazione del PLr, allegato significativamente aggiornato rispetto a quello dell'Edizione 2015. 

Se ne evidenziano brevemente le novità di cui a seguire.
_______

Nella precedente edizione la probabilità di evitare il pericolo e la probabilità che si verifichi un evento pericoloso erano entrambe combinate nel parametro P (vedi A.2.3).

Nella presente edizione, i parametri “possibilità di evitare il pericolo o di limitare il danno” (parametro P) e “probabilità che si verifichi un evento pericoloso” non vengono più accorpati. Difatti, il parametro “probabilità che si verifichi un evento pericoloso” è adesso solo menzionato e, a favore di sicurezza, è generalmente stimato come elevato (100%).

Nei casi in cui la valutazione risulti “bassa”, il PLr determinato tramite il grafico del rischio, può essere declassato di un livello ed in questo caso, la decisione deve essere giustificata e documentata.

Nella nuova edizione, il parametro P, viene determinato in base a cinque fattori, ovvero:

1. utilizzo della macchina da parte di persona esperta/non esperta
2. la velocità con cui si manifesta la situazione pericolosa
3. possibilità di evitare il pericolo in termini di spazio
4. percettibilità del pericolo (ad es. superficie calda/fredda, radiazioni non ionizzanti, ecc.)
5. complessità delle operazioni (interazione umana in termini di numero di operazioni e/o tempistiche disponibili per tali operazioni).

Nella Tabella A.1 viene illustrata la determinazione del Parametro P in base ai 5 fattori di cui sopra.

I fattori 2., 3. e 4. se hanno valori tali da rientrare nella colonna C (rischio alto) della Tabella A.1, sono sufficienti da soli a determinare l’assegnazione di P2 (ovvero scarsamente possibile evitare o limitare il danno).

Gli altri due fattori, ovvero 1. e 5., non rientrando nella colonna C (rischio alto) della Tabella A.1, giustificano la scelta di P2 unicamente se utilizzati in combinazione con altri fattori.

[...]

Annex A (informative)

Guidance for the determination of required performance level (PLr)

A.1 General

Figura A 1 Diagram PLr

Key

1 starting point for evaluation of safety function’s contribution to risk reduction
L low contribution to risk reduction
H high contribution to risk reduction
PLr required performance level

Risk parameters:

S severity of injury
S1 slight (normally reversible injury)
S2 serious (normally irreversible injury or death)
F frequency and/or exposure times to hazard
F1 seldom-to-less-often and/or exposure time is short
F2 frequent-to-continuous and/or exposure time is long
P possibility of avoiding or limiting harm
P1 possible under specific conditions
P2 scarcely possible

Figure A.1 - Diagram for determining PLr for safety function

[...]

A.3.3 Possibility of avoiding or limiting harm, P1 and P2

It is important to know whether a hazardous event can be recognized before it can cause harm and be avoided. For example, can the exposure to a hazard be directly identified by its physical characteristics, or recognized only by technical means, e.g. indicators. Other important aspects which influence the selection of parameter P include, for example:

a) speed with which the hazardous situation arises (e.g. quickly or slowly);
b) possibilities to withdraw from the hazardous situation (e.g. avoidance by escaping);
c) practical safety experiences relating to the process;
d) whether operated by trained and suitable operators;
e) operated with or without supervision.

When a hazardous event occurs, P1 should only be selected if there is a realistic possibility of avoiding or significantly reducing harm. Otherwise, P2 should be selected.

One possibility to determine P is the following approach:

- determine the letter of each factor of the Table A.1 that reflects the specific application (only one choice for each factor is possible);
- count the number of chosen letters “A”, “B” and “C”;
- determine the corresponding value of the parameter P in Table A.2.

Table A.1 - Determination of parameter P based on five factors

Tabella A 1

Table A.2 - Selection of parameter P1 or P2

Tabella A 2

[...] segue in allegato

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  • Published: 08 April 2024
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EN IEC 62061: la documentazione tecnica da fornire di un SCS

EN IEC 62061 la documentazione tecnica di un SCS da fornire

EN IEC 62061: la documentazione tecnica da fornire di un SCS da parte del costruttore

Il Documento illustra le informazioni per l'uso dell'SCS (Sistema di Controllo di Sicurezza / Safety-related Control System) in accordo con la norma EN IEC 62061:2021 armonizzata per la Direttiva 2006/42/CE, che il costruttore, deve fornire, qualora applicata, all’utilizzatore di una macchina (da riportare nel manuale d’istruzioni) tali da rispettare la Presunzione di Conformità al punto 1.7.4.2 dell’Allegato I della Direttiva 2006/42/CE (vedi allegato ZZ1 a seguire).

Il contenuto delle informazioni deve essere quello riportato in 10.3 della EN IEC 62061:2021.

EN IEC 62061:2021
Sicurezza del macchinario - Sicurezza funzionale dei sistemi di comando e controllo relativi alla sicurezza

La presente Norma prescrive requisiti e fornisce raccomandazioni per la progettazione, l'integrazione e la convalida dei sistemi di controllo relativi alla sicurezza (SCS) per le macchine.

È applicabile ai sistemi di controllo utilizzati, singolarmente o in combinazione, per svolgere funzioni di sicurezza su macchine non trasportabili manualmente durante il lavoro, compreso un gruppo di macchine che lavorano insieme in modo coordinato.

La presente è una Norma specifica per il settore dei macchinari nell'ambito della serie di Norme CEI EN 61508 (tutte le parti).

La progettazione di sottosistemi elettronici programmabili complessi o elementi di sottosistemi non rientra nell'ambito di questa Norma.

Tale Norma specifica i requisiti generali per la progettazione e la verifica di un sistema di controllo relativo alla sicurezza destinato ad essere utilizzato in modalità a domanda alta-continua.

La presente Norma affronta esclusivamente i requisiti di sicurezza funzionale volti a ridurre il rischio di situazioni pericolose e si applica ai rischi derivanti direttamente dai pericoli della macchina stessa o da un gruppo di macchine che lavorano insieme in modo coordinato.

La Norma in oggetto sostituisce completamente la Norma CEI EN 62061:2005-09, che rimane applicabile fino al 26-04-2024. La presente Norma riporta la traduzione completa della EN IEC 62061; la versione inglese è riportata nel fascicolo 18395E di gennaio 2022.

Alla Tabella ZZ1 della EN IEC 62061:2021 è riportato:

Table ZZ.1 Correspondence between this European standard and Annex 1 of Directive 2006/42/EC [2006 OJ L 157]

EN IEC 62061 2021 Tqbella ZZ1

Presunzione di conformità RESS 1.7.4.2 (e, g, i, r, s)

Dalla lettura della Tabella, il RESS 1.7.4.2 Direttiva 2006/42/CE (e, g, i, r, s) “Contenuto delle istruzioni”, è presunto conforme se applicato il punto 10.3 della norma EN IEC 62061:2021.

Schematicamente:

EN IEC 62061 2021   10 3   Presunzione Conformit  1 7 4 2  e  g  i  r  s

Fig. 1 - EN IEC 62061:2021 – 10.3 / Presunzione Conformità 1.7.4.2 (e, g, i, r, s)

Direttiva 2006/42/CE

Allegato I - RESS

1.7.4.2. Contenuto delle istruzioni

Ciascun manuale di istruzioni deve contenere, se del caso, almeno le informazioni seguenti:

a) la ragione sociale e l'indirizzo completo del fabbricante e del suo mandatario;

b) la designazione della macchina, come indicato sulla macchina stessa, eccetto il numero di serie (cfr. punto 1.7.3);

c) la dichiarazione di conformità CE o un documento che riporta il contenuto della dichiarazione di conformità CE, i dati relativi alla macchina ma non necessariamente il numero di serie e la firma;

d) una descrizione generale della macchina;

e) i disegni, i diagrammi, le descrizioni e le spiegazioni necessari per l'uso, la manutenzione e la riparazione della macchina e per verificarne il corretto funzionamento;

f) una descrizione del o dei posti di lavoro che possono essere occupati dagli operatori;

g) una descrizione dell'uso previsto della macchina;

h) le avvertenze concernenti i modi nei quali la macchina non deve essere usata e che potrebbero, in base all'esperienza, presentarsi;

i) le istruzioni per il montaggio, l'installazione e il collegamento, inclusi i disegni e i diagrammi e i sistemi di fissaggio e la designazione del telaio o dell'installazione su cui la macchina deve essere montata;

j) le istruzioni per l'installazione e il montaggio volte a ridurre il rumore e le vibrazioni prodotti;

k) le istruzioni per la messa in servizio e l'uso della macchina e, se necessario, le istruzioni per la formazione degli operatori;

l) le informazioni in merito ai rischi residui che permangono, malgrado siano state adottate le misure di protezione integrate nella progettazione della macchina e malgrado le protezioni e le misure di protezione complementari adottate;

m) le istruzioni sulle misure di protezione che devono essere prese dall'utilizzatore, incluse, se del caso, le attrezzature di protezione individuale che devono essere fornite;

n) le caratteristiche essenziali degli utensili che possono essere montati sulla macchina;

o) le condizioni in cui la macchina soddisfa i requisiti di stabilità durante l'utilizzo, il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, in condizioni di fuori servizio, durante le prove o le avarie prevedibili;

p) le istruzioni per effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di trasporto, movimentazione e stoccaggio, indicanti la massa della macchina e dei suoi vari elementi allorché devono essere regolarmente trasportati separatamente;

q) il metodo operativo da rispettare in caso di infortunio o avaria; se si può verificare un blocco, il metodo operativo da rispettare per permettere di sbloccare la macchina in condizioni di sicurezza;

r) la descrizione delle operazioni di regolazione e manutenzione che devono essere effettuate dall'utilizzatore nonché le misure di manutenzione preventiva da rispettare;

s) le istruzioni per effettuare in condizioni di sicurezza la regolazione e la manutenzione, incluse le misure di protezione che dovrebbero essere prese durante tali operazioni;

t) le specifiche dei pezzi di ricambio da utilizzare, se incidono sulla salute e la sicurezza degli operatori;

EN IEC 62061:2021
...

10 Documentazione

10.1 Generalità

Il costruttore di un SCS e il costruttore dei sottosistemi devono elaborare la documentazione tecnica pertinente indicata in 10.2 e le informazioni per l’uso indicate in 10.3. La documentazione deve attestare la procedura seguita e i risultati ottenuti.

La documentazione deve essere soggetta al controllo delle versioni.

10.2 Documentazione tecnica
...

Presunzione Conformità RESS 1.7.4.2 (e, g, i, r, s) Direttiva macchine 2006/42/CE
________

10.3 Informazioni per l'uso dell'SCS

10.3.1 Generalità

10.3.1.1 Panoramica

Le informazioni per l'uso dell’SCS devono fornire indicazioni riguardanti l'installazione, l'uso e la manutenzione. Queste devono comprendere una descrizione completa dell'apparecchiatura, dell'installazione e del montaggio come indicato in seguito.

10.3.1.2 Specifica dell'integrità della sicurezza Devono essere fornite informazioni specifiche sull'integrità della sicurezza dell'SCS, come indicato in seguito:

- SIL 1, 2 o 3,
- se pertinenti, i vincoli architettonici del/i sottosistema/i.

10.3.1.3 SCS e sottosistemi

Gli SCS sono tipicamente progettati e implementati come sistemi relativi alla sicurezza da un costruttore di macchine utilizzando sottosistemi separati già disponibili.

I sottosistemi generalmente sono prodotti e immessi sul mercato come dispositivi completi pronti per l'uso. Esistono pertanto prescrizioni diverse per le informazioni per l'uso, applicabili al costruttore della macchina o al costruttore dei sottosistemi. Il costruttore di una macchina può anche ricoprire il ruolo di costruttore del sottosistema SCS.

10.3.2 Informazioni per l'uso fornite dal costruttore dei sottosistemi

Si applicano i principi della ISO 12100:2010, 6.4 e le sezioni applicabili di altri documenti pertinenti (per esempio la IEC 60204-1:2016, Articolo 17). In particolare, il costruttore di un sottosistema deve indicare nelle istruzioni le informazioni importanti per l'installazione, l'uso e la manutenzione in sicurezza del sottosistema. Ciò comprende, ma non si limita a, quanto segue:

a) descrizione del sottosistema comprendente:

- la descrizione generale del sottosistema e della sua funzione;
- istruzioni per l’installazione;
- prescrizioni per l’interfacciamento;
- informazioni sulla configurazione, le impostazioni o la programmazione e, se del caso, una dichiarazione sull'uso previsto del sottosistema, nonché tutte le misure che possono essere necessarie per prevenire gli usi impropri ragionevolmente prevedibili;

b) informazioni sui limiti di funzionamento del sottosistema, comprendenti:

- specifica dei limiti ambientali, ad esempio temperatura, illuminazione, vibrazioni, rumore, contaminanti atmosferici;
- specifica dei limiti di interfacciamento, per esempio caratteristiche elettriche, idrauliche, pneumatiche o meccaniche;
- specificazione di qualsiasi altro limite relativo alla funzionalità di sicurezza prevista, ad esempio frequenza di funzionamento, robustezza, intervallo;
...

[...]

segue

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  • Published: 05 April 2024
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Strutture ROPS / FOPS / TOPS / FOGS

Strutture ROPS FOPS TOPS FOGS

Strutture ROPS / FOPS / TOPS / FOGS - Quadro normativo illustrato

Quadro normativo illustrato sulle strutture ed i sistemi di protezione per le macchine semoventi.

Tutte le macchine semoventi devono essere dotate, se i rischi sono presenti, di strutture di Protezione contro il rischio di ribaltamento (ROPS) e contro rischi connessi con cadute di oggetti o di materiali (FOSP), tali strutture devono essere marcate CE ai sensi della Direttiva macchine 2006/42/CE / nuovo Regolamento (UE) 2023/1230.

Il presente documento riporta i requisiti della Direttiva macchine 2006/42/CE ed il commento della Guida Direttiva Macchine Ed. 2.2 2019, le norme di riferimento, degli esempi con immagini delle strutture e delle prove di laboratorio.

Le ROPS e FOPS, sono componenti di sicurezza ai sensi della Direttiva macchine 2006/42/CE (Allegato V) e rientrano anche nell’Allegato IV (categorie di macchine per le quali va applicata una delle procedure di cui all'articolo 12, paragrafi 3 e 4).

Direttiva macchine 2006/42/CE

Articolo 2 Definizioni

[…]

c) «componente di sicurezza»: componente

- destinato ad espletare una funzione di sicurezza,
- immesso sul mercato separatamente,
- il cui guasto e/o malfunzionamento, mette a repentaglio la sicurezza delle persone, e
- che non è indispensabile per lo scopo per cui è stata progettata la macchina o che per tale funzione può essere sostituito con altri componenti.

L'allegato V contiene un elenco indicativo delle componenti di sicurezza che può essere aggiornato in base all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a);

[…]

Articolo 12 Procedure di valutazione della conformità delle macchine

[…]

3. Se la macchina è contemplata dall'allegato IV ed è fabbricata conformemente alle norme armonizzate di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e nella misura in cui tali norme coprono tutti i pertinenti requisiti di sicurezza e di tutela della salute, il fabbricante o il suo mandatario applica una delle procedure seguenti:

a) la procedura di valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui all'allegato VIII;
b) la procedura di esame per la certificazione CE del tipo di cui all'allegato IX, più controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui all'allegato VIII, punto 3;
c) la procedura di garanzia qualità totale di cui all'allegato X.

4. Se la macchina è contemplata dall'allegato IV, ma è stata fabbricata non rispettando o rispettando solo parzialmente le norme armonizzate di cui all'articolo 7, paragrafo 2, ovvero se le norme armonizzate non coprono tutti i pertinenti requisiti di sicurezza e di tutela della salute o non esistono norme armonizzate per la macchina in questione, il fabbricante o il suo mandatario applica una delle procedure seguenti.

a) la procedura di esame per la certificazione CE di cui all'allegato IX, più controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui all'allegato VIII, punto 3;
b) la procedura di garanzia qualità totale di cui all'allegato X.

[…]

Regolamento (UE) 2023/1230

Articolo 3 Definizioni

[…]

3) «componente di sicurezza»: un componente fisico o digitale, compreso un software, di un prodotto rientrante nell'ambito di applicazione del presente regolamento, che è progettato o destinato ad espletare una funzione di sicurezza e che è immesso sul mercato separatamente, il cui guasto o malfunzionamento mette a repentaglio la sicurezza delle persone, ma che non è indispensabile per il funzionamento di tale prodotto, o per il quale componenti normali possono essere sostituiti per il funzionamento di tale prodotto;

[…]

Articolo 25 Procedure di valutazione della conformità per le macchine e i prodotti correlati

[…]

3. Se la categoria di macchine o prodotti correlati è elencata nell'allegato I, parte B, il fabbricante o la persona fisica o giuridica di cui all'articolo 18 applica una delle procedure seguenti:

a) il controllo interno della produzione (modulo A) di cui all'allegato VI;
b) l'esame UE del tipo (modulo B) di cui all'allegato VII, seguito dalla conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione (modulo C) di cui all'allegato VIII;
c) la conformità basata sulla garanzia qualità totale (modulo H) di cui all'allegato IX;
d) la conformità basata sulla verifica di un unico prodotto (modulo G) di cui all'allegato X.

Se applica la procedura di controllo interno della produzione di cui alla lettera a), il fabbricante progetta e costruisce la macchina o il prodotto correlato conformemente alle norme armonizzate o alle specifiche comuni proprie a tale categoria di macchine o prodotti correlati riguardanti tutti i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute.

Se la categoria di macchine o prodotti correlati è elencata nell'allegato I, parte B, e la macchina o il prodotto correlato non sono stati fabbricati conformemente alle norme armonizzate o alle specifiche comuni riguardanti tutti i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza di tutela della salute per tale categoria di macchine o prodotti correlati, il fabbricante, compresa una persona fisica o giuridica di cui all’articolo 18, applica una delle procedure di cui alle lettere b), c) o d) del presente paragrafo.

4. Se la categoria di macchine o prodotti correlati non è elencata nell'allegato I, il fabbricante, compresa la persona fisica o giuridica di cui all'articolo 18 applica la procedura di controllo interno della produzione (modulo A) di cui all'allegato VI

[…]

Per la marcatura CE, i Requisiti previsti all’Allegato I, fanno riferimento ai punti 3.4.3 (ROPS) 3.4.4 (FOPS), che sostanzialmente prevedono il seguente principio generale:

DLV

La ROPS/FOPS deve:

-  resistere aforze;
-  assorbire energia;
-  deformarsi al limite delDLV.

Le prove a cui devono essere sottoposte le ROPS/FOPS in accordo con le norme di riferimento devono essere effettuate per ciascun tipo di ROPS/FOPS (prove di tipo).

Le macchine semoventi con conducente, operatore/i o altra/e persona/e trasportati possono avere strutture che rispettano i requisiti di cui al 3.4.3 e 3.4.4 ROPS/FOPS contemporaneamente, se necessarie, in funzione della valutazione dei rischi e delle norme specifiche di tipo B/C delle stesse.

Le macchine con struttura ROPS devono essere dotate cinture di ritenzione.

Nello specifico tutte le strutture e i sistemi di protezione di cui poter dotare le macchine semoventi sono identificate tramite le seguenti definizioni:

- ROPS/TOPS (Roll Over/ Tip Over Protective Structures);
- FOPS/FOGS (Falling Object Protective/Guard Structures).

Le strutture/sistemi di protezione sono definite nelle norme indicate nel presente documento.

[...] segue

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  • Published: 13 March 2024
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CEM4 New Standard Risk Assessment EN ISO 12100: Guida breve 3.0 Maggio 2021

CEM4: i metodi di Valutazione tipo EN ISO 12100

Rev. 3.0 del 08 Maggio 2021

Guida Breve CEM4 2010/2021

Disponibile il Documento "Guida breve Maggio/May 2021" aggiornato.

In CEM4 è al momento possibile strutturare una VR secondo 3 Metodi. (*)

Metodi AR:

1. Metodo Valutazione dei Rischi” (Metodo | EN ISO 12100 EstesoDownload Es. Report IT | Download Es. Report EN
2. Metodo Valutazione dei Rischi” (Metodo | EN ISO 12100 Standard) Download Es. Report IT | Download Es. Report EN
3. Metodo Valutazione dei Rischi” (Metodo | EN ISO 12100 OperativeDownload Es. Report IT | Download Es. Report EN

  • Published: 08 February 2024
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UNI EN 1417:2023 | Mescolatori a cilindri mappa dei pericoli

UNI EN 1417 2023 Mescolatori a cilindri mappa dei pericoli

UNI EN 1417:2023 | Mescolatori a cilindri mappa dei pericoli

Documento di approfondimento sui pericoli dei mescolatori a cilindri per materie plastiche e gomma in accordo alla norma tecnica UNI EN 1417:2023 “Macchine per materie plastiche e gomma - Mescolatori a cilindri - Requisiti di sicurezza”.

La norma tratta tutti i pericoli significativi, le situazioni pericolose o gli eventi pericolosi relativi ai mescolatori a cilindri per la lavorazione della gomma e/o della plastica, se utilizzati come previsto e in condizioni di uso improprio ragionevolmente prevedibili dal fabbricante durante tutte le fasi della vita della macchina come descritto nel punto 5.4 della UNI EN ISO 12100.

La UNI EN 1417:2023 tratta tutti i pericoli significativi, le situazioni pericolose o gli eventi pericolosi per i mescolatori a due cilindri per la lavorazione della gomma e/o della plastica (Allegato A UNI EN 1417:2023 ), se utilizzati come previsto e nelle condizioni di uso ragionevolmente prevedibili definite dal fabbricante per tutte le fasi di vita della macchina.

L’allegato A della norma contiene, come altre norme di tipo C, una tabella di riepilogo dei pericoli trattati ed il riferimento al capitolo della norma stessa. La UNI EN 1417:2023, inoltre, presenta delle figure che permettono una rapida localizzazione dei pericoli meccanici, molto utile in fase di valutazione del rischio.
...
segue

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  • Published: 01 February 2024
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Norme armonizzate Direttiva BT Dicembre 2023

Decisione di esecuzione  UE  2023 2723

Decisione di esecuzione (UE) 2020/1779 | Norme armonizzate BT Dicembre 2023

Decisione di esecuzione (UE) 2023/2723 della Commissione, del 6 dicembre 2023, relativa alle norme armonizzate per il materiale elettrico elaborate a sostegno della direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

GU L 2023/2723 del 13.12.2023

Entrata in vigore: 13.12.2023

Decisione di esecuzione (UE) 2023/2723

Vedi l'elenco consolidato delle norme tecniche armonizzate BT

  • Published: 17 December 2023
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ISO/PAS 5672:2023 / Test methods for measuring forces and pressures in human-robot contacts

ISO PAS 5672 2023   Test methods for measuring forces and pressures in human robot contacts

ISO/PAS 5672:2023 / Test methods for measuring forces and pressures in human-robot contacts

ID 20912 | 07.12.2023 / Publicly Available Specification First edition 2023-11 / Preview attached

ISO/PAS 5672:2023
Robotics - Collaborative applications - Test methods for measuring forces and pressures in human-robot contacts

This document specifies methods of measuring forces and pressures in physical human-robot contacts. It also specifies methods for analyzing the measured forces and pressures. It further specifies the characteristics of pressure-force measurement devices (PFMD).
This document applies to collaborative applications deployed in an industrial or service environment for professional use.
This document does not apply to non-professional robots (i.e. consumer robots) or medical robots, although the measurement methods presented can be applied in these areas, if deemed appropriate. Additionally, this document does not apply to organizational aspects for performing contact measurements (e.g. responsibilities or data management), assessment of other mechanical contact types (e.g. friction or shearing), assessment of other contact-related hazards (e.g. falling, electrical or chemical hazards). Further, this document does not set requirements for specific PFMD-design or specify methods to identify contact hazards.
  • Published: 07 December 2023
  • Hits: 14438

ISO 7010 Raccolta segnaletica di sicurezza - Ed. 2023

ISO 7010 Raccolta segnali di sicurezza previsti dalla norma / Ed. 2023 Amd 7 Luglio 2023

Aggiornata la raccolta segnaletica ISO 7010:2019, con altri segnali pubblicati con l'emendamento 7 di Luglio 2023, in allegato:

Raccolta immagini segnaletica Ed. 11.0 aggiornata con l'emendamento n. 7 di Luglio 2023
- File segnali immagine JPG/PNG (Abbonati Full Plus)

Nuovi segnali Emendamento A7 Luglio 2023

ISO 7010 P075 - Do not stare at light source
ISO 7010 W079 - Warning; Hot content
ISO 7010 W080 - Warning; Hot steam

Nuovi segnali Emendamento A6 Agosto 2022

ISO 7010 E065 - Natural disaster outdoor refuge area
ISO 7010 E070 - Evacuation lift for people unable to use stairs
ISO 7010 M060 - Hold the trolley handle
ISO 7010 P073 - Do not shut lid when burners are operating
ISO 7010 P074 - Child seat installation prohibited

Nuovi segnali Emendamento A5 Gennaio 2022

M056 - Ventilate before and during entering
M057 - Ensure continuous ventilation
M058 - Entry only with supervisor outside.

Nuovi segnali Emendamento A4 Dicembre 2021

F018: Fire alarm flashing light,
M059: Wear laboratory coat,
W073: Warning; Large-scale fire zone,
W074: Warning; Tornado zone,
W075: Warning; Active volcano zone,
W076: Warning; Debris flow zone,
W077: Warning; Flood zone,
W078: Warning; Landslide zone.

Nuovi segnali Emendamento A3 Luglio 2021

E067 - Evacuation mattress
E068 - Lifebuoy with light and smoke
E069 - Person overboard call point
F019 - Unconnected fire hose

Segnaletica EN ISO 7010 e Segnaletica allegato XXV del TUS

In relazione all'uso della segnaletica di sicurezza di cui all'Allegato XXV D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i, che non è aggiornata e armonizzata rispetto alla segnaletica EN ISO 7010 si è espresso il MLPS con la:
Circolare n. 30 del 16.07.2013
Segnaletica di sicurezza - D.Lgs n. 81/2008 e s.m.mi. allegato XXV - Prescrizioni generali. Uso e rispondenza dei pittogrammi con la Norma UNI EN ISO 7010:2017 - Chiarimenti

ISO 7010:2019
Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Registered safety signs

Corrigenda/Amendments:

ISO 7010:2011/Amd 1:2012
ISO 7010:2011/Amd 2:2012
ISO 7010:2011/Amd 3:2012
ISO 7010:2011/Amd 4:2013
ISO 7010:2011/Amd 5:2014
ISO 7010:2011/Amd 6:2014
ISO 7010:2011/Amd 7:2016
ISO 7010:2011/Amd 8:2017
ISO 7010:2011/Amd 9:2018
ISO 7010:2019/Amd 1:2020
ISO 7010:2019/Amd 2:2020
ISO 7010:2019/Amd 3:2021
ISO 7010:2019/Amd 4:2021
ISO 7010:2019/Amd 5:2022
ISO 7010:2019/Amd 6:2022
ISO 7010:2019/Amd 7:2023

ISO 7010:2019: https://www.iso.org/standard/72424.html

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  • Published: 05 October 2023
  • Hits: 17667

Selezione standard ISO tipo di B, altro di riferimento per la Direttiva macchine: Status

Selezione Standard ISO Direttiva maccchine Satus

Selezione standard ISO tipo di B, altro, di riferimento per la Direttiva macchine: Status Settembre 2023

ID 908 | 14.09.2023 / Fonte ISO - Documento in allegato

Stato(*) selezione standard ISO tipo di B, altro, di riferimento per la Direttiva macchine e Documenti elaborati in merito alla data.

(*)
- Confermato - anno
- In aggiornamento - anno
- Cancellato - anno
_______

Status Standard / Documenti elaborati in merito

ISO 12100:2010
Safety of machinery — General principles for design — Risk assessment and risk reduction - Confermato 2022
...
Maggiori info e Download Documento

 

  • Published: 14 September 2023
  • Hits: 19791

Regulation on machinery | Consolidated text 2023

Ed: 1.0 July 2023
Operating Systems: iOS/Android
Publication Date: 06/7/2023
Author: Dr. Eng. Marco Maccarelli
Publisher: Certifico s.r.l.
ISBN: 978-88-98550-11-1

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Regolamento  UE  2023 1230

Regulation (EU) 2023/1230

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Regulation (EU) 2023/1230 of the European parliament and of the Council of 14 June 2023 on machinery and repealing Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council and Council Directive 73/361/EEC.

(OJ n. 165/1 del 29.06.2023)

Enter into force: 19.07.2023

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Changelog 2005-2020

What we did from 2005 to December 2020. 

The evolution of CEM4 2005-2020: Everything that has been done from version 2 to 4. 

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Directive 2006/42/EC & HAS Harmonised Standards database 2021

Operating System: iOS/Android
Pubblicate Date: 26/03/2021
Publisher: Certifico s.r.l.
Language: English

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Guide to application of the Machinery Directive 2006/42/EC

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Machinery Directive 2006/42/EC of the Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 95/16/EC (recast)

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