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UNI EN ISO 3164:2025 / Macchine movimento terra - DLV strutture di protezione - Note
Pubblicata la norma UNI EN ISO 3164:2025 “Macchine movimento terra - Valutazioni di laboratorio delle strutture di protezione - Specifiche per il volume limite di deformazione”, in vigore dal 20 marzo 2025.
In base a quanto stabilito dalla Direttiva macchine 2006/42/CE (Direttiva macchine) e dal Regolamento (UE) 2023/1230 (Regolamento macchine) quando, per una macchina semovente con conducente, operatore/i o altra/e persona/e trasportati esiste il rischio di ribaltamento essa deve essere progettata e munita di una struttura di protezione contro tale rischio (ROPS / roll-over protective structure) mentre, quando esistono rischi dovuti alla caduta di oggetti o di materiali, essa deve essere progettata e costruita in modo essa deve essere progettata e costruita, se le sue dimensioni lo consentono, di una struttura di protezione contro tale rischio (FOPS / Falling Object Protective Structure).
Tali strutture (ROPS/FOPS) devono garantire alla persona o alle persone trasportate un adeguato volume limite di deformazione (DLV).
Al fine di verificare che la struttura soddisfi i requisiti di legge, anche per questo dispositivo, il fabbricante o il deve effettuare, o far effettuare, prove appropriate per ciascun tipo di struttura.
La ROPS/FOPS deve:
- resistere a forze;
- assorbire energia;
- deformarsi al limite del DLV.
Le prove a cui devono essere sottoposte le ROPS/FOPS in accordo con le norme di riferimento devono essere effettuate per ciascun tipo di ROPS/FOPS (prove di tipo).
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- Pubblicato: 24 Aprile 2025
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EN ISO 14119:2025 / Dispositivi di interblocco associati ai ripari
EN ISO 14119:2025
Sicurezza del macchinario - Dispositivi di interblocco associati ai ripari - Principi di progettazione e selezione (ISO 14119:2024)
Recepisce: ISO 14119:2024; EN ISO 14119:2025
Data entrata in vigore: 15.04.2025
Il presente documento specifica i principi per la progettazione e la selezione (indipendentemente dalla natura della fonte di energia) dei dispositivi di interblocco associati ai ripari e fornisce indicazioni sulle misure per ridurre al minimo la possibilità di manomissione dei dispositivi di interblocco in modo ragionevolmente prevedibile.
Il presente documento tratta i principi per la progettazione, la selezione e l'applicazione di quanto segue:
- parti dei ripari che azionano i dispositivi di interblocco;
- dispositivi e sistemi di interblocco a chiave bloccata per applicazioni su macchinari.
NOTA
La norma ISO 14120 specifica i requisiti generali per la progettazione e la costruzione di ripari destinati principalmente a proteggere le persone dai rischi meccanici.
L'elaborazione del segnale proveniente dal dispositivo di interblocco per arrestare la macchina e impedirne l'avvio inaspettato è trattata nelle norme ISO 14118, ISO 13849-1 e IEC 62061.
Questa terza edizione annulla e sostituisce la seconda edizione (ISO 14119:2013), che è stata sottoposta a revisione tecnica.
Le principali modifiche sono le seguenti:
- la norma ISO/TS 19837 è stata integrata come nuovo Allegato K con requisiti specifici per i dispositivi di interblocco di Tipo 5 - "dispositivi di interblocco a chiave bloccata" (vedere definizione 3.18.1);
- sono stati definiti i sistemi di interblocco a chiave bloccata e i dispositivi di interblocco di Tipo 5;
- la Tabella 5 è stata migliorata e rinominata;
- le procedure di prova sono descritte nel nuovo Allegato I;
- la norma ISO/TR 24119 è stata integrata nel nuovo Allegato J.
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- Pubblicato: 17 Aprile 2025
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Raccolta segnaletica ISO 7010 Ed. 2025 - File CEM
ID 978 | 08.04.2025
File CEM Nuovo upgrade della raccolta segnaletica ISO 7010:2019 Ed. 2020 aggiornata alla versione ISO 7010:2019/Amd 8:2024 ed ISO 7010:2019/Amd 9:2025.
Update raccolta segnaletica ISO 7010:2019 Ed. 2020
- Upgrade Ed. 2025 - ISO 7010:2019/Amd 8:2024 ed ISO 7010:2019/Amd 9:2025
- Upgrade Ed. 2024 - ISO 7010:2019/Amd 7:2023
ISO 7010:2019 Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Registered safety signs
Corrigenda/Amendments:
ISO 7010:2011/Amd 1:2012
ISO 7010:2011/Amd 2:2012
ISO 7010:2011/Amd 3:2012
ISO 7010:2011/Amd 4:2013
ISO 7010:2011/Amd 5:2014
ISO 7010:2011/Amd 6:2014
ISO 7010:2011/Amd 7:2016
ISO 7010:2011/Amd 8:2017
ISO 7010:2011/Amd 9:2018
ISO 7010:2019/Amd 1:2020
ISO 7010:2019/Amd 2:2020
ISO 7010:2019/Amd 3:2021
ISO 7010:2019/Amd 4:2021
ISO 7010:2019/Amd 5:2022
ISO 7010:2019/Amd 6:2022
ISO 7010:2019/Amd 7:2023
ISO 7010:2019/Amd 8:2024
ISO 7010:2019/Amd 9:2025
ISO 7010:2019: https://www.iso.org/standard/72424.html
Upgrade segnaletica
ISO 7010:2019/Amd 2:2020
E017 Firefighters lift
E064 First aid responder
M055 Keep out of reach of children
W071 Warning - Substance or mixture presenting a health hazard
W072 Warning - Substance or mixture that can cause an environmental hazard
ISO 7010:2019/Amd 3:2021
E067 Evacuation mattress
E068 Lifebuoy with light and smoke
E069 Person overboard call point
F019 Unconnected fire hose
ISO 7010:2019/Amd 4:2021
F018 - Fire alarm flashing light
M059 - Wear laboratory coat
W073 - Warning; Large-scale fire zone
W074 - Warning; Tornado zone
W075 - Warning; Active volcano zone
W076 - Warning; Debris flow zone
W077 - Warning; Flood zone
W078 - Warning; Landslide zone
ISO 7010:2019/Amd 5:2022
M056 - Ventilate before and during entering
M057 - Ensure continuous ventilation
M058 - Entry only with supervisor outside
ISO 7010:2019/Amd 6:2022
E065 Natural disaster outdoor refuge area
E070 Evacuation lift for people unable to use stairs
M060 Hold the trolley handle
P073 Do not shut lid when burners are operating
P074 Child seat installation prohibited
ISO 7010:2019/Amd 7:2023
P075 Do not stare at light source
W079 Warning; Hot content
W080 Warning; Hot steam
ISO 7010:2019/Amd 8:2024
ISO 7010 M061 - Disinfect your hands
ISO 7010 M062 - Disinfect surface
ISO 7010:2019/Amd 9:2025
ISO 7010 M070: Use lamp in luminaire with shield,
ISO 7010 M071: Use anti-tip restraints,
ISO 7010 P081: Do not cover,
ISO 7010 W087: Warning; High sound volume levels,
ISO 7010 W088: Warning; Moving blades,
ISO 7010 W089: Warning; Moving gears.
Attenzione: l'importazione della raccolta non sovrascrive la Raccolta segnaletica ISO 7010 ED. 2020 - FILE CEM. Usando il filtro per la selezione delle raccolte sarà possibile usare l'edizione 2020 oppure l'upgrade 2023 e l'upgrade 2025.
Importare come Raccolta segnaletica: File / Importazione da file di scambio / Raccolta.
(*) Attenzione: Importare in CEM4 come "Raccolta segnaletica":
Da CEM4 - File/Importa file di scambio/Raccolte di cartelli
Download file importabile CEM4
- Pubblicato: 08 Aprile 2025
- Visite: 6297
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Nota INL - Conferenza delle Regioni e PA / Conformità macchine ante direttiva
Circolare n. 2668 del 18 marzo 2025 - OGGETTO: Modalità di applicazione delle sanzioni ai precetti riconducibili alla stessa categoria omogenea - Conformità macchine ante direttiva. Chiarimenti.
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 13 febbraio 2025 / Circolare n. 2668 del 18 marzo 2025
Al fine di fornire riscontro alle numerose questioni di carattere operativo e interpretativo concernenti le tematiche in oggetto pervenute alla Direzione centrale vigilanza e sicurezza sul lavoro dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, in coerenza con quanto disposto dall’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e di Bolzano n. 142 del 27 luglio 2022 e a seguito del confronto tecnico avvenuto tra INL e il Gruppo Tecnico Interregionale Salute e Sicurezza sul Lavoro, si forniscono, di seguito, alcuni chiarimenti condivisi.
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2. Macchine ante Direttiva Macchine 89/392/CEE: chiarimenti in merito alla conformità delle macchine all’allegato V
La Direttiva Macchine 89/392/CEE, recepita con il d.p.r. n. 459/1996, ha previsto che le macchine immesse sul mercato dopo il 21 settembre 1996 devono obbligatoriamente essere dotate di marcatura CE, che sancisce il presunto rispetto dei requisiti di sicurezza per l’uso cui sono destinate. Successivamente, l’Unione Europea ha emanato la Direttiva Macchine 2006/42/CE, recepita in Italia con il d.lgs. n. 17 del 27/01/2010, che ha sostituito integralmente la precedente Direttiva 89/392/CEE. Pertanto, per le macchine prodotte e utilizzate prima del 21 settembre 1996, la normativa di riferimento resta il d.lgs. n. 81/2008 che, all’art. 70 comma 2 stabilisce che “le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V”.
L'art. 71 prevede l’obbligo in capo al datore di lavoro di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all’articolo 70, pertanto, il Datore di Lavoro deve assicurare la conformità delle attrezzature di lavoro ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V.
Di conseguenza il datore di lavoro dovrà valutare i requisiti di sicurezza posseduti dall’attrezzatura di lavoro in base all’allegato V, nell’ambito del processo di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17 comma 1 lettera a) e secondo le modalità indicate dall’articolo 29 del D.Lgs. 81/2008. Il Documento di Valutazione dei Rischi dovrà evidenziare la valutazione del rischio specifico in coerenza con le indicazioni di cui all’articolo 28 del D.Lgs. 81/2008.
Nell’ambito della valutazione dei rischi, il datore di lavoro ritiene talvolta opportuno affidarsi, per la verifica di tale conformità, ad un tecnico abilitato, il quale attesta la rispondenza dell’attrezzatura di lavoro ai requisiti previsti all’allegato V del d.lgs. n. 81/2008.
A riguardo, si evidenzia che il Legislatore non ha previsto, in capo al datore di lavoro, alcun obbligo in tal senso; di conseguenza, la mancanza dell’attestazione a firma di un tecnico abilitato per le attrezzature “ante direttiva” non costituisce presupposto per accertarne la non conformità ai requisiti generali di sicurezza di cui all’Allegato V del citato decreto.
Pertanto, in sede di ispezione, si dovrà verificare, oltre alla corretta valutazione dei rischi, la conformità ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V.
3. Macchine ante d.p.r. n. 459/1996: libretto d’uso e manutenzione
Le macchine ed attrezzature costruite e/o immesse sul mercato antecedentemente all’entrata in vigore del d.p.r. n. 459/1996 non sono soggette alla redazione da parte del costruttore del libretto di uso e manutenzione, obbligo introdotto dalla richiamata normativa e ribadito dal successivo d.lgs. n. 17 del 27/01/2010.
Ciò premesso, si ritiene non obbligatoria la redazione integrale del manuale di uso e manutenzione, ma è necessario che il datore di lavoro predisponga schede tecniche/procedure o istruzioni operative, nelle quali siano riportate le norme comportamentali e le misure di sicurezza adottate e le indicazioni indispensabili a garantire la sicurezza dei lavoratori (allegato V, punto 9.2, d.lgs. n. 81/2008).
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- Pubblicato: 06 Aprile 2025
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UNI EN ISO 13855:2025 Posizionamento dei mezzi di protezione / Rev. 1.0 2025
Documento di approfondimento sul posizionamento dei mezzi di protezione in accordo alla norma tecnica UNI EN ISO 13855:2025.
La nuova edizione della norma è più ampia e complessa della precedente a partire dalla formula per il calcolo della distanza minima di sicurezza:
S = (K x T) + DDS + Z
S descrive la distanza di separazione tra la protezione e la zona pericolosa [mm].
K definisce la velocità di avvicinamento 2000 [mm/s] o 1600 [mm/s], a seconda dell'applicazione.
T è in questa nuova edizione il tempo di risposta della funzione di sicurezza del sistema dopo che la parte interessata del corpo è entrata nel campo protetto [ms]. Come calcolare il tempo di risposta del sistema T è descritto al capitolo 5.4 “Tempo di risposta complessivo del sistema T”.
DDS descrive la distanza di raggiungimento associata a un dispositivo di protezione in millimetri.
Z è un fattore di distanza supplementare, ad esempio dovuto a imprecisioni di misurazione o usura del sistema di arresto [mm].
Nella nuova edizione della UNI EN ISO 13855:2025 sono presenti, inoltre, molte nuove definizioni:
accesso dell'intero corpo: situazione in cui una persona può trovarsi completamente all'interno di uno spazio protetto
spazio protetto: area o volume che racchiude una o più zone pericolose in cui le protezioni e/o i dispositivi di protezione sono destinati a proteggere le persone
piano di riferimento: livello al quale le persone normalmente si troverebbero durante l'uso della macchina o durante l'accesso alla zona pericolosa o al dispositivo di comando
fattore di distanza Z: fattore aggiuntivo dipendente dall'applicazione, dalla macchina e dal dispositivo di protezione, ad esempio a causa di imprecisioni di misurazione o usura del sistema di arresto
SRMCD - dispositivo di comando manuale di sicurezza: dispositivo di comando che richiede un’azione umana deliberata e la cui attivazione può comportare un aumento immediato del/i rischio/i
Altre novità:
- Se si vuole impedire l'accesso di una persona al di sotto del campo di protezione, la distanza del dispositivo può essere ≤ 200 mm dal piano di riferimento. In un ambiente industriale, è ammessa un'altezza massima di 300 mm per il bordo inferiore dal piano di riferimento, a condizione che i risultati della valutazione del rischio dimostrino che ciò è sufficiente. Anche in questo caso, viene sottolineata l'importanza della valutazione del rischio.
- Per gli ESPE montati paralleli al piano di riferimento, la distanza GD, che definisce la possibilità di camminare dietro il dispositivo all’interno della zona pericolosa, deve essere calcolata in accordo alla formula del capitolo 4.3.3.2.
- La distanza aggiuntiva per i comandi a due mani senza ulteriori misure di protezione è stata aumentata da C = 250 mm a DDS = 550 mm.
La norma, al momento della pubblicazione di questo documento, è in attesa di armonizzazione per la Direttiva macchine 2006/42/CE. Verificare l’avvenuta armonizzazione nell’elenco aggiornato delle norme armonizzate.
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- Pubblicato: 17 Marzo 2025
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