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Regolamento (UE) 2025/14

Regolamento UE 2025 14

Regolamento (UE) 2025/14 / Omologazione armonizzata NRMM circolanti su strade pubbliche

Regolamento (UE) 2025/14 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato delle macchine mobili non stradali circolanti su strade pubbliche, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020.

GU L 2025/14 dell'8.1.2025

Entrata in vigore: 28.01.2025

Applicazione a decorrere dal 29 gennaio 2028
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Il Regolamento, prima emanazione, intende facilitare l'uso di macchine mobili non stradali come macchine da costruzione (es. escavatori, gru), macchine stradali (es. asfaltatrici, rulli compressori), macchine agricole (es mietitrici), carrelli elevatori e spazzaneve circolanti occasionalmente o regolarmente sulle strade pubbliche.

Il Regolamento sostituisce in via definitiva i diversi regimi normativi attualmente esistenti negli Stati membri.

Armonizzando a livello dell'UE i requisiti tecnici per l'omologazione delle macchine non stradali, il regolamento contribuisce a rimuovere la frammentazione nel mercato unico ed eliminare gli ostacoli alla libera circolazione di tali macchine, garantendo nel contempo un elevato livello di sicurezza stradale.

A decorrere dal 28 gennaio 2025, le autorità nazionali possono rilasciare l’omologazione UE per un nuovo tipo di macchina mobile non stradale o l’omologazione individuale UE per una nuova macchina mobile non stradale e, fatti salvi l’articolo 5, paragrafo 6, e il capo X, non vietano l’immatricolazione, l’immissione sul mercato o l’entrata in circolazione di una nuova macchina mobile non stradale qualora la macchina mobile non stradale in questione sia conforme al presente regolamento e agli atti delegati e di esecuzione adottati a norma dello stesso, se un fabbricante lo richiede.

Una volta rilasciata l’omologazione UE per un nuovo tipo di macchina mobile non stradale o l’omologazione individuale UE per una nuova macchina mobile non stradale, le autorità nazionali non rifiutano il rilascio di un’altra omologazione UE o di un’altra omologazione individuale UE qualora la macchina mobile non stradale in questione sia conforme al presente regolamento e agli atti delegati e di esecuzione adottati a norma dello stesso, se un fabbricante lo richiede.

Download testo Regolamento (UE) 2025/14 

In sintesi

Il Regolamento, prima emanazione, intende facilitare l'uso di macchine mobili non stradali come macchine da costruzione (es. escavatori, gru), macchine stradali (es. asfaltatrici, rulli compressori), macchine agricole (es mietitrici), carrelli elevatori e spazzaneve circolanti occasionalmente o regolarmente sulle strade pubblicheIl Regolamento sostituisce in via definitiva i diversi regimi normativi attualmente esistenti negli Stati membri.

Armonizzando a livello dell'UE i requisiti tecnici per l'omologazione delle macchine non stradali, il regolamento contribuisce a rimuovere la frammentazione nel mercato unico ed eliminare gli ostacoli alla libera circolazione di tali macchine, garantendo nel contempo un elevato livello di sicurezza stradale.

Le nuove norme ridurranno anche la conformità e gli oneri amministrativi, con risparmi sui costi stimati fino ad 1 miliardo di euro in un periodo di 10 anni.

Fino ad oggi, non esistevano requisiti armonizzati per l'uso sulle strade pubbliche dell'UE di macchine mobili non stradali. Di conseguenza, i produttori dell'UE si trovavano di fronte a un mosaico di quadri giuridici che differiscono in modo significativo da uno Stato membro all'altro, il che si traduceva in ritardi e costi significativi.

Inoltre, gli utenti finali come gli appaltatori rurali o le imprese edili potevano non essere in grado di utilizzare le loro macchine mobili non stradali in diversi Stati membri.

A. Campo di applicazione Macchina mobile non stradale / Direttiva macchine

1. Il presente regolamento si applica alle macchine mobili non stradali («veicoli di categoria U») immesse sul mercato e destinate a circolare, occasionalmente o regolarmente, sulle strade pubbliche con o senza conducente.

1) «macchina mobile non stradale»: le macchine mobili semoventi dotate di un sistema di propulsione che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2006/42/CE, progettate e costruite al fine di eseguire lavori; 

Regolamento  UE  2025 14   NRMM Circolazione su strade pubbliche

B. Norme con atti delegati relative agli elementi:

a) integrità della struttura del veicolo;
b) velocità massima di progetto, regolatore di velocità, dispositivi di limitazione della velocità e tachimetri;
c) dispositivi di frenatura;
d) sterzo;
e) campo visivo;
f) tergicristalli;
g) vetrature e relativa installazione;
h) dispositivi per la visione indiretta;
i) illuminazione, installazione di dispositivi di illuminazione, nonché avvertenze e marcature visive;
j) parte esterna e accessori nella posizione su strada, compresa l’attrezzatura da lavoro e la struttura mobile;
k) segnalatori acustici e relativa installazione;
l) sistemi di riscaldamento, sbrinamento e disappannamento;
m) alloggiamenti delle targhe di immatricolazione;
n) targhetta e marcatura regolamentari;
o) dimensioni;
p) masse;
q) sistemi di stoccaggio dell’energia;
r) pneumatici;
s) retromarcia;
t) cingoli;
u) dispositivi e componenti di accoppiamento meccanico;
v) posti a sedere del conducente e degli altri occupanti e sistemi di ritenuta;
w) aggiunte al manuale dell’operatore riguardanti specificamente l’uso su strada;
x) comandi dell’operatore.

Oltre a:

a) procedure di prova selezionate tra quelle elencate all’articolo 22, paragrafo 3;
b) metodi di prova;
c) valori limite o parametri, in relazione a tutti gli elementi elencati al primo comma;
d) descrizione dell’attrezzatura o delle parti di attrezzatura di cui le macchine mobili non stradali sono dotate;
e) caratteristiche specifiche delle macchine mobili non stradali.

C. Domanda di omologazione UE

Il fabbricante o il suo rappresentante per l’omologazione UE presenta all’autorità di omologazione una domanda di omologazione UE e il fascicolo informativo

D. Il fascicolo informativo

All’atto della presentazione di una domanda di omologazione UE il fabbricante o il suo rappresentante per l’omologazione UE fornisce all’autorità di omologazione un fascicolo informativo.

Comprende:

a) una scheda informativa;
b) tutti i dati, i disegni, le fotografie e le altre informazioni di rilievo;
c) copia della dichiarazione di conformità UE prevista dalla normativa applicabile dell’Unione che armonizza le condizioni per la commercializzazione dei prodotti;
d) ogni informazione richiesta dall’autorità di omologazione nell’ambito della procedura di domanda dell’omologazione UE.

Il fascicolo informativo è fornito su carta o in un formato elettronico accettato dal servizio tecnico e dall’autorità di omologazione.

E. Dimostrazione di conformità per l’omologazione UE

1. Ai fini del rilascio dell’omologazione UE di macchine mobili non stradali viene dimostrata la conformità alle prescrizioni di cui al presente regolamento, in particolare ai requisiti tecnici applicabili.

2. Il fabbricante o il suo rappresentante per l’omologazione UE dimostra la conformità ai requisiti tecnici applicabili predisponendo la documentazione tecnica.

3. La documentazione tecnica di cui al paragrafo 2 comprende una dichiarazione di conformità del fabbricante o, se gli atti delegati adottati a norma del presente regolamento prescrivono prove, i pertinenti verbali di prova relativi alle procedure di prova seguenti:

a) prove effettuate dal fabbricante; per le procedure di prova di cui alla presente lettera, la responsabilità dell’autorità di omologazione si limita alla verifica che la dichiarazione e i verbali di prova siano inclusi nel fascicolo;
b) prove effettuate da un servizio tecnico designato a svolgere tale attività o dal servizio tecnico interno accreditato di tale fabbricante;
c) prove effettuate dal fabbricante sotto la supervisione di un servizio tecnico designato a svolgere tale attività, diverso dal servizio tecnico interno accreditato.

F. Omologazione UE

Le autorità di omologazione (autorità di uno Stato membro, da questo notificata alla Commissione, competente per tutti gli aspetti dell’omologazione di una macchina mobile non stradale) rilasciano una sola omologazione UE per ciascun tipo di macchina mobile non stradale.

L’autorità di omologazione riunisce in un fascicolo di omologazione la documentazione che segue:

a) un fascicolo informativo, i verbali di prova e tutti gli altri documenti aggiunti a tale documentazione dal servizio tecnico o dall’autorità di omologazione nell’esercizio delle loro funzioni;
b) un indice del contenuto del fascicolo di omologazione, provvisto di adeguata numerazione, in cui sono evidenziate le fasi successive della procedura di omologazione UE, in particolare le date delle revisioni e degli aggiornamenti.

L’autorità di omologazione tiene a disposizione le informazioni contenute nel fascicolo di omologazione per un periodo di 10 anni dopo il termine di validità dell’omologazione UE in questione.

Dopo il rilascio dell’omologazione UE, il fabbricante o il suo rappresentante per l’omologazione UE riceve dall’autorità di omologazione un certificato di omologazione UE.

G. Certificato di conformità

Il fabbricante rilascia un certificato di conformità che accompagna ogni macchina mobile non stradale fabbricata conformemente al relativo tipo omologato UE.

H. Conformità delle modalità di produzione

L’autorità di omologazione che rilascia un’omologazione UE adotta le misure necessarie ad accertare, direttamente, in collaborazione con l’autorità di omologazione di un altro Stato membro, o in base alla verifica già effettuata da detta autorità, che siano state predisposte modalità di produzione atte a garantire la conformità al tipo omologato e ai piani di controllo documentati, da concordare con il titolare dell’omologazione UE per ciascuna omologazione, delle macchine mobili non stradali in produzione.

Vedi Regolamento

  • Pubblicato: 10 Gennaio 2025
  • Visite: 849

ISO/DIS 11161:2024

ISO DIS 11161 2024   Integration of machinery into a system   Safety

ISO/DIS 11161:2024 / Integration of machinery into a system - Safety

ISO/DIS 11161:2024 Safety of machinery - Integration of machinery into a system - Basic requirements

This document specifies the safety requirements for the integration of machinery into a system. It gives requirements and recommendations for inherently safe design, safeguarding and complementary protective measures, and information for use of an integrated machinery system (IMS).
NOTE In the context of this document, the term "system" refers to an IMS which can also collaborate with other domains within the supply chain(s) of an enterprise (e.g. smart manufacturing). See also 4.3.2.

This document is not intended to cover safety aspects of individual machines and equipment that can be covered by standards specific to those machines and equipment. Therefore, it deals only with those safety aspects for the safety-relevant interconnection of the machines and components. Where component machines of an IMS are operated separately or individually, the safety requirements of the relevant safety standards for these machines and equipment apply.
This document is also applicable when a modification of an existing IMS results in a new configuration, function, capability or location.
This document deals with the significant hazards, hazardous situations or hazardous events when used as intended and under specified conditions of misuse which are reasonably foreseeable. This document also provides requirements for IMS used in applications such as the following, but does not cover the hazards related to them:

- underground use;
- nuclear environments;
- potentially explosive environments;
- hazards due to the lifting of persons;
- use of IMS in environments with hazardous ionizing and non-ionizing radiation levels;
- when the public have access.

Emission of acoustic noise can be identified as a significant hazard. The reduction of acoustic noise emissions is not covered in this document.

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  • Pubblicato: 19 Dicembre 2024
  • Visite: 2442

11° Rapporto sull’attività di sorveglianza del mercato Direttiva Macchine

11  Rapporto sull attivita   di sorveglianza del mercato Direttiva Macchine

11° Rapporto sull’attività di sorveglianza del mercato Direttiva Macchine

11° Rapporto sull'attività di accertamento tecnico ai sensi del d.lgs. 17/2010 per i prodotti rientranti nel campo di applicazione della Direttiva Macchine

Partendo dal patrimonio informativo che negli anni l’Istituto ha costituito nell’ambito dell’attività di accertamento tecnico in supporto all’autorità italiana preposta alla sorveglianza del mercato, il documento si propone come elemento di avvio di un processo che, partendo dalla rilevazione delle criticità emerse sulle macchine in uso, possa arrivare alla definizione di linee di indirizzo per le attività di valutazione della conformità e verifica periodica e all’identificazione di soluzioni tecniche innovative, in grado di assicurare livelli di sicurezza crescenti degli ambienti di lavoro.

L’11° Rapporto Inail, infatti, fornisce analisi e informazioni sull’attività di accertamento tecnico delle macchine oltre a schede tecniche di dettaglio, che affrontano criticità specifiche, evidenziando, rispetto allo stato dell’arte di riferimento, le soluzioni tecniche ritenute accettabili.

L’Inail, in base a quanto previsto dal comma 2 dell’art. 6 del d.lgs. 17/2010 (ex comma 2 dell’art. 7 del d.p.r. 459/96), conduce attività di accertamento tecnico in supporto all’autorità italiana preposta alla sorveglianza del mercato (Ministero delle Imprese e del Made in Italy e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali). In particolare, all’interno del Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici di Inail è istituita la sezione tecnico scientifica accertamenti tecnici, che coordina a livello nazionale le attività di valutazione della conformità di macchine, impianti, apparecchi e prodotti ai requisiti di sicurezza prescritti dalle disposizioni legislative di recepimento delle direttive di prodotto applicabili.

La banca dati che Inail ha negli anni composto per gestire le informazioni relative a detta attività di accertamento tecnico rappresenta una sintesi di tutte le informazioni su cui si fonda il processo di sorveglianza del mercato e costituisce, pertanto, un insostituibile strumento di analisi e monitoraggio, offrendo indirizzi e supporto a tutti i soggetti coinvolti, a vario titolo, nella filiera (organi preposti alla vigilanza nei luoghi di lavoro, fabbricanti, datori di lavoro, ecc.).

L’11° Rapporto costituisce la sintesi organizzata dei dati contenuti nell’archivio informatico di Inail, relativamente a tutte le azioni di sorveglianza del mercato per le quali è stato richiesto un accertamento tecnico da parte di Inail: partendo dalle segnalazioni di presunta non conformità di organi di vigilanza, Inail, magistratura, altri stati membri, ecc., viene ricostruito il meccanismo che, attivando un percorso di confronto tra le autorità e i fabbricanti, punta a garantire, nel rispetto delle prescrizioni della Direttiva Macchine, livelli minimi di sicurezza per i lavoratori. A valle di questo contraddittorio tra i soggetti preposti all’attività di sorveglianza e i fabbricanti, infatti, sono stati realizzati, condividendo strategie e soluzioni a breve e lungo termine, interventi migliorativi sia sul parco macchine già immesso sul mercato, sia sulle nuove produzioni, a dimostrazione della possibilità di superare la logica controllato/ controllore/sanzione per giungere a una più efficace collaborazione tra le diverse parti interessate, nell’ottica di un incremento continuo dei livelli di sicurezza per gli operatori delle macchine e, più in generale, dei lavoratori.

Il documento prevede:

- un primo capitolo in cui viene offerta una panoramica dell’attività di sorveglianza, che parte dai dati riguardanti le segnalazioni di presunta non conformità (soggetti segnalanti e motivi di segnalazione) pervenute a Inail per accertamento tecnico, per passare poi all’analisi delle risultanze finora definite dall’autorità e a un esame più specifico in base al paese di origine del fabbricante e alla procedura di valutazione della conformità adottata;
- un secondo capitolo che ripropone l’intero percorso di sorveglianza, trattato per ciascuna regione, analizzando il numero delle segnalazioni pervenute a Inail per accertamento tecnico, con l’esplicitazione della tipologia di macchina e del motivo da cui origina la segnalazione e le corrispondenti risultanze ad oggi definite;
- un terzo capitolo dedicato alle singole tipologie di macchina, che analizza le risultanze definite per ciascuna tipologia e approfondisce l’esame dei requisiti di sicurezza risultati non conformi o resi conformi;
- un quarto capito, in linea con il 10° Rapporto, che è stato concepito per condividere il patrimonio informativo che negli anni l’Istituto ha costruito e ha cercato di organizzare, in modo che potesse rappresentare uno strumento per l’avvio di importanti azioni per la sicurezza nell’uso delle macchine, con particolare attenzione, stante la mission istituzionale, agli ambienti di lavoro.

Nel corso degli anni, infatti, è emersa sempre più prepotentemente la stretta correlazione tra attività di vigilanza, verifica periodica e sorveglianza del mercato, dimostrando come queste azioni siano complementari e possano reciprocamente supportarsi per migliorare il servizio prestato. A tal fine sono state realizzate delle schede tecniche che trattano le principali non conformità rilevate, evidenziando, rispetto allo stato dell’arte di riferimento, le soluzioni tecniche ritenute accettabili.

In questo 11° Rapporto le schede sono state raggruppate non più per tipologia di macchina come in passato, ma accorpando prodotti differenti secondo il principio del rischio comune presente e conseguentemente del requisito di sicurezza applicabile, in modo da offrire anche un immediato confronto relativamente alla trattazione delle medesime problematiche su tipologie di prodotti differenti e la possibilità, in assenza di norme tecniche specifiche, di adottare il principio del confronto dei rischi, di cui al punto 5.6.3 della la EN 12100:2010 - Sicurezza del macchinario - Principi generali di progettazione - Valutazione del rischio e riduzione del rischio e valutazione del rischio.

Il Rapporto si inserisce nell’ambito dell’attività di ricerca sul “knowledge management delle tecnologie di sicurezza” come elemento di avvio di un processo che, partendo dalla rilevazione delle criticità emerse sulle macchine in uso, possa arrivare alla definizione di linee di indirizzo per le attività di valutazione della conformità e verifica e all’identificazione di soluzioni tecniche innovative, in grado di assicurare livelli di sicurezza crescenti negli ambienti di lavoro.

L’interpretazione dei dati emersi nel Rapporto, infatti, può costituire, se adeguatamente indirizzata, uno strumento di supporto sia all’attività di verifica e controllo condotta dall’Inail, dagli organi di vigilanza territoriale e dai soggetti abilitati, sia al processo di continuo miglioramento che vede impegnati i fabbricanti.

L’11° Rapporto Inail, in conclusione, con obiettivi e finalità immutate, fornisce analisi e informazioni per il monitoraggio e l’ottimizzazione dell’azione di sorveglianza del mercato al servizio dei soggetti che a vario titolo (costruttori, utilizzatori, distributori, soggetti istituzionali e non) sono in essa coinvolti, oltre a contenuti di indirizzo, per sviluppare nuove linee di ricerca e prodotti di supporto all’individuazione delle soluzioni adeguate per il complesso dell’utenza di settore.
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Vedi Rapporto

  • Pubblicato: 28 Novembre 2024
  • Visite: 5551

Vibrazioni meccaniche di macchinari - Misurazioni / Valutazioni in accordo UNI ISO 20816-3:2023

Vibrazioni meccaniche di macchinari in accordo UNI ISO 20816 3 2023

Vibrazioni meccaniche di macchinari - Misurazioni / Valutazioni  in accordo UNI ISO 20816-3:2023

Il Documento è elaborato in accordo con le norme tecniche UNI ISO 20816-1 e UNI ISO 20816-3 e riporta aspetti tecnici e considerazioni per la misurazione di vibrazione di macchinari industriali.

Il documento può essere particolarmente utile e di supporto nel caso in cui si debbano misurare e valutare vibrazioni meccaniche di macchinari industriali (rientranti nel campo di applicazione), per le quali non è presente una norma tecnica verticale che ne dia apposite prescrizioni.

Rischi dovuti a vibrazioni meccaniche dei macchinari

Le vibrazioni meccaniche dei macchinari, se non monitorate e controllate, possono generare rischi elevati per gli operatori per spostamenti e cedimenti della macchina, in taluni casi di proiezione di parti della stessa. Non infrequenti sono i casi di gravi incidenti per la proiezione di parti di macchine, ricondotti anche ad eccessive / non controllate vibrazioni meccaniche.

La norma UNI ISO 20816-3 fornisce criteri per la valutazione delle vibrazioni dei macchinari in base alle misurazioni effettuate su parti non rotanti, come cuscinetti, supporti dei cuscinetti o alloggiamenti.

La norma può essere intesa come linea guida generale per determinare le condizioni generali della macchina in base all'entità delle vibrazioni e alle variazioni dei livelli di vibrazione nel tempo. Sebbene questi non siano sempre gli unici fattori da considerare quando si identificano i guasti, lo standard è molto utile per eseguire analisi di base delle vibrazioni.

La norma UNI ISO 20816-3 si applica specificamente a gruppi di macchinari che hanno una potenza superiore a 15 kW e velocità operative comprese tra 120 e 15.000 giri/min.

Questa categoria include motori industriali comuni, pompe, generatori, compressori rotativi, soffianti e ventole e diversi tipi di turbine. Naturalmente, alcune macchine hanno requisiti di potenza o velocità al di fuori dell'ambito della norma; tuttavia, la maggior parte delle macchine che probabilmente incontrerai può essere valutata in base a queste linee guida.

Rilevando alcune misurazioni in termini di velocità di vibrazione e utilizzando il grafico di cui sotto, è possibile utilizzare i dati di vibrazione indipendentemente dal livello di competenza.

Il riferimento alla UNI ISO 20816-3 può aiutare ad identificare rapidamente problemi alle macchine (nel campo di applicazione della norma) e conseguentemente può essere utile ad eseguire una manutenzione mirata prima che si verifichino danni più gravi.

Le norme della serie UNI ISO 2081-X sono riportate a questo link.
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UNI ISO 20816-3:2023

Vibrazioni meccaniche - Misurazione e valutazione della vibrazione della macchina - Parte 3: Macchinari industriali con classificazione di potenza superiore a 15 kW e operante a velocità comprese tra i 120 r/min e i 30 000 r/min

Data disponibilità: 06 luglio 2023

La norma specifica i requisiti generali per valutare la vibrazione di vari tipi di macchine industriali accoppiate con potenza superiore a 15 kW e operanti a velocità comprese tra i 120 r/min e i 30 000 r/min quando le misurazioni sono effettuate in opera.

Sono fornite linee guida per applicare i criteri di valutazione per misurazioni effettuate su parti non rotanti e rotanti in normali condizioni di utilizzo.
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Scopo

La UNI ISO 20816-3:2023 specifica i requisiti generali per la valutazione delle vibrazioni di vari tipi di macchine industriali accoppiate con una potenza superiore a 15 kW e velocità operative comprese tra 120 giri/min e 30.000 giri/min quando le misurazioni vengono effettuate in opera.

Sono fornite linee guida per l'applicazione dei criteri di valutazione per le misurazioni effettuate su parti rotanti e non rotanti in normali condizioni operative. Le linee guida sono presentate in termini sia di valori di vibrazione a regime costante sia di variazioni dell'entità della vibrazione, che possono verificarsi in questi valori costanti.

I valori numerici presentati sono intesi come linee guida basate sull'esperienza mondiale delle macchine, ma devono essere applicati tenendo in debita considerazione le caratteristiche specifiche della macchina che possono rendere questi valori inappropriati.

In generale, le condizioni di una macchina vengono valutate considerando sia la vibrazione dell'albero che la vibrazione strutturale associata, nonché componenti di frequenza specifiche, che non sempre sono correlate ai valori di severità della banda larga presentati.

I tipi di macchine trattati da questo documento includono:

a) turbine a vapore e generatori con potenze inferiori o uguali a 40 MW (vedere Nota 1 e Nota 2);
b) turbine a vapore e generatori con potenza superiore a 40 MW che normalmente funzionano a velocità diverse da 1.500 giri/min, 1.800 giri/min, 3.000 giri/min o 3.600 giri/min (sebbene i generatori raramente rientrino in questa categoria) (vedere Nota 1);
c) compressori rotativi;
d) turbine a gas industriali con potenza inferiore o uguale a 3 MW (vedere Nota 2);
e) turbofan;
f) motori elettrici di qualsiasi tipo, se l'accoppiamento è flessibile. Quando un motore è rigidamente accoppiato a un tipo di macchina coperto da qualsiasi altra parte della ISO 20816, il motore può essere valutato rispetto a quell'altra parte o alla ISO 20816-3;
g) rulli e laminatoi;
h) trasportatori;
i) giunti a velocità variabile; e
j) soffianti o ventole (vedere Nota 3).

NOTA 1 Le turbine a vapore terrestri, le turbine a gas e i generatori di capacità superiore a 40 MW, che funzionano a 1 500 giri/min, 1 800 giri/min, 3 000 giri/min o 3 600 giri/min sono coperti dai requisiti della norma ISO 20816-2. I generatori negli impianti idroelettrici sono coperti dalla norma ISO 20816-5.

NOTA 2 Le turbine a gas di potenza superiore a 3 MW sono coperte dalla norma ISO 20816-4.

NOTA 3 I criteri di vibrazione presentati in questo documento sono generalmente applicabili solo a ventilatori con potenza nominale superiore a 300 kW o ventilatori che non sono supportati in modo flessibile. Quando e se le circostanze lo consentiranno, saranno preparate raccomandazioni per altri tipi di ventilatori, inclusi quelli con costruzione in lamiera leggera. Finché queste raccomandazioni non saranno disponibili, le classificazioni possono essere concordate tra il produttore e il cliente; utilizzando i risultati di precedenti esperienze operative (vedere anche ISO 14694).

I macchinari che includono uno stadio riduttore possono rientrare nell'ambito di questo documento. Per eseguire test di accettazione di riduttori, fare riferimento a ISO 20816-9.

I seguenti tipi di macchine industriali non sono coperti da questo documento:

k) turbine a gas terrestri, turbine a vapore e generatori con potenza in uscita superiore a 40 MW e velocità di 1 500 giri/min, 1 800 giri/min, 3 000 giri/min o 3 600 giri/min (vedere ISO 20816-2); l) gruppi di turbine a gas con potenza in uscita superiore a 3 MW (vedere ISO 20816-4);
m) gruppi di macchine in impianti di produzione e pompaggio di energia idraulica (vedere ISO 20816-5);
n) macchine alternative e macchine accoppiate solidamente a macchine alternative (vedere ISO 10816-6);
o) pompe rotodinamiche e qualsiasi motore elettrico integrato o accoppiato solidamente in cui la girante è montata direttamente sull'albero motore o è rigidamente fissata ad esso (vedere ISO 10816-7);
p) sistemi di compressori alternativi (vedere ISO 20816-8);
q) compressori rotativi a spostamento positivo (ad esempio compressori a vite);
r) motopompe sommerse; e
s) turbine eoliche (vedere ISO 10816-21).

[...]

Applicazione dei requisiti del documento

I requisiti del presente documento si applicano alle misurazioni delle vibrazioni a banda larga in situ effettuate sugli alberi, sui cuscinetti, sui piedistalli dei cuscinetti o sugli alloggiamenti delle macchine in condizioni operative stazionarie entro il loro intervallo di velocità operativa nominale. I requisiti riguardano sia i test di accettazione che il monitoraggio operativo. I criteri di valutazione inclusi in questo documento possono essere applicati sia a situazioni di monitoraggio continuo che non continuo.

I requisiti di questo documento riguardano macchine che possono avere ingranaggi o cuscinetti volventi, ma non affrontano la valutazione diagnostica delle condizioni di tali ingranaggi o cuscinetti.

I requisiti di questo documento sono applicabili solo per le vibrazioni prodotte da gruppi di macchine stesse e non per le vibrazioni trasmesse al gruppo di macchine da fonti esterne.

[...]

Vedi Documento

  • Pubblicato: 25 Novembre 2024
  • Visite: 5605

EN ISO 12100:2010 / Pericoli, Situazioni pericolose ed Eventi pericolosi

EN ISO 12100 Appendice B Pericoli

EN ISO 12100:2010 / Pericoli, Situazioni pericolose ed Eventi pericolosi 

Documento sull'Appendice B della EN ISO 12100 dove sono riportati esempi di pericoli, eventi pericolosi e situazioni pericolose, relativi alla sicurezza di macchine. I pericoli della EN ISO 12100 possono essere di supporto per la valutazione dei rischi di attrezzature di lavoro di cui all'Allegato V del D.Lgs. 81/2008. I pericoli, eventi pericolosi e situazioni pericolose sono anche utilizzati nella valutazione dei rischi di CEM4 per macchine rientranti in Direttiva 2006/42/CE "Direttiva macchine" o Regolamento (UE) 2023/1230 "Regolamento macchine". Nel Documento 2024 sono aggiunte, inoltre, le definizioni d'interesse estratte dalla EN ISO 12100.

EN ISO 12100 Appendice B

1. ESEMPI DI PERICOLI
2. SITUAZIONI PERICOLOSE
3. EVENTI PERICOLOSI

L'appendice B della EN ISO 1210 fornisce, in prospetti separati, esempi di pericoli, situazioni pericolose ed eventi pericolosi per chiarire questi concetti e per aiutare le persone che svolgono la valutazione del rischio nel processo di identificazione dei pericoli.

Gli elenchi dei pericoli, delle situazioni pericolose e degli eventi pericolosi riportati nella presente appendice non sono esaustivi e non sono presentati in ordine di priorità.

Pertanto, il progettista dovrebbe anche identificare e documentare tutti gli altri pericoli, situazioni pericolose o eventi pericolosi esistenti nella macchina.

In allegato si riporta:

1. Estratto relativo all'Appendice Informativa B con definizioni della norma e differenza tra:

- Pericoli
- Situazioni pericolose
- Eventi pericolosi

2. Elenco estrapolato dalla norma tecnica UNI EN ISO 12100:2010, pericoli modificabili, aggiornabili e stampabili in CEM4.

Definizioni d'interesse - Estratto EN ISO 12100

3.5 danno: Lesione fisica o danno alla salute.

3.6 pericolo: Potenziale sorgente di danno.

Nota 1 Il termine “pericolo” può essere qualificato al fine di definire la sua origine (per esempio, pericolo di natura meccanica, elettrica) o la natura del danno potenziale (per esempio, pericolo di elettrocuzione, pericolo di taglio, pericolo tossico, pericolo di incendio).

Nota 2 Il pericolo trattato nella presente definizione:

- è permanentemente presente durante l’uso previsto della macchina (per esempio, movimento di elementi mobili pericolosi, arco elettrico durante una fase di saldatura, postura insalubre, emissione di rumore, alta temperatura), oppure
- può comparire inaspettatamente (per esempio, esplosione, schiacciamento come conseguenza di un avviamento accidentale/inatteso, eiezione come conseguenza di una rottura, caduta come conseguenza di accelerazione/decelerazione).

Nota 3 Il termine francese “phénomène dangereux” non dovrebbe essere confuso con il termine “risque”, che è stato invece utilizzato a volte in passato.

3.7 pericolo specifico: Pericolo che è identificato come presente nella macchina o associato alla stessa.

Nota 1 Un pericolo specifico è identificato come il risultato di una fase del processo descritto nel punto 5.

Nota 2 Questo termine è incluso come terminologia di base per norme di tipo B e C.

3.8 pericolo significativo: Pericolo che è identificato come specifico e che richiede un’azione specifica da parte del progettista per eliminare o ridurre il rischio secondo la valutazione del rischio.

Nota Questo termine è incluso come terminologia di base per norme di tipo B e C.

3.9 evento pericoloso: Evento che può causare danno.

Nota Un evento pericoloso può verificarsi per un breve o per un lungo periodo di tempo.

3.10 situazione pericolosa: Circostanza in cui una persona è esposta almeno a un pericolo.

Nota L'esposizione può determinare un danno immediatamente o dopo un periodo di tempo.

3.11 zona di pericolo; zona pericolosa: Tutti gli spazi, all'interno e/o attorno al macchinario, in cui una persona può essere esposta a un pericolo.

3.12 rischio: Combinazione della probabilità di accadimento di un danno e della gravità di quel danno.

3.13 rischio residuo: Rischio che rimane dopo aver preso le misure di protezione.

Nota 1 La presente norma internazionale distingue:

- il rischio residuo dopo che il progettista ha implementato le misure di protezione;
- il rischio residuo dopo che sono state implementate tutte le misure di protezione.

Nota 2 Vedere anche figura 2.

3.14 stima del rischio: Definizione della probabile gravità del danno e della probabilità del suo

3.15 analisi del rischio: Combinazione della determinazione dei limiti della macchina, dell'identificazione dei pericoli e della stima del rischio.

3.16 ponderazione del rischio: Giudizio destinato a stabilire, sulla base dell’analisi del rischio, se gli obiettivi di riduzione del rischio sono raggiunti.

3.17 valutazione del rischio: Processo complessivo che comprende un'analisi del rischio e una ponderazione del rischio.

3.18 adeguata riduzione del rischio: Riduzione del rischio almeno in conformità ai requisiti legali, prendendo in considerazione l’attuale stato dell’arte.

Nota: criteri per determinare quando è stata raggiunta un’adeguata riduzione del rischio sono forniti nel punto 5.6.2.

3.19 misura di protezione: Misura prevista per raggiungere la riduzione del rischio, implementata:

- dal progettista (progettazione intrinsecamente sicura, protezioni e misure di protezione complementari, informazioni per l'uso); e/o
- dall'utilizzatore (organizzazione: procedure di lavoro sicuro, sorveglianza, permessi di lavoro; disposizione e uso di mezzi di protezione supplementari; utilizzo di dispositivi di protezione individuale; formazione).

Nota Vedere figura 2.

3.20 misura di protezione integrata nella progettazione: Misura di protezione che elimina i pericoli o riduce i rischi associati ai pericoli modificando le caratteristiche di progettazione o di funzionamento della macchina senza l’uso di ripari o dispositivi di protezione.

Nota Vedere il punto 6.2.

3.21 protezione: Misura di protezione che utilizza mezzi di protezione per proteggere le persone dai pericoli che non possono essere ragionevolmente eliminati o dai rischi che non possono essere sufficientemente ridotti mediante misure di protezione integrate nella

Nota Vedere il punto 6.3.

3.22 informazioni per l'uso: Misura di protezione che consiste in mezzi di comunicazione (per esempio testo, parole, segni, segnali, simboli, diagrammi) utilizzati separatamente o in combinazione per trasmettere informazioni all’utilizzatore.

Nota Vedere il punto 6.4.

3.23 uso previsto: Uso di una macchina in conformità alle informazioni per l'uso fornite nelle istruzioni.

3.24 uso scorretto ragionevolmente prevedibile: Uso di una macchina in un modo non previsto dal progettista, ma che può derivare da un comportamento umano facilmente prevedibile.

3.25 mansione: Attività specifica svolta da una o più persone sulla macchina o nelle vicinanze della stessa durante il suo ciclo di vita.

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  • Pubblicato: 17 Novembre 2024
  • Visite: 5541

Linee Guida per la vigilanza del mercato “Direttiva Macchine”

Linee Guida per la vigilanza del mercato DM 2024

Linee Guida per la vigilanza del mercato “Direttiva Macchine” / Update Dicembre 2024

MIMIT 19.12.2024: In allegato Linee guida e Scheda segnalazione NC

INDICE
Introduzione
Iter procedurale
Note per la compilazione della segnalazione
INSIEME DI MACCHINE
ESEMPLARI UNICI
Istruzioni per la compilazione della segnalazione
DATI RELATIVI ALLA MACCHINA
DATI RELATIVI AL FABBRICANTE
DATI RELATIVI AL MANDATARIO
PERSONA AUTORIZZATA A COSTITUIRE IL FASCICOLO TECNICO
DATI IDENTIFICATIVI DEL LUOGO DOVE È STATA RINVENUTA
DATI IDENTIFICATIVI DI CHI HA FATTO L’ACCERTAMENTO
CIRCOSTANZA DELL’ACCERTAMENTO
DESCRIZIONE DELLA MACCHINA
DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE SITUAZIONI DI PERICOLO
SEGNALAZIONE DI PRESUNTA NON CONFORMITÀ
1. VIOLAZIONE DELLE PROCEDURE DI IMMISSIONE SUL MERCATO
2. VIOLAZIONE DEI REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA DELL'ALLEGATO I
Modalità trasmissione della segnalazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Allegato I - Modulistica
Allegato II – Schema riassuntivo iter procedurale

Update 08.01.2025

In allegato:
- Linee Guida vigilanza del mercato “Direttiva Macchine” Rev. 1 del 19.12.2024
Allegato I - Modulistica Rev. 1 del 19.12.2024
Allegato II – Schema riassuntivo iter procedurale Rev. 1 del 19.12.2024

- Linee Guida vigilanza del mercato “Direttiva Macchine” Rev. 0 del 11.10.2022
Allegato I - Modulistica
Allegato II – Schema riassuntivo iter procedurale

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Vedi Linee Guida

  • Pubblicato: 08 Gennaio 2025
  • Visite: 1135

ISO/DIS 12100 Draft 2024

ISO DIS 12100 Draft 2024

ISO/DIS 12100 Disponibile Draft 2024

ISO/DIS 12100(en) Safety of machinery - General principles for design - Risk assessment and risk reduction

ISO 12100:2010 specifies basic terminology, principles and a methodology for achieving safety in the design of machinery. It specifies principles of risk assessment and risk reduction to help designers in achieving this objective. These principles are based on knowledge and experience of the design, use, incidents, accidents and risks associated with machinery. Procedures are described for identifying hazards and estimating and evaluating risks during relevant phases of the machine life cycle, and for the elimination of hazards or sufficient risk reduction. Guidance is given on the documentation and verification of the risk assessment and risk reduction process.

ISO 12100:2010 is also intended to be used as a basis for the preparation of type-B or type-C safety standards.

It does not deal with risk and/or damage to domestic animals, property or the environment.

Under development

This Draft International Standard is in the enquiry phase with ISO members.

Will replace ISO 12100:2010 | ISO/TR 22100-1:2021 | ISO/TR 22100-2:2013

ISO/DIS 12100 Safety of machinery - General principles for design - Risk assessment and risk reduction

Introduction

The primary purpose of this document is to provide designers with an overall framework and guidance for decisions during the development of machinery to enable them to design machines that are adequately safe for their intended use. It also provides a strategy for standards developers and will assist in the preparation of consistent and appropriate type-B and type-C standards.

The concept of safety of machinery considers the ability of a machine to perform its intended function(s) during its life cycle where risk has been adequately reduced.

This document is the basis for a set of standards which has the following structure:
a) type-A standards (basic safety standards) giving basic concepts, principles for design, and general aspects that can be applied to all machinery;
b) type-B standards (generic safety standards) dealing with one safety aspect or one or more type(s) of safeguard that can be used across a wide range of machinery:
- type-B1 standards on particular safety aspects (e.g., safety distances, surface temperature, noise);
- type-B2 standards on safeguards (e.g., two-hand control devices, interlocking devices, pressure-sensitive devices, guards);
c) type-C standards (machine safety standards) dealing with detailed safety requirements for a particular machine or group of machines.

This document is a type-A standard.

This document is of relevance, in particular, for the following stakeholder groups representing the market players with regard to machinery safety:
- machine manufacturers (small, medium and large enterprises);
- health and safety bodies (regulators, accident prevention organisations, market surveillance);

Others can be affected by the level of machinery safety achieved with the means of the document by the above-mentioned stakeholder groups:
 - machine users/employers (small, medium and large enterprises);
- machine users/employees (e.g. trade unions, organizations for people with special needs);
- service providers, e.g. for maintenance (small, medium and large enterprises);
- consumers (in case of machinery intended for use by consumers).

The above-mentioned stakeholder groups have been given the possibility to participate in the drafting process of this document.
When a type-C standard deviates from one or more technical provisions dealt with by this document or by a type-B standard, the type-C standard takes precedence.
It is desirable that this document be referred to in training courses and manuals to convey basic terminology and general design methods to designers.
ISO/IEC Guide 51 has been taken into account as far as practicable at the time of drafting of this document.

1 Scope

This document specifies basic terminology, principles and a methodology for achieving safety in the design of machinery. It specifies principles of risk assessment and risk reduction to help designers in achieving this objective. These principles are based on knowledge and experience of the design, use, incidents, accidents and risks associated with machinery. Procedures are described for identifying hazards and estimating and evaluating risks during relevant phases of the machine life cycle, and for the elimination of hazards or the provision of adequate risk reduction. Guidance is given on the documentation and verification of the risk assessment and risk reduction process.

This document covers principal implications on machinery safety in case of implementation of artificial intelligence/machine learning, and vulnerability against cybersecurity attacks / corruption regarding their impact on safety. It specifies generic measures to address both aspects.
Safety of machinery includes hygiene aspects.
This document is also intended to be used as a basis for the preparation of type-B or type-C safety standards.
It does not cover risk and/or damage to domestic animals, property or the environment.

NOTE 1 While this document refers to risks of harm to persons, the risk assessment process set out in this document can be equally effective in assessing other types of risks such as damage to domestic animals, property or the environment.

NOTE 2 Annex B gives, in separate tables, examples of hazards, hazardous situations and hazardous events, in order to clarify these concepts and assist the designer in the process of hazard identification.

NOTE 3 The practical use of a number of methods for each stage of risk assessment is described in ISO/TR 14121-2.

NOTE 4 As used in this document the designer of a machine can include the manufacturer, integrator, supplier; or the user in case of safety-relevant modifications. 

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...

 

  • Pubblicato: 14 Dicembre 2024
  • Visite: 3301

ISO 13855:2024 / Positioning of safeguards whit approach of the human body - Ed. 3 Nov. 2024

ISO 13855 2024   Positioning of safeguards whit approach of the human body

ISO 13855:2024 / Machinery positioning of safeguards whit approach of the human body - Ed. 3 Nov. 2024

ISO 13855:2024
Safety of machinery - Positioning of safeguards with respect to the approach of the human body

Edition 3 Published 22 Nov. 2024 / Type B

This document was prepared by Technical Committee ISO/TC 199, Safety of machinery, in collaboration with the European Committee for Standardization (CEN) Technical Committee CEN/TC 114, Safety of machinery, in accordance with the Agreement on technical cooperation between ISO and CEN (Vienna Agreement).

This third edition cancels and replaces the second edition (ISO 13855:2010), which has been technically revised.
________

The main changes compared to the previous edition are as follows:

- document expanded for applicable cases and partly revised to be state-of-the-art;
- figures revised for clarity and better understanding;
- scope wording improved to better focus on the document’s content;
- Clause 4 improved for better explanation of the methodology;
- document restructured from Clause 5;
- calculation of reaching distances separated for those applications which are initiating a safety function and those which are not initiating a safety function;
- dynamic separation distance calculation included for mobile applications with unknown human direction of approach;
- improvements for better distinction of different paths of approach;
- requirements for single control devices (hand- and foot-operated) and interlocking guards added;
- annexes revised in order to match with the body text of this document;
- Annexes D to G added.
________

This document specifies requirements for the positioning and dimensioning of safeguards with respect to the approach of the human body or its parts towards hazard(s) within the intended span-of-control as follows:

- the position and dimension of the detection zone(s) of ESPE and pressure-sensitive mats and pressure-sensitive floors;
- the position of two-hand control devices and single control devices;
- the position of interlocking guards.

This document also specifies requirements for the positioning of safety-related manual control devices (SRMCD) with respect to the approach of the human body or its parts from within the safeguard space relative to:

- the position and dimension of the detection zone(s) of ESPE and pressure-sensitive mats and pressure-sensitive floors; and
- the position and dimension of interlocking guards.

When evaluating the ability of the human body or its parts to access SRMCD from within the intended safeguarded space, the requirements of this document are also applicable to determine the dimensions of safeguard(s). Approaches such as running, jumping or falling, are not considered in this document.

NOTE 1 The values for approach speeds (walking speed and upper limb movement) in this document are time tested and proven in practical experience.

NOTE 2 Other types of approach can result in approach speeds that are higher or lower than those defined in this document.

This document applies to safeguards used on machinery for the protection of persons 14 years and older.

Safeguards considered in this document include:

a) electro-sensitive protective equipment (ESPE) such as:

- active opto-electronic protective devices (AOPDs) (see IEC 61496-2);
- AOPDs responsive to diffuse reflection that have one or more detection zone(s) specified in two dimensions (AOPDDRs-2D) (see IEC 61496-3);
- AOPDs responsive to diffuse reflection that have one or more detection zone(s) specified in three dimensions (AOPDDRs-3D) (see IEC 61496-3);
- vision based protective devices using reference pattern techniques (VBPDPP) (see IEC/TS 61496-4-2);
- vision based protective devices using stereo vision techniques (VBPDST) (see IEC/TS 61496-4-3);

b) pressure-sensitive mats and pressure-sensitive floors (see ISO 13856-1);

c) two-hand control devices (see ISO 13851);

d) single control devices;

e) interlocking guards (see ISO 14120).

This document is not applicable to:

- safeguards (e.g. pendant two-hand control devices) that can be manually moved, without using tools, nearer to the hazard zone than the separation distance;
- protection against the risks from hazards arising from emissions (e.g. the ejection of solid or fluid materials, radiation, electric arcs, heat, noise, fumes, gases);
- protection against the risks arising from failure of mechanical parts of the machine or gravity falls.

The separation distances derived from this document do not apply to safeguards used solely for presence sensing function.

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  • Pubblicato: 26 Novembre 2024
  • Visite: 6005

ISO/DIS 12100 in revisione: attesa 2026

ISO 12100 in revisione   Attesa 2026

ISO 12100:2010 in revisione ISO/DIS: attesa 2026 - Scheda allegata

Download Scheda 21.11.2024

Il Documento attualmente in sviluppo (DIS) è alla fase 4 (di registrazione) del life cycle di ISO e potrebbe raggiungere la fase 6 (di pubblicazione) nel 2026. Seguiranno l'armonizzazione CEN (EN) e la pubblicazione UNI (UNI EN).

L'edizione della norma attualmente in vigore 2010 (1a), è stata in sviluppo per 2 anni dal 2008 al 2010.
_________

ISO/DIS 12100 Safety of machinery - General principles for design - Risk assessment and risk reduction

Under development / DIS registered 11.10.2024 This Draft International Standard is in the enquiry phase with ISO members.

ISO 12100:2010 specifies basic terminology, principles and a methodology for achieving safety in the design of machinery. It specifies principles of risk assessment and risk reduction to help designers in achieving this objective. These principles are based on knowledge and experience of the design, use, incidents, accidents and risks associated with machinery. Procedures are described for identifying hazards and estimating and evaluating risks during relevant phases of the machine life cycle, and for the elimination of hazards or sufficient risk reduction. Guidance is given on the documentation and verification of the risk assessment and risk reduction process.

ISO 12100:2010 is also intended to be used as a basis for the preparation of type-B or type-C safety standards.

It does not deal with risk and/or damage to domestic animals, property or the environment.

Status: Under development
Stage: DIS registered [40.00]
Edition: 2
Technical Committee : ISO/TC 199

ISO 12100 in revisione   Life cycle Nov  2024

[...]
scheda allegata

Download Scheda 21.11.2024

  • Pubblicato: 21 Novembre 2024
  • Visite: 5929

Regolamento macchine | Regolamento (UE) 2023/1230 | Ed. 3.0 Novembre 2024

Cover Regolamento macchine 2023 small

Regolamento macchine | Regolamento (UE) 2023/1230

Disponibile in formato pdf /epub navigabile e stampabile/copiabile il testo consolidato a Novembre 2024 del Regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2023 relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CEdel Parlamento euroeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio (GU n. 165/1 del 29.06.2023) contenente la rettifica del regolamento (UE) 2023/1230 del 04 luglio 2023. (GU L 169/35 del 4.7.2023).

Ed. 3.0 del 09 Novembre 2024

Regolamento (UE) 2024/2748 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2024, che modifica i regolamenti (UE) n. 305/2011, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426, (UE) 2023/988 e (EU) 2023/1230 per quanto riguarda le procedure di emergenza per la valutazione della conformità, la presunzione di conformità, l’adozione di specifiche comuni e la vigilanza del mercato nel contesto di un’emergenza nel mercato interno. (GU L 2024/2748 dell'8.11.2024)

Modifiche:
Articolo 3 Definizioni. Inserita nota (N)
Articolo 25 bis Applicazione di procedure di emergenza. Inserita nota (N)
Articolo 25 ter Assegnazione della priorità alla valutazione della conformità della macchina e dei prodotti correlati designati come beni rilevanti per la crisi. Inserita nota (N)
Articolo 25 quater Deroga alle procedure di valutazione della conformità che richiedono il coinvolgimento obbligatorio di un organismo notificato. Inserita nota (N)
Articolo 25 quinquies Presunzione di conformità sulla base di norme e specifiche comuni. Inserita nota (N)
Articolo 25 sexies Assegnazione della priorità alle attività di vigilanza del mercato e mutua assistenza tra le autorità. Inserita nota (N)

Vedi Regolamento Ed. 3.0

  • Pubblicato: 10 Novembre 2024
  • Visite: 6313

Regolamento e norme / Consolidato 2024

Formato: pdf
Pagine: +144
Ed.: 3.0 2024
Pubblicato: 09/11/2024
Autore: Ing. Marco Maccarelli
Editore: Certifico s.r.l. 
Lingue: Italiano 
ISBN: 9788898550135

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Regolamento  UE  2023 1230

Regolamento (UE) 2023/1230 / Regolamento macchine

Regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2023 relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio.

(GU n. 165/1 del 29.06.2023)

Entrata in vigore: 19.07.2023

Applicazione dal 14.01.2027 [43 mesi firma del Regolamento]. Tuttavia, gli articoli seguenti si applicano a decorrere dalle date seguenti:

Vedi tutto il testo

Changelog 2005-2022

L'evoluzione di
Certifico Macchine
dal 2005 al 2022: V 2 / V 4.

Download Report

Direttiva macchine

Direttiva 2006/42/CE: Direttiva del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/ce (rifusione)

Vedi

Direttiva macchine   NTA

ebook Direttiva macchine e norme armonizzate consolidato 2024

Sistemi Operativi: iOS/Android/PDF
Edizione: 25.0
Pubblicato: 16.09.2024
Editore: Certifico s.r.l.
Lingue: Italiano

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Guide to application of the Machinery Directive 2006/42/EC

Edition 2.2 - October 2019
(Update of 2nd Edition)

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Norme armonizzate Direttiva macchine

Archivio Norme armonizzate Direttiva macchine

Tutte le Comunicazioni delle norme armonizzate pubblicate dal 2014.

L'applicazione delle norme armonizzate è "Presunzione di Conformità" al rispetto dei RESS dell'Allegato I della Direttiva macchine 2006/42/CE.

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