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Organizza al meglio il Tuo lavoro sul nuovo Regolamento macchine

Prova il metodo di Valutazione dei Rischi EN ISO 12100 Versione 2024

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Organizza al meglio il Tuo lavoro sulla Direttiva macchine

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Organizza al meglio il Tuo lavoro sulla Direttiva macchine

Prova il nuovo Metodo di Valutazione dei Rischi EN ISO 12100 della Versione 2017

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Prova il nuovo Metodo di Valutazione dei Rischi EN ISO 12100

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EN ISO 13855 Posizionamento dei mezzi di protezione / Rev. 1.0 2025

EN ISO 13855 Posizionamento dei mezzi di protezione   2025

UNI EN ISO 13855:2025 Posizionamento dei mezzi di protezione / Rev. 1.0 2025

Documento di approfondimento sul posizionamento dei mezzi di protezione in accordo alla norma tecnica UNI EN ISO 13855:2025.

Update Rev. 1.0 2025

Documento aggiornato in accordo alla UNI EN ISO 13855:2025

La nuova edizione della norma è più ampia e complessa della precedente a partire dalla formula per il calcolo della distanza minima di sicurezza:

S = (K x T) + DDS + Z

S descrive la distanza di separazione tra la protezione e la zona pericolosa [mm].

K definisce la velocità di avvicinamento 2000 [mm/s] o 1600 [mm/s], a seconda dell'applicazione.

T è in questa nuova edizione il tempo di risposta della funzione di sicurezza del sistema dopo che la parte interessata del corpo è entrata nel campo protetto [ms]. Come calcolare il tempo di risposta del sistema T è descritto al capitolo 5.4 “Tempo di risposta complessivo del sistema T”.

DDS descrive la distanza di raggiungimento associata a un dispositivo di protezione in millimetri.

Z è un fattore di distanza supplementare, ad esempio dovuto a imprecisioni di misurazione o usura del sistema di arresto [mm].

Nella nuova edizione della UNI EN ISO 13855:2025 sono presenti, inoltre, molte nuove definizioni:

accesso dell'intero corpo: situazione in cui una persona può trovarsi completamente all'interno di uno spazio protetto

spazio protetto: area o volume che racchiude una o più zone pericolose in cui le protezioni e/o i dispositivi di protezione sono destinati a proteggere le persone

piano di riferimento: livello al quale le persone normalmente si troverebbero durante l'uso della macchina o durante l'accesso alla zona pericolosa o al dispositivo di comando

fattore di distanza Z: fattore aggiuntivo dipendente dall'applicazione, dalla macchina e dal dispositivo di protezione, ad esempio a causa di imprecisioni di misurazione o usura del sistema di arresto

SRMCD - dispositivo di comando manuale di sicurezza: dispositivo di comando che richiede un’azione umana deliberata e la cui attivazione può comportare un aumento immediato del/i rischio/i

Altre novità:

- Se si vuole impedire l'accesso di una persona al di sotto del campo di protezione, la distanza del dispositivo può essere ≤ 200 mm dal piano di riferimento. In un ambiente industriale, è ammessa un'altezza massima di 300 mm per il bordo inferiore dal piano di riferimento, a condizione che i risultati della valutazione del rischio dimostrino che ciò è sufficiente. Anche in questo caso, viene sottolineata l'importanza della valutazione del rischio.
- Per gli ESPE montati paralleli al piano di riferimento, la distanza GD, che definisce la possibilità di camminare dietro il dispositivo all’interno della zona pericolosa, deve essere calcolata in accordo alla formula del capitolo 4.3.3.2.
- La distanza aggiuntiva per i comandi a due mani senza ulteriori misure di protezione è stata aumentata da C = 250 mm a DDS = 550 mm.

La norma, al momento della pubblicazione di questo documento, è in attesa di armonizzazione per la Direttiva macchine 2006/42/CE. Verificare l’avvenuta armonizzazione nell’elenco aggiornato delle norme armonizzate.

[...]

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  • Pubblicato: 17 Marzo 2025
  • Visite: 4880

ISO/DIS 20607 / Machinery Instruction handbook

ISO DIS 20607 Preview March 2025

ISO/DIS 20607 / Machinery Instruction handbook - State March 2025

ISO/DIS 20607
Safety of machinery - Instruction handbook - General drafting principles
________

Abstract

This document specifies requirements for the machine manufacturer for preparation of the safety-relevant parts of an instruction handbook for machinery.

This document:

- provides further specifications to the general requirements on information for use given in ISO 12100:2010, 6.4.5; and
- deals with the safety-related content, the corresponding structure and presentation of the instruction handbook, taking into account all phases of the life cycle of the machine.

NOTE 1 The strategy for risk reduction at the machine is given in ISO 12100:2010, Clause 6, and includes inherently safe design measures, safeguarding and complementary risk reduction measures as well as information for use.

NOTE 2 Annex A contains a correspondence table between ISO 12100:2010, 6.4, and this document.

NOTE 3 Information for conception and preparation of instructions in general is available in IEC/IEEE 82079-1.

This document establishes the principles which are indispensable to provide information on residual risks.

This document does not address requirements for declaration of noise and vibration emissions.

This document is not applicable to machinery manufactured before the date of its publication.

Life cycle 04.03.2025

Life cycle ISO DIS 20607   04 03 2025
.
..

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  • Pubblicato: 04 Marzo 2025
  • Visite: 7551

UNI ISO 16368:2024

ISO 16368 2024   Sicurezza Piattaforme di lavoro mobili elevabili  MEWP

UNI ISO 16368:2024 / Sicurezza Piattaforme di lavoro mobili elevabili (MEWP) - Ed. 3 Dicembre 2024

UNI ISO 16368:2024
Piattaforme di lavoro mobili elevabili - Progettazione, calcoli, requisiti di sicurezza e metodi di prova
Data disponibilità: 05 dicembre 2024
Adotta: ISO 16368:2024

La norma specifica i requisiti di sicurezza e le misure di protezione/riduzione del rischio, nonché i mezzi per la loro verifica, per tutti i tipi e le dimensioni di piattaforme di lavoro mobili elevabili (MEWP) destinate alla movimentazione di una o più persone insieme agli strumenti e ai materiali necessari in un luogo di lavoro elevato.

MEWP UNI ISO 16368:2024 Definition

3.22 mobile elevating work platform

MEWP
machine/device intended for moving a person(s), along with their necessary tools and materiai to an elevated work location, consisting of at least a work platform (3.58) with controls, an extending st ructure (3.8) and a chassis (.3.3)

MEWP EN 280-1:2022 Definition

3.1 mobile elevating work platform

MEWP
mobile machine that is intended to move persons to working positions where they are carrying out work from the work platform with the intention that persons are getting on and off the work platform only at access positions at ground level or on the chassis and which consists as a minimum of a work platform with controls, an extending structure and a chassis

_________

This third edition cancels and replaces the second edition (ISO 16368:2010), which has been technically revised.

The main changes are as follows:
- all requirements from ISO 16653-1 have been integrated into this document;
- in the Scope, additional details have been added included intended use and objectives;
- the normative references have been updated;
- in Clause 3, seven new definitions have been added to support their use in the text;
- Clause 4 has been updated to include a new figure for the rated load of tools and materials; Table 1 and Figure 3 have been revised to show load-sensing and enhanced stability examples separately and to include more working configurations; verification methods have been removed from each clause and placed in new Table 7 in Clause 5; access system requirements have been revised to include Table 4 and Table 5;
- in Clause 6, the contents of Annex F have been merged into 6.2.1 and the previous Annex F has been deleted

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  • Pubblicato: 18 Gennaio 2025
  • Visite: 14700

Linee Guida per la vigilanza del mercato “Direttiva Macchine”

Linee Guida per la vigilanza del mercato DM 2024

Linee Guida per la vigilanza del mercato “Direttiva Macchine” / Update Dicembre 2024

MIMIT 19.12.2024: In allegato Linee guida e Scheda segnalazione NC

INDICE
Introduzione
Iter procedurale
Note per la compilazione della segnalazione
INSIEME DI MACCHINE
ESEMPLARI UNICI
Istruzioni per la compilazione della segnalazione
DATI RELATIVI ALLA MACCHINA
DATI RELATIVI AL FABBRICANTE
DATI RELATIVI AL MANDATARIO
PERSONA AUTORIZZATA A COSTITUIRE IL FASCICOLO TECNICO
DATI IDENTIFICATIVI DEL LUOGO DOVE È STATA RINVENUTA
DATI IDENTIFICATIVI DI CHI HA FATTO L’ACCERTAMENTO
CIRCOSTANZA DELL’ACCERTAMENTO
DESCRIZIONE DELLA MACCHINA
DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE SITUAZIONI DI PERICOLO
SEGNALAZIONE DI PRESUNTA NON CONFORMITÀ
1. VIOLAZIONE DELLE PROCEDURE DI IMMISSIONE SUL MERCATO
2. VIOLAZIONE DEI REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA DELL'ALLEGATO I
Modalità trasmissione della segnalazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Allegato I - Modulistica
Allegato II – Schema riassuntivo iter procedurale

Update 08.01.2025

In allegato:
- Linee Guida vigilanza del mercato “Direttiva Macchine” Rev. 1 del 19.12.2024
Allegato I - Modulistica Rev. 1 del 19.12.2024
Allegato II – Schema riassuntivo iter procedurale Rev. 1 del 19.12.2024

- Linee Guida vigilanza del mercato “Direttiva Macchine” Rev. 0 del 11.10.2022
Allegato I - Modulistica
Allegato II – Schema riassuntivo iter procedurale

...

Vedi Linee Guida

  • Pubblicato: 08 Gennaio 2025
  • Visite: 11055

ISO/DIS 12100 Draft 2024

ISO DIS 12100 Draft 2024

ISO/DIS 12100 Disponibile Draft 2024

ISO/DIS 12100(en) Safety of machinery - General principles for design - Risk assessment and risk reduction

ISO 12100:2010 specifies basic terminology, principles and a methodology for achieving safety in the design of machinery. It specifies principles of risk assessment and risk reduction to help designers in achieving this objective. These principles are based on knowledge and experience of the design, use, incidents, accidents and risks associated with machinery. Procedures are described for identifying hazards and estimating and evaluating risks during relevant phases of the machine life cycle, and for the elimination of hazards or sufficient risk reduction. Guidance is given on the documentation and verification of the risk assessment and risk reduction process.

ISO 12100:2010 is also intended to be used as a basis for the preparation of type-B or type-C safety standards.

It does not deal with risk and/or damage to domestic animals, property or the environment.

Under development

This Draft International Standard is in the enquiry phase with ISO members.

Will replace ISO 12100:2010 | ISO/TR 22100-1:2021 | ISO/TR 22100-2:2013

ISO/DIS 12100 Safety of machinery - General principles for design - Risk assessment and risk reduction

Introduction

The primary purpose of this document is to provide designers with an overall framework and guidance for decisions during the development of machinery to enable them to design machines that are adequately safe for their intended use. It also provides a strategy for standards developers and will assist in the preparation of consistent and appropriate type-B and type-C standards.

The concept of safety of machinery considers the ability of a machine to perform its intended function(s) during its life cycle where risk has been adequately reduced.

This document is the basis for a set of standards which has the following structure:
a) type-A standards (basic safety standards) giving basic concepts, principles for design, and general aspects that can be applied to all machinery;
b) type-B standards (generic safety standards) dealing with one safety aspect or one or more type(s) of safeguard that can be used across a wide range of machinery:
- type-B1 standards on particular safety aspects (e.g., safety distances, surface temperature, noise);
- type-B2 standards on safeguards (e.g., two-hand control devices, interlocking devices, pressure-sensitive devices, guards);
c) type-C standards (machine safety standards) dealing with detailed safety requirements for a particular machine or group of machines.

This document is a type-A standard.

This document is of relevance, in particular, for the following stakeholder groups representing the market players with regard to machinery safety:
- machine manufacturers (small, medium and large enterprises);
- health and safety bodies (regulators, accident prevention organisations, market surveillance);

Others can be affected by the level of machinery safety achieved with the means of the document by the above-mentioned stakeholder groups:
 - machine users/employers (small, medium and large enterprises);
- machine users/employees (e.g. trade unions, organizations for people with special needs);
- service providers, e.g. for maintenance (small, medium and large enterprises);
- consumers (in case of machinery intended for use by consumers).

The above-mentioned stakeholder groups have been given the possibility to participate in the drafting process of this document.
When a type-C standard deviates from one or more technical provisions dealt with by this document or by a type-B standard, the type-C standard takes precedence.
It is desirable that this document be referred to in training courses and manuals to convey basic terminology and general design methods to designers.
ISO/IEC Guide 51 has been taken into account as far as practicable at the time of drafting of this document.

1 Scope

This document specifies basic terminology, principles and a methodology for achieving safety in the design of machinery. It specifies principles of risk assessment and risk reduction to help designers in achieving this objective. These principles are based on knowledge and experience of the design, use, incidents, accidents and risks associated with machinery. Procedures are described for identifying hazards and estimating and evaluating risks during relevant phases of the machine life cycle, and for the elimination of hazards or the provision of adequate risk reduction. Guidance is given on the documentation and verification of the risk assessment and risk reduction process.

This document covers principal implications on machinery safety in case of implementation of artificial intelligence/machine learning, and vulnerability against cybersecurity attacks / corruption regarding their impact on safety. It specifies generic measures to address both aspects.
Safety of machinery includes hygiene aspects.
This document is also intended to be used as a basis for the preparation of type-B or type-C safety standards.
It does not cover risk and/or damage to domestic animals, property or the environment.

NOTE 1 While this document refers to risks of harm to persons, the risk assessment process set out in this document can be equally effective in assessing other types of risks such as damage to domestic animals, property or the environment.

NOTE 2 Annex B gives, in separate tables, examples of hazards, hazardous situations and hazardous events, in order to clarify these concepts and assist the designer in the process of hazard identification.

NOTE 3 The practical use of a number of methods for each stage of risk assessment is described in ISO/TR 14121-2.

NOTE 4 As used in this document the designer of a machine can include the manufacturer, integrator, supplier; or the user in case of safety-relevant modifications. 

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...

 

  • Pubblicato: 14 Dicembre 2024
  • Visite: 10900

Directive 2014/68/EU PED: Harmonised standards published in the OJ | Update 03.02.2025

Summary of references of harmonised standards for PED Directive 2014 68 EU 03 Febbraio 2025

Directive 2014/68/EU PED: Harmonised standards published in the OJ | Update 03.02.2025 / Format PDF / XLS

03 February 2025 / Official list in attachment (PDF / XLS) EN / IT

Summary of references of harmonised standards for PED Directive 2014/68/EU update Decision (EU) 2025/165 of 30 January 2025 (OJ L, 2025/165, 31.1.2025)
________

Summary of references of harmonised standards published in the Official Journal - Directive 2014/68/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of pressure equipment.

The summary below consolidates the references of harmonised standards published by the Commission in the Official Journal of the European Union (OJ). It reproduces information already published in the L or C series of the OJ as indicated in columns (2), (5) and/or (7). It contains all references which, when the summary was generated, still provided a presumption of conformity together with references already withdrawn from the OJ.

The Commission services provide this summary for information purposes only. Although they take every possible precaution to ensure that the summary is updated regularly and is correct, errors may occur and the summary may not be complete at a certain point in time. The summary does not as such generate legal effects.

This summary was generated on 03 February 2025.

Fonte: EC

Versione IT web/pdf

Per l'elenco delle norme armonizzate in IT vedasi Norme armonizzate Direttiva PED 2014/&8/UE (PED)

Download List HS

  • Pubblicato: 16 Marzo 2025
  • Visite: 5050

EN ISO 13855:2025

EN ISO 13855 2025

EN ISO 13855:2025 / Machinery Positioning of safeguards whit approach of the human body

EN ISO 13855:2025
Safety of machinery - Positioning of safeguards with respect to the approach of the human body (ISO 13855:2024)

Valid from 03.02.2025

This document specifies requirements for the positioning and dimensioning of safeguards with respect to the approach of the human body or its parts towards hazard(s) within the intended span-of-control as follows:

- the position and dimension of the detection zone(s) of ESPE and pressure-sensitive mats and pressuresensitive floors;
- the position of two-hand control devices and single control devices;
- the position of interlocking guards.

This document also specifies requirements for the positioning of safety-related manual control devices (SRMCD) with respect to the approach of the human body or its parts from within the safeguard space relative to:

- the position and dimension of the detection zone(s) of ESPE and pressure-sensitive mats and pressuresensitive floors; and
- the position and dimension of interlocking guards.

When evaluating the ability of the human body or its parts to access SRMCD from within the intended safeguarded space, the requirements of this document are also applicable to determine the dimensions of safeguard(s). Approaches such as running, jumping or falling, are not considered in this document.

NOTE 1 The values for approach speeds (walking speed and upper limb movement) in this document are time tested and proven in practical experience.

NOTE 2 Other types of approach can result in approach speeds that are higher or lower than those defined in this document.

This document applies to safeguards used on machinery for the protection of persons 14 years and older.

Safeguards considered in this document include:

a) electro-sensitive protective equipment (ESPE) such as:
- active opto-electronic protective devices (AOPDs) (see IEC 61496-2);
- AOPDs responsive to diffuse reflection that have one or more detection zone(s) specified in two dimensions (AOPDDRs-2D) (see IEC 61496-3);
- AOPDs responsive to diffuse reflection that have one or more detection zone(s) specified in three dimensions (AOPDDRs-3D) (see IEC 61496-3);
- vision based protective devices using reference pattern techniques (VBPDPP) (see IEC/TS61496-4-2);
- vision based protective devices using stereo vision techniques (VBPDST) (see IEC/TS 61496-4-3);
b) pressure-sensitive mats and pressure-sensitive floors (see ISO 13856-1);
c) two-hand control devices (see ISO 13851);
d) single control devices;
e) interlocking guards (see ISO 14120).

This document is not applicable to:

- safeguards (e.g. pendant two-hand control devices) that can be manually moved, without using tools, nearer to the hazard zone than the separation distance;
- protection against the risks from hazards arising from emissions (e.g. the ejection of solid or fluid materials, radiation, electric arcs, heat, noise, fumes, gases);
- protection against the risks arising from failure of mechanical parts of the machine or gravity falls.

The separation distances derived from this document do not apply to safeguards used solely for presence sensing function.

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  • Pubblicato: 03 Febbraio 2025
  • Visite: 12259

Regolamento (UE) 2025/14

Regolamento UE 2025 14

Regolamento (UE) 2025/14 / Omologazione armonizzata NRMM circolanti su strade pubbliche

Regolamento (UE) 2025/14 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato delle macchine mobili non stradali circolanti su strade pubbliche, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020.

GU L 2025/14 dell'8.1.2025

Entrata in vigore: 28.01.2025

Applicazione a decorrere dal 29 gennaio 2028
________

Il Regolamento, prima emanazione, intende facilitare l'uso di macchine mobili non stradali come macchine da costruzione (es. escavatori, gru), macchine stradali (es. asfaltatrici, rulli compressori), macchine agricole (es mietitrici), carrelli elevatori e spazzaneve circolanti occasionalmente o regolarmente sulle strade pubbliche.

Il Regolamento sostituisce in via definitiva i diversi regimi normativi attualmente esistenti negli Stati membri.

Armonizzando a livello dell'UE i requisiti tecnici per l'omologazione delle macchine non stradali, il regolamento contribuisce a rimuovere la frammentazione nel mercato unico ed eliminare gli ostacoli alla libera circolazione di tali macchine, garantendo nel contempo un elevato livello di sicurezza stradale.

A decorrere dal 28 gennaio 2025, le autorità nazionali possono rilasciare l’omologazione UE per un nuovo tipo di macchina mobile non stradale o l’omologazione individuale UE per una nuova macchina mobile non stradale e, fatti salvi l’articolo 5, paragrafo 6, e il capo X, non vietano l’immatricolazione, l’immissione sul mercato o l’entrata in circolazione di una nuova macchina mobile non stradale qualora la macchina mobile non stradale in questione sia conforme al presente regolamento e agli atti delegati e di esecuzione adottati a norma dello stesso, se un fabbricante lo richiede.

Una volta rilasciata l’omologazione UE per un nuovo tipo di macchina mobile non stradale o l’omologazione individuale UE per una nuova macchina mobile non stradale, le autorità nazionali non rifiutano il rilascio di un’altra omologazione UE o di un’altra omologazione individuale UE qualora la macchina mobile non stradale in questione sia conforme al presente regolamento e agli atti delegati e di esecuzione adottati a norma dello stesso, se un fabbricante lo richiede.

Download testo Regolamento (UE) 2025/14 

In sintesi

Il Regolamento, prima emanazione, intende facilitare l'uso di macchine mobili non stradali come macchine da costruzione (es. escavatori, gru), macchine stradali (es. asfaltatrici, rulli compressori), macchine agricole (es mietitrici), carrelli elevatori e spazzaneve circolanti occasionalmente o regolarmente sulle strade pubblicheIl Regolamento sostituisce in via definitiva i diversi regimi normativi attualmente esistenti negli Stati membri.

Armonizzando a livello dell'UE i requisiti tecnici per l'omologazione delle macchine non stradali, il regolamento contribuisce a rimuovere la frammentazione nel mercato unico ed eliminare gli ostacoli alla libera circolazione di tali macchine, garantendo nel contempo un elevato livello di sicurezza stradale.

Le nuove norme ridurranno anche la conformità e gli oneri amministrativi, con risparmi sui costi stimati fino ad 1 miliardo di euro in un periodo di 10 anni.

Fino ad oggi, non esistevano requisiti armonizzati per l'uso sulle strade pubbliche dell'UE di macchine mobili non stradali. Di conseguenza, i produttori dell'UE si trovavano di fronte a un mosaico di quadri giuridici che differiscono in modo significativo da uno Stato membro all'altro, il che si traduceva in ritardi e costi significativi.

Inoltre, gli utenti finali come gli appaltatori rurali o le imprese edili potevano non essere in grado di utilizzare le loro macchine mobili non stradali in diversi Stati membri.

A. Campo di applicazione Macchina mobile non stradale / Direttiva macchine

1. Il presente regolamento si applica alle macchine mobili non stradali («veicoli di categoria U») immesse sul mercato e destinate a circolare, occasionalmente o regolarmente, sulle strade pubbliche con o senza conducente.

1) «macchina mobile non stradale»: le macchine mobili semoventi dotate di un sistema di propulsione che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2006/42/CE, progettate e costruite al fine di eseguire lavori; 

Regolamento  UE  2025 14   NRMM Circolazione su strade pubbliche

B. Norme con atti delegati relative agli elementi:

a) integrità della struttura del veicolo;
b) velocità massima di progetto, regolatore di velocità, dispositivi di limitazione della velocità e tachimetri;
c) dispositivi di frenatura;
d) sterzo;
e) campo visivo;
f) tergicristalli;
g) vetrature e relativa installazione;
h) dispositivi per la visione indiretta;
i) illuminazione, installazione di dispositivi di illuminazione, nonché avvertenze e marcature visive;
j) parte esterna e accessori nella posizione su strada, compresa l’attrezzatura da lavoro e la struttura mobile;
k) segnalatori acustici e relativa installazione;
l) sistemi di riscaldamento, sbrinamento e disappannamento;
m) alloggiamenti delle targhe di immatricolazione;
n) targhetta e marcatura regolamentari;
o) dimensioni;
p) masse;
q) sistemi di stoccaggio dell’energia;
r) pneumatici;
s) retromarcia;
t) cingoli;
u) dispositivi e componenti di accoppiamento meccanico;
v) posti a sedere del conducente e degli altri occupanti e sistemi di ritenuta;
w) aggiunte al manuale dell’operatore riguardanti specificamente l’uso su strada;
x) comandi dell’operatore.

Oltre a:

a) procedure di prova selezionate tra quelle elencate all’articolo 22, paragrafo 3;
b) metodi di prova;
c) valori limite o parametri, in relazione a tutti gli elementi elencati al primo comma;
d) descrizione dell’attrezzatura o delle parti di attrezzatura di cui le macchine mobili non stradali sono dotate;
e) caratteristiche specifiche delle macchine mobili non stradali.

C. Domanda di omologazione UE

Il fabbricante o il suo rappresentante per l’omologazione UE presenta all’autorità di omologazione una domanda di omologazione UE e il fascicolo informativo

D. Il fascicolo informativo

All’atto della presentazione di una domanda di omologazione UE il fabbricante o il suo rappresentante per l’omologazione UE fornisce all’autorità di omologazione un fascicolo informativo.

Comprende:

a) una scheda informativa;
b) tutti i dati, i disegni, le fotografie e le altre informazioni di rilievo;
c) copia della dichiarazione di conformità UE prevista dalla normativa applicabile dell’Unione che armonizza le condizioni per la commercializzazione dei prodotti;
d) ogni informazione richiesta dall’autorità di omologazione nell’ambito della procedura di domanda dell’omologazione UE.

Il fascicolo informativo è fornito su carta o in un formato elettronico accettato dal servizio tecnico e dall’autorità di omologazione.

E. Dimostrazione di conformità per l’omologazione UE

1. Ai fini del rilascio dell’omologazione UE di macchine mobili non stradali viene dimostrata la conformità alle prescrizioni di cui al presente regolamento, in particolare ai requisiti tecnici applicabili.

2. Il fabbricante o il suo rappresentante per l’omologazione UE dimostra la conformità ai requisiti tecnici applicabili predisponendo la documentazione tecnica.

3. La documentazione tecnica di cui al paragrafo 2 comprende una dichiarazione di conformità del fabbricante o, se gli atti delegati adottati a norma del presente regolamento prescrivono prove, i pertinenti verbali di prova relativi alle procedure di prova seguenti:

a) prove effettuate dal fabbricante; per le procedure di prova di cui alla presente lettera, la responsabilità dell’autorità di omologazione si limita alla verifica che la dichiarazione e i verbali di prova siano inclusi nel fascicolo;
b) prove effettuate da un servizio tecnico designato a svolgere tale attività o dal servizio tecnico interno accreditato di tale fabbricante;
c) prove effettuate dal fabbricante sotto la supervisione di un servizio tecnico designato a svolgere tale attività, diverso dal servizio tecnico interno accreditato.

F. Omologazione UE

Le autorità di omologazione (autorità di uno Stato membro, da questo notificata alla Commissione, competente per tutti gli aspetti dell’omologazione di una macchina mobile non stradale) rilasciano una sola omologazione UE per ciascun tipo di macchina mobile non stradale.

L’autorità di omologazione riunisce in un fascicolo di omologazione la documentazione che segue:

a) un fascicolo informativo, i verbali di prova e tutti gli altri documenti aggiunti a tale documentazione dal servizio tecnico o dall’autorità di omologazione nell’esercizio delle loro funzioni;
b) un indice del contenuto del fascicolo di omologazione, provvisto di adeguata numerazione, in cui sono evidenziate le fasi successive della procedura di omologazione UE, in particolare le date delle revisioni e degli aggiornamenti.

L’autorità di omologazione tiene a disposizione le informazioni contenute nel fascicolo di omologazione per un periodo di 10 anni dopo il termine di validità dell’omologazione UE in questione.

Dopo il rilascio dell’omologazione UE, il fabbricante o il suo rappresentante per l’omologazione UE riceve dall’autorità di omologazione un certificato di omologazione UE.

G. Certificato di conformità

Il fabbricante rilascia un certificato di conformità che accompagna ogni macchina mobile non stradale fabbricata conformemente al relativo tipo omologato UE.

H. Conformità delle modalità di produzione

L’autorità di omologazione che rilascia un’omologazione UE adotta le misure necessarie ad accertare, direttamente, in collaborazione con l’autorità di omologazione di un altro Stato membro, o in base alla verifica già effettuata da detta autorità, che siano state predisposte modalità di produzione atte a garantire la conformità al tipo omologato e ai piani di controllo documentati, da concordare con il titolare dell’omologazione UE per ciascuna omologazione, delle macchine mobili non stradali in produzione.

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  • Pubblicato: 10 Gennaio 2025
  • Visite: 15571

ISO/DIS 11161:2024

ISO DIS 11161 2024   Integration of machinery into a system   Safety

ISO/DIS 11161:2024 / Integration of machinery into a system - Safety

ISO/DIS 11161:2024 Safety of machinery - Integration of machinery into a system - Basic requirements

This document specifies the safety requirements for the integration of machinery into a system. It gives requirements and recommendations for inherently safe design, safeguarding and complementary protective measures, and information for use of an integrated machinery system (IMS).
NOTE In the context of this document, the term "system" refers to an IMS which can also collaborate with other domains within the supply chain(s) of an enterprise (e.g. smart manufacturing). See also 4.3.2.

This document is not intended to cover safety aspects of individual machines and equipment that can be covered by standards specific to those machines and equipment. Therefore, it deals only with those safety aspects for the safety-relevant interconnection of the machines and components. Where component machines of an IMS are operated separately or individually, the safety requirements of the relevant safety standards for these machines and equipment apply.
This document is also applicable when a modification of an existing IMS results in a new configuration, function, capability or location.
This document deals with the significant hazards, hazardous situations or hazardous events when used as intended and under specified conditions of misuse which are reasonably foreseeable. This document also provides requirements for IMS used in applications such as the following, but does not cover the hazards related to them:

- underground use;
- nuclear environments;
- potentially explosive environments;
- hazards due to the lifting of persons;
- use of IMS in environments with hazardous ionizing and non-ionizing radiation levels;
- when the public have access.

Emission of acoustic noise can be identified as a significant hazard. The reduction of acoustic noise emissions is not covered in this document.

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  • Pubblicato: 19 Dicembre 2024
  • Visite: 12159

11° Rapporto sull’attività di sorveglianza del mercato Direttiva Macchine

11  Rapporto sull attivita   di sorveglianza del mercato Direttiva Macchine

11° Rapporto sull’attività di sorveglianza del mercato Direttiva Macchine

11° Rapporto sull'attività di accertamento tecnico ai sensi del d.lgs. 17/2010 per i prodotti rientranti nel campo di applicazione della Direttiva Macchine

Partendo dal patrimonio informativo che negli anni l’Istituto ha costituito nell’ambito dell’attività di accertamento tecnico in supporto all’autorità italiana preposta alla sorveglianza del mercato, il documento si propone come elemento di avvio di un processo che, partendo dalla rilevazione delle criticità emerse sulle macchine in uso, possa arrivare alla definizione di linee di indirizzo per le attività di valutazione della conformità e verifica periodica e all’identificazione di soluzioni tecniche innovative, in grado di assicurare livelli di sicurezza crescenti degli ambienti di lavoro.

L’11° Rapporto Inail, infatti, fornisce analisi e informazioni sull’attività di accertamento tecnico delle macchine oltre a schede tecniche di dettaglio, che affrontano criticità specifiche, evidenziando, rispetto allo stato dell’arte di riferimento, le soluzioni tecniche ritenute accettabili.

L’Inail, in base a quanto previsto dal comma 2 dell’art. 6 del d.lgs. 17/2010 (ex comma 2 dell’art. 7 del d.p.r. 459/96), conduce attività di accertamento tecnico in supporto all’autorità italiana preposta alla sorveglianza del mercato (Ministero delle Imprese e del Made in Italy e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali). In particolare, all’interno del Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici di Inail è istituita la sezione tecnico scientifica accertamenti tecnici, che coordina a livello nazionale le attività di valutazione della conformità di macchine, impianti, apparecchi e prodotti ai requisiti di sicurezza prescritti dalle disposizioni legislative di recepimento delle direttive di prodotto applicabili.

La banca dati che Inail ha negli anni composto per gestire le informazioni relative a detta attività di accertamento tecnico rappresenta una sintesi di tutte le informazioni su cui si fonda il processo di sorveglianza del mercato e costituisce, pertanto, un insostituibile strumento di analisi e monitoraggio, offrendo indirizzi e supporto a tutti i soggetti coinvolti, a vario titolo, nella filiera (organi preposti alla vigilanza nei luoghi di lavoro, fabbricanti, datori di lavoro, ecc.).

L’11° Rapporto costituisce la sintesi organizzata dei dati contenuti nell’archivio informatico di Inail, relativamente a tutte le azioni di sorveglianza del mercato per le quali è stato richiesto un accertamento tecnico da parte di Inail: partendo dalle segnalazioni di presunta non conformità di organi di vigilanza, Inail, magistratura, altri stati membri, ecc., viene ricostruito il meccanismo che, attivando un percorso di confronto tra le autorità e i fabbricanti, punta a garantire, nel rispetto delle prescrizioni della Direttiva Macchine, livelli minimi di sicurezza per i lavoratori. A valle di questo contraddittorio tra i soggetti preposti all’attività di sorveglianza e i fabbricanti, infatti, sono stati realizzati, condividendo strategie e soluzioni a breve e lungo termine, interventi migliorativi sia sul parco macchine già immesso sul mercato, sia sulle nuove produzioni, a dimostrazione della possibilità di superare la logica controllato/ controllore/sanzione per giungere a una più efficace collaborazione tra le diverse parti interessate, nell’ottica di un incremento continuo dei livelli di sicurezza per gli operatori delle macchine e, più in generale, dei lavoratori.

Il documento prevede:

- un primo capitolo in cui viene offerta una panoramica dell’attività di sorveglianza, che parte dai dati riguardanti le segnalazioni di presunta non conformità (soggetti segnalanti e motivi di segnalazione) pervenute a Inail per accertamento tecnico, per passare poi all’analisi delle risultanze finora definite dall’autorità e a un esame più specifico in base al paese di origine del fabbricante e alla procedura di valutazione della conformità adottata;
- un secondo capitolo che ripropone l’intero percorso di sorveglianza, trattato per ciascuna regione, analizzando il numero delle segnalazioni pervenute a Inail per accertamento tecnico, con l’esplicitazione della tipologia di macchina e del motivo da cui origina la segnalazione e le corrispondenti risultanze ad oggi definite;
- un terzo capitolo dedicato alle singole tipologie di macchina, che analizza le risultanze definite per ciascuna tipologia e approfondisce l’esame dei requisiti di sicurezza risultati non conformi o resi conformi;
- un quarto capito, in linea con il 10° Rapporto, che è stato concepito per condividere il patrimonio informativo che negli anni l’Istituto ha costruito e ha cercato di organizzare, in modo che potesse rappresentare uno strumento per l’avvio di importanti azioni per la sicurezza nell’uso delle macchine, con particolare attenzione, stante la mission istituzionale, agli ambienti di lavoro.

Nel corso degli anni, infatti, è emersa sempre più prepotentemente la stretta correlazione tra attività di vigilanza, verifica periodica e sorveglianza del mercato, dimostrando come queste azioni siano complementari e possano reciprocamente supportarsi per migliorare il servizio prestato. A tal fine sono state realizzate delle schede tecniche che trattano le principali non conformità rilevate, evidenziando, rispetto allo stato dell’arte di riferimento, le soluzioni tecniche ritenute accettabili.

In questo 11° Rapporto le schede sono state raggruppate non più per tipologia di macchina come in passato, ma accorpando prodotti differenti secondo il principio del rischio comune presente e conseguentemente del requisito di sicurezza applicabile, in modo da offrire anche un immediato confronto relativamente alla trattazione delle medesime problematiche su tipologie di prodotti differenti e la possibilità, in assenza di norme tecniche specifiche, di adottare il principio del confronto dei rischi, di cui al punto 5.6.3 della la EN 12100:2010 - Sicurezza del macchinario - Principi generali di progettazione - Valutazione del rischio e riduzione del rischio e valutazione del rischio.

Il Rapporto si inserisce nell’ambito dell’attività di ricerca sul “knowledge management delle tecnologie di sicurezza” come elemento di avvio di un processo che, partendo dalla rilevazione delle criticità emerse sulle macchine in uso, possa arrivare alla definizione di linee di indirizzo per le attività di valutazione della conformità e verifica e all’identificazione di soluzioni tecniche innovative, in grado di assicurare livelli di sicurezza crescenti negli ambienti di lavoro.

L’interpretazione dei dati emersi nel Rapporto, infatti, può costituire, se adeguatamente indirizzata, uno strumento di supporto sia all’attività di verifica e controllo condotta dall’Inail, dagli organi di vigilanza territoriale e dai soggetti abilitati, sia al processo di continuo miglioramento che vede impegnati i fabbricanti.

L’11° Rapporto Inail, in conclusione, con obiettivi e finalità immutate, fornisce analisi e informazioni per il monitoraggio e l’ottimizzazione dell’azione di sorveglianza del mercato al servizio dei soggetti che a vario titolo (costruttori, utilizzatori, distributori, soggetti istituzionali e non) sono in essa coinvolti, oltre a contenuti di indirizzo, per sviluppare nuove linee di ricerca e prodotti di supporto all’individuazione delle soluzioni adeguate per il complesso dell’utenza di settore.
...

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  • Pubblicato: 28 Novembre 2024
  • Visite: 8283

Regolamento e norme / Consolidato 2024

Formato: pdf
Pagine: +144
Ed.: 3.0 2024
Pubblicato: 09/11/2024
Autore: Ing. Marco Maccarelli
Editore: Certifico s.r.l. 
Lingue: Italiano 
ISBN: 9788898550135

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Regolamento  UE  2023 1230

Regolamento (UE) 2023/1230 / Regolamento macchine

Regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2023 relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio.

(GU n. 165/1 del 29.06.2023)

Entrata in vigore: 19.07.2023

Applicazione dal 14.01.2027 [43 mesi firma del Regolamento]. Tuttavia, gli articoli seguenti si applicano a decorrere dalle date seguenti:

Vedi tutto il testo

Changelog 2005-2022

L'evoluzione di
Certifico Macchine
dal 2005 al 2022: V 2 / V 4.

Download Report

Direttiva macchine

Direttiva 2006/42/CE: Direttiva del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/ce (rifusione)

Vedi

Direttiva macchine   NTA

ebook Direttiva macchine e norme armonizzate consolidato 2024

Sistemi Operativi: iOS/Android/PDF
Edizione: 25.0
Pubblicato: 16.09.2024
Editore: Certifico s.r.l.
Lingue: Italiano

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Guide to application of the Machinery Directive 2006/42/EC

Edition 2.2 - October 2019
(Update of 2nd Edition)

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Norme armonizzate Direttiva macchine

Archivio Norme armonizzate Direttiva macchine

Tutte le Comunicazioni delle norme armonizzate pubblicate dal 2014.

L'applicazione delle norme armonizzate è "Presunzione di Conformità" al rispetto dei RESS dell'Allegato I della Direttiva macchine 2006/42/CE.

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