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Prova il nuovo Metodo di Valutazione dei Rischi EN ISO 12100 della Versione 2017

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cem4 | News

Macchine per cantiere e costruzioni: accertamento sicurezza

Macchine per cantiere e costruzione

Macchine per cantiere e costruzioni - L’accertamento per la sicurezza delle macchine per cantiere e costruzione

Partendo dal patrimonio informativo che negli anni l’Istituto ha costituito e dalle competenze maturate nell’espletamento delle attività di accertamento tecnico, il documento raccoglie schede tecniche sulle macchine afferenti al tc 151 macchine per cantiere e costruzione, trattando le più significative non conformità rilevate, al fine di illustrare, rispetto allo stato dell’arte di riferimento, le soluzioni costruttive ritenute accettabili, e promuovere un miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, come previsto nella mission istituzionale.

Nel corso degli anni si è evidenziato sempre più prepotentemente il valore della diffusione delle informazioni quale strumento imprescindibile per accrescere il livello di sicurezza negli ambienti di lavoro.

Le conclusioni maturate nell’ambito dell’attività di accertamento tecnico costituiscono un importante bagaglio informativo che può rendere più puntuale e tecnicamente valido il contributo offerto nell’espletamento dell’attività di vigilanza del mercato, indirizzando i soggetti preposti alla definizione di segnalazioni di presunta non conformità.

Partendo dalle informazioni ricavate dalla banca dati che Inail ha composto negli anni per gestire l’attività di accertamento tecnico per la vigilanza del mercato, si sono realizzate delle schede tecniche riferite alle macchine per cantiere e costruzione, per realizzare un archivio di pratico e immediato utilizzo tanto per gli organi di vigilanza territoriale quanto per fabbricanti, datori di lavoro/utilizzatori e distributori.

Le schede tecniche collezionate trattano le principali non conformità rilevate sulle macchine per cantiere e costruzione, evidenziando, rispetto allo stato dell’arte di riferimento, le soluzioni costruttive ritenute accettabili. Naturalmente i documenti sono stati resi anonimi, recuperando esclusivamente le informazioni tecnicamente utili, senza alcun riferimento a dati sensibili (riferiti al fabbricante o alla circostanza in cui la macchina segnalata è stata rinvenuta), ma comunque garantendo un’informazione sufficiente per indirizzare eventuali interventi di approfondimento sulle macchine da verificare.

Ciascuna scheda si compone di tre parti principali:

una prima parte descrittiva nella quale è individuata la tipologia di macchina, riportandone la denominazione specificata dal fabbricante nella dichiarazione CE di conformità e una sintetica descrizione che definisce la destinazione d’uso e le modalità di utilizzo; è inoltre specificato l’anno di immissione sul mercato al fine di definire lo stato dell’arte di riferimento e quindi individuare le soluzioni che potrebbero ritenersi accettabili; l’indicazione di tale data è utile anche in relazione all’eventuale norma tecnica di riferimento disponibile;

una parte dedicata alle norme tecniche armonizzate di riferimento: questa sezione non è sempre presente, perché ovviamente dipende dalla disponibilità di riferimenti tecnici pertinenti; si è riportata, ove disponibile, la norma armonizzata di tipo C (o eventualmente altre norme di ausilio alla definizione del parere tecnico illustrato nel seguito), indicandone la versione e la data di pubblicazione in gazzetta ufficiale.

una parte denominata “accertamento tecnico” che si compone a sua volta di due sottosezioni:

§ una dedicata alla segnalazione di presunta non conformità, nella quale viene descritta la situazione di pericolo ravvisata, evidenziando in modo chiaro e sintetico quanto riscontrato sull’esemplare oggetto di segnalazione, con riferimento alla parte della macchina coinvolta e alla situazione di utilizzo considerata. Per rendere maggiormente intellegibile la situazione riscontrata, ove disponibili, sono state inseriti foto e/o schemi. Sempre in questa parte si è collegata la situazione pericolosa alla carenza rispetto al requisito essenziale di sicurezza prescritto dalla direttiva, cercando di correlare la problematica al mancato rispetto delle prescrizioni dell’allegato I, indicando il requisito essenziale di sicurezza (RES) ritenuto non rispettato;
§ un’altra incentrata sul parere tecnico, nella quale, limitatamente alle carenze segnalate e quindi ai requisiti essenziali di sicurezza (RES) ritenuti presumibilmente non conformi, si è illustrato l’esito dell’accertamento tecnico condotto da Inail, sulla base della documentazione fornita dai fabbricanti, di pareri già espressi dall’autorità di vigilanza del mercato, di posizioni assunte nei consessi comunitari, nonché dello stato dell’arte di riferimento. 

[...] segue

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  • Pubblicato: 29 Marzo 2024
  • Visite: 9311

Macchine prive di azionamenti: da marcare CE in Direttiva macchine

Macchine prive di azionamenti da Marcare CE

Macchine prive di azionamenti: da marcare CE in Direttiva macchine / Note

Documento di approfondimento sulla definizione di macchina come insieme o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un’applicazione ben determinata.

Direttiva 2006/42/CE

[…]

Articolo 2 Definizioni

Ai fini della presente direttiva il termine “macchina” indica uno dei prodotti elencati all’articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a f).

Si applicano le definizioni seguenti:

a) “macchina”:

- insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un’applicazione ben determinata,
- insieme di cui al primo trattino, al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento,
- insieme di cui al primo e al secondo trattino, pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione,
- insiemi di macchine, di cui al primo, al secondo e al terzo trattino, o di quasi-macchine, di cui alla lettera g), che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale, insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta; […]

Regolamento (UE) 2023/1230

[…]

Articolo 3. Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1) "macchina":

a) insieme equipaggiato o destinato a essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata;
b) insieme di cui alla lettera a), al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento;
c) insieme di cui alle lettere a) e b), pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione;
d) insiemi di macchine di cui alle lettere a), b) e c) o di quasi-macchine, che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale;
e) insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta;
f) insieme di cui alle lettere da a) ad e) al quale manca soltanto il caricamento del software destinato all'applicazione specifica prevista dal fabbricante;

[…]

[...]

Figura 1   Definizione di macchina equipaggiata non equipaggiata con sistema di azionamento

(*)  Articolo 13 - Procedura per le quasi-macchine
1. Il fabbricante di una quasi-macchina, o il suo mandatario, prima dell'immissione sul mercato, si accertano che:
a) sia preparata la pertinente documentazione di cui all'allegato VII, parte B;
b) siano preparate le istruzioni per l'assemblaggio di cui all'allegato VI;
c) sia stata redatta la dichiarazione di incorporazione di cui all'allegato II, parte 1, sezione B.
2. Le istruzioni per l'assemblaggio e la dichiarazione di incorporazione accompagnano la quasi-macchina fino all'incorporazione e fanno parte del fascicolo tecnico della macchina finale.

Figura 1 - Definizione di “macchina” equipaggiata o non equipaggiata con il sistema di azionamento

La progettazione di una macchina senza sistema di azionamento è un’operazione delicata per la quale il Fabbricante deve molte volte comprendere il sistema di azionamento nella valutazione dei rischi.

In questi casi il rispetto delle condizioni di figura 1 potrebbe diventare una conseguenza delle esigenze di progettazione.

Fig  1  Definizione macchina equipaggiata o non equipaggiata con sistema di azionamento

(*) Sono rispettate le condizioni in Fig. 1
(**) E’ possibile che i RESS dichiarati conformi dal Fabbricante della quasi-macchina non siano più tali

Figura 2 – Modifiche alla macchina / quasi-macchina in fase di installazione / assemblaggio

[...]

Di norma il fabbricante di macchine complete fornisce le macchine dotate di un proprio sistema di azionamento. Tuttavia, le macchine destinate ad essere equipaggiate con un sistema di azionamento ma che vengono fornite sprovviste di quest’ultimo possono comunque rientrare nella definizione di macchine. Questa disposizione tiene conto, ad esempio, del fatto che taluni utenti di macchine preferiscono avere un parco motori omogeneo per le proprie macchine, per facilitare la manutenzione.

[...] segue

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  • Pubblicato: 07 Marzo 2024
  • Visite: 11164

CEM4 New Standard Risk Assessment EN ISO 12100: Guida breve 2.0 Aprile 2021

CEM4: I metodi di Valutazione tipo EN ISO 12100

Rev. 2.0 del 28 Aprile 2021

Guida Breve CEM4 2010/2021

Disponibile il Documento "Guida breve 2021" aggiornato.

In CEM4 è al momento possibile strutturare una VR secondo 3 Metodi. (*)

Metodi AR:

1. Metodo Valutazione dei Rischi” (Metodo | EN ISO 12100 EstesoDownload Es. Report
2. Metodo Valutazione dei Rischi” (Metodo | EN ISO 12100 Standard) Download Es. Report
3. Metodo Valutazione dei Rischi” (Metodo | EN ISO 12100 OperativeDownload Es. Report

  • Pubblicato: 08 Febbraio 2024
  • Visite: 30882

UNI EN 1417:2023 / Mescolatori a cilindri per gomma - Requisiti di sicurezza

UNI EN 1417 2023 Mescolatori a cilindri Requisiti di sicurezza

UNI EN 1417:2023 / Mescolatori a cilindri per gomma - Requisiti di sicurezza

UNI EN 1417:2023 - Macchine per materie plastiche e gomma - Mescolatori a cilindri - Requisiti di sicurezza

La norma tratta tutti i pericoli significativi, le situazioni pericolose o gli eventi pericolosi relativi ai mescolatori a cilindri per la lavorazione della gomma e/o della plastica, se utilizzati come previsto e in condizioni di uso improprio ragionevolmente prevedibili dal fabbricante durante tutte le fasi della vita della macchina come descritto nel punto 5.4 della UNI EN ISO 12100:2010.

Data entrata in vigore: 20 dicembre 2023

Sostituisce: UNI EN 1417:2015

Recepisce: EN 1417:2023

In allegato Preview EN 1417:2023

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  • Pubblicato: 05 Gennaio 2024
  • Visite: 21953

Windows 11: problema dimensione dei cluster che impedisce l'installazione di SQL Server

Solo su Windows 11, in presenza di dispositivi di memorizzazione di recente produzione, è possibile che il setup di Microsoft SQL Server non riesca a terminare l'installazione oppure il servizio del database non possa essere avviato. Detti dispositivi riportano dimensioni dei settori superiori a quelle supportate da Microsoft SQL Server (attualmente il servizio supporta le dimensioni di 512 byte e 4096 byte). Il problema non si presenta con Windows 10 o precedente, poiché semplicemente questi settori di dimensioni maggiori a 4096 byte non sono riconosciuti/supportati dal sistema operativo.

Questo articolo spiega come individuare il problema e riporta alcune possibili soluzioni. Maggiori informazioni sono disponibili sui siti ufficiali Microsoft (vedi capitolo Fonti in fondo alla pagina).

Come individuare il problema

La fase iniziale del setup in cui sono verificati i requisiti di sistema non presenta alcuna anomalia o warning relativi alla dimensione dei settori; l'installazione sembra procedere senza intoppi ma verso la fine, durante l'avvio del servizio, termina con un errore generico ed un percorso da cui poter consultare i log (vedi immagine seguente):
Figura 1: esempio di installazione terminata con errore

Per verificare se il proprio sistema potrebbe rientrare in questa casistica di errore, seguire la procedura indicata:

  1. Avviare il prompt dei comandi come Amministratore.
  2. Digitare il seguente comando fsutil fsinfo sectorinfo c: (sostituendo c: con la propria unità di installazione, se diversa) e premere il tasto INVIO.
  3. Verificare che le voci Byte fisici per settore per atomicità (Physical Bytes Per Sector For Atomicity, in inglese) e Byte fisici per settore per prestazioni (Physical Bytes Per Sector For Performance, in inglese) abbiano un valore non superiore a 4096.

Nell'immagine seguente è possibile vedere il risultato del comando su un sistema che presenta il problema: una delle voci infatti riporta una dimensione (16384 byte) non compatibile con quelle supportate dal servizio di Microsoft SQL Server.
Figura 2: esempio di comando che riporta l'errore

Soluzione proposta

Allo stato attuale nessuna versione disponibile di Microsoft SQL Server è in grado di supportare dimensioni dei settori diverse da 512 byte e 4096 byte; la Microsoft è al corrente del problema e probabilmente rilascerà degli aggiornamenti per risolvere il problema. Nel frattempo la Microsoft consiglia, oltre alla possibilità di installare SQL Server su un'altra unità che non presenta il problema (o su un dispositivo con una versione precedente di Windows - sic!), di eseguire una modifica al Registro di Sistema che dovrebbe forzare Windows 11 ad emulare la dimensione del settore come 4096 byte.

Attenzione!

Le istruzioni seguenti sono fornite a semplice titolo di cortesia e come possibile suggerimento per la risoluzione del problema. Si ricorda che le modifiche al Registro di Sistema di Windows, se non eseguite correttamente o in presenza di determinate configurazioni, possono causare problemi anche gravi (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: applicazioni non funzionanti, blocchi del sistema operativo, perdite di dati, errori in fase di boot di Windows). L'utente, prima di intervenire sul Registro, dovrebbe valutare attentamente eventuali effetti collaterali della modifica in base alle caratteristiche del proprio sistema e ai software installati. Il work-around è stato individuato da Microsoft: Certifico si è limitata a tradurre i passaggi in italiano dalle fonti ufficiali Microsoft (vedere in fondo) e a testarlo su un numero limitato di configurazioni.

Certifico non offre alcuna garanzia sull'attendibilità delle istruzioni riportate e non si assume alcuna responsabilità per eventuali problemi, danni, perdite di dati, blocco macchina, mancato profitto o qualsivoglia altro effetto collaterale indesiderato eventualmente provocato, direttamente o indirettamente, dal succitato fix: l'utente, nell'applicare la modifica, si assume completamente tutti i rischi dell'operazione, manlevando Certifico da qualsiasi responsabilità.

Il work-around deve inoltre essere considerato come "provvisorio", in attesa di un aggiornamento ufficiale di Microsoft SQL Server o Microsoft Windows. Per qualsiasi problema o ulteriore chiarimento riguardo alla procedura, si consiglia di contattare il supporto tecnico di Microsoft.
  1. Disinstallare completamente tutte le versioni/istanze di Microsoft SQL Server eventualmente presenti sul computer.
  2. Accedere con un utente Amministratore.
  3. Dal menù Esegui di Windows scrivere regedit e premere INVIO per avviare il Registro di Sistema di Windows.
  4. Nella barra degli indirizzi del Registro di Sistema, inserire il seguente percorso: Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\stornvme\Parameters\Device
  5. Nel menù Modifica, alla voce Nuovo, selezionare il comando Valore multistringa.
  6. Specificare il seguente nome: ForcedPhysicalSectorSizeInBytes
  7. Fare doppio click sul nome per aprire la finestra di modifica e inserire il seguente valore (senza andare a capo): * 4095 (ovvero asterisco, uno spazio, le cifre quattro, zero, nove, cinque).
  8. Confermare la modifica col pulsante OK e chiudere il Registro di Sistema di Windows.
  9. Riavviare Windows.
  10. Reinstallare Microsoft SQL Server.

Fonti

Per maggiori informazioni, si consiglia di consultare le seguenti fonti ufficiali:

  • Pubblicato: 13 Dicembre 2023
  • Visite: 21271

Strutture ROPS / FOPS / TOPS / FOGS

Strutture ROPS FOPS TOPS FOGS

Strutture ROPS / FOPS / TOPS / FOGS - Quadro normativo illustrato

Quadro normativo illustrato sulle strutture ed i sistemi di protezione per le macchine semoventi.

Tutte le macchine semoventi devono essere dotate, se i rischi sono presenti, di strutture di Protezione contro il rischio di ribaltamento (ROPS) e contro rischi connessi con cadute di oggetti o di materiali (FOSP), tali strutture devono essere marcate CE ai sensi della Direttiva macchine 2006/42/CE / nuovo Regolamento (UE) 2023/1230.

Il presente documento riporta i requisiti della Direttiva macchine 2006/42/CE ed il commento della Guida Direttiva Macchine Ed. 2.2 2019, le norme di riferimento, degli esempi con immagini delle strutture e delle prove di laboratorio.

Le ROPS e FOPS, sono componenti di sicurezza ai sensi della Direttiva macchine 2006/42/CE (Allegato V) e rientrano anche nell’Allegato IV (categorie di macchine per le quali va applicata una delle procedure di cui all'articolo 12, paragrafi 3 e 4).

Direttiva macchine 2006/42/CE

Articolo 2 Definizioni

[…]

c) «componente di sicurezza»: componente

- destinato ad espletare una funzione di sicurezza,
- immesso sul mercato separatamente,
- il cui guasto e/o malfunzionamento, mette a repentaglio la sicurezza delle persone, e
- che non è indispensabile per lo scopo per cui è stata progettata la macchina o che per tale funzione può essere sostituito con altri componenti.

L'allegato V contiene un elenco indicativo delle componenti di sicurezza che può essere aggiornato in base all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a);

[…]

Articolo 12 Procedure di valutazione della conformità delle macchine

[…]

3. Se la macchina è contemplata dall'allegato IV ed è fabbricata conformemente alle norme armonizzate di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e nella misura in cui tali norme coprono tutti i pertinenti requisiti di sicurezza e di tutela della salute, il fabbricante o il suo mandatario applica una delle procedure seguenti:

a) la procedura di valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui all'allegato VIII;
b) la procedura di esame per la certificazione CE del tipo di cui all'allegato IX, più controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui all'allegato VIII, punto 3;
c) la procedura di garanzia qualità totale di cui all'allegato X.

4. Se la macchina è contemplata dall'allegato IV, ma è stata fabbricata non rispettando o rispettando solo parzialmente le norme armonizzate di cui all'articolo 7, paragrafo 2, ovvero se le norme armonizzate non coprono tutti i pertinenti requisiti di sicurezza e di tutela della salute o non esistono norme armonizzate per la macchina in questione, il fabbricante o il suo mandatario applica una delle procedure seguenti.

a) la procedura di esame per la certificazione CE di cui all'allegato IX, più controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui all'allegato VIII, punto 3;
b) la procedura di garanzia qualità totale di cui all'allegato X.

[…]

Regolamento (UE) 2023/1230

Articolo 3 Definizioni

[…]

3) «componente di sicurezza»: un componente fisico o digitale, compreso un software, di un prodotto rientrante nell'ambito di applicazione del presente regolamento, che è progettato o destinato ad espletare una funzione di sicurezza e che è immesso sul mercato separatamente, il cui guasto o malfunzionamento mette a repentaglio la sicurezza delle persone, ma che non è indispensabile per il funzionamento di tale prodotto, o per il quale componenti normali possono essere sostituiti per il funzionamento di tale prodotto;

[…]

Articolo 25 Procedure di valutazione della conformità per le macchine e i prodotti correlati

[…]

3. Se la categoria di macchine o prodotti correlati è elencata nell'allegato I, parte B, il fabbricante o la persona fisica o giuridica di cui all'articolo 18 applica una delle procedure seguenti:

a) il controllo interno della produzione (modulo A) di cui all'allegato VI;
b) l'esame UE del tipo (modulo B) di cui all'allegato VII, seguito dalla conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione (modulo C) di cui all'allegato VIII;
c) la conformità basata sulla garanzia qualità totale (modulo H) di cui all'allegato IX;
d) la conformità basata sulla verifica di un unico prodotto (modulo G) di cui all'allegato X.

Se applica la procedura di controllo interno della produzione di cui alla lettera a), il fabbricante progetta e costruisce la macchina o il prodotto correlato conformemente alle norme armonizzate o alle specifiche comuni proprie a tale categoria di macchine o prodotti correlati riguardanti tutti i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute.

Se la categoria di macchine o prodotti correlati è elencata nell'allegato I, parte B, e la macchina o il prodotto correlato non sono stati fabbricati conformemente alle norme armonizzate o alle specifiche comuni riguardanti tutti i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza di tutela della salute per tale categoria di macchine o prodotti correlati, il fabbricante, compresa una persona fisica o giuridica di cui all’articolo 18, applica una delle procedure di cui alle lettere b), c) o d) del presente paragrafo.

4. Se la categoria di macchine o prodotti correlati non è elencata nell'allegato I, il fabbricante, compresa la persona fisica o giuridica di cui all'articolo 18 applica la procedura di controllo interno della produzione (modulo A) di cui all'allegato VI

[…]

Per la marcatura CE, i Requisiti previsti all’Allegato I, fanno riferimento ai punti 3.4.3 (ROPS) 3.4.4 (FOPS), che sostanzialmente prevedono il seguente principio generale:

DLV

La ROPS/FOPS deve:

-  resistere aforze;
-  assorbire energia;
-  deformarsi al limite delDLV.

Le prove a cui devono essere sottoposte le ROPS/FOPS in accordo con le norme di riferimento devono essere effettuate per ciascun tipo di ROPS/FOPS (prove di tipo).

Le macchine semoventi con conducente, operatore/i o altra/e persona/e trasportati possono avere strutture che rispettano i requisiti di cui al 3.4.3 e 3.4.4 ROPS/FOPS contemporaneamente, se necessarie, in funzione della valutazione dei rischi e delle norme specifiche di tipo B/C delle stesse.

Le macchine con struttura ROPS devono essere dotate cinture di ritenzione.

Nello specifico tutte le strutture e i sistemi di protezione di cui poter dotare le macchine semoventi sono identificate tramite le seguenti definizioni:

- ROPS/TOPS (Roll Over/ Tip Over Protective Structures);
- FOPS/FOGS (Falling Object Protective/Guard Structures).

Le strutture/sistemi di protezione sono definite nelle norme indicate nel presente documento.

[...] segue

Vedi tutto il documento

  • Pubblicato: 13 Marzo 2024
  • Visite: 12539

CEM4 New Standard Risk Assessment EN ISO 12100: Guida breve 3.0 Maggio 2021

CEM4: i metodi di Valutazione tipo EN ISO 12100

Rev. 3.0 del 08 Maggio 2021

Guida Breve CEM4 2010/2021

Disponibile il Documento "Guida breve Maggio/May 2021" aggiornato.

In CEM4 è al momento possibile strutturare una VR secondo 3 Metodi. (*)

Metodi AR:

1. Metodo Valutazione dei Rischi” (Metodo | EN ISO 12100 EstesoDownload Es. Report IT | Download Es. Report EN
2. Metodo Valutazione dei Rischi” (Metodo | EN ISO 12100 Standard) Download Es. Report IT | Download Es. Report EN
3. Metodo Valutazione dei Rischi” (Metodo | EN ISO 12100 OperativeDownload Es. Report IT | Download Es. Report EN

  • Pubblicato: 08 Febbraio 2024
  • Visite: 27846

UNI EN 1417:2023 | Mescolatori a cilindri mappa dei pericoli

UNI EN 1417 2023 Mescolatori a cilindri mappa dei pericoli

UNI EN 1417:2023 | Mescolatori a cilindri mappa dei pericoli

Documento di approfondimento sui pericoli dei mescolatori a cilindri per materie plastiche e gomma in accordo alla norma tecnica UNI EN 1417:2023 “Macchine per materie plastiche e gomma - Mescolatori a cilindri - Requisiti di sicurezza”.

La norma tratta tutti i pericoli significativi, le situazioni pericolose o gli eventi pericolosi relativi ai mescolatori a cilindri per la lavorazione della gomma e/o della plastica, se utilizzati come previsto e in condizioni di uso improprio ragionevolmente prevedibili dal fabbricante durante tutte le fasi della vita della macchina come descritto nel punto 5.4 della UNI EN ISO 12100.

La UNI EN 1417:2023 tratta tutti i pericoli significativi, le situazioni pericolose o gli eventi pericolosi per i mescolatori a due cilindri per la lavorazione della gomma e/o della plastica (Allegato A UNI EN 1417:2023 ), se utilizzati come previsto e nelle condizioni di uso ragionevolmente prevedibili definite dal fabbricante per tutte le fasi di vita della macchina.

L’allegato A della norma contiene, come altre norme di tipo C, una tabella di riepilogo dei pericoli trattati ed il riferimento al capitolo della norma stessa. La UNI EN 1417:2023, inoltre, presenta delle figure che permettono una rapida localizzazione dei pericoli meccanici, molto utile in fase di valutazione del rischio.
...
segue

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  • Pubblicato: 01 Febbraio 2024
  • Visite: 17589

Norme armonizzate Direttiva BT Dicembre 2023

Decisione di esecuzione  UE  2023 2723

Decisione di esecuzione (UE) 2020/1779 | Norme armonizzate BT Dicembre 2023

Decisione di esecuzione (UE) 2023/2723 della Commissione, del 6 dicembre 2023, relativa alle norme armonizzate per il materiale elettrico elaborate a sostegno della direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

GU L 2023/2723 del 13.12.2023

Entrata in vigore: 13.12.2023

Decisione di esecuzione (UE) 2023/2723

Vedi l'elenco consolidato delle norme tecniche armonizzate BT

  • Pubblicato: 17 Dicembre 2023
  • Visite: 21326

ISO/PAS 5672:2023 / Test methods for measuring forces and pressures in human-robot contacts

ISO PAS 5672 2023   Test methods for measuring forces and pressures in human robot contacts

ISO/PAS 5672:2023 / Test methods for measuring forces and pressures in human-robot contacts

ID 20912 | 07.12.2023 / Publicly Available Specification First edition 2023-11 / Preview attached

ISO/PAS 5672:2023
Robotics - Collaborative applications - Test methods for measuring forces and pressures in human-robot contacts

This document specifies methods of measuring forces and pressures in physical human-robot contacts. It also specifies methods for analyzing the measured forces and pressures. It further specifies the characteristics of pressure-force measurement devices (PFMD).
This document applies to collaborative applications deployed in an industrial or service environment for professional use.
This document does not apply to non-professional robots (i.e. consumer robots) or medical robots, although the measurement methods presented can be applied in these areas, if deemed appropriate. Additionally, this document does not apply to organizational aspects for performing contact measurements (e.g. responsibilities or data management), assessment of other mechanical contact types (e.g. friction or shearing), assessment of other contact-related hazards (e.g. falling, electrical or chemical hazards). Further, this document does not set requirements for specific PFMD-design or specify methods to identify contact hazards.
  • Pubblicato: 07 Dicembre 2023
  • Visite: 15591

Regolamento e norme / Consolidato 2024

Formato: pdf
Pagine: +144
Ed.: 3.0 2024
Pubblicato: 09/11/2024
Autore: Ing. Marco Maccarelli
Editore: Certifico s.r.l. 
Lingue: Italiano 
ISBN: 9788898550135

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Regolamento  UE  2023 1230

Regolamento (UE) 2023/1230 / Regolamento macchine

Regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2023 relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio.

(GU n. 165/1 del 29.06.2023)

Entrata in vigore: 19.07.2023

Applicazione dal 14.01.2027 [43 mesi firma del Regolamento]. Tuttavia, gli articoli seguenti si applicano a decorrere dalle date seguenti:

Vedi tutto il testo

Changelog 2005-2022

L'evoluzione di
Certifico Macchine
dal 2005 al 2022: V 2 / V 4.

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Direttiva macchine

Direttiva 2006/42/CE: Direttiva del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/ce (rifusione)

Vedi

Direttiva macchine   NTA

ebook Direttiva macchine e norme armonizzate consolidato 2024

Sistemi Operativi: iOS/Android/PDF
Edizione: 25.0
Pubblicato: 16.09.2024
Editore: Certifico s.r.l.
Lingue: Italiano

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Guide to application of the Machinery Directive 2006/42/EC

Edition 2.2 - October 2019
(Update of 2nd Edition)

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Norme armonizzate Direttiva macchine

Archivio Norme armonizzate Direttiva macchine

Tutte le Comunicazioni delle norme armonizzate pubblicate dal 2014.

L'applicazione delle norme armonizzate è "Presunzione di Conformità" al rispetto dei RESS dell'Allegato I della Direttiva macchine 2006/42/CE.

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