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EN ISO 14119:2025 / Dispositivi di interblocco associati ai ripari
EN ISO 14119:2025
Sicurezza del macchinario - Dispositivi di interblocco associati ai ripari - Principi di progettazione e selezione (ISO 14119:2024)
Recepisce: ISO 14119:2024; EN ISO 14119:2025
Data entrata in vigore: 15.04.2025
Il presente documento specifica i principi per la progettazione e la selezione (indipendentemente dalla natura della fonte di energia) dei dispositivi di interblocco associati ai ripari e fornisce indicazioni sulle misure per ridurre al minimo la possibilità di manomissione dei dispositivi di interblocco in modo ragionevolmente prevedibile.
Il presente documento tratta i principi per la progettazione, la selezione e l'applicazione di quanto segue:
- parti dei ripari che azionano i dispositivi di interblocco;
- dispositivi e sistemi di interblocco a chiave bloccata per applicazioni su macchinari.
NOTA
La norma ISO 14120 specifica i requisiti generali per la progettazione e la costruzione di ripari destinati principalmente a proteggere le persone dai rischi meccanici.
L'elaborazione del segnale proveniente dal dispositivo di interblocco per arrestare la macchina e impedirne l'avvio inaspettato è trattata nelle norme ISO 14118, ISO 13849-1 e IEC 62061.
Questa terza edizione annulla e sostituisce la seconda edizione (ISO 14119:2013), che è stata sottoposta a revisione tecnica.
Le principali modifiche sono le seguenti:
- la norma ISO/TS 19837 è stata integrata come nuovo Allegato K con requisiti specifici per i dispositivi di interblocco di Tipo 5 - "dispositivi di interblocco a chiave bloccata" (vedere definizione 3.18.1);
- sono stati definiti i sistemi di interblocco a chiave bloccata e i dispositivi di interblocco di Tipo 5;
- la Tabella 5 è stata migliorata e rinominata;
- le procedure di prova sono descritte nel nuovo Allegato I;
- la norma ISO/TR 24119 è stata integrata nel nuovo Allegato J.
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- Pubblicato: 17 Aprile 2025
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Nota INL - Conferenza delle Regioni e PA / Conformità macchine ante direttiva
Circolare n. 2668 del 18 marzo 2025 - OGGETTO: Modalità di applicazione delle sanzioni ai precetti riconducibili alla stessa categoria omogenea - Conformità macchine ante direttiva. Chiarimenti.
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 13 febbraio 2025 / Circolare n. 2668 del 18 marzo 2025
Al fine di fornire riscontro alle numerose questioni di carattere operativo e interpretativo concernenti le tematiche in oggetto pervenute alla Direzione centrale vigilanza e sicurezza sul lavoro dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, in coerenza con quanto disposto dall’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e di Bolzano n. 142 del 27 luglio 2022 e a seguito del confronto tecnico avvenuto tra INL e il Gruppo Tecnico Interregionale Salute e Sicurezza sul Lavoro, si forniscono, di seguito, alcuni chiarimenti condivisi.
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2. Macchine ante Direttiva Macchine 89/392/CEE: chiarimenti in merito alla conformità delle macchine all’allegato V
La Direttiva Macchine 89/392/CEE, recepita con il d.p.r. n. 459/1996, ha previsto che le macchine immesse sul mercato dopo il 21 settembre 1996 devono obbligatoriamente essere dotate di marcatura CE, che sancisce il presunto rispetto dei requisiti di sicurezza per l’uso cui sono destinate. Successivamente, l’Unione Europea ha emanato la Direttiva Macchine 2006/42/CE, recepita in Italia con il d.lgs. n. 17 del 27/01/2010, che ha sostituito integralmente la precedente Direttiva 89/392/CEE. Pertanto, per le macchine prodotte e utilizzate prima del 21 settembre 1996, la normativa di riferimento resta il d.lgs. n. 81/2008 che, all’art. 70 comma 2 stabilisce che “le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V”.
L'art. 71 prevede l’obbligo in capo al datore di lavoro di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all’articolo 70, pertanto, il Datore di Lavoro deve assicurare la conformità delle attrezzature di lavoro ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V.
Di conseguenza il datore di lavoro dovrà valutare i requisiti di sicurezza posseduti dall’attrezzatura di lavoro in base all’allegato V, nell’ambito del processo di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17 comma 1 lettera a) e secondo le modalità indicate dall’articolo 29 del D.Lgs. 81/2008. Il Documento di Valutazione dei Rischi dovrà evidenziare la valutazione del rischio specifico in coerenza con le indicazioni di cui all’articolo 28 del D.Lgs. 81/2008.
Nell’ambito della valutazione dei rischi, il datore di lavoro ritiene talvolta opportuno affidarsi, per la verifica di tale conformità, ad un tecnico abilitato, il quale attesta la rispondenza dell’attrezzatura di lavoro ai requisiti previsti all’allegato V del d.lgs. n. 81/2008.
A riguardo, si evidenzia che il Legislatore non ha previsto, in capo al datore di lavoro, alcun obbligo in tal senso; di conseguenza, la mancanza dell’attestazione a firma di un tecnico abilitato per le attrezzature “ante direttiva” non costituisce presupposto per accertarne la non conformità ai requisiti generali di sicurezza di cui all’Allegato V del citato decreto.
Pertanto, in sede di ispezione, si dovrà verificare, oltre alla corretta valutazione dei rischi, la conformità ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V.
3. Macchine ante d.p.r. n. 459/1996: libretto d’uso e manutenzione
Le macchine ed attrezzature costruite e/o immesse sul mercato antecedentemente all’entrata in vigore del d.p.r. n. 459/1996 non sono soggette alla redazione da parte del costruttore del libretto di uso e manutenzione, obbligo introdotto dalla richiamata normativa e ribadito dal successivo d.lgs. n. 17 del 27/01/2010.
Ciò premesso, si ritiene non obbligatoria la redazione integrale del manuale di uso e manutenzione, ma è necessario che il datore di lavoro predisponga schede tecniche/procedure o istruzioni operative, nelle quali siano riportate le norme comportamentali e le misure di sicurezza adottate e le indicazioni indispensabili a garantire la sicurezza dei lavoratori (allegato V, punto 9.2, d.lgs. n. 81/2008).
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- Pubblicato: 06 Aprile 2025
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UNI EN ISO 13855:2025 Posizionamento dei mezzi di protezione / Rev. 1.0 2025
Documento di approfondimento sul posizionamento dei mezzi di protezione in accordo alla norma tecnica UNI EN ISO 13855:2025.
La nuova edizione della norma è più ampia e complessa della precedente a partire dalla formula per il calcolo della distanza minima di sicurezza:
S = (K x T) + DDS + Z
S descrive la distanza di separazione tra la protezione e la zona pericolosa [mm].
K definisce la velocità di avvicinamento 2000 [mm/s] o 1600 [mm/s], a seconda dell'applicazione.
T è in questa nuova edizione il tempo di risposta della funzione di sicurezza del sistema dopo che la parte interessata del corpo è entrata nel campo protetto [ms]. Come calcolare il tempo di risposta del sistema T è descritto al capitolo 5.4 “Tempo di risposta complessivo del sistema T”.
DDS descrive la distanza di raggiungimento associata a un dispositivo di protezione in millimetri.
Z è un fattore di distanza supplementare, ad esempio dovuto a imprecisioni di misurazione o usura del sistema di arresto [mm].
Nella nuova edizione della UNI EN ISO 13855:2025 sono presenti, inoltre, molte nuove definizioni:
accesso dell'intero corpo: situazione in cui una persona può trovarsi completamente all'interno di uno spazio protetto
spazio protetto: area o volume che racchiude una o più zone pericolose in cui le protezioni e/o i dispositivi di protezione sono destinati a proteggere le persone
piano di riferimento: livello al quale le persone normalmente si troverebbero durante l'uso della macchina o durante l'accesso alla zona pericolosa o al dispositivo di comando
fattore di distanza Z: fattore aggiuntivo dipendente dall'applicazione, dalla macchina e dal dispositivo di protezione, ad esempio a causa di imprecisioni di misurazione o usura del sistema di arresto
SRMCD - dispositivo di comando manuale di sicurezza: dispositivo di comando che richiede un’azione umana deliberata e la cui attivazione può comportare un aumento immediato del/i rischio/i
Altre novità:
- Se si vuole impedire l'accesso di una persona al di sotto del campo di protezione, la distanza del dispositivo può essere ≤ 200 mm dal piano di riferimento. In un ambiente industriale, è ammessa un'altezza massima di 300 mm per il bordo inferiore dal piano di riferimento, a condizione che i risultati della valutazione del rischio dimostrino che ciò è sufficiente. Anche in questo caso, viene sottolineata l'importanza della valutazione del rischio.
- Per gli ESPE montati paralleli al piano di riferimento, la distanza GD, che definisce la possibilità di camminare dietro il dispositivo all’interno della zona pericolosa, deve essere calcolata in accordo alla formula del capitolo 4.3.3.2.
- La distanza aggiuntiva per i comandi a due mani senza ulteriori misure di protezione è stata aumentata da C = 250 mm a DDS = 550 mm.
La norma, al momento della pubblicazione di questo documento, è in attesa di armonizzazione per la Direttiva macchine 2006/42/CE. Verificare l’avvenuta armonizzazione nell’elenco aggiornato delle norme armonizzate.
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- Pubblicato: 17 Marzo 2025
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ISO/DIS 20607 / Machinery Instruction handbook - State March 2025
ISO/DIS 20607
Safety of machinery - Instruction handbook - General drafting principles
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This document specifies requirements for the machine manufacturer for preparation of the safety-relevant parts of an instruction handbook for machinery.
This document:
- provides further specifications to the general requirements on information for use given in ISO 12100:2010, 6.4.5; and
- deals with the safety-related content, the corresponding structure and presentation of the instruction handbook, taking into account all phases of the life cycle of the machine.
NOTE 1 The strategy for risk reduction at the machine is given in ISO 12100:2010, Clause 6, and includes inherently safe design measures, safeguarding and complementary risk reduction measures as well as information for use.
NOTE 2 Annex A contains a correspondence table between ISO 12100:2010, 6.4, and this document.
NOTE 3 Information for conception and preparation of instructions in general is available in IEC/IEEE 82079-1.
This document establishes the principles which are indispensable to provide information on residual risks.
This document does not address requirements for declaration of noise and vibration emissions.
This document is not applicable to machinery manufactured before the date of its publication.
Life cycle 04.03.2025

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- Pubblicato: 04 Marzo 2025
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UNI ISO 16368:2024 / Sicurezza Piattaforme di lavoro mobili elevabili (MEWP) - Ed. 3 Dicembre 2024
UNI ISO 16368:2024
Piattaforme di lavoro mobili elevabili - Progettazione, calcoli, requisiti di sicurezza e metodi di prova
Data disponibilità: 05 dicembre 2024
Adotta: ISO 16368:2024
La norma specifica i requisiti di sicurezza e le misure di protezione/riduzione del rischio, nonché i mezzi per la loro verifica, per tutti i tipi e le dimensioni di piattaforme di lavoro mobili elevabili (MEWP) destinate alla movimentazione di una o più persone insieme agli strumenti e ai materiali necessari in un luogo di lavoro elevato.
MEWP UNI ISO 16368:2024 Definition
3.22 mobile elevating work platform
MEWP
machine/device intended for moving a person(s), along with their necessary tools and materiai to an elevated work location, consisting of at least a work platform (3.58) with controls, an extending st ructure (3.8) and a chassis (.3.3)
MEWP EN 280-1:2022 Definition
3.1 mobile elevating work platform
MEWP
mobile machine that is intended to move persons to working positions where they are carrying out work from the work platform with the intention that persons are getting on and off the work platform only at access positions at ground level or on the chassis and which consists as a minimum of a work platform with controls, an extending structure and a chassis
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This third edition cancels and replaces the second edition (ISO 16368:2010), which has been technically revised.
The main changes are as follows:
- all requirements from ISO 16653-1 have been integrated into this document;
- in the Scope, additional details have been added included intended use and objectives;
- the normative references have been updated;
- in Clause 3, seven new definitions have been added to support their use in the text;
- Clause 4 has been updated to include a new figure for the rated load of tools and materials; Table 1 and Figure 3 have been revised to show load-sensing and enhanced stability examples separately and to include more working configurations; verification methods have been removed from each clause and placed in new Table 7 in Clause 5; access system requirements have been revised to include Table 4 and Table 5;
- in Clause 6, the contents of Annex F have been merged into 6.2.1 and the previous Annex F has been deleted
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- Pubblicato: 18 Gennaio 2025
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