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11° Rapporto sull’attività di sorveglianza del mercato Direttiva Macchine
11° Rapporto sull'attività di accertamento tecnico ai sensi del d.lgs. 17/2010 per i prodotti rientranti nel campo di applicazione della Direttiva Macchine
Partendo dal patrimonio informativo che negli anni l’Istituto ha costituito nell’ambito dell’attività di accertamento tecnico in supporto all’autorità italiana preposta alla sorveglianza del mercato, il documento si propone come elemento di avvio di un processo che, partendo dalla rilevazione delle criticità emerse sulle macchine in uso, possa arrivare alla definizione di linee di indirizzo per le attività di valutazione della conformità e verifica periodica e all’identificazione di soluzioni tecniche innovative, in grado di assicurare livelli di sicurezza crescenti degli ambienti di lavoro.
L’11° Rapporto Inail, infatti, fornisce analisi e informazioni sull’attività di accertamento tecnico delle macchine oltre a schede tecniche di dettaglio, che affrontano criticità specifiche, evidenziando, rispetto allo stato dell’arte di riferimento, le soluzioni tecniche ritenute accettabili.
L’Inail, in base a quanto previsto dal comma 2 dell’art. 6 del d.lgs. 17/2010 (ex comma 2 dell’art. 7 del d.p.r. 459/96), conduce attività di accertamento tecnico in supporto all’autorità italiana preposta alla sorveglianza del mercato (Ministero delle Imprese e del Made in Italy e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali). In particolare, all’interno del Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici di Inail è istituita la sezione tecnico scientifica accertamenti tecnici, che coordina a livello nazionale le attività di valutazione della conformità di macchine, impianti, apparecchi e prodotti ai requisiti di sicurezza prescritti dalle disposizioni legislative di recepimento delle direttive di prodotto applicabili.
La banca dati che Inail ha negli anni composto per gestire le informazioni relative a detta attività di accertamento tecnico rappresenta una sintesi di tutte le informazioni su cui si fonda il processo di sorveglianza del mercato e costituisce, pertanto, un insostituibile strumento di analisi e monitoraggio, offrendo indirizzi e supporto a tutti i soggetti coinvolti, a vario titolo, nella filiera (organi preposti alla vigilanza nei luoghi di lavoro, fabbricanti, datori di lavoro, ecc.).
L’11° Rapporto costituisce la sintesi organizzata dei dati contenuti nell’archivio informatico di Inail, relativamente a tutte le azioni di sorveglianza del mercato per le quali è stato richiesto un accertamento tecnico da parte di Inail: partendo dalle segnalazioni di presunta non conformità di organi di vigilanza, Inail, magistratura, altri stati membri, ecc., viene ricostruito il meccanismo che, attivando un percorso di confronto tra le autorità e i fabbricanti, punta a garantire, nel rispetto delle prescrizioni della Direttiva Macchine, livelli minimi di sicurezza per i lavoratori. A valle di questo contraddittorio tra i soggetti preposti all’attività di sorveglianza e i fabbricanti, infatti, sono stati realizzati, condividendo strategie e soluzioni a breve e lungo termine, interventi migliorativi sia sul parco macchine già immesso sul mercato, sia sulle nuove produzioni, a dimostrazione della possibilità di superare la logica controllato/ controllore/sanzione per giungere a una più efficace collaborazione tra le diverse parti interessate, nell’ottica di un incremento continuo dei livelli di sicurezza per gli operatori delle macchine e, più in generale, dei lavoratori.
Il documento prevede:
- un primo capitolo in cui viene offerta una panoramica dell’attività di sorveglianza, che parte dai dati riguardanti le segnalazioni di presunta non conformità (soggetti segnalanti e motivi di segnalazione) pervenute a Inail per accertamento tecnico, per passare poi all’analisi delle risultanze finora definite dall’autorità e a un esame più specifico in base al paese di origine del fabbricante e alla procedura di valutazione della conformità adottata;
- un secondo capitolo che ripropone l’intero percorso di sorveglianza, trattato per ciascuna regione, analizzando il numero delle segnalazioni pervenute a Inail per accertamento tecnico, con l’esplicitazione della tipologia di macchina e del motivo da cui origina la segnalazione e le corrispondenti risultanze ad oggi definite;
- un terzo capitolo dedicato alle singole tipologie di macchina, che analizza le risultanze definite per ciascuna tipologia e approfondisce l’esame dei requisiti di sicurezza risultati non conformi o resi conformi;
- un quarto capito, in linea con il 10° Rapporto, che è stato concepito per condividere il patrimonio informativo che negli anni l’Istituto ha costruito e ha cercato di organizzare, in modo che potesse rappresentare uno strumento per l’avvio di importanti azioni per la sicurezza nell’uso delle macchine, con particolare attenzione, stante la mission istituzionale, agli ambienti di lavoro.
Nel corso degli anni, infatti, è emersa sempre più prepotentemente la stretta correlazione tra attività di vigilanza, verifica periodica e sorveglianza del mercato, dimostrando come queste azioni siano complementari e possano reciprocamente supportarsi per migliorare il servizio prestato. A tal fine sono state realizzate delle schede tecniche che trattano le principali non conformità rilevate, evidenziando, rispetto allo stato dell’arte di riferimento, le soluzioni tecniche ritenute accettabili.
In questo 11° Rapporto le schede sono state raggruppate non più per tipologia di macchina come in passato, ma accorpando prodotti differenti secondo il principio del rischio comune presente e conseguentemente del requisito di sicurezza applicabile, in modo da offrire anche un immediato confronto relativamente alla trattazione delle medesime problematiche su tipologie di prodotti differenti e la possibilità, in assenza di norme tecniche specifiche, di adottare il principio del confronto dei rischi, di cui al punto 5.6.3 della la EN 12100:2010 - Sicurezza del macchinario - Principi generali di progettazione - Valutazione del rischio e riduzione del rischio e valutazione del rischio.
Il Rapporto si inserisce nell’ambito dell’attività di ricerca sul “knowledge management delle tecnologie di sicurezza” come elemento di avvio di un processo che, partendo dalla rilevazione delle criticità emerse sulle macchine in uso, possa arrivare alla definizione di linee di indirizzo per le attività di valutazione della conformità e verifica e all’identificazione di soluzioni tecniche innovative, in grado di assicurare livelli di sicurezza crescenti negli ambienti di lavoro.
L’interpretazione dei dati emersi nel Rapporto, infatti, può costituire, se adeguatamente indirizzata, uno strumento di supporto sia all’attività di verifica e controllo condotta dall’Inail, dagli organi di vigilanza territoriale e dai soggetti abilitati, sia al processo di continuo miglioramento che vede impegnati i fabbricanti.
L’11° Rapporto Inail, in conclusione, con obiettivi e finalità immutate, fornisce analisi e informazioni per il monitoraggio e l’ottimizzazione dell’azione di sorveglianza del mercato al servizio dei soggetti che a vario titolo (costruttori, utilizzatori, distributori, soggetti istituzionali e non) sono in essa coinvolti, oltre a contenuti di indirizzo, per sviluppare nuove linee di ricerca e prodotti di supporto all’individuazione delle soluzioni adeguate per il complesso dell’utenza di settore.
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- Pubblicato: 28 Novembre 2024
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Vibrazioni meccaniche di macchinari - Misurazioni / Valutazioni in accordo UNI ISO 20816-3:2023
Il Documento è elaborato in accordo con le norme tecniche UNI ISO 20816-1 e UNI ISO 20816-3 e riporta aspetti tecnici e considerazioni per la misurazione di vibrazione di macchinari industriali.
Il documento può essere particolarmente utile e di supporto nel caso in cui si debbano misurare e valutare vibrazioni meccaniche di macchinari industriali (rientranti nel campo di applicazione), per le quali non è presente una norma tecnica verticale che ne dia apposite prescrizioni.
Rischi dovuti a vibrazioni meccaniche dei macchinari
Le vibrazioni meccaniche dei macchinari, se non monitorate e controllate, possono generare rischi elevati per gli operatori per spostamenti e cedimenti della macchina, in taluni casi di proiezione di parti della stessa. Non infrequenti sono i casi di gravi incidenti per la proiezione di parti di macchine, ricondotti anche ad eccessive / non controllate vibrazioni meccaniche.
La norma UNI ISO 20816-3 fornisce criteri per la valutazione delle vibrazioni dei macchinari in base alle misurazioni effettuate su parti non rotanti, come cuscinetti, supporti dei cuscinetti o alloggiamenti.
La norma può essere intesa come linea guida generale per determinare le condizioni generali della macchina in base all'entità delle vibrazioni e alle variazioni dei livelli di vibrazione nel tempo. Sebbene questi non siano sempre gli unici fattori da considerare quando si identificano i guasti, lo standard è molto utile per eseguire analisi di base delle vibrazioni.
La norma UNI ISO 20816-3 si applica specificamente a gruppi di macchinari che hanno una potenza superiore a 15 kW e velocità operative comprese tra 120 e 15.000 giri/min.
Questa categoria include motori industriali comuni, pompe, generatori, compressori rotativi, soffianti e ventole e diversi tipi di turbine. Naturalmente, alcune macchine hanno requisiti di potenza o velocità al di fuori dell'ambito della norma; tuttavia, la maggior parte delle macchine che probabilmente incontrerai può essere valutata in base a queste linee guida.
Rilevando alcune misurazioni in termini di velocità di vibrazione e utilizzando il grafico di cui sotto, è possibile utilizzare i dati di vibrazione indipendentemente dal livello di competenza.
Il riferimento alla UNI ISO 20816-3 può aiutare ad identificare rapidamente problemi alle macchine (nel campo di applicazione della norma) e conseguentemente può essere utile ad eseguire una manutenzione mirata prima che si verifichino danni più gravi.
Le norme della serie UNI ISO 2081-X sono riportate a questo link.
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UNI ISO 20816-3:2023
Vibrazioni meccaniche - Misurazione e valutazione della vibrazione della macchina - Parte 3: Macchinari industriali con classificazione di potenza superiore a 15 kW e operante a velocità comprese tra i 120 r/min e i 30 000 r/min
Data disponibilità: 06 luglio 2023
La norma specifica i requisiti generali per valutare la vibrazione di vari tipi di macchine industriali accoppiate con potenza superiore a 15 kW e operanti a velocità comprese tra i 120 r/min e i 30 000 r/min quando le misurazioni sono effettuate in opera.
Sono fornite linee guida per applicare i criteri di valutazione per misurazioni effettuate su parti non rotanti e rotanti in normali condizioni di utilizzo.
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Scopo
La UNI ISO 20816-3:2023 specifica i requisiti generali per la valutazione delle vibrazioni di vari tipi di macchine industriali accoppiate con una potenza superiore a 15 kW e velocità operative comprese tra 120 giri/min e 30.000 giri/min quando le misurazioni vengono effettuate in opera.
Sono fornite linee guida per l'applicazione dei criteri di valutazione per le misurazioni effettuate su parti rotanti e non rotanti in normali condizioni operative. Le linee guida sono presentate in termini sia di valori di vibrazione a regime costante sia di variazioni dell'entità della vibrazione, che possono verificarsi in questi valori costanti.
I valori numerici presentati sono intesi come linee guida basate sull'esperienza mondiale delle macchine, ma devono essere applicati tenendo in debita considerazione le caratteristiche specifiche della macchina che possono rendere questi valori inappropriati.
In generale, le condizioni di una macchina vengono valutate considerando sia la vibrazione dell'albero che la vibrazione strutturale associata, nonché componenti di frequenza specifiche, che non sempre sono correlate ai valori di severità della banda larga presentati.
I tipi di macchine trattati da questo documento includono:
a) turbine a vapore e generatori con potenze inferiori o uguali a 40 MW (vedere Nota 1 e Nota 2);
b) turbine a vapore e generatori con potenza superiore a 40 MW che normalmente funzionano a velocità diverse da 1.500 giri/min, 1.800 giri/min, 3.000 giri/min o 3.600 giri/min (sebbene i generatori raramente rientrino in questa categoria) (vedere Nota 1);
c) compressori rotativi;
d) turbine a gas industriali con potenza inferiore o uguale a 3 MW (vedere Nota 2);
e) turbofan;
f) motori elettrici di qualsiasi tipo, se l'accoppiamento è flessibile. Quando un motore è rigidamente accoppiato a un tipo di macchina coperto da qualsiasi altra parte della ISO 20816, il motore può essere valutato rispetto a quell'altra parte o alla ISO 20816-3;
g) rulli e laminatoi;
h) trasportatori;
i) giunti a velocità variabile; e
j) soffianti o ventole (vedere Nota 3).
NOTA 1 Le turbine a vapore terrestri, le turbine a gas e i generatori di capacità superiore a 40 MW, che funzionano a 1 500 giri/min, 1 800 giri/min, 3 000 giri/min o 3 600 giri/min sono coperti dai requisiti della norma ISO 20816-2. I generatori negli impianti idroelettrici sono coperti dalla norma ISO 20816-5.
NOTA 2 Le turbine a gas di potenza superiore a 3 MW sono coperte dalla norma ISO 20816-4.
NOTA 3 I criteri di vibrazione presentati in questo documento sono generalmente applicabili solo a ventilatori con potenza nominale superiore a 300 kW o ventilatori che non sono supportati in modo flessibile. Quando e se le circostanze lo consentiranno, saranno preparate raccomandazioni per altri tipi di ventilatori, inclusi quelli con costruzione in lamiera leggera. Finché queste raccomandazioni non saranno disponibili, le classificazioni possono essere concordate tra il produttore e il cliente; utilizzando i risultati di precedenti esperienze operative (vedere anche ISO 14694).
I macchinari che includono uno stadio riduttore possono rientrare nell'ambito di questo documento. Per eseguire test di accettazione di riduttori, fare riferimento a ISO 20816-9.
I seguenti tipi di macchine industriali non sono coperti da questo documento:
k) turbine a gas terrestri, turbine a vapore e generatori con potenza in uscita superiore a 40 MW e velocità di 1 500 giri/min, 1 800 giri/min, 3 000 giri/min o 3 600 giri/min (vedere ISO 20816-2); l) gruppi di turbine a gas con potenza in uscita superiore a 3 MW (vedere ISO 20816-4);
m) gruppi di macchine in impianti di produzione e pompaggio di energia idraulica (vedere ISO 20816-5);
n) macchine alternative e macchine accoppiate solidamente a macchine alternative (vedere ISO 10816-6);
o) pompe rotodinamiche e qualsiasi motore elettrico integrato o accoppiato solidamente in cui la girante è montata direttamente sull'albero motore o è rigidamente fissata ad esso (vedere ISO 10816-7);
p) sistemi di compressori alternativi (vedere ISO 20816-8);
q) compressori rotativi a spostamento positivo (ad esempio compressori a vite);
r) motopompe sommerse; e
s) turbine eoliche (vedere ISO 10816-21).
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Applicazione dei requisiti del documento
I requisiti del presente documento si applicano alle misurazioni delle vibrazioni a banda larga in situ effettuate sugli alberi, sui cuscinetti, sui piedistalli dei cuscinetti o sugli alloggiamenti delle macchine in condizioni operative stazionarie entro il loro intervallo di velocità operativa nominale. I requisiti riguardano sia i test di accettazione che il monitoraggio operativo. I criteri di valutazione inclusi in questo documento possono essere applicati sia a situazioni di monitoraggio continuo che non continuo.
I requisiti di questo documento riguardano macchine che possono avere ingranaggi o cuscinetti volventi, ma non affrontano la valutazione diagnostica delle condizioni di tali ingranaggi o cuscinetti.
I requisiti di questo documento sono applicabili solo per le vibrazioni prodotte da gruppi di macchine stesse e non per le vibrazioni trasmesse al gruppo di macchine da fonti esterne.
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- Pubblicato: 25 Novembre 2024
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EN ISO 12100:2010 / Pericoli, Situazioni pericolose ed Eventi pericolosi
Documento sull'Appendice B della EN ISO 12100 dove sono riportati esempi di pericoli, eventi pericolosi e situazioni pericolose, relativi alla sicurezza di macchine. I pericoli della EN ISO 12100 possono essere di supporto per la valutazione dei rischi di attrezzature di lavoro di cui all'Allegato V del D.Lgs. 81/2008. I pericoli, eventi pericolosi e situazioni pericolose sono anche utilizzati nella valutazione dei rischi di CEM4 per macchine rientranti in Direttiva 2006/42/CE "Direttiva macchine" o Regolamento (UE) 2023/1230 "Regolamento macchine". Nel Documento 2024 sono aggiunte, inoltre, le definizioni d'interesse estratte dalla EN ISO 12100.
EN ISO 12100 Appendice B
1. ESEMPI DI PERICOLI
2. SITUAZIONI PERICOLOSE
3. EVENTI PERICOLOSI
L'appendice B della EN ISO 1210 fornisce, in prospetti separati, esempi di pericoli, situazioni pericolose ed eventi pericolosi per chiarire questi concetti e per aiutare le persone che svolgono la valutazione del rischio nel processo di identificazione dei pericoli.
Gli elenchi dei pericoli, delle situazioni pericolose e degli eventi pericolosi riportati nella presente appendice non sono esaustivi e non sono presentati in ordine di priorità.
Pertanto, il progettista dovrebbe anche identificare e documentare tutti gli altri pericoli, situazioni pericolose o eventi pericolosi esistenti nella macchina.
In allegato si riporta:
1. Estratto relativo all'Appendice Informativa B con definizioni della norma e differenza tra:
- Pericoli
- Situazioni pericolose
- Eventi pericolosi
2. Elenco estrapolato dalla norma tecnica UNI EN ISO 12100:2010, pericoli modificabili, aggiornabili e stampabili in CEM4.
Definizioni d'interesse - Estratto EN ISO 12100
3.5 danno: Lesione fisica o danno alla salute.
3.6 pericolo: Potenziale sorgente di danno.
Nota 1 Il termine “pericolo” può essere qualificato al fine di definire la sua origine (per esempio, pericolo di natura meccanica, elettrica) o la natura del danno potenziale (per esempio, pericolo di elettrocuzione, pericolo di taglio, pericolo tossico, pericolo di incendio).
Nota 2 Il pericolo trattato nella presente definizione:
- è permanentemente presente durante l’uso previsto della macchina (per esempio, movimento di elementi mobili pericolosi, arco elettrico durante una fase di saldatura, postura insalubre, emissione di rumore, alta temperatura), oppure
- può comparire inaspettatamente (per esempio, esplosione, schiacciamento come conseguenza di un avviamento accidentale/inatteso, eiezione come conseguenza di una rottura, caduta come conseguenza di accelerazione/decelerazione).
Nota 3 Il termine francese “phénomène dangereux” non dovrebbe essere confuso con il termine “risque”, che è stato invece utilizzato a volte in passato.
3.7 pericolo specifico: Pericolo che è identificato come presente nella macchina o associato alla stessa.
Nota 1 Un pericolo specifico è identificato come il risultato di una fase del processo descritto nel punto 5.
Nota 2 Questo termine è incluso come terminologia di base per norme di tipo B e C.
3.8 pericolo significativo: Pericolo che è identificato come specifico e che richiede un’azione specifica da parte del progettista per eliminare o ridurre il rischio secondo la valutazione del rischio.
Nota Questo termine è incluso come terminologia di base per norme di tipo B e C.
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3.9 evento pericoloso: Evento che può causare danno.
Nota Un evento pericoloso può verificarsi per un breve o per un lungo periodo di tempo.
3.10 situazione pericolosa: Circostanza in cui una persona è esposta almeno a un pericolo.
Nota L'esposizione può determinare un danno immediatamente o dopo un periodo di tempo.
3.11 zona di pericolo; zona pericolosa: Tutti gli spazi, all'interno e/o attorno al macchinario, in cui una persona può essere esposta a un pericolo.
3.12 rischio: Combinazione della probabilità di accadimento di un danno e della gravità di quel danno.
3.13 rischio residuo: Rischio che rimane dopo aver preso le misure di protezione.
Nota 1 La presente norma internazionale distingue:
- il rischio residuo dopo che il progettista ha implementato le misure di protezione;
- il rischio residuo dopo che sono state implementate tutte le misure di protezione.
Nota 2 Vedere anche figura 2.
3.14 stima del rischio: Definizione della probabile gravità del danno e della probabilità del suo
3.15 analisi del rischio: Combinazione della determinazione dei limiti della macchina, dell'identificazione dei pericoli e della stima del rischio.
3.16 ponderazione del rischio: Giudizio destinato a stabilire, sulla base dell’analisi del rischio, se gli obiettivi di riduzione del rischio sono raggiunti.
3.17 valutazione del rischio: Processo complessivo che comprende un'analisi del rischio e una ponderazione del rischio.
3.18 adeguata riduzione del rischio: Riduzione del rischio almeno in conformità ai requisiti legali, prendendo in considerazione l’attuale stato dell’arte.
Nota: criteri per determinare quando è stata raggiunta un’adeguata riduzione del rischio sono forniti nel punto 5.6.2.
3.19 misura di protezione: Misura prevista per raggiungere la riduzione del rischio, implementata:
- dal progettista (progettazione intrinsecamente sicura, protezioni e misure di protezione complementari, informazioni per l'uso); e/o
- dall'utilizzatore (organizzazione: procedure di lavoro sicuro, sorveglianza, permessi di lavoro; disposizione e uso di mezzi di protezione supplementari; utilizzo di dispositivi di protezione individuale; formazione).
Nota Vedere figura 2.
3.20 misura di protezione integrata nella progettazione: Misura di protezione che elimina i pericoli o riduce i rischi associati ai pericoli modificando le caratteristiche di progettazione o di funzionamento della macchina senza l’uso di ripari o dispositivi di protezione.
Nota Vedere il punto 6.2.
3.21 protezione: Misura di protezione che utilizza mezzi di protezione per proteggere le persone dai pericoli che non possono essere ragionevolmente eliminati o dai rischi che non possono essere sufficientemente ridotti mediante misure di protezione integrate nella
Nota Vedere il punto 6.3.
3.22 informazioni per l'uso: Misura di protezione che consiste in mezzi di comunicazione (per esempio testo, parole, segni, segnali, simboli, diagrammi) utilizzati separatamente o in combinazione per trasmettere informazioni all’utilizzatore.
Nota Vedere il punto 6.4.
3.23 uso previsto: Uso di una macchina in conformità alle informazioni per l'uso fornite nelle istruzioni.
3.24 uso scorretto ragionevolmente prevedibile: Uso di una macchina in un modo non previsto dal progettista, ma che può derivare da un comportamento umano facilmente prevedibile.
3.25 mansione: Attività specifica svolta da una o più persone sulla macchina o nelle vicinanze della stessa durante il suo ciclo di vita.
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- Pubblicato: 17 Novembre 2024
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Directive 2006/42/EC: Harmonised standards published in the OJ | Update September 2024 / Format PDF / XLS
Summary of references of harmonised standards for machinery directive 2006/42/EC update Decision (EU) 2024/2408 of 13 September 2024 (OJ L 2024/1329 of 15.05.2024)
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Summary of references of harmonised standards published in the Official Journal - Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 95/16/EC
The summary below consolidates the references of harmonised standards published by the Commission in the Official Journal of the European Union (OJ). It reproduces information already published in the L or C series of the OJ as indicated in columns (2), (5) and/or (7). It contains all references which, when the summary was generated, still provided a presumption of conformity together with references already withdrawn from the OJ.
The Commission services provide this summary for information purposes only. Although they take every possible precaution to ensure that the summary is updated regularly and is correct, errors may occur and the summary may not be complete at a certain point in time. The summary does not as such generate legal effects.
This summary was generated on 17 September 2024
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- Pubblicato: 17 Settembre 2024
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Decisione di esecuzione (UE) 2024/2408 / Norme armonizzate Direttiva macchine Settembre 2024
Decisione di esecuzione (UE) 2024/2408 della Commissione del 13 settembre 2024 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 per quanto riguarda le norme armonizzate per le piattaforme elevabili, le macchine movimento terra, gli apparecchi di sollevamento e le porte pedonali motorizzate
GU L 2024/2408 del 16.9.2024
Entrata in vigore: 16.09.2024
Vedi Decisione
- Pubblicato: 17 Settembre 2024
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