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UNI EN ISO 14119:2025

UNI EN ISO 14119 2025   Dispositivi di interblocco associati ai ripari

UNI EN ISO 14119:2025 - Dispositivi di interblocco associati ai ripari / 3a Edizione

ID 24075 | 05.06.2025 / In allegato Preview

UNI EN ISO 14119:2025
Sicurezza del macchinario - Dispositivi di interblocco associati ai ripari - Principi di progettazione e di scelta

La norma specifica i principi per la progettazione e la scelta, indipendentemente dalla natura della fonte di energia, dei dispositivi di interblocco associati ai ripari.

Essa tratta le parti dei ripari che azionano i dispositivi di interblocco.

Data entrata in vigore: 05 giugno 2025

Sostituisce: UNI EN ISO 14119:2013

Recepisce: EN ISO 14119:2025

Adotta: ISO 14119:2024

Questa terza edizione annulla e sostituisce la seconda edizione (ISO 14119:2013), che è stata sottoposta a revisione tecnica.

Le principali modifiche sono le seguenti:

- la norma ISO/TS 19837 è stata integrata come nuovo Allegato K con requisiti specifici per i dispositivi di interblocco di Tipo 5 - "dispositivi di interblocco a chiave bloccata" (vedere definizione 3.18.1);
- sono stati definiti i sistemi di interblocco a chiave bloccata e i dispositivi di interblocco di Tipo 5;
- la Tabella 5 è stata migliorata e rinominata;
- le procedure di prova sono descritte nel nuovo Allegato I;
- la norma ISO/TR 24119 è stata integrata nel nuovo Allegato J.

Maggiori informazioni 

...

Fonte: ISO / UNI

  • Pubblicato: 06 Giugno 2025
  • Visite: 14869

IFA: SISTEMA EN ISO 13849-1 Versione 3.0.2 Build 1

IFA SISTEMA V  3 0 2

SISTEMA EN ISO 13849-1 Versione 3.0.2 Build 1

Safety Integrity Software Tool for the Evaluation of Machine Applications

Rilasciata da IFA la Versione stabile di SISTEMA (3.0.2 Build 1) ad Aprile 2025 aggiornato ad EN ISO 13849-1:2023

Il software SISTEMA fornisce a chi sviluppa e verifica sistemi di controllo relativi alla sicurezza per le macchine un supporto completo per la valutazione della sicurezza nel contesto della norma EN ISO 13849-1.

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  • Pubblicato: 23 Aprile 2025
  • Visite: 17075

Regulation on machinery | Regulation (EU) 2023/1230 - Consolidated text 2025

Regulation on machinery SMALL

Regulation on machinery | Regulation (EU) 2023/1230 - Consolidated text 2025

Update Ed. 2.0 del 09 April 2025 / Pdf - epub Format

Regulation (EU) 2023/1230 the European Parliament and of the Council of 14 June 2023 on machinery and repealing Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council and Council Directive 73/361/EEC. (OJ L 165/1 of 29.06.2023). In force: 19.07.2023

Download Index Ed. 2.0 2025

Ed. 2.0 April 2025 - Consolidated text April 2025:

Regulation (EU) 2024/2748 of the European and the Council of 9 October 2024 amending Regulations (EU) No 305/2011, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426, (EU) 2023/988 and (EU) 2023/1230 as regards emergency procedures for the conformity assessment, presumption of conformity, adoption of common specifications and market surveillance due to an internal market emergency () OJ L, 2024/2748, 8.11.2024. In force from 28.11.2024. It shall apply from 29 May 2026.

Changes made:
Article 3. Added note (N1)
Article 25a. Added note (N1)
Article 25b. Added note (N1)
Article 25c. Added note (N1)
Article 25d. Added note (N1)
Article 25e. Added note (N1)

Ed. 1.0 July 2023 - Consolidated text July 2023:

Regulation (EU) 2023/1230 the European Parliament and of the Council of 14 June 2023 on machinery and repealing Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council and Council Directive 73/361/EEC. (OJ L 165/1 of 29.06.2023)

-  Corrigendum to Regulation (EU) 2023/1230 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2023 on machinery and repealing Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council and Council Directive 73/361/EEC (OJ 169/35 of 04.07.2023)
...

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  • Pubblicato: 09 Aprile 2025
  • Visite: 19878

EN ISO 10218-1/2:2025 Requisiti sicurezza robot industriali

EN ISO 10218-1/2:2025 Requisiti sicurezza robot industriali

Pubblicate le nuove edizioni delle norme EN ISO 10218-1:2025 ed EN ISO 10218-2:2025 relativa ai requisiti di sicurezza dei robot industriali, in sintesi:

EN ISO 10218 1 2025 

EN ISO 10218-1:2025 / Requisiti di sicurezza - Robot industriali 

EN ISO 10218-1:2025 
Robotica - Requisiti di sicurezza - Parte 1: Robot industriali (ISO 10218-1:2025)

In vigore: 01.04.2025 (3a edizione)
Sostituisce: EN ISO 10218-1:2011

Maggiori info

EN ISO 10218 2 2025 

EN ISO 10218-2:2025 / Requisiti di sicurezza - Applicazioni di robot industriali e celle robotiche

EN ISO 10218-2:2025
Robotica - Requisiti di sicurezza - Parte 2: Applicazioni di robot industriali e celle robotiche (ISO 10218-2:2025)

In vigore: 01.04.2025 (2a edizioine)
Sostituisce: EN ISO 10218-2:2011

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  • Pubblicato: 02 Aprile 2025
  • Visite: 8426

Directive 2014/68/EU PED: Harmonised standards published in the OJ | Update 03.02.2025

Summary of references of harmonised standards for PED Directive 2014 68 EU 03 Febbraio 2025

Directive 2014/68/EU PED: Harmonised standards published in the OJ | Update 03.02.2025 / Format PDF / XLS

03 February 2025 / Official list in attachment (PDF / XLS) EN / IT

Summary of references of harmonised standards for PED Directive 2014/68/EU update Decision (EU) 2025/165 of 30 January 2025 (OJ L, 2025/165, 31.1.2025)
________

Summary of references of harmonised standards published in the Official Journal - Directive 2014/68/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of pressure equipment.

The summary below consolidates the references of harmonised standards published by the Commission in the Official Journal of the European Union (OJ). It reproduces information already published in the L or C series of the OJ as indicated in columns (2), (5) and/or (7). It contains all references which, when the summary was generated, still provided a presumption of conformity together with references already withdrawn from the OJ.

The Commission services provide this summary for information purposes only. Although they take every possible precaution to ensure that the summary is updated regularly and is correct, errors may occur and the summary may not be complete at a certain point in time. The summary does not as such generate legal effects.

This summary was generated on 03 February 2025.

Fonte: EC

Versione IT web/pdf

Per l'elenco delle norme armonizzate in IT vedasi Norme armonizzate Direttiva PED 2014/&8/UE (PED)

Download List HS

  • Pubblicato: 16 Marzo 2025
  • Visite: 9230

UNI EN ISO 3164:2025 / Macchine movimento terra - DLV strutture di protezione - Note

UNI EN ISO 3164 2025 Macchine movimento terra DLV

UNI EN ISO 3164:2025 / Macchine movimento terra - DLV strutture di protezione - Note 

Pubblicata la norma UNI EN ISO 3164:2025 “Macchine movimento terra - Valutazioni di laboratorio delle strutture di protezione - Specifiche per il volume limite di deformazione”, in vigore dal 20 marzo 2025.

EN ISO 3164:2013/A1:2024 (recepita in UNI EN ISO 3164:2025) è norma armonizzata per la Direttiva macchine 2006/42/CE.

La norma EN ISO 3164:2013/A1:2024 (recepita in UNI EN ISO 3164:2025) è armonizzata per la Direttiva macchine 2006/42/CE (vedi tutte le norme armonizzate) e sua corretta applicazione è Presunzione di conformità per i relativi RESS elencati in allegato ZA della stessa.

In base a quanto stabilito dalla Direttiva macchine 2006/42/CE (Direttiva macchine) e dal Regolamento (UE) 2023/1230 (Regolamento macchine) quando, per una macchina semovente con conducente, operatore/i o altra/e persona/e trasportati esiste il rischio di ribaltamento essa deve essere progettata e munita di una struttura di protezione contro tale rischio (ROPS / roll-over protective structure) mentre, quando esistono rischi dovuti alla caduta di oggetti o di materiali, essa deve essere progettata e costruita in modo essa deve essere progettata e costruita, se le sue dimensioni lo consentono, di una struttura di protezione contro tale rischio (FOPS / Falling Object Protective Structure).

Tali strutture (ROPS/FOPS) devono garantire alla persona o alle persone trasportate un adeguato volume limite di deformazione (DLV).

Al fine di verificare che la struttura soddisfi i requisiti di legge, anche per questo dispositivo, il fabbricante o il deve effettuare, o far effettuare, prove appropriate per ciascun tipo di struttura.

La ROPS/FOPS deve: 

-  resistere a forze;
-  assorbire energia;
-  deformarsi al limite del DLV.

Le prove a cui devono essere sottoposte le ROPS/FOPS in accordo con le norme di riferimento devono essere effettuate per ciascun tipo di ROPS/FOPS (prove di tipo).
...

Maggiori informazioni 

  • Pubblicato: 24 Aprile 2025
  • Visite: 24893

EN ISO 14119:2025 / Dispositivi di interblocco associati ai ripari

EN ISO 14119 2025 Dispositivi di interblocco associati ai ripari

EN ISO 14119:2025 / Dispositivi di interblocco associati ai ripari

EN ISO 14119:2025 
Sicurezza del macchinario - Dispositivi di interblocco associati ai ripari - Principi di progettazione e selezione (ISO 14119:2024)

Recepisce: ISO 14119:2024; EN ISO 14119:2025

Data entrata in vigore: 15.04.2025

Il presente documento specifica i principi per la progettazione e la selezione (indipendentemente dalla natura della fonte di energia) dei dispositivi di interblocco associati ai ripari e fornisce indicazioni sulle misure per ridurre al minimo la possibilità di manomissione dei dispositivi di interblocco in modo ragionevolmente prevedibile.

Il presente documento tratta i principi per la progettazione, la selezione e l'applicazione di quanto segue:

- parti dei ripari che azionano i dispositivi di interblocco;
- dispositivi e sistemi di interblocco a chiave bloccata per applicazioni su macchinari.

NOTA
La norma ISO 14120 specifica i requisiti generali per la progettazione e la costruzione di ripari destinati principalmente a proteggere le persone dai rischi meccanici.

L'elaborazione del segnale proveniente dal dispositivo di interblocco per arrestare la macchina e impedirne l'avvio inaspettato è trattata nelle norme ISO 14118, ISO 13849-1 e IEC 62061.

Questa terza edizione annulla e sostituisce la seconda edizione (ISO 14119:2013), che è stata sottoposta a revisione tecnica.

Le principali modifiche sono le seguenti:

- la norma ISO/TS 19837 è stata integrata come nuovo Allegato K con requisiti specifici per i dispositivi di interblocco di Tipo 5 - "dispositivi di interblocco a chiave bloccata" (vedere definizione 3.18.1);
- sono stati definiti i sistemi di interblocco a chiave bloccata e i dispositivi di interblocco di Tipo 5;
- la Tabella 5 è stata migliorata e rinominata;
- le procedure di prova sono descritte nel nuovo Allegato I;
- la norma ISO/TR 24119 è stata integrata nel nuovo Allegato J.

Info e Preview 

  • Pubblicato: 17 Aprile 2025
  • Visite: 16691

Nota INL - Conferenza delle Regioni e PA / Conformità macchine ante direttiva

Nota INL   Conformita macchine ante direttiva 

Nota INL - Conferenza delle Regioni e PA / Conformità macchine ante direttiva

Circolare n. 2668 del 18 marzo 2025 - OGGETTO: Modalità di applicazione delle sanzioni ai precetti riconducibili alla stessa categoria omogenea - Conformità macchine ante direttiva. Chiarimenti.

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 13 febbraio 2025 / Circolare n. 2668 del 18 marzo 2025

Al fine di fornire riscontro alle numerose questioni di carattere operativo e interpretativo concernenti le tematiche in oggetto pervenute alla Direzione centrale vigilanza e sicurezza sul lavoro dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, in coerenza con quanto disposto dall’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e di Bolzano n. 142 del 27 luglio 2022 e a seguito del confronto tecnico avvenuto tra INL e il Gruppo Tecnico Interregionale Salute e Sicurezza sul Lavoro, si forniscono, di seguito, alcuni chiarimenti condivisi.

[...]

2. Macchine ante Direttiva Macchine 89/392/CEE: chiarimenti in merito alla conformità delle macchine all’allegato V

La Direttiva Macchine 89/392/CEE, recepita con il d.p.r. n. 459/1996, ha previsto che le macchine immesse sul mercato dopo il 21 settembre 1996 devono obbligatoriamente essere dotate di marcatura CE, che sancisce il presunto rispetto dei requisiti di sicurezza per l’uso cui sono destinate. Successivamente, l’Unione Europea ha emanato la Direttiva Macchine 2006/42/CE, recepita in Italia con il d.lgs. n. 17 del 27/01/2010, che ha sostituito integralmente la precedente Direttiva 89/392/CEE. Pertanto, per le macchine prodotte e utilizzate prima del 21 settembre 1996, la normativa di riferimento resta il d.lgs. n. 81/2008 che, all’art. 70 comma 2 stabilisce che “le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V”.

L'art. 71 prevede l’obbligo in capo al datore di lavoro di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all’articolo 70, pertanto, il Datore di Lavoro deve assicurare la conformità delle attrezzature di lavoro ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V.

Di conseguenza il datore di lavoro dovrà valutare i requisiti di sicurezza posseduti dall’attrezzatura di lavoro in base all’allegato V, nell’ambito del processo di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17 comma 1 lettera a) e secondo le modalità indicate dall’articolo 29 del D.Lgs. 81/2008. Il Documento di Valutazione dei Rischi dovrà evidenziare la valutazione del rischio specifico in coerenza con le indicazioni di cui all’articolo 28 del D.Lgs. 81/2008.

Nell’ambito della valutazione dei rischi, il datore di lavoro ritiene talvolta opportuno affidarsi, per la verifica di tale conformità, ad un tecnico abilitato, il quale attesta la rispondenza dell’attrezzatura di lavoro ai requisiti previsti all’allegato V del d.lgs. n. 81/2008.

A riguardo, si evidenzia che il Legislatore non ha previsto, in capo al datore di lavoro, alcun obbligo in tal senso; di conseguenza, la mancanza dell’attestazione a firma di un tecnico abilitato per le attrezzature “ante direttiva” non costituisce presupposto per accertarne la non conformità ai requisiti generali di sicurezza di cui allAllegato V del citato decreto.

Pertanto, in sede di ispezione, si dovrà verificare, oltre alla corretta valutazione dei rischi, la conformità ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V.

3. Macchine ante d.p.r. n. 459/1996: libretto d’uso e manutenzione

Le macchine ed attrezzature costruite e/o immesse sul mercato antecedentemente all’entrata in vigore del d.p.r. n. 459/1996 non sono soggette alla redazione da parte del costruttore del libretto di uso e manutenzione, obbligo introdotto dalla richiamata normativa e ribadito dal successivo d.lgs. n. 17 del 27/01/2010.

Ciò premesso, si ritiene non obbligatoria la redazione integrale del manuale di uso e manutenzione, ma è necessario che il datore di lavoro predisponga schede tecniche/procedure o istruzioni operative, nelle quali siano riportate le norme comportamentali e le misure di sicurezza adottate e le indicazioni indispensabili a garantire la sicurezza dei lavoratori (allegato V, punto 9.2, d.lgs. n. 81/2008).
...

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  • Pubblicato: 06 Aprile 2025
  • Visite: 7077

EN ISO 13855 Posizionamento dei mezzi di protezione / Rev. 1.0 2025

EN ISO 13855 Posizionamento dei mezzi di protezione   2025

UNI EN ISO 13855:2025 Posizionamento dei mezzi di protezione / Rev. 1.0 2025

Documento di approfondimento sul posizionamento dei mezzi di protezione in accordo alla norma tecnica UNI EN ISO 13855:2025.

Update Rev. 1.0 2025

Documento aggiornato in accordo alla UNI EN ISO 13855:2025

La nuova edizione della norma è più ampia e complessa della precedente a partire dalla formula per il calcolo della distanza minima di sicurezza:

S = (K x T) + DDS + Z

S descrive la distanza di separazione tra la protezione e la zona pericolosa [mm].

K definisce la velocità di avvicinamento 2000 [mm/s] o 1600 [mm/s], a seconda dell'applicazione.

T è in questa nuova edizione il tempo di risposta della funzione di sicurezza del sistema dopo che la parte interessata del corpo è entrata nel campo protetto [ms]. Come calcolare il tempo di risposta del sistema T è descritto al capitolo 5.4 “Tempo di risposta complessivo del sistema T”.

DDS descrive la distanza di raggiungimento associata a un dispositivo di protezione in millimetri.

Z è un fattore di distanza supplementare, ad esempio dovuto a imprecisioni di misurazione o usura del sistema di arresto [mm].

Nella nuova edizione della UNI EN ISO 13855:2025 sono presenti, inoltre, molte nuove definizioni:

accesso dell'intero corpo: situazione in cui una persona può trovarsi completamente all'interno di uno spazio protetto

spazio protetto: area o volume che racchiude una o più zone pericolose in cui le protezioni e/o i dispositivi di protezione sono destinati a proteggere le persone

piano di riferimento: livello al quale le persone normalmente si troverebbero durante l'uso della macchina o durante l'accesso alla zona pericolosa o al dispositivo di comando

fattore di distanza Z: fattore aggiuntivo dipendente dall'applicazione, dalla macchina e dal dispositivo di protezione, ad esempio a causa di imprecisioni di misurazione o usura del sistema di arresto

SRMCD - dispositivo di comando manuale di sicurezza: dispositivo di comando che richiede un’azione umana deliberata e la cui attivazione può comportare un aumento immediato del/i rischio/i

Altre novità:

- Se si vuole impedire l'accesso di una persona al di sotto del campo di protezione, la distanza del dispositivo può essere ≤ 200 mm dal piano di riferimento. In un ambiente industriale, è ammessa un'altezza massima di 300 mm per il bordo inferiore dal piano di riferimento, a condizione che i risultati della valutazione del rischio dimostrino che ciò è sufficiente. Anche in questo caso, viene sottolineata l'importanza della valutazione del rischio.
- Per gli ESPE montati paralleli al piano di riferimento, la distanza GD, che definisce la possibilità di camminare dietro il dispositivo all’interno della zona pericolosa, deve essere calcolata in accordo alla formula del capitolo 4.3.3.2.
- La distanza aggiuntiva per i comandi a due mani senza ulteriori misure di protezione è stata aumentata da C = 250 mm a DDS = 550 mm.

La norma, al momento della pubblicazione di questo documento, è in attesa di armonizzazione per la Direttiva macchine 2006/42/CE. Verificare l’avvenuta armonizzazione nell’elenco aggiornato delle norme armonizzate.

[...]

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  • Pubblicato: 17 Marzo 2025
  • Visite: 11347

ISO/DIS 20607 / Machinery Instruction handbook

ISO DIS 20607 Preview March 2025

ISO/DIS 20607 / Machinery Instruction handbook - State March 2025

ISO/DIS 20607
Safety of machinery - Instruction handbook - General drafting principles
________

Abstract

This document specifies requirements for the machine manufacturer for preparation of the safety-relevant parts of an instruction handbook for machinery.

This document:

- provides further specifications to the general requirements on information for use given in ISO 12100:2010, 6.4.5; and
- deals with the safety-related content, the corresponding structure and presentation of the instruction handbook, taking into account all phases of the life cycle of the machine.

NOTE 1 The strategy for risk reduction at the machine is given in ISO 12100:2010, Clause 6, and includes inherently safe design measures, safeguarding and complementary risk reduction measures as well as information for use.

NOTE 2 Annex A contains a correspondence table between ISO 12100:2010, 6.4, and this document.

NOTE 3 Information for conception and preparation of instructions in general is available in IEC/IEEE 82079-1.

This document establishes the principles which are indispensable to provide information on residual risks.

This document does not address requirements for declaration of noise and vibration emissions.

This document is not applicable to machinery manufactured before the date of its publication.

Life cycle 04.03.2025

Life cycle ISO DIS 20607   04 03 2025
.
..

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  • Pubblicato: 04 Marzo 2025
  • Visite: 10627

Regolamento e norme / Consolidato 2024

Formato: pdf
Pagine: +144
Ed.: 3.0 2024
Pubblicato: 09/11/2024
Autore: Ing. Marco Maccarelli
Editore: Certifico s.r.l. 
Lingue: Italiano 
ISBN: 9788898550135

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Regolamento  UE  2023 1230

Regolamento (UE) 2023/1230 / Regolamento macchine

Regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2023 relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio.

(GU n. 165/1 del 29.06.2023)

Entrata in vigore: 19.07.2023

Applicazione dal 14.01.2027 [43 mesi firma del Regolamento]. Tuttavia, gli articoli seguenti si applicano a decorrere dalle date seguenti:

Vedi tutto il testo

Changelog 2005-2022

L'evoluzione di
Certifico Macchine
dal 2005 al 2022: V 2 / V 4.

Download Report

Direttiva macchine

Direttiva 2006/42/CE: Direttiva del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/ce (rifusione)

Vedi

Direttiva macchine   NTA

ebook Direttiva macchine e norme armonizzate consolidato 2025

Sistemi Operativi: iOS/Android/PDF
Edizione: 27.0
Pubblicato: 14.08.2025
Editore: Certifico s.r.l.
Lingue: Italiano

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Guide to application of the Machinery Directive 2006/42/EC

Edition 2.2 - October 2019
(Update of 2nd Edition)

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Norme armonizzate Direttiva macchine

Archivio Norme armonizzate Direttiva macchine

Tutte le Comunicazioni delle norme armonizzate pubblicate dal 2014.

L'applicazione delle norme armonizzate è "Presunzione di Conformità" al rispetto dei RESS dell'Allegato I della Direttiva macchine 2006/42/CE.

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Consulta norme

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