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EN ISO 10218-1/2:2025 Requisiti sicurezza robot industriali
Pubblicate le nuove edizioni delle norme EN ISO 10218-1:2025 ed EN ISO 10218-2:2025 relativa ai requisiti di sicurezza dei robot industriali, in sintesi:
EN ISO 10218-1:2025 / Requisiti di sicurezza - Robot industriali
EN ISO 10218-1:2025
Robotica - Requisiti di sicurezza - Parte 1: Robot industriali (ISO 10218-1:2025)
In vigore: 01.04.2025 (3a edizione)
Sostituisce: EN ISO 10218-1:2011
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EN ISO 10218-2:2025 / Requisiti di sicurezza - Applicazioni di robot industriali e celle robotiche
EN ISO 10218-2:2025
Robotica - Requisiti di sicurezza - Parte 2: Applicazioni di robot industriali e celle robotiche (ISO 10218-2:2025)
In vigore: 01.04.2025 (2a edizioine)
Sostituisce: EN ISO 10218-2:2011
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- Pubblicato: 02 Aprile 2025
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Directive 2014/68/EU PED: Harmonised standards published in the OJ | Update 03.02.2025 / Format PDF / XLS
03 February 2025 / Official list in attachment (PDF / XLS) EN / IT
Summary of references of harmonised standards for PED Directive 2014/68/EU update Decision (EU) 2025/165 of 30 January 2025 (OJ L, 2025/165, 31.1.2025)
________
Summary of references of harmonised standards published in the Official Journal - Directive 2014/68/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of pressure equipment.
The summary below consolidates the references of harmonised standards published by the Commission in the Official Journal of the European Union (OJ). It reproduces information already published in the L or C series of the OJ as indicated in columns (2), (5) and/or (7). It contains all references which, when the summary was generated, still provided a presumption of conformity together with references already withdrawn from the OJ.
The Commission services provide this summary for information purposes only. Although they take every possible precaution to ensure that the summary is updated regularly and is correct, errors may occur and the summary may not be complete at a certain point in time. The summary does not as such generate legal effects.
This summary was generated on 03 February 2025.
Fonte: EC
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- Pubblicato: 16 Marzo 2025
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EN ISO 13855:2025 / Machinery Positioning of safeguards whit approach of the human body
EN ISO 13855:2025
Safety of machinery - Positioning of safeguards with respect to the approach of the human body (ISO 13855:2024)
Valid from 03.02.2025
This document specifies requirements for the positioning and dimensioning of safeguards with respect to the approach of the human body or its parts towards hazard(s) within the intended span-of-control as follows:
- the position and dimension of the detection zone(s) of ESPE and pressure-sensitive mats and pressuresensitive floors;
- the position of two-hand control devices and single control devices;
- the position of interlocking guards.
This document also specifies requirements for the positioning of safety-related manual control devices (SRMCD) with respect to the approach of the human body or its parts from within the safeguard space relative to:
- the position and dimension of the detection zone(s) of ESPE and pressure-sensitive mats and pressuresensitive floors; and
- the position and dimension of interlocking guards.
When evaluating the ability of the human body or its parts to access SRMCD from within the intended safeguarded space, the requirements of this document are also applicable to determine the dimensions of safeguard(s). Approaches such as running, jumping or falling, are not considered in this document.
NOTE 1 The values for approach speeds (walking speed and upper limb movement) in this document are time tested and proven in practical experience.
NOTE 2 Other types of approach can result in approach speeds that are higher or lower than those defined in this document.
This document applies to safeguards used on machinery for the protection of persons 14 years and older.
Safeguards considered in this document include:
a) electro-sensitive protective equipment (ESPE) such as:
- active opto-electronic protective devices (AOPDs) (see IEC 61496-2);
- AOPDs responsive to diffuse reflection that have one or more detection zone(s) specified in two dimensions (AOPDDRs-2D) (see IEC 61496-3);
- AOPDs responsive to diffuse reflection that have one or more detection zone(s) specified in three dimensions (AOPDDRs-3D) (see IEC 61496-3);
- vision based protective devices using reference pattern techniques (VBPDPP) (see IEC/TS61496-4-2);
- vision based protective devices using stereo vision techniques (VBPDST) (see IEC/TS 61496-4-3);
b) pressure-sensitive mats and pressure-sensitive floors (see ISO 13856-1);
c) two-hand control devices (see ISO 13851);
d) single control devices;
e) interlocking guards (see ISO 14120).
This document is not applicable to:
- safeguards (e.g. pendant two-hand control devices) that can be manually moved, without using tools, nearer to the hazard zone than the separation distance;
- protection against the risks from hazards arising from emissions (e.g. the ejection of solid or fluid materials, radiation, electric arcs, heat, noise, fumes, gases);
- protection against the risks arising from failure of mechanical parts of the machine or gravity falls.
The separation distances derived from this document do not apply to safeguards used solely for presence sensing function.
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- Pubblicato: 03 Febbraio 2025
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Regolamento (UE) 2025/14 / Omologazione armonizzata NRMM circolanti su strade pubbliche
Regolamento (UE) 2025/14 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato delle macchine mobili non stradali circolanti su strade pubbliche, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020.
GU L 2025/14 dell'8.1.2025
Entrata in vigore: 28.01.2025
Applicazione a decorrere dal 29 gennaio 2028
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Il Regolamento, prima emanazione, intende facilitare l'uso di macchine mobili non stradali come macchine da costruzione (es. escavatori, gru), macchine stradali (es. asfaltatrici, rulli compressori), macchine agricole (es mietitrici), carrelli elevatori e spazzaneve circolanti occasionalmente o regolarmente sulle strade pubbliche.
Il Regolamento sostituisce in via definitiva i diversi regimi normativi attualmente esistenti negli Stati membri.
Armonizzando a livello dell'UE i requisiti tecnici per l'omologazione delle macchine non stradali, il regolamento contribuisce a rimuovere la frammentazione nel mercato unico ed eliminare gli ostacoli alla libera circolazione di tali macchine, garantendo nel contempo un elevato livello di sicurezza stradale.
A decorrere dal 28 gennaio 2025, le autorità nazionali possono rilasciare l’omologazione UE per un nuovo tipo di macchina mobile non stradale o l’omologazione individuale UE per una nuova macchina mobile non stradale e, fatti salvi l’articolo 5, paragrafo 6, e il capo X, non vietano l’immatricolazione, l’immissione sul mercato o l’entrata in circolazione di una nuova macchina mobile non stradale qualora la macchina mobile non stradale in questione sia conforme al presente regolamento e agli atti delegati e di esecuzione adottati a norma dello stesso, se un fabbricante lo richiede.
Una volta rilasciata l’omologazione UE per un nuovo tipo di macchina mobile non stradale o l’omologazione individuale UE per una nuova macchina mobile non stradale, le autorità nazionali non rifiutano il rilascio di un’altra omologazione UE o di un’altra omologazione individuale UE qualora la macchina mobile non stradale in questione sia conforme al presente regolamento e agli atti delegati e di esecuzione adottati a norma dello stesso, se un fabbricante lo richiede.
In sintesi
Il Regolamento, prima emanazione, intende facilitare l'uso di macchine mobili non stradali come macchine da costruzione (es. escavatori, gru), macchine stradali (es. asfaltatrici, rulli compressori), macchine agricole (es mietitrici), carrelli elevatori e spazzaneve circolanti occasionalmente o regolarmente sulle strade pubbliche. Il Regolamento sostituisce in via definitiva i diversi regimi normativi attualmente esistenti negli Stati membri.
Armonizzando a livello dell'UE i requisiti tecnici per l'omologazione delle macchine non stradali, il regolamento contribuisce a rimuovere la frammentazione nel mercato unico ed eliminare gli ostacoli alla libera circolazione di tali macchine, garantendo nel contempo un elevato livello di sicurezza stradale.
Le nuove norme ridurranno anche la conformità e gli oneri amministrativi, con risparmi sui costi stimati fino ad 1 miliardo di euro in un periodo di 10 anni.
Fino ad oggi, non esistevano requisiti armonizzati per l'uso sulle strade pubbliche dell'UE di macchine mobili non stradali. Di conseguenza, i produttori dell'UE si trovavano di fronte a un mosaico di quadri giuridici che differiscono in modo significativo da uno Stato membro all'altro, il che si traduceva in ritardi e costi significativi.
Inoltre, gli utenti finali come gli appaltatori rurali o le imprese edili potevano non essere in grado di utilizzare le loro macchine mobili non stradali in diversi Stati membri.
A. Campo di applicazione Macchina mobile non stradale / Direttiva macchine
1. Il presente regolamento si applica alle macchine mobili non stradali («veicoli di categoria U») immesse sul mercato e destinate a circolare, occasionalmente o regolarmente, sulle strade pubbliche con o senza conducente.
1) «macchina mobile non stradale»: le macchine mobili semoventi dotate di un sistema di propulsione che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2006/42/CE, progettate e costruite al fine di eseguire lavori;

B. Norme con atti delegati relative agli elementi:
a) integrità della struttura del veicolo;
b) velocità massima di progetto, regolatore di velocità, dispositivi di limitazione della velocità e tachimetri;
c) dispositivi di frenatura;
d) sterzo;
e) campo visivo;
f) tergicristalli;
g) vetrature e relativa installazione;
h) dispositivi per la visione indiretta;
i) illuminazione, installazione di dispositivi di illuminazione, nonché avvertenze e marcature visive;
j) parte esterna e accessori nella posizione su strada, compresa l’attrezzatura da lavoro e la struttura mobile;
k) segnalatori acustici e relativa installazione;
l) sistemi di riscaldamento, sbrinamento e disappannamento;
m) alloggiamenti delle targhe di immatricolazione;
n) targhetta e marcatura regolamentari;
o) dimensioni;
p) masse;
q) sistemi di stoccaggio dell’energia;
r) pneumatici;
s) retromarcia;
t) cingoli;
u) dispositivi e componenti di accoppiamento meccanico;
v) posti a sedere del conducente e degli altri occupanti e sistemi di ritenuta;
w) aggiunte al manuale dell’operatore riguardanti specificamente l’uso su strada;
x) comandi dell’operatore.
Oltre a:
a) procedure di prova selezionate tra quelle elencate all’articolo 22, paragrafo 3;
b) metodi di prova;
c) valori limite o parametri, in relazione a tutti gli elementi elencati al primo comma;
d) descrizione dell’attrezzatura o delle parti di attrezzatura di cui le macchine mobili non stradali sono dotate;
e) caratteristiche specifiche delle macchine mobili non stradali.
C. Domanda di omologazione UE
Il fabbricante o il suo rappresentante per l’omologazione UE presenta all’autorità di omologazione una domanda di omologazione UE e il fascicolo informativo
D. Il fascicolo informativo
All’atto della presentazione di una domanda di omologazione UE il fabbricante o il suo rappresentante per l’omologazione UE fornisce all’autorità di omologazione un fascicolo informativo.
Comprende:
a) una scheda informativa;
b) tutti i dati, i disegni, le fotografie e le altre informazioni di rilievo;
c) copia della dichiarazione di conformità UE prevista dalla normativa applicabile dell’Unione che armonizza le condizioni per la commercializzazione dei prodotti;
d) ogni informazione richiesta dall’autorità di omologazione nell’ambito della procedura di domanda dell’omologazione UE.
Il fascicolo informativo è fornito su carta o in un formato elettronico accettato dal servizio tecnico e dall’autorità di omologazione.
E. Dimostrazione di conformità per l’omologazione UE
1. Ai fini del rilascio dell’omologazione UE di macchine mobili non stradali viene dimostrata la conformità alle prescrizioni di cui al presente regolamento, in particolare ai requisiti tecnici applicabili.
2. Il fabbricante o il suo rappresentante per l’omologazione UE dimostra la conformità ai requisiti tecnici applicabili predisponendo la documentazione tecnica.
3. La documentazione tecnica di cui al paragrafo 2 comprende una dichiarazione di conformità del fabbricante o, se gli atti delegati adottati a norma del presente regolamento prescrivono prove, i pertinenti verbali di prova relativi alle procedure di prova seguenti:
a) prove effettuate dal fabbricante; per le procedure di prova di cui alla presente lettera, la responsabilità dell’autorità di omologazione si limita alla verifica che la dichiarazione e i verbali di prova siano inclusi nel fascicolo;
b) prove effettuate da un servizio tecnico designato a svolgere tale attività o dal servizio tecnico interno accreditato di tale fabbricante;
c) prove effettuate dal fabbricante sotto la supervisione di un servizio tecnico designato a svolgere tale attività, diverso dal servizio tecnico interno accreditato.
F. Omologazione UE
Le autorità di omologazione (autorità di uno Stato membro, da questo notificata alla Commissione, competente per tutti gli aspetti dell’omologazione di una macchina mobile non stradale) rilasciano una sola omologazione UE per ciascun tipo di macchina mobile non stradale.
L’autorità di omologazione riunisce in un fascicolo di omologazione la documentazione che segue:
a) un fascicolo informativo, i verbali di prova e tutti gli altri documenti aggiunti a tale documentazione dal servizio tecnico o dall’autorità di omologazione nell’esercizio delle loro funzioni;
b) un indice del contenuto del fascicolo di omologazione, provvisto di adeguata numerazione, in cui sono evidenziate le fasi successive della procedura di omologazione UE, in particolare le date delle revisioni e degli aggiornamenti.
L’autorità di omologazione tiene a disposizione le informazioni contenute nel fascicolo di omologazione per un periodo di 10 anni dopo il termine di validità dell’omologazione UE in questione.
Dopo il rilascio dell’omologazione UE, il fabbricante o il suo rappresentante per l’omologazione UE riceve dall’autorità di omologazione un certificato di omologazione UE.
G. Certificato di conformità
Il fabbricante rilascia un certificato di conformità che accompagna ogni macchina mobile non stradale fabbricata conformemente al relativo tipo omologato UE.
H. Conformità delle modalità di produzione
L’autorità di omologazione che rilascia un’omologazione UE adotta le misure necessarie ad accertare, direttamente, in collaborazione con l’autorità di omologazione di un altro Stato membro, o in base alla verifica già effettuata da detta autorità, che siano state predisposte modalità di produzione atte a garantire la conformità al tipo omologato e ai piani di controllo documentati, da concordare con il titolare dell’omologazione UE per ciascuna omologazione, delle macchine mobili non stradali in produzione.
Vedi Regolamento
- Pubblicato: 10 Gennaio 2025
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ISO/DIS 11161:2024 / Integration of machinery into a system - Safety
ISO/DIS 11161:2024 Safety of machinery - Integration of machinery into a system - Basic requirements
This document specifies the safety requirements for the integration of machinery into a system. It gives requirements and recommendations for inherently safe design, safeguarding and complementary protective measures, and information for use of an integrated machinery system (IMS).
NOTE In the context of this document, the term "system" refers to an IMS which can also collaborate with other domains within the supply chain(s) of an enterprise (e.g. smart manufacturing). See also 4.3.2.
This document is not intended to cover safety aspects of individual machines and equipment that can be covered by standards specific to those machines and equipment. Therefore, it deals only with those safety aspects for the safety-relevant interconnection of the machines and components. Where component machines of an IMS are operated separately or individually, the safety requirements of the relevant safety standards for these machines and equipment apply.
This document is also applicable when a modification of an existing IMS results in a new configuration, function, capability or location.
This document deals with the significant hazards, hazardous situations or hazardous events when used as intended and under specified conditions of misuse which are reasonably foreseeable. This document also provides requirements for IMS used in applications such as the following, but does not cover the hazards related to them:
- underground use;
- nuclear environments;
- potentially explosive environments;
- hazards due to the lifting of persons;
- use of IMS in environments with hazardous ionizing and non-ionizing radiation levels;
- when the public have access.
Emission of acoustic noise can be identified as a significant hazard. The reduction of acoustic noise emissions is not covered in this document.
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- Pubblicato: 19 Dicembre 2024
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