Posted in News

Norme armonizzate Direttiva macchine Agosto 2025: il File CEM
Update 14.08.2025 | Download scheda
Importa il File CEM in CEM4 e visualizza tutti i titoli delle norme armonizzate per la Direttiva macchine aggiornati ad Agosto 2025
Elenco consolidato dei titoli delle Norme armonizzate per la Direttiva Macchine 2006/42/CE ad Agosto 2025, in formato CEM, che tiene conto delle:
1. Comunicazione C 092 del 9 marzo 2018 (GU C 92/1 del 09 marzo 2018)
2. Decisione di esecuzione (UE) 2019/436 della Commissione, del 18 marzo 2019 (GU L 75 del 19 marzo 2019)
3. Decisione di esecuzione (UE) 2019/1766 della Commissione del 23 ottobre 2019 (GU L 270/94 del 24 ottobre 2019)
4. Decisione di esecuzione (UE) 2019/1863 della Commissione del 6 novembre 2019 (GU L 286/25 07 novembre 2019)
5. Decisione di esecuzione (UE) 2020/480 della Commissione del 1° Aprile 2020 (GU L 102/6 del 02.04.2020)
6. Decisione di esecuzione (UE) 2021/377 della Commissione del 2 marzo 2021 (GU L 72/12 del 3.3.2021)
7. Decisione di esecuzione (UE) 2021/1813 della Commissione del 14 ottobre 2021 (GU L 366/109 del 15.10.2021)
8. Decisione di esecuzione (UE) 2022/621 della Commissione del 7 aprile 2022 (GU L 115/75 del 13.4.2022)
9. Decisione di esecuzione (UE) 2023/69 della Commissione del 9 gennaio 2023 (GU L 7/27 del 10.1.2023)
10. Decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 della Commissione del 26 luglio 2023 (GU L 194/45 del 02.08.2023)
11. Decisione di esecuzione (UE) 2024/1256 della Commissione, del 26 aprile 2024 (GU L 2024/1256 del 30.4.2024)
12. Decisione di esecuzione (UE) 2024/1329 della Commissione del 13 maggio 2024 (GU L 2024/1329 del 15.5.2024)
13. Decisione di esecuzione (UE) 2024/2408 della Commissione del 13 settembre 2024 (GU L 2024/2408 del 16.9.2024)
14. Decisione di esecuzione (UE) 2025/1740 della Commissione del 13 agosto 2025 (GU L 2025/1740 del 14.8.2025)
Con il file CEM puoi avere sotto controllo in CEM4, nell'Archivio normativa, tutte le Norme armonizzate (n. 936), suddivise per CEN/CENELEC/Tipo A/B/C, consultare, gestire direttamente da CEM4 e commentare le stesse.
Download Norme formato CEM | CEM4.EU
Download Elenco consolidato norme armonizzate PDF
Vedi la nuova sezione "Norme armonizzate click"
Collegati
- Published: 14 August 2025
- Hits: 496
Posted in News
L'accertamento tecnico per la sicurezza delle macchine utensili / 2025
Partendo dal patrimonio informativo che negli anni l’Istituto ha costituito e dalle competenze maturate nell’espletamento delle attività di accertamento tecnico.
Il documento raccoglie schede tecniche sulle macchine afferenti al tc 143 macchine utensili, trattando le più significative non conformità rilevate, al fine di illustrare, rispetto allo stato dell’arte di riferimento, le soluzioni costruttive ritenute accettabili, e promuovere un miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, come previsto nella mission istituzionale.
Nel corso degli anni si è evidenziato sempre più prepotentemente il valore della diffusione delle informazioni quale strumento imprescindibile per accrescere il livello di sicurezza negli ambienti di lavoro.
Le conclusioni maturate nell’ambito dell’attività di accertamento tecnico costituiscono un importante bagaglio informativo che può rendere più puntuale e tecnicamente valido il contributo offerto nell’espletamento dell’attività di sorveglianza del mercato, indirizzando i soggetti preposti alla definizione di segnalazioni di presunta non conformità.
Partendo dalle informazioni ricavate dalla banca dati che Inail ha composto negli anni per gestire l’attività di accertamento tecnico per la sorveglianza del mercato, si sono realizzate delle schede tecniche riferite alle macchine utensili, per realizzare un archivio di pratico e immediato utilizzo tanto per gli organi di vigilanza territoriale quanto per fabbricanti, datori di lavoro/utilizzatori e distributori.
Le schede tecniche collezionate trattano le principali non conformità rilevate sulle macchine utensili, indicando, rispetto allo stato dell’arte di riferimento, le soluzioni costruttive ritenute accettabili (perché conformi alla direttiva macchine).
Naturalmente i documenti sono stati resi anonimi, recuperando esclusivamente le informazioni tecnicamente utili, senza alcun riferimento a dati sensibili (riferiti al fabbricante o alla circostanza in cui la macchina segnalata
è stata rinvenuta), ma comunque garantendo un’informazione sufficiente per indirizzare eventuali interventi di approfondimento sulle attrezzature in esame.
...
Vedi tutto
- Published: 04 August 2025
- Hits: 2046
Posted in News

EN ISO 14119:2025 Dispositivi di interblocco associati ai ripari / Rev. 2.0 Giugno 2025
Documento di approfondimento basato sulla norma EN ISO 14119:2025. La norma specifica i principi per la progettazione e la scelta, indipendentemente dalla natura della fonte di energia, dei dispositivi di interblocco associati ai ripari.
Allegato foglio di calcolo per la valutazione della possibile elusione dei dispositivi di interblocco di cui all'allegato G.
________
L’edizione 2025 sostituisce la EN ISO 14119:2013. Le principali novità della nuova edizione riguardano:
- integrazione dei dispositivi di interblocco a chiave intrappolata coperti della norma ISO/TS 19837:2018 “Sicurezza del macchinario - Dispositivo di interblocco a chiave intrappolata - Principi di progettazione e selezione”. Le chiavi intrappolate sono classificate come “dispositivi di interblocco di Tipo 5". La ISO/TS 19837:2018 è stata ritirata a Dicembre 2024;
- inclusione dei criteri di Fault Masking, fino ad ora coperti dalla norma ISO/TR 24119:2015 “Safety of machinery - Evaluation of the serial link for masking faults of interlocking devices associated with protections with potential free contacts”;
- test e procedure sono descritte nel nuovo allegato I;
- indicazioni specifiche per la Tabella 5: “Misure aggiuntive contro la disattivazione dei dispositivi di interblocco a seconda del tipo” (Tabella 6 del presente documento).
Foglio di calcolo .xlsx
La norma EN ISO 14119:2025 con l'allegato G, e la tabella di riferimento G.1, propone un metodo valutativo per l'analisi e l'identificazione di possibili incentivi per l'elusione dei dispositivi di interblocco.
Nel file .xlsx allegato, il metodo della norma è stato integrato con una proposta per un'analisi quantitativa del problema andando ad individuare 3 livelli per l'analisi dei motivi che possano portare all'elusione dei dispositivi di interblocco: basso, medio, alto. Il file è completamente modificabile dall'utente in modo da poterlo adeguare al proprio metodo di lavoro.
EN ISO 14119:2025 Sicurezza del macchinario - Dispositivi di interblocco associati ai ripari - Principi di progettazione e di scelta
Data entrata in vigore: 12 marzo 2025
Sostituisce: EN ISO 14119:2013
Recepita in Italia con UNI EN ISO 14119:2025 (Entrata in vigore: 05 giugno 2025)
Alla data di pubblicazione del presente documento la nuova edizione non è ancora armonizzata per la Direttiva 2006/42/CE Macchine.
I requisiti per i ripari che proteggono le persone dai pericoli di natura meccanica sono trattati dalla ISO 14120:2015 mentre l’elaborazione del segnale dal dispositivo di interblocco per l’arresto e l’immobilizzazione della macchina è trattato dalla EN ISO 13849-1:2023 o EN 62061:2005.
La norma è di tipo B2.

Tabella ZA.1 EN ISO 14119:2025 – Corrispondenza tra la norma e l’allegato I della Direttiva 2006/42/CE
[...]
Classificazione
Un dispositivo di interblocco è costituito da 3 elementi:
- attuatore,
- sistema di azionamento,
- sistema di uscita.

Tabella 1 – Panoramica dispositivi di interblocco
[...]
Maggiori informazioni
- Published: 19 June 2025
- Hits: 12625
Posted in News

Macchine alimentari: Regolamento macchine & MOCA / Rev. 0.0 Giugno 2025
Il presente documento illustra le disposizioni in merito alle macchine e prodotti correlati alimentari contenute nel Regolamento (UE) 2023/1230 e la disciplina MOCA.
Regolamento (UE) 2023/1230
del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2023 relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio, in GU n. 165/1 del 29.06.2023 ed in vigore dal 19.07.2023.
Articolo 51 Abrogazioni
1. La direttiva 73/361/CEE è abrogata.
I riferimenti alla direttiva 73/361/CEE abrogata si intendono fatti al presente regolamento.
2. La direttiva 2006/42/CE è abrogata a decorrere dal 20 gennaio 2027.
I riferimenti alla direttiva 2006/42/CE abrogata si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XII.
Articolo 52 Disposizioni transitorie
1. Gli Stati membri non impediscono la messa a disposizione sul mercato di prodotti immessi sul mercato in conformità della direttiva 2006/42/CE prima del 20 gennaio 2027. Tuttavia, il capo VI del presente regolamento si applica a decorrere dal 19 luglio 2023 mutatis mutandis a tali prodotti in sostituzione dell'articolo 11 di tale direttiva, compresi i prodotti per i quali è già stata avviata una procedura ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 2006/42/CE.
2. I certificati di esame CE del tipo e le decisioni di approvazione rilasciate in conformità dell'articolo 12 della direttiva 2006/42/CE rimangono validi fino alla loro scadenza.
Articolo 54 Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a partire dal 20 gennaio 2027.
Tuttavia, gli articoli seguenti si applicano a decorrere dalle date seguenti:
a) gli articoli da 26 a 42 si applicano a decorrere dal 20 gennaio 2024;
b) l'articolo 50, paragrafo 1, si applica a decorrere dal 20 ottobre 2026;
c) l'articolo 6, paragrafo 7, e gli articoli 48 e 52 si applicano a decorrere dal 19 luglio 2023;
d) l'articolo 6, paragrafi da 2 a 6, paragrafo 8 e paragrafo 11, l'articolo 47 e l'articolo 53, paragrafo 3, si applicano a decorrere dal 20 luglio 2024.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
[...]
In base al Regolamento (UE) 2023/1230 le macchine e i prodotti correlati alimentari devono soddisfare tutti i RESS (Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute) di cui all'Allegato III p. 1 e 2.1 prima dell’immissione sul mercato e/o della messa in servizio:

Figura 1 - Allegato III Reg. macchine
[...]
Maggiori informazioni
- Published: 12 June 2025
- Hits: 13416
Posted in News

UNI EN ISO 3164:2025 / Macchine movimento terra - DLV strutture di protezione - Note
Pubblicata la norma UNI EN ISO 3164:2025 “Macchine movimento terra - Valutazioni di laboratorio delle strutture di protezione - Specifiche per il volume limite di deformazione”, in vigore dal 20 marzo 2025.
In base a quanto stabilito dalla Direttiva macchine 2006/42/CE (Direttiva macchine) e dal Regolamento (UE) 2023/1230 (Regolamento macchine) quando, per una macchina semovente con conducente, operatore/i o altra/e persona/e trasportati esiste il rischio di ribaltamento essa deve essere progettata e munita di una struttura di protezione contro tale rischio (ROPS / roll-over protective structure) mentre, quando esistono rischi dovuti alla caduta di oggetti o di materiali, essa deve essere progettata e costruita in modo essa deve essere progettata e costruita, se le sue dimensioni lo consentono, di una struttura di protezione contro tale rischio (FOPS / Falling Object Protective Structure).
Tali strutture (ROPS/FOPS) devono garantire alla persona o alle persone trasportate un adeguato volume limite di deformazione (DLV).
Al fine di verificare che la struttura soddisfi i requisiti di legge, anche per questo dispositivo, il fabbricante o il deve effettuare, o far effettuare, prove appropriate per ciascun tipo di struttura.
La ROPS/FOPS deve:
- resistere a forze;
- assorbire energia;
- deformarsi al limite del DLV.
Le prove a cui devono essere sottoposte le ROPS/FOPS in accordo con le norme di riferimento devono essere effettuate per ciascun tipo di ROPS/FOPS (prove di tipo).
...
Maggiori informazioni
- Published: 24 April 2025
- Hits: 24784
Posted in News

EN ISO 14119:2025 / Dispositivi di interblocco associati ai ripari
EN ISO 14119:2025
Sicurezza del macchinario - Dispositivi di interblocco associati ai ripari - Principi di progettazione e selezione (ISO 14119:2024)
Recepisce: ISO 14119:2024; EN ISO 14119:2025
Data entrata in vigore: 15.04.2025
Il presente documento specifica i principi per la progettazione e la selezione (indipendentemente dalla natura della fonte di energia) dei dispositivi di interblocco associati ai ripari e fornisce indicazioni sulle misure per ridurre al minimo la possibilità di manomissione dei dispositivi di interblocco in modo ragionevolmente prevedibile.
Il presente documento tratta i principi per la progettazione, la selezione e l'applicazione di quanto segue:
- parti dei ripari che azionano i dispositivi di interblocco;
- dispositivi e sistemi di interblocco a chiave bloccata per applicazioni su macchinari.
NOTA
La norma ISO 14120 specifica i requisiti generali per la progettazione e la costruzione di ripari destinati principalmente a proteggere le persone dai rischi meccanici.
L'elaborazione del segnale proveniente dal dispositivo di interblocco per arrestare la macchina e impedirne l'avvio inaspettato è trattata nelle norme ISO 14118, ISO 13849-1 e IEC 62061.
Questa terza edizione annulla e sostituisce la seconda edizione (ISO 14119:2013), che è stata sottoposta a revisione tecnica.
Le principali modifiche sono le seguenti:
- la norma ISO/TS 19837 è stata integrata come nuovo Allegato K con requisiti specifici per i dispositivi di interblocco di Tipo 5 - "dispositivi di interblocco a chiave bloccata" (vedere definizione 3.18.1);
- sono stati definiti i sistemi di interblocco a chiave bloccata e i dispositivi di interblocco di Tipo 5;
- la Tabella 5 è stata migliorata e rinominata;
- le procedure di prova sono descritte nel nuovo Allegato I;
- la norma ISO/TR 24119 è stata integrata nel nuovo Allegato J.
Info e Preview
- Published: 17 April 2025
- Hits: 16612
Posted in News

Raccolta segnaletica ISO 7010 Ed. 2025 - File CEM
ID 978 | 08.04.2025
File CEM Nuovo upgrade della raccolta segnaletica ISO 7010:2019 Ed. 2020 aggiornata alla versione ISO 7010:2019/Amd 8:2024 ed ISO 7010:2019/Amd 9:2025.
Update raccolta segnaletica ISO 7010:2019 Ed. 2020
- Upgrade Ed. 2025 - ISO 7010:2019/Amd 8:2024 ed ISO 7010:2019/Amd 9:2025
- Upgrade Ed. 2024 - ISO 7010:2019/Amd 7:2023
ISO 7010:2019 Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Registered safety signs
Corrigenda/Amendments:
ISO 7010:2011/Amd 1:2012
ISO 7010:2011/Amd 2:2012
ISO 7010:2011/Amd 3:2012
ISO 7010:2011/Amd 4:2013
ISO 7010:2011/Amd 5:2014
ISO 7010:2011/Amd 6:2014
ISO 7010:2011/Amd 7:2016
ISO 7010:2011/Amd 8:2017
ISO 7010:2011/Amd 9:2018
ISO 7010:2019/Amd 1:2020
ISO 7010:2019/Amd 2:2020
ISO 7010:2019/Amd 3:2021
ISO 7010:2019/Amd 4:2021
ISO 7010:2019/Amd 5:2022
ISO 7010:2019/Amd 6:2022
ISO 7010:2019/Amd 7:2023
ISO 7010:2019/Amd 8:2024
ISO 7010:2019/Amd 9:2025
ISO 7010:2019: https://www.iso.org/standard/72424.html
Upgrade segnaletica
ISO 7010:2019/Amd 2:2020
E017 Firefighters lift
E064 First aid responder
M055 Keep out of reach of children
W071 Warning - Substance or mixture presenting a health hazard
W072 Warning - Substance or mixture that can cause an environmental hazard
ISO 7010:2019/Amd 3:2021
E067 Evacuation mattress
E068 Lifebuoy with light and smoke
E069 Person overboard call point
F019 Unconnected fire hose
ISO 7010:2019/Amd 4:2021
F018 - Fire alarm flashing light
M059 - Wear laboratory coat
W073 - Warning; Large-scale fire zone
W074 - Warning; Tornado zone
W075 - Warning; Active volcano zone
W076 - Warning; Debris flow zone
W077 - Warning; Flood zone
W078 - Warning; Landslide zone
ISO 7010:2019/Amd 5:2022
M056 - Ventilate before and during entering
M057 - Ensure continuous ventilation
M058 - Entry only with supervisor outside
ISO 7010:2019/Amd 6:2022
E065 Natural disaster outdoor refuge area
E070 Evacuation lift for people unable to use stairs
M060 Hold the trolley handle
P073 Do not shut lid when burners are operating
P074 Child seat installation prohibited
ISO 7010:2019/Amd 7:2023
P075 Do not stare at light source
W079 Warning; Hot content
W080 Warning; Hot steam
ISO 7010:2019/Amd 8:2024
ISO 7010 M061 - Disinfect your hands
ISO 7010 M062 - Disinfect surface
ISO 7010:2019/Amd 9:2025
ISO 7010 M070: Use lamp in luminaire with shield,
ISO 7010 M071: Use anti-tip restraints,
ISO 7010 P081: Do not cover,
ISO 7010 W087: Warning; High sound volume levels,
ISO 7010 W088: Warning; Moving blades,
ISO 7010 W089: Warning; Moving gears.
Attenzione: l'importazione della raccolta non sovrascrive la Raccolta segnaletica ISO 7010 ED. 2020 - FILE CEM. Usando il filtro per la selezione delle raccolte sarà possibile usare l'edizione 2020 oppure l'upgrade 2023 e l'upgrade 2025.
Importare come Raccolta segnaletica: File / Importazione da file di scambio / Raccolta.
(*) Attenzione: Importare in CEM4 come "Raccolta segnaletica":
Da CEM4 - File/Importa file di scambio/Raccolte di cartelli
Download file importabile CEM4
- Published: 08 April 2025
- Hits: 18934
Posted in News
Nota INL - Conferenza delle Regioni e PA / Conformità macchine ante direttiva
Circolare n. 2668 del 18 marzo 2025 - OGGETTO: Modalità di applicazione delle sanzioni ai precetti riconducibili alla stessa categoria omogenea - Conformità macchine ante direttiva. Chiarimenti.
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 13 febbraio 2025 / Circolare n. 2668 del 18 marzo 2025
Al fine di fornire riscontro alle numerose questioni di carattere operativo e interpretativo concernenti le tematiche in oggetto pervenute alla Direzione centrale vigilanza e sicurezza sul lavoro dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, in coerenza con quanto disposto dall’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e di Bolzano n. 142 del 27 luglio 2022 e a seguito del confronto tecnico avvenuto tra INL e il Gruppo Tecnico Interregionale Salute e Sicurezza sul Lavoro, si forniscono, di seguito, alcuni chiarimenti condivisi.
[...]
2. Macchine ante Direttiva Macchine 89/392/CEE: chiarimenti in merito alla conformità delle macchine all’allegato V
La Direttiva Macchine 89/392/CEE, recepita con il d.p.r. n. 459/1996, ha previsto che le macchine immesse sul mercato dopo il 21 settembre 1996 devono obbligatoriamente essere dotate di marcatura CE, che sancisce il presunto rispetto dei requisiti di sicurezza per l’uso cui sono destinate. Successivamente, l’Unione Europea ha emanato la Direttiva Macchine 2006/42/CE, recepita in Italia con il d.lgs. n. 17 del 27/01/2010, che ha sostituito integralmente la precedente Direttiva 89/392/CEE. Pertanto, per le macchine prodotte e utilizzate prima del 21 settembre 1996, la normativa di riferimento resta il d.lgs. n. 81/2008 che, all’art. 70 comma 2 stabilisce che “le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V”.
L'art. 71 prevede l’obbligo in capo al datore di lavoro di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all’articolo 70, pertanto, il Datore di Lavoro deve assicurare la conformità delle attrezzature di lavoro ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V.
Di conseguenza il datore di lavoro dovrà valutare i requisiti di sicurezza posseduti dall’attrezzatura di lavoro in base all’allegato V, nell’ambito del processo di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17 comma 1 lettera a) e secondo le modalità indicate dall’articolo 29 del D.Lgs. 81/2008. Il Documento di Valutazione dei Rischi dovrà evidenziare la valutazione del rischio specifico in coerenza con le indicazioni di cui all’articolo 28 del D.Lgs. 81/2008.
Nell’ambito della valutazione dei rischi, il datore di lavoro ritiene talvolta opportuno affidarsi, per la verifica di tale conformità, ad un tecnico abilitato, il quale attesta la rispondenza dell’attrezzatura di lavoro ai requisiti previsti all’allegato V del d.lgs. n. 81/2008.
A riguardo, si evidenzia che il Legislatore non ha previsto, in capo al datore di lavoro, alcun obbligo in tal senso; di conseguenza, la mancanza dell’attestazione a firma di un tecnico abilitato per le attrezzature “ante direttiva” non costituisce presupposto per accertarne la non conformità ai requisiti generali di sicurezza di cui all’Allegato V del citato decreto.
Pertanto, in sede di ispezione, si dovrà verificare, oltre alla corretta valutazione dei rischi, la conformità ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V.
3. Macchine ante d.p.r. n. 459/1996: libretto d’uso e manutenzione
Le macchine ed attrezzature costruite e/o immesse sul mercato antecedentemente all’entrata in vigore del d.p.r. n. 459/1996 non sono soggette alla redazione da parte del costruttore del libretto di uso e manutenzione, obbligo introdotto dalla richiamata normativa e ribadito dal successivo d.lgs. n. 17 del 27/01/2010.
Ciò premesso, si ritiene non obbligatoria la redazione integrale del manuale di uso e manutenzione, ma è necessario che il datore di lavoro predisponga schede tecniche/procedure o istruzioni operative, nelle quali siano riportate le norme comportamentali e le misure di sicurezza adottate e le indicazioni indispensabili a garantire la sicurezza dei lavoratori (allegato V, punto 9.2, d.lgs. n. 81/2008).
...
Maggiori info
- Published: 06 April 2025
- Hits: 7041
Posted in News

UNI EN ISO 13855:2025 Posizionamento dei mezzi di protezione / Rev. 1.0 2025
Documento di approfondimento sul posizionamento dei mezzi di protezione in accordo alla norma tecnica UNI EN ISO 13855:2025.
La nuova edizione della norma è più ampia e complessa della precedente a partire dalla formula per il calcolo della distanza minima di sicurezza:
S = (K x T) + DDS + Z
S descrive la distanza di separazione tra la protezione e la zona pericolosa [mm].
K definisce la velocità di avvicinamento 2000 [mm/s] o 1600 [mm/s], a seconda dell'applicazione.
T è in questa nuova edizione il tempo di risposta della funzione di sicurezza del sistema dopo che la parte interessata del corpo è entrata nel campo protetto [ms]. Come calcolare il tempo di risposta del sistema T è descritto al capitolo 5.4 “Tempo di risposta complessivo del sistema T”.
DDS descrive la distanza di raggiungimento associata a un dispositivo di protezione in millimetri.
Z è un fattore di distanza supplementare, ad esempio dovuto a imprecisioni di misurazione o usura del sistema di arresto [mm].
Nella nuova edizione della UNI EN ISO 13855:2025 sono presenti, inoltre, molte nuove definizioni:
accesso dell'intero corpo: situazione in cui una persona può trovarsi completamente all'interno di uno spazio protetto
spazio protetto: area o volume che racchiude una o più zone pericolose in cui le protezioni e/o i dispositivi di protezione sono destinati a proteggere le persone
piano di riferimento: livello al quale le persone normalmente si troverebbero durante l'uso della macchina o durante l'accesso alla zona pericolosa o al dispositivo di comando
fattore di distanza Z: fattore aggiuntivo dipendente dall'applicazione, dalla macchina e dal dispositivo di protezione, ad esempio a causa di imprecisioni di misurazione o usura del sistema di arresto
SRMCD - dispositivo di comando manuale di sicurezza: dispositivo di comando che richiede un’azione umana deliberata e la cui attivazione può comportare un aumento immediato del/i rischio/i
Altre novità:
- Se si vuole impedire l'accesso di una persona al di sotto del campo di protezione, la distanza del dispositivo può essere ≤ 200 mm dal piano di riferimento. In un ambiente industriale, è ammessa un'altezza massima di 300 mm per il bordo inferiore dal piano di riferimento, a condizione che i risultati della valutazione del rischio dimostrino che ciò è sufficiente. Anche in questo caso, viene sottolineata l'importanza della valutazione del rischio.
- Per gli ESPE montati paralleli al piano di riferimento, la distanza GD, che definisce la possibilità di camminare dietro il dispositivo all’interno della zona pericolosa, deve essere calcolata in accordo alla formula del capitolo 4.3.3.2.
- La distanza aggiuntiva per i comandi a due mani senza ulteriori misure di protezione è stata aumentata da C = 250 mm a DDS = 550 mm.
La norma, al momento della pubblicazione di questo documento, è in attesa di armonizzazione per la Direttiva macchine 2006/42/CE. Verificare l’avvenuta armonizzazione nell’elenco aggiornato delle norme armonizzate.
[...]
Download
- Published: 17 March 2025
- Hits: 11274
Posted in News

ISO/DIS 20607 / Machinery Instruction handbook - State March 2025
ISO/DIS 20607
Safety of machinery - Instruction handbook - General drafting principles
________
This document specifies requirements for the machine manufacturer for preparation of the safety-relevant parts of an instruction handbook for machinery.
This document:
- provides further specifications to the general requirements on information for use given in ISO 12100:2010, 6.4.5; and
- deals with the safety-related content, the corresponding structure and presentation of the instruction handbook, taking into account all phases of the life cycle of the machine.
NOTE 1 The strategy for risk reduction at the machine is given in ISO 12100:2010, Clause 6, and includes inherently safe design measures, safeguarding and complementary risk reduction measures as well as information for use.
NOTE 2 Annex A contains a correspondence table between ISO 12100:2010, 6.4, and this document.
NOTE 3 Information for conception and preparation of instructions in general is available in IEC/IEEE 82079-1.
This document establishes the principles which are indispensable to provide information on residual risks.
This document does not address requirements for declaration of noise and vibration emissions.
This document is not applicable to machinery manufactured before the date of its publication.
Life cycle 04.03.2025

...
Download Preview
- Published: 04 March 2025
- Hits: 10553
Posted in News

Decisione di esecuzione (UE) 2025/1740 / Norme armonizzate Direttiva macchine Agosto 2025
Decisione di esecuzione (UE) 2025/1740 della Commissione, del 13 agosto 2025, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 per quanto riguarda le norme armonizzate per ascensori, veicoli di servizio di soccorso e di lotta contro l’incendio, attrezzature per l’applicazione di prodotti vernicianti, apparecchi di sollevamento, ascensori da cantiere, attrezzature per servizi aeroportuali di rampa, attrezzature per l’alimentazione e la circolazione di prodotti vernicianti liquidi, porte e cancelli motorizzati, macchine da giardinaggio, apparecchiature per l’industria alimentare e apparecchiature per la saldatura
GU L 2025/1740 del 14.8.2025
Entrata in vigore: 14.08.2025
Il punto 1 dell’allegato si applica a decorrere dal 20 gennaio 2027.
Download Decisione
- Published: 14 August 2025
- Hits: 487
Posted in News

ISO/DTR 21260 / Mechanical limit determination for physical contacts from moving parts of machinery to persons
28.06.2025
ISO/DTR 21260
Safety of machinery - Mechanical limit determination for physical contacts from moving parts of machinery to persons
Status: Under development / This draft is in the approval phase.
Stage : 17.06.2025 Final text received or FDIS registered for formal approval [50.00]
Lyfe cicle
NOW

...
Fonte: ISO
Add
- Published: 30 June 2025
- Hits: 10214
Posted in News

EN 60204-1:2018+A1:2025 / General requirements electrical equipment of machines / June 2025
EN 60204-1:2018+A1:2025
Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 1: General requirements (IEC 60204-1:2016, modified + IEC 60204-1:2016/AMD1:2021)
Valid from 16.06.2025
Base Documents
EN 60204-1:2018; EN 60204-1:2018/A1:2025; IEC 60204-1:2016; IEC 60204-1:2016/AMD1:2021
IEC 60204-1 provides requirements and recommendations relating to the electrical equipment of machines. It promotes:
- the safety of persons and property,
- consistency of control response,
- ease of operation and maintenance.
IEC 60204-1 applies to the electrical equipment or parts of the electrical equipment that operate with nominal supply voltages not exceeding 1 000 V for alternating current (AC) and not exceeding 1 500 V for direct current (DC), and with nominal supply frequencies not exceeding 200 Hz.
It does not cover all the requirements (for example guarding, interlocking, or control) that are needed or required by other standards or regulations to protect persons from hazards other than electrical hazards. Each type of machine has unique requirements to be accommodated to provide adequate safety.
This consolidated version consists of the main text and the amendment, which can also be found separately in the standards history.
...
Fonte: EVS
Add more
- Published: 18 June 2025
- Hits: 13055
Posted in News

UNI EN ISO 14119:2025 - Dispositivi di interblocco associati ai ripari / 3a Edizione
ID 24075 | 05.06.2025 / In allegato Preview
UNI EN ISO 14119:2025
Sicurezza del macchinario - Dispositivi di interblocco associati ai ripari - Principi di progettazione e di scelta
La norma specifica i principi per la progettazione e la scelta, indipendentemente dalla natura della fonte di energia, dei dispositivi di interblocco associati ai ripari.
Essa tratta le parti dei ripari che azionano i dispositivi di interblocco.
Data entrata in vigore: 05 giugno 2025
Sostituisce: UNI EN ISO 14119:2013
Recepisce: EN ISO 14119:2025
Adotta: ISO 14119:2024
Questa terza edizione annulla e sostituisce la seconda edizione (ISO 14119:2013), che è stata sottoposta a revisione tecnica.
Le principali modifiche sono le seguenti:
- la norma ISO/TS 19837 è stata integrata come nuovo Allegato K con requisiti specifici per i dispositivi di interblocco di Tipo 5 - "dispositivi di interblocco a chiave bloccata" (vedere definizione 3.18.1);
- sono stati definiti i sistemi di interblocco a chiave bloccata e i dispositivi di interblocco di Tipo 5;
- la Tabella 5 è stata migliorata e rinominata;
- le procedure di prova sono descritte nel nuovo Allegato I;
- la norma ISO/TR 24119 è stata integrata nel nuovo Allegato J.
Maggiori informazioni
...
Fonte: ISO / UNI
- Published: 06 June 2025
- Hits: 14804
Posted in News

SISTEMA EN ISO 13849-1 Versione 3.0.2 Build 1
Safety Integrity Software Tool for the Evaluation of Machine Applications
Rilasciata da IFA la Versione stabile di SISTEMA (3.0.2 Build 1) ad Aprile 2025 aggiornato ad EN ISO 13849-1:2023
Il software SISTEMA fornisce a chi sviluppa e verifica sistemi di controllo relativi alla sicurezza per le macchine un supporto completo per la valutazione della sicurezza nel contesto della norma EN ISO 13849-1.
Add more
- Published: 23 April 2025
- Hits: 16971
Posted in News

Regulation on machinery | Regulation (EU) 2023/1230 - Consolidated text 2025
Update Ed. 2.0 del 09 April 2025 / Pdf - epub Format
Regulation (EU) 2023/1230 the European Parliament and of the Council of 14 June 2023 on machinery and repealing Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council and Council Directive 73/361/EEC. (OJ L 165/1 of 29.06.2023). In force: 19.07.2023
Download Index Ed. 2.0 2025
Ed. 2.0 April 2025 - Consolidated text April 2025:
- Regulation (EU) 2024/2748 of the European and the Council of 9 October 2024 amending Regulations (EU) No 305/2011, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426, (EU) 2023/988 and (EU) 2023/1230 as regards emergency procedures for the conformity assessment, presumption of conformity, adoption of common specifications and market surveillance due to an internal market emergency () OJ L, 2024/2748, 8.11.2024. In force from 28.11.2024. It shall apply from 29 May 2026.
Changes made:
Article 3. Added note (N1)
Article 25a. Added note (N1)
Article 25b. Added note (N1)
Article 25c. Added note (N1)
Article 25d. Added note (N1)
Article 25e. Added note (N1)
Ed. 1.0 July 2023 - Consolidated text July 2023:
- Regulation (EU) 2023/1230 the European Parliament and of the Council of 14 June 2023 on machinery and repealing Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council and Council Directive 73/361/EEC. (OJ L 165/1 of 29.06.2023)
- Corrigendum to Regulation (EU) 2023/1230 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2023 on machinery and repealing Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council and Council Directive 73/361/EEC (OJ 169/35 of 04.07.2023)
...
Download PDF
Download Google Play
Download Apple Books
- Published: 09 April 2025
- Hits: 19635
Posted in News

ISO 7010 Raccolta segnali di sicurezza previsti dalla norma / Ed. 2025 Amd 9 Aprile 2025
ID 976 | Ed. 13.0 Aprile 2025 / File immagini PNG e Lista segnaletica allegata
Aggiornata la raccolta segnaletica ISO 7010:2019, con i segnali di sicurezza pubblicati con l'emendamento 9 Aprile 2025, in allegato:
- Raccolta immagini segnaletica Ed. 13.0 aggiornata con l'emendamento n. 9 Aprile 2025
- File segnali immagine PNG (Abbonati Full Plus)
Nuovi segnali Emendamento A9 Aprile 2025
ISO 7010 M070: Use lamp in luminaire with shield,
ISO 7010 M071: Use anti-tip restraints,
ISO 7010 P081: Do not cover,
ISO 7010 W087: Warning; High sound volume levels,
ISO 7010 W088: Warning; Moving blades,
ISO 7010 W089: Warning; Moving gears.
Nuovi segnali Emendamento A8 Maggio 2024
ISO 7010 M061 - Disinfect your hands
ISO 7010 M062 - Disinfect surface
Nuovi segnali Emendamento A7 Luglio 2023
ISO 7010 P075 - Do not stare at light source
ISO 7010 W079 - Warning; Hot content
ISO 7010 W080 - Warning; Hot steam
Nuovi segnali Emendamento A6 Agosto 2022
ISO 7010 E065 - Natural disaster outdoor refuge area
ISO 7010 E070 - Evacuation lift for people unable to use stairs
ISO 7010 M060 - Hold the trolley handle
ISO 7010 P073 - Do not shut lid when burners are operating
ISO 7010 P074 - Child seat installation prohibited
Nuovi segnali Emendamento A5 Gennaio 2022
M056 - Ventilate before and during entering
M057 - Ensure continuous ventilation
M058 - Entry only with supervisor outside.
Nuovi segnali Emendamento A4 Dicembre 2021
F018: Fire alarm flashing light,
M059: Wear laboratory coat,
W073: Warning; Large-scale fire zone,
W074: Warning; Tornado zone,
W075: Warning; Active volcano zone,
W076: Warning; Debris flow zone,
W077: Warning; Flood zone,
W078: Warning; Landslide zone.
Nuovi segnali Emendamento A3 Luglio 2021
E067 - Evacuation mattress
E068 - Lifebuoy with light and smoke
E069 - Person overboard call point
F019 - Unconnected fire hose
Segnaletica EN ISO 7010 e Segnaletica allegato XXV del TUS
In relazione all'uso della segnaletica di sicurezza di cui all'Allegato XXV D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i, che non è aggiornata e armonizzata rispetto alla segnaletica EN ISO 7010 si è espresso il MLPS con la:
- Circolare n. 30 del 16.07.2013
Segnaletica di sicurezza - D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. allegato XXV - Prescrizioni generali. Uso e rispondenza dei pittogrammi con la Norma UNI EN ISO 7010:2017 - Chiarimenti
ISO 7010:2019
Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Registered safety signs
Corrigenda/Amendments:
ISO 7010:2011/Amd 1:2012
ISO 7010:2011/Amd 2:2012
ISO 7010:2011/Amd 3:2012
ISO 7010:2011/Amd 4:2013
ISO 7010:2011/Amd 5:2014
ISO 7010:2011/Amd 6:2014
ISO 7010:2011/Amd 7:2016
ISO 7010:2011/Amd 8:2017
ISO 7010:2011/Amd 9:2018
ISO 7010:2019/Amd 1:2020
ISO 7010:2019/Amd 2:2020
ISO 7010:2019/Amd 3:2021
ISO 7010:2019/Amd 4:2021
ISO 7010:2019/Amd 5:2022
ISO 7010:2019/Amd 6:2022
ISO 7010:2019/Amd 7:2023
ISO 7010:2019/Amd 8:2024
ISO 7010:2019/Amd 9:2025
ISO 7010:2019: https://www.iso.org/standard/72424.html
Formato: PNG
Add more
- Published: 08 April 2025
- Hits: 17598
Posted in News
EN ISO 10218-1/2:2025 Requisiti sicurezza robot industriali
Pubblicate le nuove edizioni delle norme EN ISO 10218-1:2025 ed EN ISO 10218-2:2025 relativa ai requisiti di sicurezza dei robot industriali, in sintesi:
EN ISO 10218-1:2025 / Requisiti di sicurezza - Robot industriali
EN ISO 10218-1:2025
Robotica - Requisiti di sicurezza - Parte 1: Robot industriali (ISO 10218-1:2025)
In vigore: 01.04.2025 (3a edizione)
Sostituisce: EN ISO 10218-1:2011
Maggiori info
EN ISO 10218-2:2025 / Requisiti di sicurezza - Applicazioni di robot industriali e celle robotiche
EN ISO 10218-2:2025
Robotica - Requisiti di sicurezza - Parte 2: Applicazioni di robot industriali e celle robotiche (ISO 10218-2:2025)
In vigore: 01.04.2025 (2a edizioine)
Sostituisce: EN ISO 10218-2:2011
Maggiori info
- Published: 02 April 2025
- Hits: 8325
Posted in News

Directive 2014/68/EU PED: Harmonised standards published in the OJ | Update 03.02.2025 / Format PDF / XLS
03 February 2025 / Official list in attachment (PDF / XLS) EN / IT
Summary of references of harmonised standards for PED Directive 2014/68/EU update Decision (EU) 2025/165 of 30 January 2025 (OJ L, 2025/165, 31.1.2025)
________
Summary of references of harmonised standards published in the Official Journal - Directive 2014/68/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of pressure equipment.
The summary below consolidates the references of harmonised standards published by the Commission in the Official Journal of the European Union (OJ). It reproduces information already published in the L or C series of the OJ as indicated in columns (2), (5) and/or (7). It contains all references which, when the summary was generated, still provided a presumption of conformity together with references already withdrawn from the OJ.
The Commission services provide this summary for information purposes only. Although they take every possible precaution to ensure that the summary is updated regularly and is correct, errors may occur and the summary may not be complete at a certain point in time. The summary does not as such generate legal effects.
This summary was generated on 03 February 2025.
Fonte: EC
Download List HS
- Published: 16 March 2025
- Hits: 9093
Posted in News

EN ISO 13855:2025 / Machinery Positioning of safeguards whit approach of the human body
EN ISO 13855:2025
Safety of machinery - Positioning of safeguards with respect to the approach of the human body (ISO 13855:2024)
Valid from 03.02.2025
This document specifies requirements for the positioning and dimensioning of safeguards with respect to the approach of the human body or its parts towards hazard(s) within the intended span-of-control as follows:
- the position and dimension of the detection zone(s) of ESPE and pressure-sensitive mats and pressuresensitive floors;
- the position of two-hand control devices and single control devices;
- the position of interlocking guards.
This document also specifies requirements for the positioning of safety-related manual control devices (SRMCD) with respect to the approach of the human body or its parts from within the safeguard space relative to:
- the position and dimension of the detection zone(s) of ESPE and pressure-sensitive mats and pressuresensitive floors; and
- the position and dimension of interlocking guards.
When evaluating the ability of the human body or its parts to access SRMCD from within the intended safeguarded space, the requirements of this document are also applicable to determine the dimensions of safeguard(s). Approaches such as running, jumping or falling, are not considered in this document.
NOTE 1 The values for approach speeds (walking speed and upper limb movement) in this document are time tested and proven in practical experience.
NOTE 2 Other types of approach can result in approach speeds that are higher or lower than those defined in this document.
This document applies to safeguards used on machinery for the protection of persons 14 years and older.
Safeguards considered in this document include:
a) electro-sensitive protective equipment (ESPE) such as:
- active opto-electronic protective devices (AOPDs) (see IEC 61496-2);
- AOPDs responsive to diffuse reflection that have one or more detection zone(s) specified in two dimensions (AOPDDRs-2D) (see IEC 61496-3);
- AOPDs responsive to diffuse reflection that have one or more detection zone(s) specified in three dimensions (AOPDDRs-3D) (see IEC 61496-3);
- vision based protective devices using reference pattern techniques (VBPDPP) (see IEC/TS61496-4-2);
- vision based protective devices using stereo vision techniques (VBPDST) (see IEC/TS 61496-4-3);
b) pressure-sensitive mats and pressure-sensitive floors (see ISO 13856-1);
c) two-hand control devices (see ISO 13851);
d) single control devices;
e) interlocking guards (see ISO 14120).
This document is not applicable to:
- safeguards (e.g. pendant two-hand control devices) that can be manually moved, without using tools, nearer to the hazard zone than the separation distance;
- protection against the risks from hazards arising from emissions (e.g. the ejection of solid or fluid materials, radiation, electric arcs, heat, noise, fumes, gases);
- protection against the risks arising from failure of mechanical parts of the machine or gravity falls.
The separation distances derived from this document do not apply to safeguards used solely for presence sensing function.
Download Preview
- Published: 03 February 2025
- Hits: 15516