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ISO 14119:2024 / Interlocking devices associated with guards - Ed. 3 Sept. 2024
ISO 14119:2024
Safety of machinery - Interlocking devices associated with guards - Principles for design and selection
This document specifies principles for the design and selection (independent of the nature of the energy source) of interlocking devices associated with guards and provides guidance on measures to minimize the possibility of defeat of interlocking devices in a reasonably foreseeable manner.
This document covers principles for the design, selection and application of the following:
- parts of the guards which actuate interlocking devices;
- trapped key interlocking devices and systems for machinery applications.
NOTE
ISO 14120 specifies general requirements for the design and construction of guards provided primarily to protect persons from mechanical hazards. The processing of the signal from the interlocking device to stop the machine and prevent unexpected start up is covered in ISO 14118, ISO 13849-1 and IEC 62061.
______
This document was prepared by Technical Committee ISO/TC 199, Safety of machinery, in collaboration with the European Committee for Standardization (CEN) Technical Committee CEN/TC 114, Safety of machinery, in accordance with the Agreement on technical cooperation between ISO and CEN (Vienna Agreement).
This third edition cancels and replaces the second edition (ISO 14119:2013), which has been technically revised.
The main changes are as follows:
- ISO/TS 19837 has been integrated as new Annex K with specific requirements for Type 5 interlocking devices – “trapped key interlocking devices” (see definition 3.18.1);
- trapped key interlocking systems and Type 5 interlocking devices have been defined;
- Table 5 has been improved and renamed;
- test procedures are described in new Annex I;
- ISO/TR 24119 has been integrated into new Annex J.
[...]
Fonte ISO
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- Published: 17 September 2024
- Hits: 17315
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Norme armonizzate Direttiva macchine Settembre 2024: il File CEM
Update 17.09.2024 | Download scheda
Importa il File CEM in CEM4 e visualizza tutti i titoli delle norme armonizzate per la Direttiva macchine aggiornati a Settembre 2024
Elenco Norme armonizzate Direttiva Macchine 2006/42/CE a Settembre 2024, in formato CEM, dei Titoli delle norme armonizzate per la Direttiva Macchine 2006/42/CE, consolidato che tiene conto delle:
1. Comunicazione C 092 del 9 marzo 2018 (GU C 92/1 del 09 marzo 2018)
2. Decisione di esecuzione (UE) 2019/436 della Commissione, del 18 marzo 2019 (GU L 75 del 19 marzo 2019)
3. Decisione di esecuzione (UE) 2019/1766 della Commissione del 23 ottobre 2019 (GU L 270/94 del 24 ottobre 2019)
4. Decisione di esecuzione (UE) 2019/1863 della Commissione del 6 novembre 2019 (GU L 286/25 07 novembre 2019)
5. Decisione di esecuzione (UE) 2020/480 della Commissione del 1° Aprile 2020 (GU L 102/6 del 02.04.2020)
6. Decisione di esecuzione (UE) 2021/377 della Commissione del 2 marzo 2021 (GU L 72/12 del 3.3.2021)
7. Decisione di esecuzione (UE) 2021/1813 della Commissione del 14 ottobre 2021 (GU L 366/109 del 15.10.2021)
8. Decisione di esecuzione (UE) 2022/621 della Commissione del 7 aprile 2022 (GU L 115/75 del 13.4.2022)
9. Decisione di esecuzione (UE) 2023/69 della Commissione del 9 gennaio 2023 (GU L 7/27 del 10.1.2023)
10. Decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 della Commissione del 26 luglio 2023 (GU L 194/45 del 02.08.2023)
11. Decisione di esecuzione (UE) 2024/1256 della Commissione, del 26 aprile 2024 (GU L 2024/1256 del 30.4.2024)
12. Decisione di esecuzione (UE) 2024/1329 della Commissione del 13 maggio 2024 (GU L 2024/1329 del 15.5.2024)
13. Decisione di esecuzione (UE) 2024/2408 della Commissione del 13 settembre 2024 (GU L 2024/2408 del 16.9.2024)
Con il file CEM puoi avere sotto controllo in CEM4, nell'Archivio normativa, tutte le Norme armonizzate (n. 898), suddivise per CEN/CENELEC/Tipo A/B/C, consultare, gestire direttamente da CEM4 e commentare le stesse.
Download Norme formato CEM | CEM4.EU
Download Norme formato CEM | CERTIFICO.COM
Download Elenco consolidato norme armonizzate PDF
Vedi la nuova sezione 2019/2024 "Norme armonizzate click"
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- Published: 17 September 2024
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ISO 7010 Raccolta segnali di sicurezza previsti dalla norma / Ed. 2024 Amd 8 Maggio 2024
Aggiornata la raccolta segnaletica ISO 7010:2019, con i segnali di sicurezza pubblicati con l'emendamento 8 di Maggio 2024, in allegato:
- Raccolta immagini segnaletica Ed. 12.0 aggiornata con l'emendamento n. 8 di Maggio 2024
- File segnali immagine JPG/PNG (Abbonati Full Plus)
Nuovi segnali Emendamento A8 Maggio 2024
ISO 7010 M061 - Disinfect your hands
ISO 7010 M062 - Disinfect surface
Nuovi segnali Emendamento A7 Luglio 2023
ISO 7010 P075 - Do not stare at light source
ISO 7010 W079 - Warning; Hot content
ISO 7010 W080 - Warning; Hot steam
Nuovi segnali Emendamento A6 Agosto 2022
ISO 7010 E065 - Natural disaster outdoor refuge area
ISO 7010 E070 - Evacuation lift for people unable to use stairs
ISO 7010 M060 - Hold the trolley handle
ISO 7010 P073 - Do not shut lid when burners are operating
ISO 7010 P074 - Child seat installation prohibited
Nuovi segnali Emendamento A5 Gennaio 2022
M056 - Ventilate before and during entering
M057 - Ensure continuous ventilation
M058 - Entry only with supervisor outside.
Nuovi segnali Emendamento A4 Dicembre 2021
F018: Fire alarm flashing light,
M059: Wear laboratory coat,
W073: Warning; Large-scale fire zone,
W074: Warning; Tornado zone,
W075: Warning; Active volcano zone,
W076: Warning; Debris flow zone,
W077: Warning; Flood zone,
W078: Warning; Landslide zone.
Nuovi segnali Emendamento A3 Luglio 2021
E067 - Evacuation mattress
E068 - Lifebuoy with light and smoke
E069 - Person overboard call point
F019 - Unconnected fire hose
Segnaletica EN ISO 7010 e Segnaletica allegato XXV del TUS
In relazione all'uso della segnaletica di sicurezza di cui all'Allegato XXV D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i, che non è aggiornata e armonizzata rispetto alla segnaletica EN ISO 7010 si è espresso il MLPS con la:
- Circolare n. 30 del 16.07.2013
Segnaletica di sicurezza - D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. allegato XXV - Prescrizioni generali. Uso e rispondenza dei pittogrammi con la Norma UNI EN ISO 7010:2017 - Chiarimenti
ISO 7010:2019
Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Registered safety signs
Corrigenda/Amendments:
ISO 7010:2011/Amd 1:2012
ISO 7010:2011/Amd 2:2012
ISO 7010:2011/Amd 3:2012
ISO 7010:2011/Amd 4:2013
ISO 7010:2011/Amd 5:2014
ISO 7010:2011/Amd 6:2014
ISO 7010:2011/Amd 7:2016
ISO 7010:2011/Amd 8:2017
ISO 7010:2011/Amd 9:2018
ISO 7010:2019/Amd 1:2020
ISO 7010:2019/Amd 2:2020
ISO 7010:2019/Amd 3:2021
ISO 7010:2019/Amd 4:2021
ISO 7010:2019/Amd 5:2022
ISO 7010:2019/Amd 6:2022
ISO 7010:2019/Amd 7:2023
ISO 7010:2019/Amd 8:2024
ISO 7010:2019: https://www.iso.org/standard/72424.html
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- Published: 25 June 2024
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Decisione di esecuzione (UE) 2024/1329 / Norme armonizzate Direttiva macchine Maggio 2024
Decisione di esecuzione (UE) 2024/1329 della Commissione, del 13 maggio 2024, recante modifica e rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 per quanto riguarda le norme armonizzate per la prevenzione dell’esplosione e la protezione contro l’esplosione in atmosfere esplosive, i sistemi laser, le parti dei sistemi di controllo e comando legate alla sicurezza, le macchine per materie plastiche e gomma, i veicoli per la raccolta dei rifiuti, le attrezzature per il supporto a terra degli aeromobili, i carrelli industriali senza guidatore a bordo e i loro sistemi, i cicli elettrici a pedalata assistita, i nastri trasportatori destinati al trasporto di persone per sport invernali o per utilizzo turistico, i carrelli spinti manualmente, le macchine tenonatrici e profilatrici per la lavorazione del legno, le trattrici e le macchine agricole e forestali, gli apparecchi commerciali per imballaggi sottovuoto, gli apparecchi per la refrigerazione e i produttori di ghiaccio commerciali, le cesoie tosaerba e gli apparecchi per il giardinaggio a motore azionati da operatore a terra
C/2024/3166
GU L 2024/1329 del 15.5.2024
Entrata in vigore: 15.5.2024
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- Published: 15 May 2024
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Decisione di esecuzione (UE) 2024/1256 / Norme armonizzate Direttiva macchine Aprile 2024
Decisione di esecuzione (UE) 2024/1256 della Commissione, del 26 aprile 2024, che modifica e rettifica la decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 per quanto riguarda le norme armonizzate per le macchine agricole con caricatore frontale, i quadricicli fuoristrada (quad) e gli utensili elettrici a motore portatili
GU L 2024/1256 del 30.4.2024
Entrata in vigore: 30.04.2024
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- Published: 30 April 2024
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EN ISO 13849-1:2023 Allegato A - Guida per la determinazione del PL richiesto (PLr)
Con la nuova EN ISO 13849-1:2023, non ancora armonizzata per la Direttiva 2006/42/CE, si illustra l'Allegato A sulla determinazione del PLr, allegato significativamente aggiornato rispetto a quello dell'Edizione 2015.
Se ne evidenziano brevemente le novità di cui a seguire.
_______
Nella precedente edizione la probabilità di evitare il pericolo e la probabilità che si verifichi un evento pericoloso erano entrambe combinate nel parametro P (vedi A.2.3).
Nella presente edizione, i parametri “possibilità di evitare il pericolo o di limitare il danno” (parametro P) e “probabilità che si verifichi un evento pericoloso” non vengono più accorpati. Difatti, il parametro “probabilità che si verifichi un evento pericoloso” è adesso solo menzionato e, a favore di sicurezza, è generalmente stimato come elevato (100%).
Nei casi in cui la valutazione risulti “bassa”, il PLr determinato tramite il grafico del rischio, può essere declassato di un livello ed in questo caso, la decisione deve essere giustificata e documentata.
Nella nuova edizione, il parametro P, viene determinato in base a cinque fattori, ovvero:
1. utilizzo della macchina da parte di persona esperta/non esperta
2. la velocità con cui si manifesta la situazione pericolosa
3. possibilità di evitare il pericolo in termini di spazio
4. percettibilità del pericolo (ad es. superficie calda/fredda, radiazioni non ionizzanti, ecc.)
5. complessità delle operazioni (interazione umana in termini di numero di operazioni e/o tempistiche disponibili per tali operazioni).
Nella Tabella A.1 viene illustrata la determinazione del Parametro P in base ai 5 fattori di cui sopra.
I fattori 2., 3. e 4. se hanno valori tali da rientrare nella colonna C (rischio alto) della Tabella A.1, sono sufficienti da soli a determinare l’assegnazione di P2 (ovvero scarsamente possibile evitare o limitare il danno).
Gli altri due fattori, ovvero 1. e 5., non rientrando nella colonna C (rischio alto) della Tabella A.1, giustificano la scelta di P2 unicamente se utilizzati in combinazione con altri fattori.
[...]
Annex A (informative)
Guidance for the determination of required performance level (PLr)
A.1 General

Key
1 starting point for evaluation of safety function’s contribution to risk reduction
L low contribution to risk reduction
H high contribution to risk reduction
PLr required performance level
Risk parameters:
S severity of injury
S1 slight (normally reversible injury)
S2 serious (normally irreversible injury or death)
F frequency and/or exposure times to hazard
F1 seldom-to-less-often and/or exposure time is short
F2 frequent-to-continuous and/or exposure time is long
P possibility of avoiding or limiting harm
P1 possible under specific conditions
P2 scarcely possible
Figure A.1 - Diagram for determining PLr for safety function
[...]
A.3.3 Possibility of avoiding or limiting harm, P1 and P2
It is important to know whether a hazardous event can be recognized before it can cause harm and be avoided. For example, can the exposure to a hazard be directly identified by its physical characteristics, or recognized only by technical means, e.g. indicators. Other important aspects which influence the selection of parameter P include, for example:
a) speed with which the hazardous situation arises (e.g. quickly or slowly);
b) possibilities to withdraw from the hazardous situation (e.g. avoidance by escaping);
c) practical safety experiences relating to the process;
d) whether operated by trained and suitable operators;
e) operated with or without supervision.
When a hazardous event occurs, P1 should only be selected if there is a realistic possibility of avoiding or significantly reducing harm. Otherwise, P2 should be selected.
One possibility to determine P is the following approach:
- determine the letter of each factor of the Table A.1 that reflects the specific application (only one choice for each factor is possible);
- count the number of chosen letters “A”, “B” and “C”;
- determine the corresponding value of the parameter P in Table A.2.
Table A.1 - Determination of parameter P based on five factors

Table A.2 - Selection of parameter P1 or P2

[...] segue in allegato
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- Published: 08 April 2024
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EN IEC 62061: la documentazione tecnica da fornire di un SCS da parte del costruttore
Il Documento illustra le informazioni per l'uso dell'SCS (Sistema di Controllo di Sicurezza / Safety-related Control System) in accordo con la norma EN IEC 62061:2021 armonizzata per la Direttiva 2006/42/CE, che il costruttore, deve fornire, qualora applicata, all’utilizzatore di una macchina (da riportare nel manuale d’istruzioni) tali da rispettare la Presunzione di Conformità al punto 1.7.4.2 dell’Allegato I della Direttiva 2006/42/CE (vedi allegato ZZ1 a seguire).
Il contenuto delle informazioni deve essere quello riportato in 10.3 della EN IEC 62061:2021.
EN IEC 62061:2021
Sicurezza del macchinario - Sicurezza funzionale dei sistemi di comando e controllo relativi alla sicurezza
La presente Norma prescrive requisiti e fornisce raccomandazioni per la progettazione, l'integrazione e la convalida dei sistemi di controllo relativi alla sicurezza (SCS) per le macchine.
È applicabile ai sistemi di controllo utilizzati, singolarmente o in combinazione, per svolgere funzioni di sicurezza su macchine non trasportabili manualmente durante il lavoro, compreso un gruppo di macchine che lavorano insieme in modo coordinato.
La presente è una Norma specifica per il settore dei macchinari nell'ambito della serie di Norme CEI EN 61508 (tutte le parti).
La progettazione di sottosistemi elettronici programmabili complessi o elementi di sottosistemi non rientra nell'ambito di questa Norma.
Tale Norma specifica i requisiti generali per la progettazione e la verifica di un sistema di controllo relativo alla sicurezza destinato ad essere utilizzato in modalità a domanda alta-continua.
La presente Norma affronta esclusivamente i requisiti di sicurezza funzionale volti a ridurre il rischio di situazioni pericolose e si applica ai rischi derivanti direttamente dai pericoli della macchina stessa o da un gruppo di macchine che lavorano insieme in modo coordinato.
La Norma in oggetto sostituisce completamente la Norma CEI EN 62061:2005-09, che rimane applicabile fino al 26-04-2024. La presente Norma riporta la traduzione completa della EN IEC 62061; la versione inglese è riportata nel fascicolo 18395E di gennaio 2022.
Alla Tabella ZZ1 della EN IEC 62061:2021 è riportato:
Table ZZ.1 Correspondence between this European standard and Annex 1 of Directive 2006/42/EC [2006 OJ L 157]

Presunzione di conformità RESS 1.7.4.2 (e, g, i, r, s)
Dalla lettura della Tabella, il RESS 1.7.4.2 Direttiva 2006/42/CE (e, g, i, r, s) “Contenuto delle istruzioni”, è presunto conforme se applicato il punto 10.3 della norma EN IEC 62061:2021.
Schematicamente:

Fig. 1 - EN IEC 62061:2021 – 10.3 / Presunzione Conformità 1.7.4.2 (e, g, i, r, s)
Direttiva 2006/42/CE
Allegato I - RESS
1.7.4.2. Contenuto delle istruzioni
Ciascun manuale di istruzioni deve contenere, se del caso, almeno le informazioni seguenti:
a) la ragione sociale e l'indirizzo completo del fabbricante e del suo mandatario;
b) la designazione della macchina, come indicato sulla macchina stessa, eccetto il numero di serie (cfr. punto 1.7.3);
c) la dichiarazione di conformità CE o un documento che riporta il contenuto della dichiarazione di conformità CE, i dati relativi alla macchina ma non necessariamente il numero di serie e la firma;
d) una descrizione generale della macchina;
e) i disegni, i diagrammi, le descrizioni e le spiegazioni necessari per l'uso, la manutenzione e la riparazione della macchina e per verificarne il corretto funzionamento;
f) una descrizione del o dei posti di lavoro che possono essere occupati dagli operatori;
g) una descrizione dell'uso previsto della macchina;
h) le avvertenze concernenti i modi nei quali la macchina non deve essere usata e che potrebbero, in base all'esperienza, presentarsi;
i) le istruzioni per il montaggio, l'installazione e il collegamento, inclusi i disegni e i diagrammi e i sistemi di fissaggio e la designazione del telaio o dell'installazione su cui la macchina deve essere montata;
j) le istruzioni per l'installazione e il montaggio volte a ridurre il rumore e le vibrazioni prodotti;
k) le istruzioni per la messa in servizio e l'uso della macchina e, se necessario, le istruzioni per la formazione degli operatori;
l) le informazioni in merito ai rischi residui che permangono, malgrado siano state adottate le misure di protezione integrate nella progettazione della macchina e malgrado le protezioni e le misure di protezione complementari adottate;
m) le istruzioni sulle misure di protezione che devono essere prese dall'utilizzatore, incluse, se del caso, le attrezzature di protezione individuale che devono essere fornite;
n) le caratteristiche essenziali degli utensili che possono essere montati sulla macchina;
o) le condizioni in cui la macchina soddisfa i requisiti di stabilità durante l'utilizzo, il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, in condizioni di fuori servizio, durante le prove o le avarie prevedibili;
p) le istruzioni per effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di trasporto, movimentazione e stoccaggio, indicanti la massa della macchina e dei suoi vari elementi allorché devono essere regolarmente trasportati separatamente;
q) il metodo operativo da rispettare in caso di infortunio o avaria; se si può verificare un blocco, il metodo operativo da rispettare per permettere di sbloccare la macchina in condizioni di sicurezza;
r) la descrizione delle operazioni di regolazione e manutenzione che devono essere effettuate dall'utilizzatore nonché le misure di manutenzione preventiva da rispettare;
s) le istruzioni per effettuare in condizioni di sicurezza la regolazione e la manutenzione, incluse le misure di protezione che dovrebbero essere prese durante tali operazioni;
t) le specifiche dei pezzi di ricambio da utilizzare, se incidono sulla salute e la sicurezza degli operatori;
…
EN IEC 62061:2021
...
10 Documentazione
10.1 Generalità
Il costruttore di un SCS e il costruttore dei sottosistemi devono elaborare la documentazione tecnica pertinente indicata in 10.2 e le informazioni per l’uso indicate in 10.3. La documentazione deve attestare la procedura seguita e i risultati ottenuti.
La documentazione deve essere soggetta al controllo delle versioni.
10.2 Documentazione tecnica
...
Presunzione Conformità RESS 1.7.4.2 (e, g, i, r, s) Direttiva macchine 2006/42/CE
________
10.3 Informazioni per l'uso dell'SCS
10.3.1 Generalità
10.3.1.1 Panoramica
Le informazioni per l'uso dell’SCS devono fornire indicazioni riguardanti l'installazione, l'uso e la manutenzione. Queste devono comprendere una descrizione completa dell'apparecchiatura, dell'installazione e del montaggio come indicato in seguito.
10.3.1.2 Specifica dell'integrità della sicurezza Devono essere fornite informazioni specifiche sull'integrità della sicurezza dell'SCS, come indicato in seguito:
- SIL 1, 2 o 3,
- se pertinenti, i vincoli architettonici del/i sottosistema/i.
10.3.1.3 SCS e sottosistemi
Gli SCS sono tipicamente progettati e implementati come sistemi relativi alla sicurezza da un costruttore di macchine utilizzando sottosistemi separati già disponibili.
I sottosistemi generalmente sono prodotti e immessi sul mercato come dispositivi completi pronti per l'uso. Esistono pertanto prescrizioni diverse per le informazioni per l'uso, applicabili al costruttore della macchina o al costruttore dei sottosistemi. Il costruttore di una macchina può anche ricoprire il ruolo di costruttore del sottosistema SCS.
10.3.2 Informazioni per l'uso fornite dal costruttore dei sottosistemi
Si applicano i principi della ISO 12100:2010, 6.4 e le sezioni applicabili di altri documenti pertinenti (per esempio la IEC 60204-1:2016, Articolo 17). In particolare, il costruttore di un sottosistema deve indicare nelle istruzioni le informazioni importanti per l'installazione, l'uso e la manutenzione in sicurezza del sottosistema. Ciò comprende, ma non si limita a, quanto segue:
a) descrizione del sottosistema comprendente:
- la descrizione generale del sottosistema e della sua funzione;
- istruzioni per l’installazione;
- prescrizioni per l’interfacciamento;
- informazioni sulla configurazione, le impostazioni o la programmazione e, se del caso, una dichiarazione sull'uso previsto del sottosistema, nonché tutte le misure che possono essere necessarie per prevenire gli usi impropri ragionevolmente prevedibili;
b) informazioni sui limiti di funzionamento del sottosistema, comprendenti:
- specifica dei limiti ambientali, ad esempio temperatura, illuminazione, vibrazioni, rumore, contaminanti atmosferici;
- specifica dei limiti di interfacciamento, per esempio caratteristiche elettriche, idrauliche, pneumatiche o meccaniche;
- specificazione di qualsiasi altro limite relativo alla funzionalità di sicurezza prevista, ad esempio frequenza di funzionamento, robustezza, intervallo;
...
[...]
segue
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- Published: 05 April 2024
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Strutture ROPS / FOPS / TOPS / FOGS - Quadro normativo illustrato
Quadro normativo illustrato sulle strutture ed i sistemi di protezione per le macchine semoventi.
Tutte le macchine semoventi devono essere dotate, se i rischi sono presenti, di strutture di Protezione contro il rischio di ribaltamento (ROPS) e contro rischi connessi con cadute di oggetti o di materiali (FOSP), tali strutture devono essere marcate CE ai sensi della Direttiva macchine 2006/42/CE / nuovo Regolamento (UE) 2023/1230.
Il presente documento riporta i requisiti della Direttiva macchine 2006/42/CE ed il commento della Guida Direttiva Macchine Ed. 2.2 2019, le norme di riferimento, degli esempi con immagini delle strutture e delle prove di laboratorio.
Le ROPS e FOPS, sono componenti di sicurezza ai sensi della Direttiva macchine 2006/42/CE (Allegato V) e rientrano anche nell’Allegato IV (categorie di macchine per le quali va applicata una delle procedure di cui all'articolo 12, paragrafi 3 e 4).
Direttiva macchine 2006/42/CE
Articolo 2 Definizioni
[…]
c) «componente di sicurezza»: componente
- destinato ad espletare una funzione di sicurezza,
- immesso sul mercato separatamente,
- il cui guasto e/o malfunzionamento, mette a repentaglio la sicurezza delle persone, e
- che non è indispensabile per lo scopo per cui è stata progettata la macchina o che per tale funzione può essere sostituito con altri componenti.
L'allegato V contiene un elenco indicativo delle componenti di sicurezza che può essere aggiornato in base all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a);
[…]
Articolo 12 Procedure di valutazione della conformità delle macchine
[…]
3. Se la macchina è contemplata dall'allegato IV ed è fabbricata conformemente alle norme armonizzate di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e nella misura in cui tali norme coprono tutti i pertinenti requisiti di sicurezza e di tutela della salute, il fabbricante o il suo mandatario applica una delle procedure seguenti:
a) la procedura di valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui all'allegato VIII;
b) la procedura di esame per la certificazione CE del tipo di cui all'allegato IX, più controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui all'allegato VIII, punto 3;
c) la procedura di garanzia qualità totale di cui all'allegato X.
4. Se la macchina è contemplata dall'allegato IV, ma è stata fabbricata non rispettando o rispettando solo parzialmente le norme armonizzate di cui all'articolo 7, paragrafo 2, ovvero se le norme armonizzate non coprono tutti i pertinenti requisiti di sicurezza e di tutela della salute o non esistono norme armonizzate per la macchina in questione, il fabbricante o il suo mandatario applica una delle procedure seguenti.
a) la procedura di esame per la certificazione CE di cui all'allegato IX, più controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui all'allegato VIII, punto 3;
b) la procedura di garanzia qualità totale di cui all'allegato X.
[…]
Regolamento (UE) 2023/1230
Articolo 3 Definizioni
[…]
3) «componente di sicurezza»: un componente fisico o digitale, compreso un software, di un prodotto rientrante nell'ambito di applicazione del presente regolamento, che è progettato o destinato ad espletare una funzione di sicurezza e che è immesso sul mercato separatamente, il cui guasto o malfunzionamento mette a repentaglio la sicurezza delle persone, ma che non è indispensabile per il funzionamento di tale prodotto, o per il quale componenti normali possono essere sostituiti per il funzionamento di tale prodotto;
[…]
Articolo 25 Procedure di valutazione della conformità per le macchine e i prodotti correlati
[…]
3. Se la categoria di macchine o prodotti correlati è elencata nell'allegato I, parte B, il fabbricante o la persona fisica o giuridica di cui all'articolo 18 applica una delle procedure seguenti:
a) il controllo interno della produzione (modulo A) di cui all'allegato VI;
b) l'esame UE del tipo (modulo B) di cui all'allegato VII, seguito dalla conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione (modulo C) di cui all'allegato VIII;
c) la conformità basata sulla garanzia qualità totale (modulo H) di cui all'allegato IX;
d) la conformità basata sulla verifica di un unico prodotto (modulo G) di cui all'allegato X.
Se applica la procedura di controllo interno della produzione di cui alla lettera a), il fabbricante progetta e costruisce la macchina o il prodotto correlato conformemente alle norme armonizzate o alle specifiche comuni proprie a tale categoria di macchine o prodotti correlati riguardanti tutti i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute.
Se la categoria di macchine o prodotti correlati è elencata nell'allegato I, parte B, e la macchina o il prodotto correlato non sono stati fabbricati conformemente alle norme armonizzate o alle specifiche comuni riguardanti tutti i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza di tutela della salute per tale categoria di macchine o prodotti correlati, il fabbricante, compresa una persona fisica o giuridica di cui all’articolo 18, applica una delle procedure di cui alle lettere b), c) o d) del presente paragrafo.
4. Se la categoria di macchine o prodotti correlati non è elencata nell'allegato I, il fabbricante, compresa la persona fisica o giuridica di cui all'articolo 18 applica la procedura di controllo interno della produzione (modulo A) di cui all'allegato VI
[…]
Per la marcatura CE, i Requisiti previsti all’Allegato I, fanno riferimento ai punti 3.4.3 (ROPS) 3.4.4 (FOPS), che sostanzialmente prevedono il seguente principio generale:

La ROPS/FOPS deve:
- resistere aforze;
- assorbire energia;
- deformarsi al limite delDLV.
Le prove a cui devono essere sottoposte le ROPS/FOPS in accordo con le norme di riferimento devono essere effettuate per ciascun tipo di ROPS/FOPS (prove di tipo).
Le macchine semoventi con conducente, operatore/i o altra/e persona/e trasportati possono avere strutture che rispettano i requisiti di cui al 3.4.3 e 3.4.4 ROPS/FOPS contemporaneamente, se necessarie, in funzione della valutazione dei rischi e delle norme specifiche di tipo B/C delle stesse.
Le macchine con struttura ROPS devono essere dotate cinture di ritenzione.
Nello specifico tutte le strutture e i sistemi di protezione di cui poter dotare le macchine semoventi sono identificate tramite le seguenti definizioni:
- ROPS/TOPS (Roll Over/ Tip Over Protective Structures);
- FOPS/FOGS (Falling Object Protective/Guard Structures).
Le strutture/sistemi di protezione sono definite nelle norme indicate nel presente documento.
[...] segue
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- Published: 13 March 2024
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