CEM4 June 2024 Update
CEM4 June 2024 Update / Rev. 4 Machinery Regulation (UE) 2023/1230
07 June 2024
- Pubblicato: 07 Giugno 2024
- Visite: 19695
|
07 June 2024
ID 21861| 15.05.2024 / Download scheda
Importa il File CEM in CEM4, e visualizza tutti i titoli delle norme armonizzate per Direttiva macchine aggiornamento Maggio 2024
Elenco Norme armonizzate Direttiva Macchine 2006/42/CE a Maggio 2024, in formato CEM, dei Titoli delle norme armonizzate per la Direttiva Macchine 2006/42/CE aggiornato:
1. Comunicazione C 092 del 9 marzo 2018 (GU C 92/1 del 09 marzo 2018)
2. Decisione di esecuzione (UE) 2019/436 della Commissione, del 18 marzo 2019 (GU L 75 del 19 marzo 2019)
3. Decisione di esecuzione (UE) 2019/1766 della Commissione del 23 ottobre 2019 (GU L 270/94 del 24 ottobre 2019)
4. Decisione di esecuzione (UE) 2019/1863 della Commissione del 6 novembre 2019 (GU L 286/25 07 novembre 2019)
5. Decisione di esecuzione (UE) 2020/480 della Commissione del 1° Aprile 2020 (GU L 102/6 del 02.04.2020)
6. Decisione di esecuzione (UE) 2021/377 della Commissione del 2 marzo 2021 (GU L 72/12 del 3.3.2021)
7. Decisione di esecuzione (UE) 2021/1813 della Commissione del 14 ottobre 2021 (GU L 366/109 del 15.10.2021)
8. Decisione di esecuzione (UE) 2022/621 della Commissione del 7 aprile 2022 (GU L 115/75 del 13.4.2022)
9. Decisione di esecuzione (UE) 2023/69 della Commissione del 9 gennaio 2023 (GU L 7/27 del 10.1.2023)
10. Decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 della Commissione del 26 luglio 2023 (GU L 194/45 del 02.08.2023)
11. Decisione di esecuzione (UE) 2024/1256 della Commissione, del 26 aprile 2024 (GU L 2024/1256 del 30.4.2024)
12. Decisione di esecuzione (UE) 2024/1329 della Commissione del 13 maggio 2024 (GU L 2024/1329 del 15.5.2024)
I riferimenti pubblicati ai sensi della direttiva 2006/42/CE sulle macchine sono contenuti nelle:
1. Comunicazione C 092 del 9 marzo 2018 (GU C 92/1 del 09 marzo 2018) abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2023/1586
2. Decisione di esecuzione (UE) 2019/436 della Commissione, del 18 marzo 2019 (GU L 75 del 19 marzo 2019) abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2023/1586
3. Decisione di esecuzione (UE) 2019/1766 della Commissione del 23 ottobre 2019 (GU L 270/94 del 24 ottobre 2019)
4. Decisione di esecuzione (UE) 2019/1863 della Commissione del 6 novembre 2019 (GU L 286/25 07 novembre 2019)
5. Decisione di esecuzione (UE) 2020/480 della Commissione del 1° Aprile 2020 (GU L 102/6 del 02.04.2020)
6. Decisione di esecuzione (UE) 2021/377 della Commissione del 2 marzo 2021 (GU L 72/12 del 3.3.2021)
7. Decisione di esecuzione (UE) 2021/1813 della Commissione del 14 ottobre 2021 (GU L 366/109 del 15.10.2021)
8. Decisione di esecuzione (UE) 2022/621 della Commissione del 7 aprile 2022 (GU L 115/75 del 13.4.2022)
9. Decisione di esecuzione (UE) 2023/69 della Commissione del 9 gennaio 2023 (GU L 7/27 del 10.1.2023)
10. Decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 della Commissione del 26 luglio 2023 (GU L 194/45 del 02.08.2023). La Decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 abroga: la Comunicazione C 092 del 9 marzo 2018 e la Decisione di esecuzione (UE) 2019/436 della Commissione del 18 marzo 2019.
11. Decisione di esecuzione (UE) 2024/1256 della Commissione, del 26 aprile 2024, che modifica e rettifica la decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 per quanto riguarda le norme armonizzate per le macchine agricole con caricatore frontale, i quadricicli fuoristrada (quad) e gli utensili elettrici a motore portatili (GU L 2024/1256 del 30.4.2024)
12. Decisione di esecuzione (UE) 2024/1329 della Commissione del 13 maggio 2024 (GU L 2024/1329 del 15.5.2024). La Decisione di esecuzione (UE) 2024/1329 modifica e rettifica: la Decisione di esecuzione (UE) 2023/1586
e devono essere letti insieme, tenendo conto che l'ultima decisione modifica alcuni riferimenti pubblicati nella comunicazione e nelle decisioni precedenti pubblicate.
Con il file CEM puoi avere sotto controllo in CEM4, nell'Archivio normativa, tutte le Norme armonizzate (n. 898), suddivise per CEN/CENELEC/Tipo A/B/C, consultare, gestire direttamente da CEM4 e commentare le stesse.
Download Norme formato CEM | CEM4.EU
Download Elenco consolidato norme armonizzate PDF
Vedi la nuova sezione 2019/2024 "Norme armonizzate click"
Collegati
Guide to application of the Machinery Directive 2006/42/EC - Edition 2.3 - April 2024 (Update of 2nd Edition)
Directive 2006/42/EC is a revised version of the Machinery Directive, the first version of which was adopted in 1989. The new Machinery Directive has been applicable since 29th December 2009. The Directive has the dual aim of harmonising the health and safety requirements applicable to machinery on the basis of a high level of protection of health and safety, while ensuring the free circulation of machinery on the EU market. The revised Machinery Directive does not introduce radical changes compared with the previous versions. It clarifies and consolidates the provisions of the Directive with the aim of improving its practical application.
While, at the time, Machinery Directive 2006/42/EC was being discussed by the Council and the European Parliament, the Commission agreed to prepare a Guide to its application. The purpose of the Guide being to provide explanations of the concepts and requirements of Directive 2006/42/EC in order to ensure uniform interpretation and application throughout the EU. The Guide also provides information about other related EU legislation. It is addressed to all of the parties involved in applying the Machinery Directive, including machinery manufacturers, importers and distributors, Notified Bodies, standardisers, occupational health and safety and consumer protection agencies and officials of the relevant national administrations and market surveillance authorities. It may also be of interest to lawyers and to students of EU law in the fields of the internal market, occupational health and safety and consumer protection.
It should be stressed that only the Machinery Directive and the texts implementing its provisions into national law are legally binding.
Following discussion with the industry, the comments relating to chains, ropes and webbing for lifting purposes in §44, §330, § 340, §341, and §357 have been revised in order to clarify the practical application of the requirements relating to these products.
The 2nd Edition also includes a thematic index to facilitate consultation of the Guide. The numbering of the sections of the Guide is unchanged.
The Guide takes account of the amendment to Directive 2006/42/EC introduced by Regulation (EC) No 569/2009 relating to the regulatory procedure with scrutiny for the Machinery Committee. It also takes account of the provisions of Regulation (EC) No 765/2008 relating to market surveillance, which apply in a complementary way.
The 1st update to the 2nd Edition of the Guide (Edition 2.1) has been completed to include the amendments made to the Machinery Directive by the Directive 2009/127/EC on Pesticide Equipment and the Regulation (EU) No 167/2013 on the approval and market surveillance of agricultural and forestry vehicles (Tractors). In addition, guidance on “partly completed machinery” and “assemblies” has been added, as well as inserting clarifications and corrections to the concepts of “safety components’’, “new and used machinery”, “marking of machinery”. A number of key guidance decisions of the Machinery Working Group have been incorporated into this text.
The 2nd update (Edition 2.2) contained a number of clarifications and corrections to the concepts of “safety components” and “partly completed machinery”, and some edits to ensure coherence with the LVD Guide. There are two newly added paragraphs about the machinery control units (§417) and safety components which are considered to be logic units (§418).
This 3rd update (Edition 2.3) contains provisions on instructions for use and EC Declaration of Conformity, as well as the assembly instructions for partly completed machinery and Declaration of Incorporation when provided in digital format. They refer to Articles in the new Machinery Regulation (EU) 2023/1230 that entered into force on 19 July 2023 and that will apply as from 20 January 2027.
The Guide is published on the Commission’s Website EUROPA in English. This updated Edition 2.3 is intended to be a living document, edited and updated with new guidance once approved by the Machinery Working Group. It might be made available in other EU languages, but only the English version will be checked by the Commission. Therefore, in case of doubt, the English version should be taken as the reference.
The Guide can be downloaded and is presented in a printable format. The text of the Directive is presented in boxed red italic type - the comments follow in black type.
The Guide has been prepared with the help of an Editorial Group. The previous updates of the 2nd Edition have been carried out by the Commission, assisted by members of the Editorial Group plus external consultancy3. This Update has been prepared by the Commission services based on the input from the Commission Expert Group on Machinery.
The Commission services are responsible for the content of the Guide. Users are invited to inform the authors about any comments and necessary corrections
Fonte: CE
La definizione di macchina ai sensi del D.Lgs. 81/2008, rientra nella più ampia definizione di “attrezzatura di lavoro” come riportato all’Art. 69 c. 1a).
La definizione di macchina ai sensi della Direttiva 2006/42/CE è riportata all’Art. 2 c. a).
La definizione di macchina ai sensi del Regolamento (UE) 2023/1230 è riportata all’Art. 3 c. 1).
Gli insiemi di macchine ai sensi della Direttiva 2006/42/CE / Regolamento (UE) 2023/1230, rientrano nella definizione di macchine.
Gli insiemi di macchine o impianti o linee di produzione, sono macchine a tutti gli effetti, e come tali devono essere marcati CE ai sensi della Direttiva 2006/42/CE / Regolamento (UE) 2023/1230 e altre direttive applicabili.
Non è sufficiente che ogni macchina sia marcata CE, ma deve essere marcato CE l’intero insieme, in modo particolare va analizzata la sicurezza nelle posizioni di interfaccia in-out di collegamento tra le varie unità costituenti l’insieme.
Un gruppo di macchine collegate le une alle altre, ma in cui ciascuna macchina funziona indipendentemente dalle altre non viene considerato un insieme di macchine nel senso suindicato.
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intende per:
a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all'attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro; (2) (3)
b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio;
c) zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso;
d) lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa;
e) operatore: il lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura di lavoro o il datore di lavoro che ne fa uso. (1)
Note
(1) Lettera modificata dall'art. 20, comma 1 lett. l del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 - Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
(2) Parere ML prot. 21346-07-4 del 13 Settembre 1995 Scaffalature euiparate ad attrezzature di lavoro
(3) Decreto 20 maggio 2015 Revisione generale periodica delle macchine agricole ed operatrici, ai sensi degli articoli 111 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.
Interpelli (0)
Interpello n. 1/2020 del 23/01/2020 - Applicazione della sanzione prevista per la violazione dell’art. 71 comma 7 e art. 73 comma 4 del D.Lgs. 81/08.
Articolo 2 Definizioni
Ai fini della presente direttiva il termine "macchina" indica uno dei prodotti elencati all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a f).
Si applicano le definizioni seguenti:
a) "macchina":
- insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata,
- insieme di cui al primo trattino, al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento,
- insieme di cui al primo e al secondo trattino, pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione,
- insiemi di macchine, di cui al primo, al secondo e al terzo trattino, o di quasi-macchine, di cui alla lettera g), che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale,
- insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta;
[..]
§38 Assemblies of machinery
The fourth indent deals with assemblies of machinery consisting of two or more machines or partly completed machines assembled together for a specific application. Assemblies of machinery may be constituted by two units such as, for example, a packaging machine and a labelling machine, or by several units assembled together, for example, in a production line.
The definition of assemblies of machinery indicates that assemblies are arranged and controlled so that they function as an integral whole in order to achieve the same end. For a group of units of machinery or partly completed machinery to be considered as an assembly of machinery, all of these criteria must be fulfilled:
- the constituent units are assembled together in order to carry out a common function, for example, the production of a given product;
- the constituent units are functionally linked in such a way that the operation of each unit directly affects the operation of other units or of the assembly as a whole, so that a risk assessment is necessary for the whole assembly;
- the constituent units have a common control system – see §184: comments on section 1.2.1, and §203: comments on section 1.2.4.4 of Annex I.
[...]
Il Documento illustra le informazioni per l'uso della SRP/CS (Parte di un sistema di comando legata alla sicurezza / Safety Related Parts of Control Systems) in accordo con la norma EN ISO 13849-1:2023 non ancora armonizzata per la Direttiva 2006/42/CE, che il costruttore, deve fornire, qualora applicata, all’utilizzatore di una macchina (da riportare nel manuale d’istruzioni) tali da rispettare la Presunzione di Conformità al punto 1.7.4.2 dell’Allegato I della Direttiva 2006/42/CE (vedi allegato ZA.1 a seguire).
11 Istruzioni Per L’uso
Si devono applicare i principi della ISO 12100:2010, punto 6.4.5.2, e le sezioni applicabili di altri documenti pertinenti (per esempio IEC 60204-1:2018, punto 17). In particolare, si devono fornire all’utilizzatore le informazioni importanti per l’utilizzo sicuro della SRP/CS.
Queste devono includere, senza limitarsi a ciò, quanto segue:
- i limiti delle parti legate alla sicurezza nelle categorie selezionate e le eventuali esclusioni delle avarie;
- i limiti della SRP/CS e qualsiasi esclusione delle avarie (vedere punto 7.3), per le quali, quando essenziale per mantenere la categoria o le categorie selezionate e la prestazione di sicurezza, si devono fornire informazioni appropriate (per esempio per la modifica, la manutenzione e la riparazione) per assicurare la giustificazione continuativa delle esclusioni delle avarie;
- gli effetti degli scostamenti dalla prestazione specificata sulle funzioni di sicurezza;
- descrizioni chiare delle interfacce con la SRP/CS e i dispositivi di protezione;
- tempo di risposta;
- limiti operativi (incluse le condizioni ambientali);
- indicazioni e allarmi;
- inibizione e sospensione delle funzioni di sicurezza;
- modalità di comando;
- manutenzione (vedere punto 9);
- liste di controllo per la manutenzione;
- facilità di accessibilità e sostituzione delle parti interne;
- mezzi per una risoluzione dei guasti facile e sicura;
- informazioni che spiegano le applicazioni per l’uso pertinenti la categoria cui si fa riferimento;
- intervalli delle prove di controllo quando pertinenti.
Si devono fornire informazioni specifiche sulla categoria o le categorie e il livello di prestazione della SRP/CS, come segue:
- riferimento datato alla presente parte della ISO 13849 (cioè "ISO 13849-1:2006"); la categoria, B, 1, 2, 3 o 4;
- il livello di prestazione a, b, c, d oppure e.
Esempio:
Una SRP/CS in conformità alla presente edizione della ISO 13849-1, di categoria B e di livello di prestazione a, sarebbe denominata come segue:
ISO 13849-1:2006 Categoria B PL a
Relativamente alla norma EN ISO 13849-1:2023 il contenuto delle informazioni deve essere quello riportato al capitolo 13.
[...]
Allegato ZA EN ISO 13849-1:2023
Relationship between this European Standard and the essential requirements of EU Directive 2006/42/EC aimed to be covered
This European Standard has been prepared under a Commission’s standardization request M/396 Mandate to CEN and CENELEC for Standardisation in the field of machinery" to provide one voluntary means of conforming to essential requirements of Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 95/16/EC (recast).
Once this standard is cited in the Official Journal of the European Union under that Directive, compliance with the normative clauses of this standard given in Table ZA.1 confers, within the limits of the scope of this standard, a presumption of conformity with the corresponding essential requirements of that Directive, and associated EFTA regulations.
Table ZA.1 - Correspondence between this European Standard and Directive 2006/42/EC
Schematicamente:
Fig. 1 - EN ISO 13849-1:2023 - 13 / Presunzione Conformità 1.7.4.2 (e, g, i, r, s)
[...]
segue
This document is a type-B standard as stated in ISO 12100:2010.
This document is of relevance, in particular, for the following stakeholder groups representing the market players with regard to machinery safety:
- machine manufacturers (small, medium and large enterprises);
- health and safety bodies (regulators, accident prevention organisations, market surveillance);
Others can be affected by the level of machinery safety achieved with the means of the document by the above-mentioned stakeholder groups:
- machine users/employers (small, medium and large enterprises);
- machine users/employees (e.g. trade unions, organizations for people with special needs);
- service providers, e.g. for maintenance (small, medium and large enterprises);
- consumers (in case of machinery intended for use by consumers).
The above-mentioned stakeholder groups have been given the possibility to participate in the drafting process of this document.
In addition, this document is intended for standardization bodies elaborating type-C standards.
The requirements of this document can be supplemented or modified by a type-C standard.
For machines which are covered by the scope of a type-C standard and which have been designed and built according to the requirements of that type-C standard, the following applies: if the requirements of that type-C standard deviate from the requirements in type-B standards, the requirements of that type-C standard take precedence over the provisions of other standards.
The effectiveness of certain measures described in this document to minimize or reduce risk relies, in part, on the relevant parts of that equipment being correctly positioned in relation to the hazard zone. In deciding on these positions, a number of aspects are taken into account, such as
- the necessity of a risk assessment according to ISO 12100:2010;
- the practical experience in the use of the machine;
- the bio-mechanical and anthropometric data;
- the possibility of undetected access to the hazard zone;
- the possible undetected presence of a person inside the safeguarded space and the hazard zone(s).
[...]
Decisione di esecuzione (UE) 2024/1329 della Commissione, del 13 maggio 2024, recante modifica e rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 per quanto riguarda le norme armonizzate per la prevenzione dell’esplosione e la protezione contro l’esplosione in atmosfere esplosive, i sistemi laser, le parti dei sistemi di controllo e comando legate alla sicurezza, le macchine per materie plastiche e gomma, i veicoli per la raccolta dei rifiuti, le attrezzature per il supporto a terra degli aeromobili, i carrelli industriali senza guidatore a bordo e i loro sistemi, i cicli elettrici a pedalata assistita, i nastri trasportatori destinati al trasporto di persone per sport invernali o per utilizzo turistico, i carrelli spinti manualmente, le macchine tenonatrici e profilatrici per la lavorazione del legno, le trattrici e le macchine agricole e forestali, gli apparecchi commerciali per imballaggi sottovuoto, gli apparecchi per la refrigerazione e i produttori di ghiaccio commerciali, le cesoie tosaerba e gli apparecchi per il giardinaggio a motore azionati da operatore a terra
C/2024/3166
GU L 2024/1329 del 15.5.2024
Entrata in vigore: 15.5.2024
Decisione di esecuzione (UE) 2024/1256 della Commissione, del 26 aprile 2024, che modifica e rettifica la decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 per quanto riguarda le norme armonizzate per le macchine agricole con caricatore frontale, i quadricicli fuoristrada (quad) e gli utensili elettrici a motore portatili
GU L 2024/1256 del 30.4.2024
Entrata in vigore: 30.04.2024
Con la nuova EN ISO 13849-1:2023, non ancora armonizzata per la Direttiva 2006/42/CE, si illustra l'Allegato A sulla determinazione del PLr, allegato significativamente aggiornato rispetto a quello dell'Edizione 2015.
Se ne evidenziano brevemente le novità di cui a seguire.
_______
Nella precedente edizione la probabilità di evitare il pericolo e la probabilità che si verifichi un evento pericoloso erano entrambe combinate nel parametro P (vedi A.2.3).
Nella presente edizione, i parametri “possibilità di evitare il pericolo o di limitare il danno” (parametro P) e “probabilità che si verifichi un evento pericoloso” non vengono più accorpati. Difatti, il parametro “probabilità che si verifichi un evento pericoloso” è adesso solo menzionato e, a favore di sicurezza, è generalmente stimato come elevato (100%).
Nei casi in cui la valutazione risulti “bassa”, il PLr determinato tramite il grafico del rischio, può essere declassato di un livello ed in questo caso, la decisione deve essere giustificata e documentata.
Nella nuova edizione, il parametro P, viene determinato in base a cinque fattori, ovvero:
1. utilizzo della macchina da parte di persona esperta/non esperta
2. la velocità con cui si manifesta la situazione pericolosa
3. possibilità di evitare il pericolo in termini di spazio
4. percettibilità del pericolo (ad es. superficie calda/fredda, radiazioni non ionizzanti, ecc.)
5. complessità delle operazioni (interazione umana in termini di numero di operazioni e/o tempistiche disponibili per tali operazioni).
Nella Tabella A.1 viene illustrata la determinazione del Parametro P in base ai 5 fattori di cui sopra.
I fattori 2., 3. e 4. se hanno valori tali da rientrare nella colonna C (rischio alto) della Tabella A.1, sono sufficienti da soli a determinare l’assegnazione di P2 (ovvero scarsamente possibile evitare o limitare il danno).
Gli altri due fattori, ovvero 1. e 5., non rientrando nella colonna C (rischio alto) della Tabella A.1, giustificano la scelta di P2 unicamente se utilizzati in combinazione con altri fattori.
[...]
Annex A (informative)
Guidance for the determination of required performance level (PLr)
A.1 General
Key
1 starting point for evaluation of safety function’s contribution to risk reduction
L low contribution to risk reduction
H high contribution to risk reduction
PLr required performance level
Risk parameters:
S severity of injury
S1 slight (normally reversible injury)
S2 serious (normally irreversible injury or death)
F frequency and/or exposure times to hazard
F1 seldom-to-less-often and/or exposure time is short
F2 frequent-to-continuous and/or exposure time is long
P possibility of avoiding or limiting harm
P1 possible under specific conditions
P2 scarcely possible
Figure A.1 - Diagram for determining PLr for safety function
[...]
A.3.3 Possibility of avoiding or limiting harm, P1 and P2
It is important to know whether a hazardous event can be recognized before it can cause harm and be avoided. For example, can the exposure to a hazard be directly identified by its physical characteristics, or recognized only by technical means, e.g. indicators. Other important aspects which influence the selection of parameter P include, for example:
a) speed with which the hazardous situation arises (e.g. quickly or slowly);
b) possibilities to withdraw from the hazardous situation (e.g. avoidance by escaping);
c) practical safety experiences relating to the process;
d) whether operated by trained and suitable operators;
e) operated with or without supervision.
When a hazardous event occurs, P1 should only be selected if there is a realistic possibility of avoiding or significantly reducing harm. Otherwise, P2 should be selected.
One possibility to determine P is the following approach:
- determine the letter of each factor of the Table A.1 that reflects the specific application (only one choice for each factor is possible);
- count the number of chosen letters “A”, “B” and “C”;
- determine the corresponding value of the parameter P in Table A.2.
Table A.1 - Determination of parameter P based on five factors
Table A.2 - Selection of parameter P1 or P2
[...] segue in allegato
Il Documento illustra le informazioni per l'uso dell'SCS (Sistema di Controllo di Sicurezza / Safety-related Control System) in accordo con la norma EN IEC 62061:2021 armonizzata per la Direttiva 2006/42/CE, che il costruttore, deve fornire, qualora applicata, all’utilizzatore di una macchina (da riportare nel manuale d’istruzioni) tali da rispettare la Presunzione di Conformità al punto 1.7.4.2 dell’Allegato I della Direttiva 2006/42/CE (vedi allegato ZZ1 a seguire).
Il contenuto delle informazioni deve essere quello riportato in 10.3 della EN IEC 62061:2021.
La presente Norma prescrive requisiti e fornisce raccomandazioni per la progettazione, l'integrazione e la convalida dei sistemi di controllo relativi alla sicurezza (SCS) per le macchine.
È applicabile ai sistemi di controllo utilizzati, singolarmente o in combinazione, per svolgere funzioni di sicurezza su macchine non trasportabili manualmente durante il lavoro, compreso un gruppo di macchine che lavorano insieme in modo coordinato.
La presente è una Norma specifica per il settore dei macchinari nell'ambito della serie di Norme CEI EN 61508 (tutte le parti).
La progettazione di sottosistemi elettronici programmabili complessi o elementi di sottosistemi non rientra nell'ambito di questa Norma.
Tale Norma specifica i requisiti generali per la progettazione e la verifica di un sistema di controllo relativo alla sicurezza destinato ad essere utilizzato in modalità a domanda alta-continua.
La presente Norma affronta esclusivamente i requisiti di sicurezza funzionale volti a ridurre il rischio di situazioni pericolose e si applica ai rischi derivanti direttamente dai pericoli della macchina stessa o da un gruppo di macchine che lavorano insieme in modo coordinato.
La Norma in oggetto sostituisce completamente la Norma CEI EN 62061:2005-09, che rimane applicabile fino al 26-04-2024. La presente Norma riporta la traduzione completa della EN IEC 62061; la versione inglese è riportata nel fascicolo 18395E di gennaio 2022.
Alla Tabella ZZ1 della EN IEC 62061:2021 è riportato:
Table ZZ.1 Correspondence between this European standard and Annex 1 of Directive 2006/42/EC [2006 OJ L 157]
Dalla lettura della Tabella, il RESS 1.7.4.2 Direttiva 2006/42/CE (e, g, i, r, s) “Contenuto delle istruzioni”, è presunto conforme se applicato il punto 10.3 della norma EN IEC 62061:2021.
Schematicamente:
Fig. 1 - EN IEC 62061:2021 – 10.3 / Presunzione Conformità 1.7.4.2 (e, g, i, r, s)
Allegato I - RESS
1.7.4.2. Contenuto delle istruzioni
Ciascun manuale di istruzioni deve contenere, se del caso, almeno le informazioni seguenti:
a) la ragione sociale e l'indirizzo completo del fabbricante e del suo mandatario;
b) la designazione della macchina, come indicato sulla macchina stessa, eccetto il numero di serie (cfr. punto 1.7.3);
c) la dichiarazione di conformità CE o un documento che riporta il contenuto della dichiarazione di conformità CE, i dati relativi alla macchina ma non necessariamente il numero di serie e la firma;
d) una descrizione generale della macchina;
e) i disegni, i diagrammi, le descrizioni e le spiegazioni necessari per l'uso, la manutenzione e la riparazione della macchina e per verificarne il corretto funzionamento;
f) una descrizione del o dei posti di lavoro che possono essere occupati dagli operatori;
g) una descrizione dell'uso previsto della macchina;
h) le avvertenze concernenti i modi nei quali la macchina non deve essere usata e che potrebbero, in base all'esperienza, presentarsi;
i) le istruzioni per il montaggio, l'installazione e il collegamento, inclusi i disegni e i diagrammi e i sistemi di fissaggio e la designazione del telaio o dell'installazione su cui la macchina deve essere montata;
j) le istruzioni per l'installazione e il montaggio volte a ridurre il rumore e le vibrazioni prodotti;
k) le istruzioni per la messa in servizio e l'uso della macchina e, se necessario, le istruzioni per la formazione degli operatori;
l) le informazioni in merito ai rischi residui che permangono, malgrado siano state adottate le misure di protezione integrate nella progettazione della macchina e malgrado le protezioni e le misure di protezione complementari adottate;
m) le istruzioni sulle misure di protezione che devono essere prese dall'utilizzatore, incluse, se del caso, le attrezzature di protezione individuale che devono essere fornite;
n) le caratteristiche essenziali degli utensili che possono essere montati sulla macchina;
o) le condizioni in cui la macchina soddisfa i requisiti di stabilità durante l'utilizzo, il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, in condizioni di fuori servizio, durante le prove o le avarie prevedibili;
p) le istruzioni per effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di trasporto, movimentazione e stoccaggio, indicanti la massa della macchina e dei suoi vari elementi allorché devono essere regolarmente trasportati separatamente;
q) il metodo operativo da rispettare in caso di infortunio o avaria; se si può verificare un blocco, il metodo operativo da rispettare per permettere di sbloccare la macchina in condizioni di sicurezza;
r) la descrizione delle operazioni di regolazione e manutenzione che devono essere effettuate dall'utilizzatore nonché le misure di manutenzione preventiva da rispettare;
s) le istruzioni per effettuare in condizioni di sicurezza la regolazione e la manutenzione, incluse le misure di protezione che dovrebbero essere prese durante tali operazioni;
t) le specifiche dei pezzi di ricambio da utilizzare, se incidono sulla salute e la sicurezza degli operatori;
…
10 Documentazione
10.1 Generalità
Il costruttore di un SCS e il costruttore dei sottosistemi devono elaborare la documentazione tecnica pertinente indicata in 10.2 e le informazioni per l’uso indicate in 10.3. La documentazione deve attestare la procedura seguita e i risultati ottenuti.
La documentazione deve essere soggetta al controllo delle versioni.
10.2 Documentazione tecnica
...
10.3 Informazioni per l'uso dell'SCS
10.3.1 Generalità
10.3.1.1 Panoramica
Le informazioni per l'uso dell’SCS devono fornire indicazioni riguardanti l'installazione, l'uso e la manutenzione. Queste devono comprendere una descrizione completa dell'apparecchiatura, dell'installazione e del montaggio come indicato in seguito.
10.3.1.2 Specifica dell'integrità della sicurezza Devono essere fornite informazioni specifiche sull'integrità della sicurezza dell'SCS, come indicato in seguito:
- SIL 1, 2 o 3,
- se pertinenti, i vincoli architettonici del/i sottosistema/i.
10.3.1.3 SCS e sottosistemi
Gli SCS sono tipicamente progettati e implementati come sistemi relativi alla sicurezza da un costruttore di macchine utilizzando sottosistemi separati già disponibili.
I sottosistemi generalmente sono prodotti e immessi sul mercato come dispositivi completi pronti per l'uso. Esistono pertanto prescrizioni diverse per le informazioni per l'uso, applicabili al costruttore della macchina o al costruttore dei sottosistemi. Il costruttore di una macchina può anche ricoprire il ruolo di costruttore del sottosistema SCS.
10.3.2 Informazioni per l'uso fornite dal costruttore dei sottosistemi
Si applicano i principi della ISO 12100:2010, 6.4 e le sezioni applicabili di altri documenti pertinenti (per esempio la IEC 60204-1:2016, Articolo 17). In particolare, il costruttore di un sottosistema deve indicare nelle istruzioni le informazioni importanti per l'installazione, l'uso e la manutenzione in sicurezza del sottosistema. Ciò comprende, ma non si limita a, quanto segue:
a) descrizione del sottosistema comprendente:
- la descrizione generale del sottosistema e della sua funzione;
- istruzioni per l’installazione;
- prescrizioni per l’interfacciamento;
- informazioni sulla configurazione, le impostazioni o la programmazione e, se del caso, una dichiarazione sull'uso previsto del sottosistema, nonché tutte le misure che possono essere necessarie per prevenire gli usi impropri ragionevolmente prevedibili;
b) informazioni sui limiti di funzionamento del sottosistema, comprendenti:
- specifica dei limiti ambientali, ad esempio temperatura, illuminazione, vibrazioni, rumore, contaminanti atmosferici;
- specifica dei limiti di interfacciamento, per esempio caratteristiche elettriche, idrauliche, pneumatiche o meccaniche;
- specificazione di qualsiasi altro limite relativo alla funzionalità di sicurezza prevista, ad esempio frequenza di funzionamento, robustezza, intervallo;
...
[...]
segue
Formato: pdf
Pagine: +144
Ed.: 3.0 2024
Pubblicato: 09/11/2024
Autore: Ing. Marco Maccarelli
Editore: Certifico s.r.l.
Lingue: Italiano
ISBN: 9788898550135
Regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2023 relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio.
(GU n. 165/1 del 29.06.2023)
Entrata in vigore: 19.07.2023
Applicazione dal 14.01.2027 [43 mesi firma del Regolamento]. Tuttavia, gli articoli seguenti si applicano a decorrere dalle date seguenti:
- Regolamento (UE) 2023/1230 (IT)
- Regulation (EU) 2023/1230 (EN)
Direttiva 2006/42/CE: Direttiva del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/ce (rifusione)
Sistemi Operativi: iOS/Android/PDF
Edizione: 27.0
Pubblicato: 14.08.2025
Editore: Certifico s.r.l.
Lingue: Italiano
Tutte le Comunicazioni delle norme armonizzate pubblicate dal 2014.
L'applicazione delle norme armonizzate è "Presunzione di Conformità" al rispetto dei RESS dell'Allegato I della Direttiva macchine 2006/42/CE.