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Accordo provvisorio negoziati interistituzionali nuovo regolamento macchine del 07.02.2023
I negoziati interistituzionali riguardo alla proposta di regolamento (COM(2021)0202 - C9-0145/2021 - 2021/0105(COD)) hanno portato ad un accordo provvisorio. A norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento, l'accordo provvisorio è presentato integralmente alla commissione per il mercato interno e i consumatori Protezione per decisione mediante un solo voto.
Il nuovo regolamento macchine entrerà in vigore il ventesimo giorno dopo la sua pubblicazione, che dovrebbe avvenire entro il primo semestre del 2023.
Il nuovo regolamento verrà applicato dopo 42 mesi dalla data di entrata in vigore e in pari data verrà abrogata l’attuale direttiva 2006/42/CE.
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Fonte: Parlamento europeo
- Pubblicato: 02 Marzo 2023
- Visite: 9247
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ATEX Prodotti: Borderline list / Nov. 2022
L'elenco (non completo), chiarisce solo alcune domande comuni e fornisce esempi di prodotti all'interno o all'esterno dell'ambito di applicazione della Direttiva ATEX 2014/34/UE.
L'elenco non sostituisce la valutazione dei rischi vitali di ciascun prodotto e, inoltre, delle fonti di accensione e dei pericoli di esplosione devono essere sempre considerati anche quelli relativi all'uso di tutti i prodotti.
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Fonte EC
- Pubblicato: 05 Febbraio 2023
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EN ISO 19353 Prevenzione e Protezione contro il rischio Incendio dei macchinari
Documento sulla norma EN ISO 19353:2019 armonizzata Direttiva macchine 2006/427CE presunzione di conformità al RESS 1.5.6 Incendio.
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Allegati:
- Documento su EN ISO 19353:2019 + EC 2021
- Documento su EN ISO 19353:2016
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Documento di approfondimento sui metodi per identificare i pericoli di incendio derivanti dal macchinario e per eseguire la valutazione del rischio in accordo alla norma tecnica EN ISO 19353:2019.
EN ISO 19353:2019 Sicurezza del macchinario - Prevenzione e protezione contro l'incendio
La norma specifica i metodi per identificare i pericoli di incendio derivanti dal macchinario e per eseguire una valutazione del rischio. Essa fornisce i concetti e la metodologia di base delle misure di protezione per la prevenzione e la protezione contro l’incendio da adottare durante la progettazione e la costruzione del macchinario. Le misure considerano l’utilizzo previsto e l’utilizzo improprio ragionevolmente prevedibile della macchina.
La terza edizione annulla e sostituisce la seconda edizione (ISO 19353:2015), che è stata tecnicamente revisionata.
Essa incorpora inoltre l'aggiornamento ISO 19353:2015/DAM 1:2017. Le principali modifiche rispetto all'edizione precedente sono le seguenti:
- le vecchie appendici A e B sono diventate rispettivamente le appendici D e A;
- un esempio di metodologia per la selezione e la qualificazione di un sistema di rilevazione e soppressione degli incendi è stato aggiunto come nuova appendice B;
- la vecchia appendice D è stata migliorata dal punto di vista editoriale ed è diventata l'appendice E;
- è stata eliminata la vecchia appendice E sulle misure di riduzione del rischio di incendio, così come i riferimenti ad essa.
La conformità ai punti normativi della presente norma indicati nel prospetto ZA.1 conferisce, entro i limiti dello scopo e campo di applicazione della presente norma, una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di tale direttiva e dei regolamenti EFTA associati.
Prospetto ZA.1 - Corrispondenza tra la presente norma europea e la Direttiva 2006/42/CE
Allegato I Direttiva 2006/42/CE Macchine
[...]RESS 1.5.6. Incendio
La macchina deve essere progettata e costruita in modo da evitare qualsiasi rischio d'incendio o di surriscaldamento provocato dalla macchina stessa o da gas, liquidi, polveri, vapori od altre sostanze, prodotti o utilizzati dalla macchina. [...]
L’incendio provocato dalla macchina crea un grave rischio per le persone e per le cose, in quanto l’incendio può danneggiare o distruggere la macchina e gli impianti ed edifici circostanti. La valutazione del pericolo di incendio comporta l’individuazione e la valutazione di tre elementi essenziali necessari per appiccare un incendio, spesso presentati sotto forma di triangolo (vedi Fig. 2).
Ridurre il rischio di incendio comporta l’adozione di una combinazione di misure rispetto ai tre elementi del triangolo:
- evitare o ridurre l’incorporazione, l’uso o la produzione di materiali o sostanze combustibili. Fra tali misure si annoverano, ad esempio, l’uso di materiali ignifughi nella costruzione della macchina, il contenimento sicuro di liquidi infiammabili, polveri, gas o prodotti dalle macchine e la rimozione sicura di rifiuti combustibili;
− evitare il surriscaldamento della macchina stessa o dei materiali o sostanze utilizzati o prodotti dalla macchina e, nel caso si produca il surriscaldamento, individuarlo e attuare le misure correttive necessarie o segnalarlo all’operatore tramite un allarme prima che la situazione determini il rischio di incendio;
− evitare il contatto fra i materiali o sostanze combustibili e le fonti di innesco quali, ad esempio, le scintille d’origine meccanica o elettrica o le superfici calde;
− ridurre la concentrazione di ossigeno (nella misura in cui ciò non generi un ulteriore rischio per le persone) o evitare la presenza di sostanze ossidanti.
Nel caso in cui il rischio di incendio non possa essere adeguatamente ridotto con queste misure, si devono adottare misure di protezione complementari per limitare gli effetti di un incendio. Tali misure possono comprendere, ad esempio, la schermatura o la copertura di protezione della macchina e l’installazione di sistemi di rilevamento, allarme e/o estinzione degli incendi. Le misure necessarie devono essere definite sulla base della valutazione del rischio di incendio.
Oltre ai requisiti generali di cui al punto 1.5.6, i requisiti supplementari relativi al rischio d’incendio per le macchine mobili sono definiti dal punto 3.5.2; i requisiti supplementari relativi al rischio d’incendio per le macchine destinate ai lavori sotterranei sono definiti dal punto 5.5.
Estratto EN ISO 19353:2019
[...]
5 Strategia di valutazione e riduzione del rischio
5.1 Generalità
La valutazione del rischio di incendio comprende una serie di passaggi logici che consentono l'esame sistematico dei pericoli di incendio secondo le procedure descritte nella ISO 12100. La valutazione del rischio di incendio comprende le seguenti fasi sequenziali:
a) analisi del rischio di incendio, comprendente:
1) determinazione dei limiti del macchinario (vedere punto 5.2);
2) identificazione dei pericoli di incendio (vedere punto 5.3);
3) stima del rischio (vedere punto 5.4);
b) valutazione del rischio.
Quando ritenuto necessario, la valutazione del rischio è seguita dalla riduzione del rischio.
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- Pubblicato: 02 Febbraio 2023
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Norme armonizzate Direttiva macchine Gennaio 2023: il File CEM
Importa il File CEM in CEM4, e visualizza tutti i titoli delle norme armonizzate per Direttiva macchine aggiornamento Gennaio 2023
Elenco Norme armonizzate Direttiva Macchine 2006/42/CE ad Gennaio 2023, in formato CEM, dei Titoli delle norme armonizzate per la Direttiva Macchine 2006/42/CE aggiornato:
Con il file CEM è possibile tenere sotto controllo in CEM4, nell'Archivio normativa, tutte le Norme armonizzate (n. 829), suddivise per CEN/CENELEC/Tipo A/B/C, consultare, gestire direttamente da CEM4 e commentare le stesse.
Download File CEM Norme armonizzate
Norme armonizzate online
- Pubblicato: 10 Gennaio 2023
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Decisione di esecuzione (UE) 2023/69 | Norme armonizzate DM Gennaio 2023
Decisione di esecuzione (UE) 2023/69 della Commissione del 9 gennaio 2023 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/436 per quanto riguarda la norma armonizzata per i cicli elettrici a pedalata assistita
GU L 7/27 del 10.1.2023
Entrata in vigore: 10.01.2023
Maggiori info
Elenco Norme armonizzate Direttiva macchine 2006/42/CE Gennaio 2023
- Pubblicato: 10 Gennaio 2023
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