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Organizza al meglio il Tuo lavoro sulla Direttiva macchine

Prova il nuovo Metodo di Valutazione dei Rischi EN ISO 12100

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Organizza al meglio il Tuo lavoro sulla Direttiva macchine

Prova il nuovo Metodo di Valutazione dei Rischi EN ISO 12100 della Versione 2017

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Linee Guida per la vigilanza del mercato - Sicurezza prodotti

Linee Guida per la vigilanza del mercato - Sicurezza prodotti / Update 12.2022

Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Le attività istruttorie afferenti alle direttive o ai regolamenti sui prodotti hanno l'obiettivo di definire procedure finalizzate alla circolazione sul mercato di soli prodotti sicuri.

In tale contesto, al fine di migliorare la qualità delle segnalazioni e delle istanze trasmesse dai soggetti coinvolti, sono state redatte delle Linee Guida che forniscono le indicazioni operative e la modulistica per ottimizzare e semplificare l’iter procedurale.

Le Linee Guida sono state predisposte in relazione a:

- Segnalazioni dalle Camere di commercio
- Macchine
- Ascensori

1. Vigilanza Prodotti segnalati Camere di commercio
Linee Guida per la vigilanza del mercato sui prodotti segnalati dalle Camere di Commercio (pdf)
Allegato I - Modulistica (Docx)
Allegato II - Schema riassuntivo iter procedurale (pdf).

2.  Vigilanza Direttiva Macchine
Linee Guida per la Vigilanza del Mercato – direttiva macchine (pdf)
Allegato I – Modulistica (docx)
Allegato II – Schema riassuntivo iter procedurale (pdf)

3.  Vigilanza Direttiva Ascensori / in deroga in edifici esistenti
Linee Guida per l’Installazione di impianti di ascensori in deroga in edifici esistenti (pdf)
Allegato I - Modulistica (docx)
Allegato II - Schema riassuntivo iter procedurale (pdf)

4.  Vigilanza Direttiva Ascensori / in deroga in edifici nuovi
Linee Guida per l’Installazione di impianti di ascensori in deroga in edifici nuovi (pdf)
Allegato I - Modulistica (docx)
Allegato II - Schema riassuntivo iter procedurale (pdf)

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  • Pubblicato: 08 Gennaio 2023
  • Visite: 6611

ANSI B11.0 2020 | Allegato M - Istruzioni per l'uso

ANSI B11.0 2020 | Allegato M - Istruzioni per l'uso

Documento di approfondimento sul contenuto che un manuale di istruzioni di un prodotto, rientrante nel campo di applicazione della Direttiva 2006/42/CE, dovrebbe avere secondo quanto previsto dall’allegato M della norma ANSI B11.0 2020.

ANSI B11.0 2020 Safety of Machinery

Approved: 16 December 2019 by the American National Standards Institute

L’allegato M è stato aggiornato con l’edizione 2020 della ANSI B11.0 2020.

Segue traduzione non ufficiale IT della norma ANSI B11.0 2020 - Allegato M.

Allegato M - Istruzioni per l’uso - Schema contenuti manuale

La tabella 21 riporta i capitoli generalmente presenti nei manuali delle macchine. I manuali devono contenere le seguenti o simili intestazioni di sezioni o capitoli, se applicabili. L'ordine delle informazioni mostrato di seguito è consigliato ma non obbligatorio. Il manuale dovrebbe contenere informazioni sui rischi residui.


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  • Pubblicato: 07 Dicembre 2022
  • Visite: 5904

ANSI B11.0 e ISO 12100 Valutazione rischi macchine / Note

ANSI B11.0-2020 e ISO 12100:2010: Valutazione rischi macchine / Note

ANSI B.11 è lo standard americano per la valutazione dei rischi macchine, corrispondente allo standard internazionale ISO 12100, ma ne differisce specificamente poiché include i requisiti sia per i fornitori che per gli utilizzatori finali dei macchinari, mentre lo standard internazionale ISO 12100 si applica solo ai fornitori dei macchinari.

Fig. 1 - Destinatari standard

Inoltre, per spiegare la relazione tra i due standard, anche come indicato nella Prefazione di ANSI B11.0-2020: “La conformità ai requisiti della ISO 12100 non garantisce la conformità ai requisiti della ANSI B11.0. Al contrario, la conformità con ANSI B11.0 risulterà automaticamente conforme ai requisiti della ISO 12100.”

Fig. 2 - Corrispondenza conformità requisiti
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  • Pubblicato: 28 Novembre 2022
  • Visite: 7863

UNI EN ISO 16090-1 Sicurezza Centri di lavoro, fresatrici, transfer - P.2 Istruzioni

UNI EN ISO 16090-1 Sicurezza Centri di lavoro, fresatrici, macchine transfer / Taglio a freddo metalli - P.2 Istruzioni

ID 17927 | 27.10.2022 / Documento in allegato - Licenza ISO Certifico Srl

La UNI EN ISO 16090-1:2019 (tipo C ai sensi della EN ISO 12100), specifica i requisiti tecnici di sicurezza e le misure di protezione per la progettazione, la costruzione e la fornitura delle macchine utensili utilizzate per il taglio a freddo di metalli e materiali non combustibili (alesatrici, fresatrici, centri di lavoro, macchine transfer e macchine speciali. La norma, alla data, non è armonizzata per la Direttiva macchine 2006/42/CE.

Documento d'interesse per i Costruttori (Direttiva macchine 2006/42/CE) e Utilizzatori (D.Lgs. 81.2008).

Doc. 2.Istruzioni per l’uso
Questo secondo Documento esamina quali istruzioni per l’uso debbano essere fornite dal Fabbricante all’Utilizzatore della macchina.

UNI EN ISO 16090-1:2019

Sicurezza delle macchine utensili - Centri di lavoro, fresatrici, macchine transfer - Parte 1: Requisiti di sicurezza

La norma specifica i requisiti tecnici di sicurezza e le misure di protezione per la progettazione, la costruzione e la fornitura (inclusi l'installazione e lo smantellamento, le modalità di trasporto e manutenzione) delle fresatrici fisse, incluse le macchine in grado di eseguire operazioni di alesatura, centri di lavoro e macchine transfer che sono destinate a tagliare a freddo metalli e altri materiali non combustibili ad eccezione del legno o materiali con caratteristiche fisiche simili a quelle del legno come definito nella norma UNI EN ISO 19085-1, e vetro, pietra e materiali lapidei agglomerati come definiti nella UNI EN 14618.

La norma si applica alle seguenti macchine:

a) alesatrici e fresatrici a comando manuale senza controllo numerico;
b) alesatrici e fresatrici a comando manuale con controllo numerico limitato;
c) centri di lavoro e fresatrici a controllo numerico;
d) macchine transfer e macchine speciali.

La norma tratta tutti i pericoli significativi nonché le situazioni pericolose e gli eventi pericolosi rilevanti per questo tipo di macchine che possono manifestarsi durante il trasporto, l'assemblaggio e l'installazione, la messa a punto, il funzionamento, la pulizia e la manutenzione, l'eliminazione delle avarie, la messa fuori servizio o smantellamento secondo la UNI EN ISO 12100, quando utilizzate come previsto e in condizioni di utilizzo scorretto che sono ragionevolmente prevedibili dal fabbricante.

La norma presuppone l'accessibilità alla macchina da tutte le direzioni e specifica le condizioni di accesso alle posizioni dell'operatore. Si applica anche ai dispositivi di trasferimento del pezzo, compresi i dispositivi di trasporto per il carico/scarico quando parte integrante della macchina.

_______

[...] 

6.3 Instruction for use

6.3.1 General

An instruction handbook in accordance with ISO 12100, completed with the specific information for the stated milling machine, shall be provided with the machine.

The instructions for use shall provide all necessary information regarding transport, assembly/disassembly, operation, setting, maintenance, cleaning, etc., to train or qualify the staff sufficiently in intended and safe use of the machine.

The instruction handbook shall specify that it is essential that operators be adequately trained in the safe use, adjustment and operation of the machine. At least the following information shall be given:

a) specifications on machining processes and modes of safe operation for which the machine is suited. For all modes of safe operation, detailed descriptions for the intended use of these modes of safe operation have to be defined:

1) information about the reasonable foreseeable misuse;
2) possible residual risks, e.g. through any provided mode of safe operation;

NOTE As a protective measure against loss of whole workpieces, the protective enclosure is not always sufficient.

3) the necessary qualification of operators in MSO 1 and particular if the machine provides the mode of safe operation MSO 2, MSO 3 which, for example, requires experience in:

i) adjusting and clamping of workpieces and devices;
ii) setting, operating and monitoring of milling machines;
iii) selection, use and mounting of tools;
iv) data input for the machining of workpieces and optimization of the machining process;
v) specific hazards and required safety measures;
vi) use of personal protective equipment (PPE);

4) if the machine provides MSO Service in accordance with 5.2.4.7, the manufacturer of the machine shall additionally specify

i) the details of the application(s) of service mode, and
ii) the required skills and the skill level for the operator(s) to operate service mode;

b) a declaration that the safeguards shall be in place and functional before initiating movements for each mode of safe operation;

c) a requirement for installation (if relevant, also recommendations on means to prevent access to chip discharge area); including instructions for how the initial test and examination of the machine and its guarding system are to be carried out before first use and being placed into production. For machines using combustible coolants, which are equipped with pressure releasing devices, these also include information on the installation site (keeping the area above the pressure releasing device free);

d) a requirement for maintenance, including a list of those devices which shall be inspected or tested, how frequently and by what method;

e) instructions for any test or examination necessary after change of component parts or addition of optional equipment (both hardware and software) to Group 1 and Group 2 machines, which can affect the safety functions;

f) specification for changing safety relevant parts of control system when their life less than the mission time of the machine and the architecture is less than category 3 according to ISO 13849-1;

g) the frequency of visual inspections that are necessary to ensure the protective function of vision panels, including the details of: 

[...]

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  • Pubblicato: 28 Ottobre 2022
  • Visite: 12686

Linee Guida per la vigilanza del mercato “Direttiva Macchine” / MISE Ott. 2022

Linee Guida per la vigilanza del mercato “Direttiva Macchine” / MISE Ott. 2022

MISE 11.10.2022: In allegato Linee guida e Scheda segnalazione NC

INDICE
Introduzione
Iter procedurale
Note per la compilazione della segnalazione
Istruzioni per la compilazione della segnalazione
Modalità di trasmissione della segnalazione al Ministero dello sviluppo economico
Allegato I - Modulistica
Allegato II – Schema riassuntivo iter procedurale

Il settore dei macchinari costituisce una parte fondamentale dell’industria metalmeccanica italiana nonché uno dei pilastri dell’economia dell’Unione Europea (UE).

In tale contesto, la Direttiva Macchine definisce un quadro normativo armonizzato per l’immissione delle macchine sul mercato unico, garantendone la libera circolazione all’interno dell’UE e fornendo i requisiti essenziali che tali prodotti devono rispettare per garantire la tutela della salute e della sicurezza nonché salvaguardare gli ulteriori interessi pubblici connessi.

L’attività inerente le funzioni di controllo della conformità delle macchine e delle quasi-macchine, già immesse sul mercato, alle disposizioni di cui alla Direttiva 2006/42/CE (recepita in Italia con il d.lgs. n. 17/2010) e/o alla precedente Direttiva 98/37/CE - c.d. Direttiva Macchine viene svolta dal Ministero dello sviluppo economico (cfr. art. 6 del d.lgs. n. 17/2010).

Il presente documento nasce dall’esigenza di ottimizzare la modalità di redazione e trasmissione delle segnalazioni che pervengono al Ministero dello Sviluppo Economico dagli Organi di Vigilanza Territoriali (OVT)(1) in merito alla presunta non rispondenza di macchinari industriali ai requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute (RES) di cui all’Allegato I alla Direttiva Macchine, a seguito delle attività ispettive svolte dai suddetti organi (cfr. art. 6, co. 3 del d.lgs. 17/2010).

Le presenti Linee Guida hanno come principale obiettivo quello di sensibilizzare i soggetti segnalanti sull’attività in parola, anche al fine di migliorare la qualità delle segnalazioni tramesse, nell’ottica di riorganizzazione e ottimizzazione dell’iter procedurale. Il presente documento, pertanto, fornisce agli OVT indicazioni operative per l’espletamento delle proprie funzioni relativamente all’attività in parola, e fornisce un quadro sintetico dell’intero iter procedurale, nonché l’aggiornamento della specifica modulistica, necessaria alla trasmissione della segnalazione e delle relative note e istruzioni per la compilazione della stessa.

(1) ASL, ATS, ARPA, INAIL, INL, altri

Iter procedurale

Ai sensi dell’art. 6, co. 3 del d.lgs. 17/2010qualora gli organi di vigilanza sui luoghi di lavoro e loro pertinenze, nell’espletamento delle loro funzioni ispettive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, rilevino che una macchina marcata CE o una quasi-macchina, sia in tutto o in parte non rispondente a uno o più requisiti essenziali di sicurezza, ne informano immediatamente il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali”.

Gli organi di vigilanza territorialmente competenti, pertanto, qualora constatino una presunta non rispondenza di una macchina (o di una quasi-macchina) ai requisiti essenziali di sicurezza di cui alla Direttiva Macchine, sono tenuti, ai sensi dell’art. 70, co. 4 del d.lgs. 81/08, ad inviare una segnalazione di presunta non conformità al Ministero dello sviluppo economico utilizzando e compilando in tutte le sue parti il modello unificato riportato in Allegato I.

La segnalazione è oggetto di analisi preliminare da parte del Ministero dello sviluppo economico, al fine di valutare la corretta compilazione della modulistica nonché la presenza della documentazione tecnica minima per l’attivazione dell’azione di Sorveglianza del mercato (Dichiarazione CE di conformità e marcatura CE, descrizione generale della macchina, con particolare riguardo alla situazione di pericolo, indicazione dei RES segnalati e motivazioni a supporto, altro).

In caso di esito positivo, il Ministero dello sviluppo economico avvia la c.d. Indagine Tecnica Preliminare (ITP) con la quale chiede al fabbricante di:

- trasmettere le parti del fascicolo tecnico connesse ai RES segnalati, assicurandone la conformità all’originale, coevi con l’anno di fabbricazione della macchina oggetto di segnalazione (nonché eventuali aggiornamenti a seguito di successive modifiche) che devono, comunque, comprendere: o

- - il disegno complessivo della macchina, quotato, datato ed accompagnato, ove necessario, da una descrizione generale della macchina e dai disegni di dettaglio dei componenti interessati, corredati dalle note di calcolo e dai risultati dei test per la verifica della conformità delle macchine ai RES segnalati; o
- - la documentazione relativa alla valutazione dei rischi effettuata, corredata dall’elenco dei RES applicabili alla macchina e dalle misure di protezione attuate per eliminare i pericoli identificati e ridurre i rischi; o la certificazione di conformità rilasciata da un Organismo Notificato (esame CE del tipo), nel caso in cui la macchina sia compresa nell’elenco di cui all’Allegato IV; o
- - gli schemi dei circuiti di comando e le relative descrizioni di funzionamento; o
- - l’elenco delle norme armonizzate ed eventuali altre specifiche tecniche applicate; o
- - la dichiarazione CE di conformità e le istruzioni per l’uso, come previsto dalla Direttiva di prodotto applicabile; o
- - ogni eventuale altra documentazione ritenuta utile al caso di specie;

- trasmettere le proprie motivate controdeduzioni ovvero indicare le Azioni che intende adottare per la messa in conformità della macchina e di tutti gli esemplari della stessa immessi sul mercato nonché delle macchine similari caratterizzate dalla medesima gestione dei rischi segnalati;
- fornire l’elenco di tutte le macchine dello stesso modello immesse sul mercato.

Nel caso in cui il fabbricante, in riscontro all’ITP, dichiari di non avere più a disposizione il fascicolo tecnico di costruzione della macchina, si possono manifestare due possibili scenari:

- nel caso in cui siano trascorsi più di dieci anni dalla data di fabbricazione della macchina o dell’ultima unità prodotta nel caso di fabbricazione in serie, in assenza della documentazione tecnica pertinente, non risulta possibile procedere all’accertamento tecnico dei RES segnalati e, pertanto, per quanto di competenza del Ministero dello sviluppo economico la pratica viene archiviata e demandata all’OVT e al Coordinamento Tecnico Interregionale per gli adempimenti e le determinazioni di rispettiva competenza;
- nel caso in cui non siano trascorsi dieci anni dalla data di fabbricazione della macchina o dell’ultima unità prodotta nel caso di fabbricazione in serie, la mancata presentazione della documentazione tecnica pertinente costituisce motivo per ritenere che la macchina sia non conforme alle disposizioni della Direttiva applicabile e, pertanto, si chiede al fabbricante di porre in essere le Azioni ritenute idonee a conformare la macchina ai RES accertati non conformi (cfr. Allegato VII, parte A, punto 3 della Direttiva 2006/2/CE ovvero Allegato V, punto 3, lett. b) della Direttiva 98/37/CE).

Conformemente a quanto previsto dall’art. 6, co. 2, del d.lgs. 17/2010, la documentazione esibita dal fabbricante viene trasmessa all’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) - Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti prodotti e insediamenti antropici, per la redazione della scheda di carattere tecnico, in ordine alla conformità della macchina - limitatamente alla situazione di pericolo segnalata e con riferimento ai RES indicati dall’OVT – sottoscritta dal funzionario referente della pratica, dal Responsabile dell’Unità Accertamenti Tecnici e dal Responsabile del Dipartimento.

La predetta scheda tecnica viene analizzata ed approfondita in seno al Gruppo di Lavoro Macchine (GdL), istituito presso il Ministero dello sviluppo economico e composto dai rappresentanti qualificati nello specifico settore del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Coordinamento Tecnico Interregionale, dell’INAIL, con l’emissione di un parere in ordine all’esito dell’accertamento tecnico in esame. Tale parere, viene comunicato dal Ministero dello sviluppo economico al fabbricante, all’OVT segnalante, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, all’INAIL e, ove necessario, al Coordinamento Tecnico Interregionale, nonché all’Organismo Notificato che ha rilasciato la certificazione CE di tipo, nel caso di macchine comprese nell’Allegato IV.

Nel caso di accertata conformità, la pratica viene archiviata ovvero, in caso di non conformità rilevata, si chiede al fabbricante di porre in essere tutte le Azioni correttive necessarie per la conformazione della macchina e di tutti gli esemplari della stessa, demandano all’OVT per le determinazioni e gli adempimenti di propria competenza, anche in merito alla valutazione circa l’opportunità di verificare l’effettiva implementazione delle predette Azioni correttive. Per completezza d’informazione, si riporta in Allegato II, uno schema riassuntivo dell’iter procedurale fin qui descritto.

Note per la compilazione della segnalazione

L’Allegato I al presente documento costituisce il modello unificato che i soggetti segnalanti sono tenuti ad utilizzare per la trasmissione della segnalazione di presunta non conformità. Preme specificare che, in considerazione del principio di presunzione di conformità di cui all’art. 4 del D.lgs. 17/2010, “le macchine provviste della marcatura CE e accompagnate dalla Dichiarazione CE di conformità i cui elementi sono previsti dall’allegato II, parte 1 sezione A (..)” sono ritenute rispondenti alle disposizioni della Direttiva Macchine e che “le macchine costruite in conformità di una norma armonizzata, il cui riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, si presumono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti da tale norma armonizzata”.

Sulla base di quanto precede, tali documenti risultano essenziali per la trasmissione della segnalazione al Ministero dello sviluppo economico e propedeutici all’attivazione dell’ITP, in quanto attestano che la macchina o la quasi-macchina di cui trattasi è presunta conforme a tutte (o a parte, per le quasi macchine) le disposizioni della Direttiva.

Di seguito, vengono specificatamente riportate e descritte alcune casistiche comuni che necessitano di chiarimenti e indicazioni più dettagliate, al fine di facilitare e favorire l’invio di segnalazioni complete e pertinenti.

Si precisa che, eventuali segnalazioni pervenute con modalità diverse da quelle previste o carenti dei dati e delle informazioni come specificati nell’Allegato I al presente documento, saranno dichiarate irricevibili e non sarà dato avvio all’iter procedurale.
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Allegato I - Modulistica
Allegato II – Schema riassuntivo iter procedurale
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  • Pubblicato: 17 Ottobre 2022
  • Visite: 10184

Nuovo Regolamento macchine 2023: prossima la pubblicazione

Nuovo Regolamento macchine 2023: prossima la pubblicazione

ID 18398 | 15 Dicembre 2022 / Fonte: Council and European Parliament - Download scheda

Il Consiglio e il Parlamento europeo concordano nuovi requisiti di sicurezza per i "prodotti macchina".

I negoziatori del Consiglio e del Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio sul regolamento relativo ai prodotti macchina.

La normativa proposta trasforma la direttiva "macchine" del 2006 in un regolamento.

La direttiva del 2006 è uno dei principali atti legislativi che disciplinano l'armonizzazione dei requisiti essenziali in termini di sicurezza e di tutela della salute applicabili alle macchine a livello dell'UE. Promuove la libera circolazione delle macchine all'interno del mercato unico e garantisce un elevato livello di sicurezza dei lavoratori e dei cittadini dell'UE.

Prodotti macchina che presentano rischi elevati

Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno convenuto di dividere in due parti l'elenco delle macchine che presentano rischi elevati soggette alla valutazione obbligatoria della conformità da parte di terzi, come proposto dalla Commissione nell'allegato 1. Secondo l'accordo, solo sei categorie di macchine saranno soggette a tale valutazione obbligatoria della conformità da parte di terzi. Per la maggior parte delle categorie di prodotti, la possibilità di un'autovalutazione della conformità da parte dei fabbricanti è stata così mantenuta e il coinvolgimento degli organismi di valutazione della conformità dipende dalla procedura di valutazione della conformità che i fabbricanti scelgono di applicare.

Dopo un'attenta valutazione e previa consultazione delle parti interessate, la Commissione europea potrà aggiornare tale elenco di prodotti, che devono essere valutati da un organismo di valutazione della conformità a causa della loro complessità e dei potenziali rischi che possono comportare. Ciò assicurerà un equilibrio tra la necessità di garantire il massimo livello di sicurezza e la necessità di evitare di imporre oneri sproporzionati all'industria dell'UE.

Documentazione digitale

Il regolamento trova un giusto equilibrio tra la documentazione digitale e la documentazione cartacea. Ciò significa che i colegislatori hanno convenuto in linea di principio che:

- le istruzioni digitali saranno l'opzione predefinita
- le istruzioni cartacee rimarranno un'opzione al momento dell'acquisto per i clienti che non hanno accesso alla copia digitale
- le informazioni di base relative alla sicurezza dovranno essere fornite con ogni prodotto

Ambito di applicazione

Per garantire la certezza del diritto, i colegislatori hanno deciso di chiarire l'ambito di applicazione e le definizioni proposte dalla Commissione europea. In particolare, hanno convenuto di non escludere i veicoli di piccole dimensioni utilizzati per il trasporto personale e i veicoli elettrici leggeri come gli scooter elettrici e le biciclette elettriche, in quanto sono ampiamente utilizzati e potrebbero essere potenzialmente pericolosi per i loro utilizzatori.

Prossime tappe

L'accordo provvisorio raggiunto oggi deve essere approvato dal Consiglio e dal Parlamento europeo. Una volta completate le fasi formali dell'adozione, gli Stati membri disporranno di 42 mesi per applicare le norme del regolamento.

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  • Pubblicato: 17 Dicembre 2022
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ANSI B11.0 2020 | Allegato N - Linee guida formazione operatore

ANSI B11.0 2020 | Allegato N - Linee guida formazione operatore

Documento di approfondimento sulla formazione degli operatori, per consentire ai Datori di Lavoro di soddisfare i loro obblighi in termini di formazione adeguata, mediante l’uso del questionario per la formazione (norma ANSI B11.0 2020 - Allegato N).

[panel]ANSI B11.0 2020 Safety of Machinery

Approved: 16 December 2019 by the American National Standards Institute[/panel]

Allegato N

Linee guida generali per la formazione dell’operatore

Per la formazione dell’operatore si raccomanda di seguire i suggerimenti seguenti:

1. "Dillo all'operatore" - Chiedere all'operatore di leggere e comprendere il manuale. Fornire adeguate istruzioni verbali e scritte all'operatore o agli operatori. Valutare la comprensione dell'istruzione da parte dell'operatore prima di procedere.

2. "Mostra l'operatore" - Chiedere all'operatore o agli operatori di osservare un operatore o un supervisore esperto che utilizza l'apparecchiatura.

3. "Fai fare all'operatore" - Dopo che i passaggi 1 e 2 sono stati completati in modo soddisfacente, lasciare che l'operatore (o gli operatori) faccia funzionare l’attrezzatura sotto stretta supervisione.

[...]

Questionario per la formazione dell’operatore

Le seguenti domande generiche possono essere somministrate agli operatori delle macchine come strumento di analisi delle loro conoscenze. Questo questionario può essere somministrato per iscritto o oralmente. Le aziende possono ampliare questo contenuto di base con domande relative a specifici compiti o procedure. Si suggerisce di usare questo questionario durante la formazione iniziale dell'operatore e, in seguito, ogni anno.

La X indica le risposte corrette.


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  • Pubblicato: 05 Dicembre 2022
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UNI EN ISO 16090-1 Sicurezza Centri di lavoro, fresatrici, transfer - P.1 Gruppi

UNI EN ISO 16090-1 Sicurezza Centri di lavoro, fresatrici, macchine transfer / Taglio a freddo metalli - P.1 Suddivisione in gruppi

ID 17927 | 25.10.2022 / Documento in allegato - Licenza ISO Certifico Srl

La UNI EN ISO 16090-1:2019 (tipo C ai sensi della EN ISO 12100), specifica i requisiti tecnici di sicurezza e le misure di protezione per la progettazione, la costruzione e la fornitura delle macchine utensili utilizzate per il taglio a freddo di metalli e materiali non combustibili (alesatrici, fresatrici, centri di lavoro, macchine transfer e macchine speciali. La norma, alla data, non è armonizzata per la Direttiva macchine 2006/42/CE.

Documento d'interesse per i Costruttori (Direttiva macchine 2006/42/CE) e Utilizzatori (D.Lgs. 81.2008).

Doc. 1. Suddivisione in gruppi
Questo primo Documento esamina la suddivisione in 4 gruppi delle macchine in relazione alle applicazioni ed ai relativi pericoli, come riportato in tabella 1.
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UNI EN ISO 16090-1:2019

Sicurezza delle macchine utensili - Centri di lavoro, fresatrici, macchine transfer - Parte 1: Requisiti di sicurezza

La norma specifica i requisiti tecnici di sicurezza e le misure di protezione per la progettazione, la costruzione e la fornitura (inclusi l'installazione e lo smantellamento, le modalità di trasporto e manutenzione) delle fresatrici fisse, incluse le macchine in grado di eseguire operazioni di alesatura, centri di lavoro e macchine transfer che sono destinate a tagliare a freddo metalli e altri materiali non combustibili ad eccezione del legno o materiali con caratteristiche fisiche simili a quelle del legno come definito nella norma UNI EN ISO 19085-1, e vetro, pietra e materiali lapidei agglomerati come definiti nella UNI EN 14618.

La norma si applica alle seguenti macchine:

a) alesatrici e fresatrici a comando manuale senza controllo numerico;
b) alesatrici e fresatrici a comando manuale con controllo numerico limitato;
c) centri di lavoro e fresatrici a controllo numerico;
d) macchine transfer e macchine speciali.

La norma tratta tutti i pericoli significativi nonché le situazioni pericolose e gli eventi pericolosi rilevanti per questo tipo di macchine che possono manifestarsi durante il trasporto, l'assemblaggio e l'installazione, la messa a punto, il funzionamento, la pulizia e la manutenzione, l'eliminazione delle avarie, la messa fuori servizio o smantellamento secondo la UNI EN ISO 12100, quando utilizzate come previsto e in condizioni di utilizzo scorretto che sono ragionevolmente prevedibili dal fabbricante.

La norma presuppone l'accessibilità alla macchina da tutte le direzioni e specifica le condizioni di accesso alle posizioni dell'operatore. Si applica anche ai dispositivi di trasferimento del pezzo, compresi i dispositivi di trasporto per il carico/scarico quando parte integrante della macchina.

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1. Scope

This document specifies the technical safety requirements and protective measures for the design, construction and supply (including installation and dismantling, with arrangements for transport and maintenance) of stationary milling machines (see 3.1.1), including machines capable of performing boring operations (see 3.1.2), machining centres and transfer machines which are intended to cut cold metal, and other non-combustible cold materials except for wood or materials with physical characteristics similar to those of wood as defined in ISO 19085-1, and for glass, stone and engineered/agglomerated materials as defined in EN 14618.

This document covers the following machines:

a) manually, without numerical control, operated boring and milling machines (see 3.2.1, Group 1),e.g. knee and column type milling machines (see Figures C.1 and C.2);
b) manually, with limited numerical control, operated boring and milling machines (see 3.2.2,Group 2), e.g. profile and contouring milling machines (see Figures C.3 and C.4);
c) numerically controlled milling machines and machining centres (see 3.2.3, Group 3), e.g. automaticmilling machines and milling centres, e.g. multi-spindle milling machines, gear-milling machines(see Figures C.5, C.6 and C.7);
d) transfer and special-purpose machines (see 3.2.4, Group 4), which are designed to process only pre-specified workpieces or limited range of similar workpieces by means of a predetermined sequenceof machining operations and process parameters (see Figures C.8, C.9, C.10, C.11, C.12 and C.13).

This document also applies to machines fitted with the following devices/facilities:

- tool magazine(s);
- tool changer(s);
- workpiece handling mechanism(s);
- powered workpiece clamping mechanism(s);
- swarf/chip conveyor(s);
- power-operated door(s);
- additional equipment for turning;
- additional equipment for grinding.

When in this document the sole word “machine” or “machines” is being used, it is referred to all above-mentioned groups and types of machines.

This document deals with all significant hazards, hazardous situations and events relevant to this type of machinery which may occur during transportation, assembly and installation, setting, operation, cleaning and maintenance, troubleshooting, dismantling or disabling according to ISO 12100, when the machinery is used as intended and under conditions of misuse which are reasonably foreseeable by the manufacturer (see Clause 4).

This document presumes accessibility to the machine from all directions and specifies access conditions to operator positions. It also applies to workpiece transfer devices including transport devices for loading/unloading when they form an integral part of the machine.
...

3.2 Groups of machines

With regard to the applications and the relevant hazards, machines are subdivided into four different groups. See the overview in Table 1.

Table 1 - Overview of groups of machines

3.2.1 Group 1: Manually controlled boring and milling machine without numerical control

machine where axis motion is controlled by actuation of a mechanical handwheel or where powered single-axis motion is controlled by mechanical, electrical or other means but without the capability for programmed multiple axes movement

Note 1 to entry: For illustration, see Figures C.1 and C.2.

3.2.2 Group 2: Manually controlled boring and milling machine with limited numerical controlled capability

machine that can be operated like a Group 1 machine by the use of mechanical or electronic handwheels or as a machine with limited NC control by operating controls on the NC panel

Note 1 to entry: For illustration, see Figures C.3 and C.4.

Note 2 to entry: This group of machines may be equipped with some or all of the features of Group 1 machines (manual machines without NC) and the following:

- a limited numeric control system (NC) providing;
- constant service speed (CSS);
- axis interpolation (i.e. copying/predefined profiling);
- thread cutting cycles.

However, the following features shall not be provided:

- automatic program start;
- automatic initiated tool change;
- unlimited rapid axis movements;
- automatic workpiece change or bar feed system.

3.2.3 Group 3: Numerical controlled milling machine, milling and machining centre

numerically controlled machine capable of performing programmed multiple axis movements

Note 1 to entry: For illustration, see Figures C.5, C.6, and C.7.

Note 2 to entry: Such machines may incorporate facilities for manual control in varying degrees.

Note 3 to entry: It is possible to have different machining processes within Group 3 machinery. For these kind of processes, e.g. turning, grinding, etc., see relevant standard.

3.2.4 Group 4: Transfer and special purpose machine

machine designed to process only a pre-specified workpiece or family of workpieces, by means of a predetermined sequence of machining operations and process parameters

Note 1 to entry: For illustration, see Annex C, Figures C.8 to C.13 and Figures D.7 to D.8.
...

4.2 Main hazard zones
...

The main hazard zones are the following:

a) working areas with moving spindle(s) and workpiece(s), clamping components for workpiece and tool clamping, tool changer, copying unit(s), setting places for workpiece(s) and tool(s), coolant under high pressure, special measuring devices (e.g. laser);
b) handling devices for workpiece loading/unloading;
c) tool magazines and tool changers;
d) area surrounding the swarf and chip conveyor (if integrated);
e) exposed gear box;
f) exposed cam mechanisms;
g) lead screw (Group 1: manual machines without NC functions);
h) feed screw (Group 1: manual machines without NC functions);
i) ball screw (Groups 2, Group 3 and Group 4 machines);
l) linear and rotary drives.

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  • Pubblicato: 26 Ottobre 2022
  • Visite: 9984

Check norme Direttiva macchine 2006/42/CE / Update 2022

Check norme Direttiva macchine 2006/42/CE / Update 2022

Agg. 11.0 Settembre 2022

Semplice Check di controllo dei riferimenti norme tecniche nei documenti Direttiva macchine 2006/42/CE 

Con la Check che presentiamo, puoi verificare la correttezza delle norme tecniche riportate nei tuoi documenti previsti dalla Direttiva macchine, in particolare:

1. Fascicolo Tecnico;
2. Valutazione dei Rischi;
3. Dichiarazione CE di Conformità.

Le norme riportate in check, sono di tipo A/B e sono quelle che generalmente riscontriamo non correttamente riportate nei Documenti emessi alla data.

Direttiva macchine 2006/42/CE

Tutte le norme armonizzate Direttiva macchina

La check non ha carattere di esaustività e può non contemplare altre norme specifiche per la macchina in oggetto riportate/da riportare nei Documenti previsti dalla Direttiva macchine.

Vedi Documento

  • Pubblicato: 10 Settembre 2022
  • Visite: 14719

Regolamento e norme / Consolidato 2024

Formato: pdf
Pagine: +144
Ed.: 3.0 2024
Pubblicato: 09/11/2024
Autore: Ing. Marco Maccarelli
Editore: Certifico s.r.l. 
Lingue: Italiano 
ISBN: 9788898550135

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Regolamento  UE  2023 1230

Regolamento (UE) 2023/1230 / Regolamento macchine

Regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2023 relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio.

(GU n. 165/1 del 29.06.2023)

Entrata in vigore: 19.07.2023

Applicazione dal 14.01.2027 [43 mesi firma del Regolamento]. Tuttavia, gli articoli seguenti si applicano a decorrere dalle date seguenti:

Vedi tutto il testo

Changelog 2005-2022

L'evoluzione di
Certifico Macchine
dal 2005 al 2022: V 2 / V 4.

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Direttiva macchine

Direttiva 2006/42/CE: Direttiva del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/ce (rifusione)

Vedi

Direttiva macchine   NTA

ebook Direttiva macchine e norme armonizzate consolidato 2024

Sistemi Operativi: iOS/Android/PDF
Edizione: 25.0
Pubblicato: 16.09.2024
Editore: Certifico s.r.l.
Lingue: Italiano

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Guide to application of the Machinery Directive 2006/42/EC

Edition 2.2 - October 2019
(Update of 2nd Edition)

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Norme armonizzate Direttiva macchine

Archivio Norme armonizzate Direttiva macchine

Tutte le Comunicazioni delle norme armonizzate pubblicate dal 2014.

L'applicazione delle norme armonizzate è "Presunzione di Conformità" al rispetto dei RESS dell'Allegato I della Direttiva macchine 2006/42/CE.

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