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Nuovo Regolamento macchine 2023: prossima la pubblicazione
ID 18398 | 15 Dicembre 2022 / Fonte: Council and European Parliament - Download scheda
Il Consiglio e il Parlamento europeo concordano nuovi requisiti di sicurezza per i "prodotti macchina".
I negoziatori del Consiglio e del Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio sul regolamento relativo ai prodotti macchina.
La normativa proposta trasforma la direttiva "macchine" del 2006 in un regolamento.
La direttiva del 2006 è uno dei principali atti legislativi che disciplinano l'armonizzazione dei requisiti essenziali in termini di sicurezza e di tutela della salute applicabili alle macchine a livello dell'UE. Promuove la libera circolazione delle macchine all'interno del mercato unico e garantisce un elevato livello di sicurezza dei lavoratori e dei cittadini dell'UE.
Prodotti macchina che presentano rischi elevati
Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno convenuto di dividere in due parti l'elenco delle macchine che presentano rischi elevati soggette alla valutazione obbligatoria della conformità da parte di terzi, come proposto dalla Commissione nell'allegato 1. Secondo l'accordo, solo sei categorie di macchine saranno soggette a tale valutazione obbligatoria della conformità da parte di terzi. Per la maggior parte delle categorie di prodotti, la possibilità di un'autovalutazione della conformità da parte dei fabbricanti è stata così mantenuta e il coinvolgimento degli organismi di valutazione della conformità dipende dalla procedura di valutazione della conformità che i fabbricanti scelgono di applicare.
Dopo un'attenta valutazione e previa consultazione delle parti interessate, la Commissione europea potrà aggiornare tale elenco di prodotti, che devono essere valutati da un organismo di valutazione della conformità a causa della loro complessità e dei potenziali rischi che possono comportare. Ciò assicurerà un equilibrio tra la necessità di garantire il massimo livello di sicurezza e la necessità di evitare di imporre oneri sproporzionati all'industria dell'UE.
Documentazione digitale
Il regolamento trova un giusto equilibrio tra la documentazione digitale e la documentazione cartacea. Ciò significa che i colegislatori hanno convenuto in linea di principio che:
- le istruzioni digitali saranno l'opzione predefinita
- le istruzioni cartacee rimarranno un'opzione al momento dell'acquisto per i clienti che non hanno accesso alla copia digitale
- le informazioni di base relative alla sicurezza dovranno essere fornite con ogni prodotto
Ambito di applicazione
Per garantire la certezza del diritto, i colegislatori hanno deciso di chiarire l'ambito di applicazione e le definizioni proposte dalla Commissione europea. In particolare, hanno convenuto di non escludere i veicoli di piccole dimensioni utilizzati per il trasporto personale e i veicoli elettrici leggeri come gli scooter elettrici e le biciclette elettriche, in quanto sono ampiamente utilizzati e potrebbero essere potenzialmente pericolosi per i loro utilizzatori.
Prossime tappe
L'accordo provvisorio raggiunto oggi deve essere approvato dal Consiglio e dal Parlamento europeo. Una volta completate le fasi formali dell'adozione, gli Stati membri disporranno di 42 mesi per applicare le norme del regolamento.
- Pubblicato: 17 Dicembre 2022
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ANSI B11.0 2020 | Allegato N - Linee guida formazione operatore
Documento di approfondimento sulla formazione degli operatori, per consentire ai Datori di Lavoro di soddisfare i loro obblighi in termini di formazione adeguata, mediante l’uso del questionario per la formazione (norma ANSI B11.0 2020 - Allegato N).
[panel]ANSI B11.0 2020 Safety of Machinery
Approved: 16 December 2019 by the American National Standards Institute[/panel]
Allegato N
Linee guida generali per la formazione dell’operatore
Per la formazione dell’operatore si raccomanda di seguire i suggerimenti seguenti:
1. "Dillo all'operatore" - Chiedere all'operatore di leggere e comprendere il manuale. Fornire adeguate istruzioni verbali e scritte all'operatore o agli operatori. Valutare la comprensione dell'istruzione da parte dell'operatore prima di procedere.
2. "Mostra l'operatore" - Chiedere all'operatore o agli operatori di osservare un operatore o un supervisore esperto che utilizza l'apparecchiatura.
3. "Fai fare all'operatore" - Dopo che i passaggi 1 e 2 sono stati completati in modo soddisfacente, lasciare che l'operatore (o gli operatori) faccia funzionare l’attrezzatura sotto stretta supervisione.
[...]
Questionario per la formazione dell’operatore
Le seguenti domande generiche possono essere somministrate agli operatori delle macchine come strumento di analisi delle loro conoscenze. Questo questionario può essere somministrato per iscritto o oralmente. Le aziende possono ampliare questo contenuto di base con domande relative a specifici compiti o procedure. Si suggerisce di usare questo questionario durante la formazione iniziale dell'operatore e, in seguito, ogni anno.
La X indica le risposte corrette.
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- Pubblicato: 05 Dicembre 2022
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UNI EN ISO 16090-1 Sicurezza Centri di lavoro, fresatrici, macchine transfer / Taglio a freddo metalli - P.1 Suddivisione in gruppi
ID 17927 | 25.10.2022 / Documento in allegato - Licenza ISO Certifico Srl
La UNI EN ISO 16090-1:2019 (tipo C ai sensi della EN ISO 12100), specifica i requisiti tecnici di sicurezza e le misure di protezione per la progettazione, la costruzione e la fornitura delle macchine utensili utilizzate per il taglio a freddo di metalli e materiali non combustibili (alesatrici, fresatrici, centri di lavoro, macchine transfer e macchine speciali. La norma, alla data, non è armonizzata per la Direttiva macchine 2006/42/CE.
Documento d'interesse per i Costruttori (Direttiva macchine 2006/42/CE) e Utilizzatori (D.Lgs. 81.2008).
Doc. 1. Suddivisione in gruppi
Questo primo Documento esamina la suddivisione in 4 gruppi delle macchine in relazione alle applicazioni ed ai relativi pericoli, come riportato in tabella 1.
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UNI EN ISO 16090-1:2019
Sicurezza delle macchine utensili - Centri di lavoro, fresatrici, macchine transfer - Parte 1: Requisiti di sicurezza
La norma specifica i requisiti tecnici di sicurezza e le misure di protezione per la progettazione, la costruzione e la fornitura (inclusi l'installazione e lo smantellamento, le modalità di trasporto e manutenzione) delle fresatrici fisse, incluse le macchine in grado di eseguire operazioni di alesatura, centri di lavoro e macchine transfer che sono destinate a tagliare a freddo metalli e altri materiali non combustibili ad eccezione del legno o materiali con caratteristiche fisiche simili a quelle del legno come definito nella norma UNI EN ISO 19085-1, e vetro, pietra e materiali lapidei agglomerati come definiti nella UNI EN 14618.
La norma si applica alle seguenti macchine:
a) alesatrici e fresatrici a comando manuale senza controllo numerico;
b) alesatrici e fresatrici a comando manuale con controllo numerico limitato;
c) centri di lavoro e fresatrici a controllo numerico;
d) macchine transfer e macchine speciali.
La norma tratta tutti i pericoli significativi nonché le situazioni pericolose e gli eventi pericolosi rilevanti per questo tipo di macchine che possono manifestarsi durante il trasporto, l'assemblaggio e l'installazione, la messa a punto, il funzionamento, la pulizia e la manutenzione, l'eliminazione delle avarie, la messa fuori servizio o smantellamento secondo la UNI EN ISO 12100, quando utilizzate come previsto e in condizioni di utilizzo scorretto che sono ragionevolmente prevedibili dal fabbricante.
La norma presuppone l'accessibilità alla macchina da tutte le direzioni e specifica le condizioni di accesso alle posizioni dell'operatore. Si applica anche ai dispositivi di trasferimento del pezzo, compresi i dispositivi di trasporto per il carico/scarico quando parte integrante della macchina.
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1. Scope
This document specifies the technical safety requirements and protective measures for the design, construction and supply (including installation and dismantling, with arrangements for transport and maintenance) of stationary milling machines (see 3.1.1), including machines capable of performing boring operations (see 3.1.2), machining centres and transfer machines which are intended to cut cold metal, and other non-combustible cold materials except for wood or materials with physical characteristics similar to those of wood as defined in ISO 19085-1, and for glass, stone and engineered/agglomerated materials as defined in EN 14618.
This document covers the following machines:
a) manually, without numerical control, operated boring and milling machines (see 3.2.1, Group 1),e.g. knee and column type milling machines (see Figures C.1 and C.2);
b) manually, with limited numerical control, operated boring and milling machines (see 3.2.2,Group 2), e.g. profile and contouring milling machines (see Figures C.3 and C.4);
c) numerically controlled milling machines and machining centres (see 3.2.3, Group 3), e.g. automaticmilling machines and milling centres, e.g. multi-spindle milling machines, gear-milling machines(see Figures C.5, C.6 and C.7);
d) transfer and special-purpose machines (see 3.2.4, Group 4), which are designed to process only pre-specified workpieces or limited range of similar workpieces by means of a predetermined sequenceof machining operations and process parameters (see Figures C.8, C.9, C.10, C.11, C.12 and C.13).
This document also applies to machines fitted with the following devices/facilities:
- tool magazine(s);
- tool changer(s);
- workpiece handling mechanism(s);
- powered workpiece clamping mechanism(s);
- swarf/chip conveyor(s);
- power-operated door(s);
- additional equipment for turning;
- additional equipment for grinding.
When in this document the sole word “machine” or “machines” is being used, it is referred to all above-mentioned groups and types of machines.
This document deals with all significant hazards, hazardous situations and events relevant to this type of machinery which may occur during transportation, assembly and installation, setting, operation, cleaning and maintenance, troubleshooting, dismantling or disabling according to ISO 12100, when the machinery is used as intended and under conditions of misuse which are reasonably foreseeable by the manufacturer (see Clause 4).
This document presumes accessibility to the machine from all directions and specifies access conditions to operator positions. It also applies to workpiece transfer devices including transport devices for loading/unloading when they form an integral part of the machine.
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3.2 Groups of machines
With regard to the applications and the relevant hazards, machines are subdivided into four different groups. See the overview in Table 1.
Table 1 - Overview of groups of machines
3.2.1 Group 1: Manually controlled boring and milling machine without numerical control
machine where axis motion is controlled by actuation of a mechanical handwheel or where powered single-axis motion is controlled by mechanical, electrical or other means but without the capability for programmed multiple axes movement
Note 1 to entry: For illustration, see Figures C.1 and C.2.
3.2.2 Group 2: Manually controlled boring and milling machine with limited numerical controlled capability
machine that can be operated like a Group 1 machine by the use of mechanical or electronic handwheels or as a machine with limited NC control by operating controls on the NC panel
Note 1 to entry: For illustration, see Figures C.3 and C.4.
Note 2 to entry: This group of machines may be equipped with some or all of the features of Group 1 machines (manual machines without NC) and the following:
- a limited numeric control system (NC) providing;
- constant service speed (CSS);
- axis interpolation (i.e. copying/predefined profiling);
- thread cutting cycles.
However, the following features shall not be provided:
- automatic program start;
- automatic initiated tool change;
- unlimited rapid axis movements;
- automatic workpiece change or bar feed system.
3.2.3 Group 3: Numerical controlled milling machine, milling and machining centre
numerically controlled machine capable of performing programmed multiple axis movements
Note 1 to entry: For illustration, see Figures C.5, C.6, and C.7.
Note 2 to entry: Such machines may incorporate facilities for manual control in varying degrees.
Note 3 to entry: It is possible to have different machining processes within Group 3 machinery. For these kind of processes, e.g. turning, grinding, etc., see relevant standard.
3.2.4 Group 4: Transfer and special purpose machine
machine designed to process only a pre-specified workpiece or family of workpieces, by means of a predetermined sequence of machining operations and process parameters
Note 1 to entry: For illustration, see Annex C, Figures C.8 to C.13 and Figures D.7 to D.8.
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4.2 Main hazard zones
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The main hazard zones are the following:
a) working areas with moving spindle(s) and workpiece(s), clamping components for workpiece and tool clamping, tool changer, copying unit(s), setting places for workpiece(s) and tool(s), coolant under high pressure, special measuring devices (e.g. laser);
b) handling devices for workpiece loading/unloading;
c) tool magazines and tool changers;
d) area surrounding the swarf and chip conveyor (if integrated);
e) exposed gear box;
f) exposed cam mechanisms;
g) lead screw (Group 1: manual machines without NC functions);
h) feed screw (Group 1: manual machines without NC functions);
i) ball screw (Groups 2, Group 3 and Group 4 machines);
l) linear and rotary drives.
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- Pubblicato: 26 Ottobre 2022
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Check norme Direttiva macchine 2006/42/CE / Update 2022
Agg. 11.0 Settembre 2022
Semplice Check di controllo dei riferimenti norme tecniche nei documenti Direttiva macchine 2006/42/CE
Con la Check che presentiamo, puoi verificare la correttezza delle norme tecniche riportate nei tuoi documenti previsti dalla Direttiva macchine, in particolare:
1. Fascicolo Tecnico;
2. Valutazione dei Rischi;
3. Dichiarazione CE di Conformità.
Le norme riportate in check, sono di tipo A/B e sono quelle che generalmente riscontriamo non correttamente riportate nei Documenti emessi alla data.
Direttiva macchine 2006/42/CE
Tutte le norme armonizzate Direttiva macchina
La check non ha carattere di esaustività e può non contemplare altre norme specifiche per la macchina in oggetto riportate/da riportare nei Documenti previsti dalla Direttiva macchine.
- Pubblicato: 10 Settembre 2022
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