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Products

CEI EN 60204-1:2018 Equipaggiamento elettrico macchine | File CEM

CEI EN 60204-1:2018 Equipaggiamento elettrico macchine | File CEM

La Norma CEI EN 60204-1:2018 “Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico delle macchine - Parte 1: Regole generali è la VI ed Edizione, è armonizzata per la Direttiva 2014/35/UE "Bassa Tensione", a breve sarà armonizzata per la Direttiva macchine 2006/42/CE.

EN 60204-1:2018 Armonizzazione BT

Con la Decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 (GU L 306/26 del 27.11.2019), la EN 60204-1:2018 entra in regime di armonizzazione per la Direttiva 2014/35/UE "Bassa Tensione" a partire dalla data del 27 Novembre 2019. La norma sostituita, EN 60204-1:2006, è ritirata dal 27 maggio 2021 (cessazione Presunzione di Conformità).

La EN 60204-1:2018 è "informalmente" armonizzata per i requisiti elettrici della Direttiva macchine 2006/42/CE.

Disponibile il file CEM importabile in cem4 riservato Clienti CEM4 con Licenza aggiornata

La norma riveste un ruolo fondamentale nel settore delle macchine in quanto si applica a tutte le macchine come definite nella Direttiva 2006/42/CE, infatti è praticamente richiamata in tutte le norme di tipo B/C del macchinario per il rispetto dei requisiti della loro parte elettrica le quali, al più, aggiungono qualche requisito specifico senza modificare sostanzialmente i requisiti in essa riportati.

La nuova edizione della norma ha introdotto numerosi cambiamenti e novità senza cambiare il suo campo di applicazione o stravolgere la sua struttura che ormai da anni è consolidata.

La presente Norma si applica agli equipaggiamenti e sistemi elettrici, elettronici e programmabili di macchine non portatili quando sono in moto, inclusi i gruppi di macchine che lavorano in modo coordinato. L'equipaggiamento considerato inizia dal punto di connessione dell'alimentazione all'equipaggiamento elettrico della macchina. La presente Norma si applica agli equipaggiamenti elettrici o a parti di equipaggiamenti elettrici alimentati con tensioni nominali non superiori a 1 000 V in corrente alternata o 1 500 V in corrente continua e con frequenze nominali non superiori a 200 Hz.

Essa non copre tutte le prescrizioni (per es. protezioni, interblocchi o comandi) necessarie o richieste da altre norme o regolamenti al fine di proteggere le persone da pericoli diversi da quelli elettrici.

Questa edizione annulla e sostituisce la precedente CEI EN 60204-1:2006-09 che rimane in vigore fino al 14-09-2021 e ne costituisce una revisione tecnica.

Questa nuova edizione include le seguenti modifiche tecniche rispetto alla precedente:

- aggiunta di requisiti per affrontare le applicazioni che coinvolgono i Power Drive System (PDS);
- cambiamento nell’elenco delle differenze nazionali;ì
- chiarimenti sui dispositivi di sezionamento dell’alimentazione,
- revisione dei requisiti di compatibilità elettromagnetica (EMC);
- chiarimenti sui requisiti per la protezione contro le sovracorrenti; 
- requisiti per calcolare la corrente nominale di cortocircuito; 
- revisione dei requisiti dei collegamenti dei conduttori di protezione ed equipotenziali;
- riorganizzazione e revisione dell’articolo 9 relativo ai circuiti e funzioni di comando e controllo, compresi i requisiti relativi all’arresto del PDS all'arresto di emergenza e alla protezione del circuito dalle sovracorrenti;
- revisione dei requisiti della documentazione tecnica;
- aggiornamento generale in relazione agli standard normativi e ai riferimenti bibliografici.

Elaborato Certifico Srl - Liberatoria

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  • Published: 19 February 2019
  • Hits: 9535

IEC 60204-1:2016 Equipaggiamento elettrico macchine | File cem

IEC 60204 2016

IEC 60204-1:2016 Equipaggiamento elettrico macchine - File cem

La Norma IEC 60204-1:2016 (EN 60204-1:2018) “Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico delle macchine - Parte 1: Regole generali è la VI Edizione, è armonizzata per la Direttiva 2014/35/UE "Bassa Tensione", a breve sarà armonizzata per la Direttiva macchine 2006/42/CE.

Disponibile il file CEM importabile in cem4 riservato Clienti CEM4 con Licenza aggiornata

EN 60204-1:2018 Armonizzazione BT

Con la Decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 (GU L 306/26 del 27.11.2019), la EN 60204-1:2018 entra in regime di armonizzazione per la Direttiva 2014/35/UE "Bassa Tensione" a partire dalla data del 27 Novembre 2019. La norma sostituita, EN 60204-1:2006, è ritirata dal 27 maggio 2021 (cessazione Presunzione di Conformità).

La EN 60204-1:2018 è "informalmente" armonizzata per i requisiti elettrici della Direttiva macchine 2006/42/CE.

La Norma CEI EN 60204-1 ad oggi in vigore è la IV edizione del 2006, nell’ottobre 2016 è stata pubblicata dall’IEC la nuova edizione VI, in via di pubblicazione a livello CENELEC come Norma EN 60204-1 ed a seguire dal CEI come Norma CEI EN 60204-1; le versioni EN e CEI della norma saranno una edizione meno della versione IEC (ossia V edizione) perché in ambito europeo e nazionale queste sono state pubblicate a partire dalla seconda edizione IEC.

La norma riveste un ruolo fondamentale nel settore delle macchine in quanto si applica a tutte le macchine come definite nella Direttiva 2006/42/CE, infatti è praticamente richiamata in tutte le norme di tipo B/C del macchinario per il rispetto dei requisiti della loro parte elettrica le quali, al più, aggiungono qualche requisito specifico senza modificare sostanzialmente i requisiti in essa riportati.

La nuova edizione del norma ha introdotto numerosi cambiamenti e novità senza cambiare il suo campo di applicazione o stravolgere la sua struttura che ormai da anni è consolidata.

Elaborato Certifico Srl - Liberatoria

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  • Published: 28 November 2018
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EN 12547:2014 Centrifughe - Requisiti comuni di sicurezza File CEM

 EN 12547 2014

EN 12547:2014 Centrifughe - Requisiti comuni di sicurezza File CEM

La EN 12547:2014 è armonizzata per la Direttiva Macchine 2006/42/CE.

La norma si applica a centrifughe per la separazione o il cambiamento di concentrazione di miscele di liquidi e solidi. Essa fornisce i requisiti per ridurre al minimo i pericoli significativi collegati al funzionamento delle centrifughe.

File CEM importabile in CEM4

...

1.1 This European Standard applies to centrifuges for the separation or change in concentration of mixtures of liquids and solids.

It gives requirements to minimize the risks caused by the significant hazards arising during the operation of centrifuges as specified in 1.2.

1.2 This European Standard gives requirements for minimizing the risks caused by the following hazards:

- mechanical hazards common to all types of centrifuges, except those specified in 1.3;
- ergonomical hazards;
- thermal hazards;
- electrical hazards;
- noise.

1.3 Types of centrifuges and hazards excluded

1.3.1 Types of centrifuges excluded:

- centrifuges with a kinetic energy of rotation less than 200 J;
- centrifuges for household use;
- centrifuges for laboratory use according to EN 61010 2 020;
- centrifuges for forming, i.e. centrifugal hot metal casting machines.

1.3.2 Hazards excluded

This European Standard does not deal explicitly with the hazards listed below.

NOTE 1 In cases, where such hazards might occur and could become relevant for the construction of the centrifuge, use specific standards for this hazard or make a risk analysis.

- hazards caused by overpressure or negative pressure inside the centrifuge housing;
- hazards specific to processing radioactive products;
- hazards specific to microbiological processing - including viral and parasitic hazards;
- hazards from processing corrosive and/or erosive materials;
- hazards from processes involving flammable or explosive substances;
- hazards caused by leakage of hazardous substances;
- hazards caused by unsuitable hygienic design for applications involving food products;
- inherent chemical hazards of process materials and/or service media and their biological effects on exposed persons;

NOTE 2 Inherently hazardous substances include toxic, carcinogenic and flammable substances for example. Other substances may be hazardous because of their condition in the centrifuge, i.e. temperature, velocity and vapour pressure.

- hazards due to construction materials;

Materials used in the construction of centrifuges should not be hazardous in the condition in which they are used.

- centrifuges subject to application specific standards (e.g. EN 12505).

NOTE 3 The design of centrifuges covered by EN 12547 varies to the extent that additional hazards may exist that are not covered by the requirements of this standard and is not excluded above. The manufacturer is responsible for providing suitable measures to deal with these hazards as part of a general risk assessment for the machine. Such measures are outside the scope of this standard and the direct responsibility of the manufacturer.

1.3.3 This European Standard gives guidance on the selection of performance levels according to EN ISO 13849 1:2008, but does not identify performance levels for specific applications.

1.4 This European Standard is not applicable to centrifuges which are manufactured before the date of its publication as EN.

______

Elaborato Certifico S.r.l. 2018

Testo requisiti PDF

http://www.certifico.com/it/liberatoria-file-cem

La norma completa in EN è acquistabile al sito di UNI:

http://store.uni.com/catalogo/index.php/en-12547-2014.html

La norma completa in IT è acquistabile al sito di UNI:

http://store.uni.com/catalogo/index.php/uni-en-12547-2014.html

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  • Published: 02 June 2018
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EN 1299 Isolamento Vibrazionale dei macchinari - File CEM

File CEM EN 1299

EN 1299 Isolamento Vibrazionale dei macchinari - File CEM

File CEM importabile in CEM4

EN 1299:1997+A1:2008
Vibrazioni meccaniche e urti - Isolamento vibrazionale dei macchinari - Informazioni per la messa in opera dell'isolamento della fonte

Norma tecnica di tipo B armonizzata direttiva macchine 2006/42/CE

La presente norma europea fornisce linee guida per garantire che i produttori di macchine forniscano informazioni adeguate sull'applicazione dell'isolamento delle vibrazioni per ridurre i rischi derivanti dalle vibrazioni generate dalle loro macchine. Vengono inoltre fornite linee guida per garantire che gli utenti forniscano informazioni sufficienti in merito alle loro applicazioni ai fornitori di macchine o, se del caso, al fornitore del sistema di isolamento, per consentire la selezione ottimale e la progettazione dell'isolamento delle vibrazioni.

Questo standard europeo è limitato all'isolamento della sorgente. Sebbene questo standard sia principalmente inteso per l'uso di nuove macchine, può essere applicato anche all'installazione di macchine usate.

La presente norma europea è rivolta ai produttori e agli installatori di una macchina, come guida per definire i parametri rilevanti per la scelta e l'installazione di un sistema di isolamento dalle vibrazioni da utilizzare con la macchina.

NOTA 
Questa norma europea può essere applicata anche dagli utenti di macchine già installate, che utilizzano o desiderano utilizzare l'isolamento delle vibrazioni per risolvere un problema di vibrazione causato dalla macchina. La presente norma europea non deve essere considerata un manuale per la progettazione o l'installazione di un sistema di isolamento. Esempi di elementi di isolamento delle vibrazioni sono riportati nell'allegato A solo per informazione.

http://store.uni.com/catalogo/index.php/uni-en-1299-2009.html

Come riportato nella norma stessa è importante che il costruttore della macchina effettui la verifica relativamente al rischio vibrazioni, ma deve fornire all'utilizzatore il massimo delle informazioni previste dalla norma al fine di consentire la corretta installazione della macchina. Quando è necessario, egli dovrebbe ricorrere all'assistenza del fornitore del sistema d'isolamento vibrazionale.

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  • Published: 02 May 2018
  • Hits: 6519

Raccolta segnaletica ISO 7010 Ed. 2018 - File CEM

2018 ISO 7010

ISO 7010 Raccolta dei Segnali di sicurezza previsti dalla norma - Ed. 2018

File CEM importabile in CEM4

Aggiornata la raccolta segnaletica ISO:2011 (UNI 2012) alla versione ISO 2017 (sarà UNI 2018), con altri segnali pubblicati con l'emendamento 8 di Dicembre 2017, in allegato:

ISO 7010:2011/Amd. 8:2017
Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Registered safety signs

Nuovi segnali:

- E021 - Protection shelter
- F007 - Fire protection door
- M050 - Alighting from toboggan to the left
- M051 - Alighting from toboggan to the right
- M052 - Keep distance between toboggans
- P043 - Not for the people in the state of intoxication
- P044 - Use of smart glasses prohibited
- P046 - Do not stretch out to toboggan
- P047 - Do not ram into toboggan
- W042 - Waring; Arc flash

La norma prescrive i segnali di sicurezza da utilizzare nella prevenzione degli infortuni, nella protezione dal fuoco, per l’informazione sui pericoli alla salute e nelle evacuazioni di emergenza.
La forma e il colore di ogni segnale di sicurezza sono conformi alla ISO 3864-1 e la progettazione dei segni grafici è conforme alla ISO 3864-3.
La norma è applicabile a tutti i siti in cui le questioni legate alla sicurezza delle persone necessitano di essere poste.Comunque, non è applicabile ai segnali utilizzati nel traffico ferroviario, stradale, fluviale, marittimo e aereo e, in generale, in quei settori soggetti a una regolamentazione che può differire in alcuni punti della presente norma e della serie ISO 3864.
La norma specifica gli originali dei segnali di sicurezza che possono essere ridotti o ingranditi per esigenze di riproduzione e di applicazione.

Attenzione: Importare in CEM4 come Raccolta segnaletica:

Da CEM4: File/Importa file di scambio/Raccolte di cartelli

http://store.uni.com/catalogo/index.php/uni-en-iso-7010-2017-268267.html 

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  • Published: 12 March 2018
  • Hits: 7445

CEM4 4.8.12: Nuova funzione Immagini cover/separatori

CEM4 4 8 12

Descrizione nuova funzione immagini allegate ai separatori in CEM4

CEM4 - Rel. 4.8.12 (Build 0) | March 2018

14 March 2018

La nuova versione 4.8.12 di CEM4 consente di personalizzare con un'immagine i separatori di sezione, la copertina del Fascicolo Tecnico oppure la cover della nuova valutazione (per pericoli o per requisiti). L'immagine viene inserita all'interno del report e visualizzata nell'interfaccia del software.

Per inserire un'immagine, seguire questa procedura:

  • Dall'albero dell'Archivio, espandere il nodo di una macchina e selezionare il nodo del Fascicolo Tecnico;
  • Dalla finestra di documento, selezionare una qualsiasi sezione presente nell'albero oppure una nuova valutazione del rischio;
  • Sul lato destro della finestra selezionare Fai click per allegare una risorsa e scegliere un'immagine;
  • Specificare una eventuale testo da mostrare come didascalia sotto l'immagine stampata sul report.

In fase di anteprima di stampa, le immagini vengono visualizzate come negli esempi seguenti.

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  • Published: 16 January 2018
  • Hits: 6607

EN ISO 3691-1:2015 Sicurezza Carrelli Industriali | CEM

EN ISO 3691-1:2015 Carrelli Industriali | Sicurezza e verifiche

File CEM importabile in CEM4 della norma per la sicurezza dei carrelli industriali; disponibile il file PDF al Documento "Vademecum Sicurezza carrelli elevatori".

La EN ISO 3691-1 è la norma di riferimento per la sicurezza carrelli Industriali. La norma, di tipo C, è armonizzata per la Direttiva macchine 2006/42/CE (vedi le norme armonizzate online)

Oltre a poter essere utilizzata in "Presunzione di Conformità" per la marcatura CE di carrelli industriali nuovi, dovrebbe essere utilizzata per adeguamenti, manutenzioni di carrelli già immessi sul mercato secondo il concetto di "Buona Tecnica / Regola dell'arte", infatti il D.Lgs. 81/2008, conferisce alle norme tecniche, il ruolo primario di  "strumenti sicurezza in progress" (Vedi Art. 18. comma z).

D.Lgs. 81/2008 Riferimenti "Buona Tecnica" Art. 18, 71, 81

Art. 18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
...
z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.

...
Art. 71. Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all'articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.

2. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione:

a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse;
d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.

3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell'allegato VI.

4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

a) le attrezzature di lavoro siano:

1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso;
2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione;
3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera z);

b) siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.

5. Le modifiche apportate alle macchine quali definite all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, per migliorarne le condizioni di sicurezza in rapporto alle previsioni del comma 1, ovvero del comma 4, lettera a), numero 3), non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore.

6. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l'uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell'ergonomia.

7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati;

b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.

8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché:

a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento;

b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:

1. ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;

2. ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività;

c) Gli interventi di controllo di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.

9. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.

10. Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate al di fuori della sede dell'unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo.

11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell’allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta.

Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. Per l’effettuazione delle verifiche l’INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all’esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell’organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro

12. Per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l'ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.

13. Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'allegato VII, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

13-bis. Al fine di garantire la continuità e l'efficienza dei servizi di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco può effettuare direttamente le verifiche periodiche di cui al comma 11, relativamente alle attrezzature riportate nell'allegato VII di cui dispone a titolo di proprietà o comodato d'uso. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede a tali adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

14. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 6, vengono apportate le modifiche all'allegato VII relativamente all'elenco delle attrezzature di lavoro da sottoporre alle verifiche di cui al comma 11.

Art. 81. Requisiti di sicurezza
..."1.Tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonché le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola d’arte".
-...2. Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, i materiali, i macchinari, le apparecchiature, le installazioni e gli impianti di cui al comma precedente, si considerano costruiti a regola d’arte se sono realizzati secondo le pertinenti norme tecniche"...


EN ISO 3691-1:2015
Industrial trucks - Safety requirements and verification - Part 1: Self-propelled industrial trucks, other than driverless trucks, variable-reach trucks and burden-carrier trucks (ISO 3691-1:2011, including Cor 1 :2013)UNI EN ISO 3691-1:2015

UNI EN ISO 3691-1:2015
Carrelli Industriali - Requisiti di sicurezza e verifiche - Parte 1: Carrelli industriali motorizzati, esclusi quelli senza conducente, i telescopici e i trasportatori per carichi

29 ottobre 2015

La presente parte della UNI EN ISO 3691 fornisce requisiti di sicurezza e i mezzi per la verifica dei seguenti tipi di carrelli industriali motorizzati come definito nella UNI ISO 5053:
- carrelli industriali elevatori controbilanciati con forche a sbalzo;
- carrelli con sollevatore retrattile o con piastra porta forche retrattile;
- carrelli elevatori con forche fra i longheroni;
- carrelli elevatori a forche ricoprenti;
- carrelli elevatori a pianale ad alto sollevamento;
- carrelli con posto di guida elevabile fino a 1 200 mm;
- carrelli elevatori a presa unilaterale;
- carrelli elevatori a presa bilaterale ed a presa frontale e laterale;
- carrelli per pallet (transpallets);
- carrelli elevatori bidirezionali e multi direzionali;
- carrelli trattori con forza di traino fino a 20.000 N, compresi;
- carrelli elevatori fuoristrada;
- carrelli industriali alimentati a batteria, a gasolio, benzina o GPL (gas di petrolio liquefatto).

UNI Edizione 2015: http://store.uni.com/catalogo/index.php/uni-en-iso-3691-1-2015.html

Elaborato Certifico S.r.l. 2017 - Controllare su norma in vigore

Leggi la liberatioria dei file CEM:

https://www.cem4.eu/liberatoria

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  • Published: 19 November 2017
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9° Rapporto attività sorveglianza del mercato Direttiva macchine

9° Rapporto INAIL Direttiva macchine - Edizione 2017

9° Rapporto 2017 sull'attività di sorveglianza del mercato ai sensi del d.lgs. 17/2010 per i prodotti rientranti nel campo di applicazione della Direttiva Macchine

Il documento fornisce analisi e informazioni di supporto al monitoraggio e all'ottimizzazione dell’azione di Sorveglianza del Mercato, oltre a contenuti di indirizzo, per sviluppare nuove linee di ricerca e prodotti di supporto all'individuazione delle soluzioni adeguate per la totalità dell’utenza di settore.

L'Inail, in base a quanto previsto dal comma 2 dell’art. 6 del d.lgs. 17/2010 (ex comma 2 dell’art. 7 del d.p.r. 459/96), conduce attività di accertamento tecnico in supporto all'autorità italiana preposta alla sorveglianza del mercato (Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali). In particolare, all'intero del Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici di Inail è istituita la sezione tecnico scientifica accertamenti tecnici, che coordina a livello nazionale le attività di valutazione della conformità di macchine, impianti, apparecchi e prodotti ai requisiti di sicurezza prescritti dalle disposizioni legislative di recepimento delle direttive di prodotto applicabili.

La banca dati che Inail ha negli anni composto per gestire le informazioni relative a detta attività di accertamento tecnico rappresenta una sintesi di tutte le informazioni su cui si fonda il processo di sorveglianza del mercato e costituisce, pertanto, un insostituibile strumento di analisi e monitoraggio, offrendo indirizzi e supporto a tutti i soggetti coinvolti, a vario titolo, nella filiera (organi preposti alla vigilanza nei luoghi di lavoro, fabbricanti, datori di lavoro, ecc.).

Il 9° Rapporto, previsto dall'art. 3 del decreto direttoriale prot. 11972 del 15 dicembre 2004, costituisce la sintesi organizzata dei dati contenuti nell'archivio informatico di Inail: partendo dalle segnalazioni di presunta non conformità di organi di vigilanza, Inail, magistratura, altri stati membri, ecc., viene ricostruito il meccanismo che, attivando un percorso di confronto tra le autorità e i fabbricanti, punta a garantire, nel rispetto delle prescrizioni della Direttiva Macchine, livelli minimi di sicurezza per i lavoratori. A valle di questo contraddittorio tra i soggetti preposti all'attività di sorveglianza e i fabbricanti, infatti, sono stati realizzati, condividendo strategie e soluzioni a breve e lungo termine, interventi migliorativi sia sul parco macchine già immesso sul mercato, sia sulle nuove produzioni, a dimostrazione della possibilità di superare la logica controllato/controllore/sanzione per giungere alla più efficace collaborazione tra le diverse parti interessate, nell'ottica di un incremento continuo dei livelli di sicurezza per gli operatori delle macchine e, più in generale, dei lavoratori.

Il documento prevede:

un primo capitolo in cui viene offerta una panoramica dell’attività di sorveglianza, che parte dai dati riguardanti le segnalazioni di presunta non conformità (soggetti segnalanti e motivi di segnalazione), per passare poi all'analisi delle risultanze finora definite dall'autorità e a un esame più specifico in base al paese di origine del fabbricante e alla procedura di valutazione della conformità adottata;

un secondo capitolo che ripropone l’intero percorso di sorveglianza, trattato per ciascuna regione, analizzando il numero delle segnalazioni pervenute con l’esplicitazione della tipologia di macchina e del motivo da cui origina la segnalazione e le corrispondenti risultanze ad oggi definite;

un terzo capitolo dedicato alle singole tipologie di macchina, che analizza le risultanze definite per ciascuna tipologia e approfondisce l’esame dei requisiti di sicurezza risultati non conformi o resi conformi.

Il Rapporto si inserisce nell'ambito dell’attività di ricerca sul “knowledge management delle tecnologie di sicurezza” come elemento di avvio di un processo che, partendo dalla rilevazione delle criticità emerse sulle macchine in uso, possa arrivare alla definizione di linee di indirizzo per le attività di valutazione della conformità e verifica e all'identificazione di soluzioni tecniche innovative, in grado di assicurare livelli di sicurezza crescenti degli ambienti di lavoro. L’interpretazione dei dati emersi nel Rapporto, infatti, può costituire, se adeguatamente indirizzata, uno strumento di supporto sia all'attività di verifica e controllo condotta dall'Inail, dagli  organi di vigilanza territoriale e dai soggetti abilitati, sia al processo di continuo miglioramento che vede impegnati i fabbricanti.

Il 9° Rapporto Inail, in conclusione, con obiettivi e finalità immutate, fornisce analisi e informazioni per il monitoraggio e l’ottimizzazione dell’azione di sorveglianza del mercato al servizio dei soggetti che a vario titolo (costruttori, utilizzatori, distributori, soggetti istituzionali e non) sono in essa coinvolti, oltre a contenuti di indirizzo, per sviluppare nuove linee di ricerca e prodotti di supporto all'individuazione delle soluzioni adeguate per il complesso dell’utenza di settore.

_______________

Introduzione

1° Capitolo Quadro generale delle segnalazioni di presunta non conformità e risultanze degli accertamenti tecnici 
1.1 Segnalazioni di presunta non conformità 
1.2 Motivo delle segnalazioni di presunta non conformità 
1.3 Risultanze degli accertamenti tecnici 
1.3.1 I dati complessivi 
1.3.2 I dati per gruppi di requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute (RES) 
1.4 Costruttori per area di provenienza 
1.5 Sorveglianza del Mercato per le macchine in allegato IV 
1.6 Classificazione dei RES in gruppi

2° Capitolo Analisi delle segnalazioni di presunta non conformità e delle risultanze degli accertamenti tecnici per Regione 
2.1 Panoramica dell’attività di sorveglianza per regione 
2.2 Analisi dettagliata per singola regione

3° Capitolo Analisi delle risultanze degli accertamenti tecnici per tipologia di macchina 
3.1 Panoramica dell’attività di sorveglianza per tipologia di macchina 
3.2 Analisi dettagliata per tipologia di macchina

Fonte: INAIL

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  • Published: 18 October 2017
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RESS All. I Direttiva macchine: Commenti ufficiali CEM/PDF Update 09.2017

RESS All. I Direttiva macchine: Commenti ufficiali in formato CEM/PDF Update 09.2017

Disponibile il File CEM dei Commenti ai RESS Fonte Guida Direttiva macchine UE, importabili in CEM4.

Allegato, inoltre l'esportazione dei Commenti formato PDF.

Update Settembre 2017

A seguito della pubblicazione dell'edizione 2.1 - Luglio 2017 (Update of 2nd Edition) della Guida all'applicazione della Direttiva macchine 2006/42/CE, in lingua inglese, sono stati pubblicati commenti alla Parte 2.4 - pericoli specifici per ler macchine per l'applicazione dei pesticidi.  Questo aggiornamento alla seconda edizione della Guida, Edition 2.1, è stato, in parte, completato per includere le modifiche apportate alla Direttiva Macchine dalla Direttiva 2009/127/CE macchine per l’applicazione di pesticidi e il regolamento (UE) n 167/2013 sull'approvazione e la vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (trattori).

Il file formato CEM/PDF RESS All. I Direttiva macchine è stato aggiornato inserendo i commenti ufficali (EN) alla parte 2.4. Inoltre sono stati inserite modifiche all'Allegato I, così come stabilito dalla Direttiva 2009/127/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 "macchine per l’applicazione di pesticidi".

La Guida intende agevolare la comprensione dei concetti e delle prescrizioni della direttiva 2006/42/CE al fine di garantirne l’uniforme interpretazione e applicazione in tutta l’UE. 

Essa è rivolta a tutti i soggetti interessati all’applicazione della direttiva macchine, ivi inclusi i fabbricanti, gli importatori e i distributori di macchine, gli organismi notificati, gli organismi di normalizzazione, le autorità preposte alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e alla protezione dei consumatori, nonché i funzionari delle competenti amministrazioni nazionali e delle autorità di vigilanza del mercato. 
Essa può essere di interesse anche per gli avvocati e gli studiosi del diritto dell’UE in materia di mercato interno, di salute e sicurezza sul lavoro e di protezione dei consumatori.
La guida è stata approvata dal comitato “macchine” nel luglio 2017. 
Si precisa che solo la direttiva macchine e le relative normative nazionali di recepimento sono giuridicamente vincolanti

RESS Allegato I

Il principio generale 4 illustra la struttura dell’allegato I. I requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute indicati nella parte 1 dell’allegato I devono essere considerati dai fabbricanti di tutte le categorie di macchine. Fatta eccezione per i punti 1.1.2, 1.7.3 e 1.7.4, che sono sempre applicabili, i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute definiti in altri punti della parte 1 sono applicabili quando la valutazione dei rischi del fabbricante evidenzia la presenza di un dato pericolo.
Le parti da 2 a 6 dell’allegato I sono relative ai seguenti pericoli specifici:
Parte 2 pericoli specifici per talune categorie di macchine:
- macchine alimentari;
- macchine per prodotti cosmetici o farmaceutici;
- macchine portatili tenute e/o condotte a mano;
- apparecchi portatili per il fissaggio e altre macchine ad impatto;
- macchine per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche simili;
- macchine per l'applicazione dei pesticidi
Parte 3 pericoli dovuti alla mobilità delle macchine;
Parte 4 pericoli dovuti ad operazioni di sollevamento;
Parte 5 pericoli specifici delle macchine destinate ai lavori sotterranei;
Parte 6 pericoli dovuti al sollevamento di persone.
La pertinenza dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute definiti in ciascuna di queste parti dipende dal fatto che un dato modello di macchina faccia parte o meno di una o più delle categorie di macchine indicate nelle parti 2 o 5 o dall’eventuale presenza di uno o più dei pericoli specifici indicati nelle parti 3, 4 e 6 emersa a seguito della valutazione dei rischi effettuata dal fabbricante - cfr. §160: commenti sul principio generale 2. Ad esempio, una piattaforma di lavoro mobile elevabile è soggetta ai requisiti indicati nelle parti 1, 3, 4, e 6. Una sega circolare tenuta a mano per la lavorazione del legno è soggetta ai requisiti indicati nelle parti 1 e 2.
In taluni casi, i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute indicati nelle parti da 2 a 6 sono accessori ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute definiti in altre parti dell’allegato I che prendono in considerazione lo stesso tipo di pericolo, come indicato nei commenti sui punti corrispondenti.

Possibile segnalazione a norme tecniche abrogate, valutare sulle nuove.

Elaborato Certifico Srl - IT Rev. 1.0 2017

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  • Published: 10 September 2017
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Risk Assessment Complete summary: Overview State


RA Complete summary: Overview State Risk Assessment

CEM4: from Rel 4.5.3

From Rel 4.5.3 of CEM4, to facilitate immediate understanding of the Risk Assessment has been prepared a new report "RA Complete summary", with which, in addition to the existing video display of the status of the ongoing, Applicability/Compliance with set values ​​and controls in the preview CEM4, you can print/export the overall state of RA in a few pages, and to have an overview the trend/state of Risk Assessment, and not forcibly to all the print/export. 

The value of the "PASS CARD VR" is the value that indicates, according to the rating made​​, if the card is VR PASS Compliance and the requirement for evaluation is "Compliance".

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  • Published: 03 August 2017
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EN ISO 12100 Valutazione del rischio | File CEM

EN ISO 12100 Valutazione del rischio

La norma importabile in CEM4 

EN ISO 12100:2010
Sicurezza del macchinario - Principi generali di progettazione - Valutazione del rischio e riduzione del rischio

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN ISO 12100 (edizione novembre 2010). La norma specifica la terminologia di base, i principi e una metodologia per il raggiungimento della sicurezza nella progettazione del macchinario.
 
Essa specifica i principi per la valutazione del rischio e la riduzione del rischio per aiutare i progettisti nel raggiungere questo obiettivo. Questi principi si basano sulla conoscenza e l'esperienza della progettazione, dell'utilizzo, degli incidenti, degli infortuni e dei rischi associati al macchinario. Le procedure sono descritte per identificare i pericoli e stimare e valutare i rischi durante le fasi pertinenti del ciclo di vita della macchina, e per eliminare i pericoli o arrivare a ridurre sufficientemente i rischi.
 
Sono fornite linee di orientamento sulla documentazione e la verifica del processo di valutazione del rischio e di riduzione del rischio.La norma è inoltre destinata a essere utilizzata come base per la preparazione delle norme di sicurezza di tipo B o di tipo C. Essa non si occupa di rischi e/o danni agli animali domestici, ai beni o all'ambiente.

 
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  • Published: 14 January 2019
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EN ISO 13850:2015 Funzione di arresto di emergenza - File CEM

EN ISO 13850

EN ISO 13850:2015 Funzione di arresto di emergenza - File CEM

File CEM importabile in CEM4

EN ISO 13850:2015
Sicurezza del macchinario - Funzione di arresto di emergenza - Principi di progettazione

Norma tecnica di tipo B armonizzata direttiva macchine 2006/42/CE

La norma specifica i requisiti di funzionamento e i principi di progettazione per la funzione di arresto di emergenza sul macchinario, indipendentemente dal tipo di energia utilizzata.

...

ISO 13850:2015 Standard specifies functional requirements and design principles for the emergency stop function on machinery, independent of the type of energy used.

It does not deal with functions such as reversal or limitation of motion, deflection of emissions (e.g. radiation, fluids), shielding, braking or disconnecting, which can be part of the emergency stop function.

The requirements for this International Standard apply to all machines, with exception to:

- machines where an emergency stop would not reduce the risk;
- hand-held or hand-operated machines.

NOTE The requirements for the realization of the emergency stop function based on electrical/electronic technology are described in IEC 60204‑1.

Testo dei requisiti

Elaborato Certifico S.r.l. 2018

La norma completa in EN è acquistabile al sito di UNI:

http://store.uni.com/catalogo/index.php/en-iso-13850-2015.html

La norma completa in IT è acquistabile al sito di UNI:

http://store.uni.com/catalogo/index.php/uni-en-iso-13850-2015.html?josso_back_to=http://store.uni.com/josso-security-check.php&josso_cmd=login_optional&josso_partnerapp_host=store.uni.com

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  • Published: 26 June 2018
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EN 1672-1 Food processing machinery: Safety requirements | File CEM

EN 1672 1

EN 1672-1 Food processing machinery: Safety requirements File CEM

La norma tratta i pericoli significativi, le situazioni e gli eventi pericolosi relativi alle macchine per l'industria alimentare e commerciale, quando utilizzate conformemente allo scopo e nelle condizioni previste dal fabbricante, compreso l'uso scorretto ragionevolmente prevedibile.

File CEM importabile in CEM4

La norma, di tipo C, non armonizzata Direttiva macchine 2006/42/CE, tratta i requisiti di sicurezza delle macchine alimentari, essa va applicata insieme alla EN 1672-2:2009 che tratta i requisiti d'igiene delle macchine alimentari.

Macchine alimentari:

EN 1672-1:2014 | requisiti di sicurezza
EN 1672-2:2009 | requisiti d'igiene
 

...

This European Standard deals with the significant hazards, hazardous situations and events relevant to commercial and industrial food processing machines as defined in Clause 3 when they are used as intended and under conditions of misuse which are reasonably foreseeable by the manufacturer (see Clause 4).

This European Standard deals with the significant hazards, hazardous situations and events that occur during transport, assembly and installation, commissioning, setting, teaching, programming , process changeover, operation, cleaning, fault finding and maintenance.

This European Standard deals with those risks which occur commonly in food processing machines and for which common technical requirements can be set which can be applied at all (or most) machines which have that particular hazard.

Exclusions:

This European Standard is not applicable to the following machines:
- food processing machines intended for domestic use;
- food processing machines covered by the machine-specific standards listed in Annex C; 
- packaging machines;
- machines used in the agricultural and animal rearing sectors.

This European Standard does not deal with the hygiene risks to the consumer of the food product handled in the food processing machine. These risks are dealt with in EN 1672-2:2009.

This European Standard is not applicable to food processing machines that were manufactured before the date of its publication as a European Standard.

______

Elaborato Certifico S.r.l. 2018 

Testo requisiti PDF

https://www.cem4.eu/liberatoria

La norma completa in EN è acquistabile al sito di UNI:

http://store.uni.com/catalogo/index.php/uni-en-1672-1-2014.html

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  • Published: 18 May 2018
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EN 547-X Aperture accesso corpo macchine - File CEM

EN 547 1 small

EN 547-X Accessi alle postazioni di lavoro delle macchine

File CEM importabile CEM4 (EN 547-1 e 3)

Le norme della serie EN 547-X sono norme di ergonomia riguardanti la sicurezza del macchinario. La EN 614-1 "Sicurezza del macchinario - Principi ergonomici di progettazione - Terminologia e principi generali" descrive i principi che i progettisti dovrebbero adottare per tenere conto dei fattori ergonomici.

Le norme della serie EN 547-X indicano in qual modo detti principi dovrebbero essere applicati nella progettazione delle aperture destinate a permettere l'accesso completo di un corpo umano.

Le norme (tipo B) della serie EN 547-X armonizzate per la Direttiva macchine 2006/42/CE sono:

EN 547-1:1996+A1:2008
Sicurezza del macchinario - Misure del corpo umano - Parte 1: Principi per la determinazione delle dimensioni richieste per le aperture per l'accesso di tutto il corpo nel macchinario

EN 547-2:1996+A1:2008 
Sicurezza del macchinario - Misure del corpo umano - Parte 2: Principi per la determinazione delle dimensioni richieste per le aperture di accesso

EN 547-3:1996+A1:2008
Sicurezza del macchinario - Misure del corpo umano - Parte 3: Dati antropometrici

La EN 547-1:1996+A1:2008 specifica le dimensioni delle aperture per l’accesso dell'intero corpo da applicarsi al macchinario come è definito nella EN ISO 12100. Essa indica le dimensioni alle quali sono applicabili i valori riportati nella EN 547-3. I valori per i requisiti degli spazi supplementari sono contenuti nell'appendice A. La presente norma europea è stata prioritariamente prevista per il macchinario fisso; per il macchinario mobile possono essere previsti requisiti specifici supplementari.

Le dimensioni delle aperture dei passaggi sono basate sui valori al 95° e al 99° percentile della popolazione interessata quale potenziale utilizzatrice. I valori al 99° percentile sono utilizzati per le uscite di emergenza.

I dati antropometrici riportati nella EN 547-3 traggono origine da misure statiche di persone nude e non tengono conto dei movimenti del corpo, nè degli indumenti, degli equipaggiamenti, delle condizioni di funzionamento del macchinario e delle condizioni ambientali.

La presente norma europea indica come integrare i dati antropometrici con gli spazi supplementari, che servono a tenere conto di questi fattori.

Un'apertura di passaggio è un'apertura che permette il movimento o l'entrata di tutto il corpo di una persona, dando la possibilità di effettuare operazioni quali l’azionamento di dispositivi di comando, la sorveglianza di processi e l'osservazione dei risultati del lavoro.

La presente norma europea specifica le dimensioni minime, non quelle ottimali, per le aperture. Ovunque sia possibile dal punto di vista della sicurezza le dimensioni dovrebbero essere aumentate.

Inoltre le aperture di passaggio dovrebbero essere sufficientemente ampie da permettere una fuga rapida in caso di pericolo.

Gli spazi supplementari x e y di cui da 4.1 a 4.5 sono riportati nell'appendice A. 
I valori a1, h1, ecc. sono riportati nella EN 547-3.

1. Apertura per un movimento orizzontale in avanti in postura eretta:

EN 547 1 caso 1

A = h1 (P95 o P99) + Y 
B = a1 (P95 o P99) + X
A Altezza dell’apertura
B Larghezza dell’apertura 
h1 Statura
a1 Distanza tra i gomiti
Y Spazio supplementare in altezza
X Spazio supplementare in larghezza 
X=a1-1 + a1-2

P95: 95° percentile della popolazione di utilizzatori prevista 
P99: 99° percentile della popolazione di utilizzatori prevista

dove i valori di h1 e a1 sono estratti da EN 547-3:

h1 statura P95 1 881
h1 statura P99 1 944
a1 distanza tra i gomiti P95 545
a1 distanza tra i gomiti P99 576

con le seguenti misure per gli spazi supplementari X e Y (EN 547-1 A2.1)

Spazio supplementare in altezza X per:
- spazio libero per i movimenti del corpo: 50 mm
- marcia rapida, corsa, uso frequente o di lunga durata: 100 mm
- indumenti da lavoro: 20 mm
- indumenti che possono essere danneggiati dal contatto con le pareti del passaggio: 100 mm
- indumenti pesanti invernali o indumenti di protezione individuale: 100 mm
- trasporto di persone infortunate: 200 mm

Spazio supplementare in larghezza Y per:
- spazio libero per i movimenti del corpo: 50 mm
- marcia rapida, corsa, uso frequente o di lunga durata: 100 mm
- scarpe o calzature pesanti: 40 mm
- dispositivi di protezione individuale che innalzano la statura, per esempio elmetti: 60 mm

Appendice ZB (Informativa)

Relazione tra questo standard europeo ed i Requisiti Essenziali della Direttiva macchine 2006/42/CE.

L’applicazione della norma è Presunzione di Conformità ai RESS:

ZB B1

Tabella ZB.B.1- Corrispondenza tra la presente norma europea e la direttiva 2006/42/CE

1.1.6 - Ergonomia
1.6.1 - Manutenzione della macchina
1.6.2 - Accesso ai posti di lavoro e ai punti d'intervento utilizzati per la manutenzione
1.6.5 - Pulitura delle parti interne
3.2.1 - 3.2.1. Posto di guida
3.4.5 - Mezzi di accesso

____________

Le norme (tipo B) della serie EN 547-X armonizzate per la Direttiva macchine 2006/42/CE:

EN 547-1:1996+A1:2008
Sicurezza del macchinario - Misure del corpo umano - Parte 1: Principi per la determinazione delle dimensioni richieste per le aperture per l'accesso di tutto il corpo nel macchinario
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EN 547-2:1996+A1:2008 
Sicurezza del macchinario - Misure del corpo umano - Parte 2: Principi per la determinazione delle dimensioni richieste per le aperture di accesso
http://store.uni.com/catalogo/index.php/uni-en-547-2-2009.html

EN 547-3:1996+A1:2008
Sicurezza del macchinario - Misure del corpo umano - Parte 3: Dati antropometrici
http://store.uni.com/catalogo/index.php/uni-en-547-3-2009.html

Altre ergonomia:

EN 614-1:2006+A1:2009
Sicurezza del macchinario - Principi ergonomici di progettazione - Parte 1: Terminologia e principi generali
http://store.uni.com/catalogo/index.php/uni-en-614-1-2009.html

EN 614-2:2000+A1:2008
Sicurezza del macchinario - Principi ergonomici di progettazione - Parte 2: Interazioni tra la progettazione del macchinario e i compiti lavorativi
http://store.uni.com/catalogo/index.php/uni-en-614-2-2009.html

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  • Published: 23 March 2018
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Machinery Directive: Harmonized Standards March 2018

Harmonized Standards Machinery Directive March 2018

Harmonized Standards Machinery Directive March 2018

09 march 2018

Commission communication in the framework of the implementation of Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 95/16/EC 
(Publication of titles and references of harmonized standards under the EU legislation on harmonization) 
(Text with EEA relevance)

Com 2018/C 092/01 of 09 march 2018

Harmonized Standards online

View archive Comunication Harmonized Standards Machinery Directive

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  • Published: 09 March 2018
  • Hits: 9170

Emissione acustica macchine all'aperto (OND)

Emissione acustica macchine all'aperto (OND)

D. Lgs 4 settembre 2002 n. 262 (OND) - Testo consolidato 2017

Decreto di attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto. 

Testo allegato PDF Riservato Abbonati Certifico

Testo consolidato con:

0. Decreto Legislativo 4 settembre 2002, n. 262
Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto.
(GU n.273 del 21.11.2002 - Suppl. Ordinario n. 214)

1. Decreto 24 luglio 2006 
Modifiche dell'allegato I - Parte b, del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, relativo all'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate al funzionamento all'esterno. 
(GU n.182 del 07.08.2006)

2. Decreto Legislativo 17 febbraio 2017, n. 41
Disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere i), l) e m) della legge 30 ottobre 2014, n. 161. 
(GU n.79 del 04.04.2017)
___________

La Direttiva 2000/14/CE, concernente l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto, comunemente detta “OND” (Outdoor Noise Directive), riguarda le macchine rientranti in direttiva macchine 2006/42/CE, semoventi o mobili, destinate a funzionare all’aperto.

Una macchina soggetta a Direttiva OND, è, quindi, sicuramente una macchina che deve sottostare agli obblighi della direttiva macchine 2006/42/CE, più a tutti gli obblighi della Direttiva 2000/14/CE.

Nella Direttiva si fa riferimento a 57 tipi di macchine ed attrezzature definite in Allegato I (Parte A), per ognuna di esse se ne da:

 - Definizioni Allegato I (Parte A)
-  Elenco Macchine ed attrezzature soggette a limiti di emissione acustica  Allegato I (Parte B) (Art. 10)
-  Elenco Macchine ed attrezzature soggette solo alla marcatura Allegato I (Parte C)

In allegato III sono indicati i Metodi di misurazione del rumore aereo per ciascun tipo di  attrezzatura (Parte B)

Per tali macchine deve essere indicato il livello di potenza sonora (livello di potenza sonora ponderato A in dB riferito a 1 pW quale definito in EN ISO 3744 e EN ISO 3746)


Prezzo: Gratuito
Formato: pdf
Pagine: +70
Ed: 1.0
Pubblicato: 27/06/2017
A cura: Ing. Marco Maccarelli
Editore: Certifico s.r.l. 
Lingue: Italiano 
ISBN: 978-88-98550-70-8
Riservato Abbonati Certifico: Marcatura CE/2X/3X/4X/Full

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  • Published: 06 December 2017
  • Hits: 4383

EN ISO 12100: la Riduzione del rischio in CEM4 Report

EN ISO 12100: la Riduzione del rischio in CEM4 Report

Dalla versione di CEM4 Rel. 4.8.9 è stata introdotta sui report la visualizzazione grafica/numerica del fattore di riduzione della stima del rischio da iniziale a finale/residuo in accordo con il metodo ibrido del Rapporto Tecnico ISO/TR 14121-2 p.6.5

In allegato una il Report di una scheda di Valutazione EN ISO 12100 con la visualizzazione del fattore di riduzione del rischio.

Scheda AR

1. Stima Rischio iniziale: (Classe 8 / Gravità 2) | Zona gialla

 

2. Stima Rischio finale: (Classe 5 / Gravità 2) | Zona verde

 

3. Riduzione

CEM 4 Rel. 4.8.9

Download Demo/Trial

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  • Published: 18 October 2017
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CEM4: Debugger Documenti - Rel. 4.8.9 Ottobre 2017

CEM4: Debugger Documenti - Rel. 4.8.9 Ottobre 2017

Dalla versione Rel. 4.8.9 del 12 Ottobre 2017, è stata aggiunta la funzionalità "Debugger Documenti".

Con il Debugger Documenti, il software CEM4 effettua un controllo "logico" e/o numerico sui campi dei Documenti, in particolare, al momento, sulle schede di Valutazione ed Analisi dei Rischi, segnalando determinate "incongruenze logiche e/o numeriche" afferenti specifici campi dei Report ed ottenendo, in questo modo, dei "Report Debugger"(1).


Download Documento: CEM4 Debugger Rev. 00 2017


Nella tabella seguente sono illustrati tutti i controlli attivi del Debugger Documenti nella Rel 4.8.9.

Controlli attivi Debugger Documenti Rel. 4.8.9

1. Avviso scheda con conformità non stabilita

2. Avviso report vuoto

3. Avviso fattore di riduzione (Classe di probabilità (Cl) finale maggiore di quella iniziale)

4. Avviso fattore di riduzione (Severità (Se) finale maggiore di quella iniziale)

5. Stima del rischio iniziale incompleta

6. Stima del rischio finale incompleta

7. Verifica report schede conformi/non conformi/applicabili/non applicabili

(1) Il Debugger Documenti è comunque una funzione di controllo "passante" e non bloccante sull'attività che si sta svolgendo

Negli esempi seguenti sono mostrati due possibili incongruenze logica e logico/numerica.

1. Incongruenza logica:

Nella Scheda di Valutazione dei Rischi EN ISO 12100 (VR), se è stata segnalata la presenza di un Pericolo, il valore dello stato di uscita/finale della VR dovrà essere "Conforme" o "Non Conforme", lo stato "Non esaminato", è incongruente e non dovrà essere presente nel Report (segnalazione del Debugger).

Es:

Scheda VR
Campo "Pericolo presente" Campo "Conformità" Debugger Note
SI Non esaminato Interviene

Se è stato selezionato un pericolo il campo “Conformità” deve assume gli stati:

1. Conforme
2. Non Conforme

2. Incongruenza logico/numerico:

Nella Scheda di Valutazione dei Rischi EN ISO 12100 (VR), se è stata individuata la gravità nella stima del rischio iniziale (SE=2), il valore della gravità nella stima del rischio finale non potrà essere maggiore di quella iniziale (SE=3), e tale situazione, salvo valutazioni soggettive, è incongruente e non dovrà essere presente nel Report (segnalazione del Debugger)..

Es:

Scheda VR
Stima del rischio iniziale Stima del rischio finale  Debugger Note
SI (Se=2) SI (Se=3) Interviene

Nella stima del rischio è da controllare un aumento della Gravità (SE) dalla stima del rischio iniziale a quella finale:

Stima del rischio iniziale: (Se=2)
Stima del rischio finale: (Se=3)


Il Debugger documenti, sarà potenziato per il controllo di diversi aspetti logici e/o numerici sui Documenti.

_____________________

Esempio delle schermate del Debugger Documenti nell'esempio 1

1.1 Avviso Degugger

All'Anteprima di stampa, si attiva l'avviso del Debugger sulla Scheda VR (click zoom):



1.2. Visualizzazione Debugger

Viene/vengono mostrata/e la/e l'incongruenza/e dove intervenire (click zoom):

 

Certifico Srl - IT Rev. 00 2017

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  • Published: 16 October 2017
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CEM4: Riduzione stima del rischio



CEM4 Riduzione della Stima del rischio

Rel. 4.8.9

Dalla Versione CEM4 4.8.9 di Ottobre 2017 è modificato il Report di Valutazione del rischio RESS/Pericoli per l’inserimento del valore numerico/grafico della riduzione del rischio in riferimento alle matrici di stima del metodo ibrido ISO/TR 14121-2:2012 p. 6.5 (Fig. 1) confrontato tra la stima del rischio iniziale e finale/residuo (Fig. 2).



Fig. 1 - Finestra matrici di calcolo

Fig. 2 - Valore numerico/grafico della riduzione del rischio 

Tale valore inserito alla fine del report, darà un’evidenza immediata della riduzione effettuata (Fig. 3).

Fig. 3 - Valore visualizzato in calce al Report VR

Alert di controllo

Prima della stampa/anteprima/esportazione del report di analisi è inserito un alert a seguito dei seguenti controlli:

1. il valore numerico della stima finale non deve essere superiore a quello iniziale;
2. a parità di valore numerico la gravità selezionata nella stima finale non deve essere superiore a quella iniziale.

Vedi Fig. 4



Fig. 4 - Possibili alert

Gli avvisi, saranno, comunque, ignorabili dall'utente che potrà decidere se proseguire ugualmente.

Nella finestra degli avvisi o in un'altra finestra collegata saranno inseriti i RESS/pericoli coinvolti e le schede si analisi coinvolte.

Gli avvisi non compaiono nei seguenti casi:

a. non sono verificati i punti 1, 2;
b. le due valutazioni danno lo stesso risultato ed hanno la stessa gravità;
c. una delle due valutazioni (iniziale o finale) non è stata valorizzata.


Seguiranno altre info.


Certifico Srl - Perugia IT
www.cem4.eu 
info@certifico.com
800 14 47 46
075 599 73 63 - 075 599 7343

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  • Published: 09 September 2017
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Guide to application of the Machinery Directive 2006/42/EC - Ed. 2017



Guide to application of the Machinery Directive 2006/42/EC

Edition 2.1 - July 2017
(Update of 2nd Edition)

Repeal

Regulation (EU) 2023/1230

Article 51 Repeals

2. Directive 2006/42/EC is repealed with effect from 20 January 2027.

Directive 2006/42/EC is a revised version of the Machinery Directive, the first version of which was adopted in 1989. The new Machinery Directive has been applicable since 29th December 2009. The Directive has the dual aim of harmonising the health and safety requirements applicable to machinery on the basis of a high level of protection of health and safety, while ensuring the free circulation of machinery on the EU market. The revised Machinery Directive does not introduce radical changes compared with the previous versions. It clarifies and consolidates the provisions of the Directive with the aim of improving its practical application.

While the revised Machinery Directive was being discussed by the Council and the European Parliament, the Commission agreed to prepare a new Guide to its application. The purpose of the Guide is to provide explanations of the concepts and requirements of Directive 2006/42/EC in order to ensure uniform interpretation and application throughout the EU. The Guide also provides information about other related EU legislation. It is addressed to all of the parties involved in applying the Machinery Directive, including machinery manufacturers, importers and distributors, Notified Bodies, standardisers, occupational health and safety and consumer protection agencies and officials of the relevant national administrations and market surveillance authorities. It may also be of interest to lawyers and to students of EU law in the fields of the internal market, occupational health and safety and consumer protection.
It should be stressed that only the Machinery Directive and the texts implementing its provisions into national law are legally binding.

The Guide is published on the Commission’s Website EUROPA in English. This updated Edition 2.1 is intended to be a living document, edited and updated with new guidance once approved by the Machinery Working Group. It will be made available in other EU languages, but only the English version will be checked by the Commission. Therefore, in case of doubt, the English version should be taken as the reference.
The Guide can be downloaded and is presented in a printable format. The text of the Directive is presented in boxed red italic type - the comments follow in black type.

The Guide has been prepared with the help of an Editorial Group2 and this Update of the 2nd Edition has been carried out by an external consultant and the Commission, assisted by some of the members of the Editorial Group. The Commission4 wishes to warmly thank the members of the Editorial Group both for the huge amount of work they have carried out as well as for the efficient, constructive and cooperative spirit in which the drafts have been prepared. In parallel to the work of the Editorial Group, a Machinery Core Group established by Orgalime, including representatives of the main sectors of machinery manufacturing, has provided invaluable input from the industry. The drafts prepared by the Editorial Group have been submitted to the Member States and stakeholders for comments. The Commission would also like to thank all those who have made comments. We have tried to take them into account as far as possible.

European Commission  2017

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  • Published: 24 July 2017
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Regulation on machinery | Consolidated text 2025

Ed: 2.0 April 2025
Operating Systems: iOS/Android
Publication Date: 09/4/2025
Author: Dr. Eng. Marco Maccarelli
Publisher: Certifico s.r.l.
ISBN: 978-88-98550-11-1

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Regolamento  UE  2023 1230

Regulation (EU) 2023/1230

Download Text Machinery Regulation EN

Regulation (EU) 2023/1230 of the European parliament and of the Council of 14 June 2023 on machinery and repealing Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council and Council Directive 73/361/EEC.

(OJ n. 165/1 del 29.06.2023)

Enter into force: 19.07.2023

All web text

Changelog 2005-2020

What we did from 2005 to December 2020. 

The evolution of CEM4 2005-2020: Everything that has been done from version 2 to 4. 

Copyright Certifico S.r.l. - IT

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Machinery Directive

Machinery Directive 2006/42/EC of the Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 95/16/EC (recast)

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Machinery directive HS

ebook Machinery Directive & Harmonised Standards Ed. 8.0 March 2021

Directive 2006/42/EC & HAS Harmonised Standards database 2021

Operating System: iOS/Android
Pubblicate Date: 26/03/2021
Publisher: Certifico s.r.l.
Language: English

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Guide to application of the Machinery Directive 2006/42/EC

Edition 2.2 - October 2019
(Update of 2nd Edition)

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Archive Harmonized standards Machinery Directive

All the Communications of the harmonized standards published since 2014. The application of the harmonized standards is "Presumption of Conformity" to compliance with the RESS of Annex I of the Machinery Directive 2006/42/EC.

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