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CEM File

EN ISO 3691-1:2015 Sicurezza Carrelli Industriali | CEM

EN ISO 3691-1:2015 Carrelli Industriali | Sicurezza e verifiche

File CEM importabile in CEM4 della norma per la sicurezza dei carrelli industriali; disponibile il file PDF al Documento "Vademecum Sicurezza carrelli elevatori".

La EN ISO 3691-1 è la norma di riferimento per la sicurezza carrelli Industriali. La norma, di tipo C, è armonizzata per la Direttiva macchine 2006/42/CE (vedi le norme armonizzate online)

Oltre a poter essere utilizzata in "Presunzione di Conformità" per la marcatura CE di carrelli industriali nuovi, dovrebbe essere utilizzata per adeguamenti, manutenzioni di carrelli già immessi sul mercato secondo il concetto di "Buona Tecnica / Regola dell'arte", infatti il D.Lgs. 81/2008, conferisce alle norme tecniche, il ruolo primario di  "strumenti sicurezza in progress" (Vedi Art. 18. comma z).

D.Lgs. 81/2008 Riferimenti "Buona Tecnica" Art. 18, 71, 81

Art. 18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
...
z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.

...
Art. 71. Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all'articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.

2. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione:

a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse;
d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.

3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell'allegato VI.

4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

a) le attrezzature di lavoro siano:

1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso;
2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione;
3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera z);

b) siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.

5. Le modifiche apportate alle macchine quali definite all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, per migliorarne le condizioni di sicurezza in rapporto alle previsioni del comma 1, ovvero del comma 4, lettera a), numero 3), non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore.

6. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l'uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell'ergonomia.

7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati;

b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.

8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché:

a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento;

b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:

1. ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;

2. ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività;

c) Gli interventi di controllo di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.

9. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.

10. Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate al di fuori della sede dell'unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo.

11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell’allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta.

Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. Per l’effettuazione delle verifiche l’INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all’esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell’organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro

12. Per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l'ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.

13. Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'allegato VII, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

13-bis. Al fine di garantire la continuità e l'efficienza dei servizi di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco può effettuare direttamente le verifiche periodiche di cui al comma 11, relativamente alle attrezzature riportate nell'allegato VII di cui dispone a titolo di proprietà o comodato d'uso. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede a tali adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

14. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 6, vengono apportate le modifiche all'allegato VII relativamente all'elenco delle attrezzature di lavoro da sottoporre alle verifiche di cui al comma 11.

Art. 81. Requisiti di sicurezza
..."1.Tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonché le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola d’arte".
-...2. Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, i materiali, i macchinari, le apparecchiature, le installazioni e gli impianti di cui al comma precedente, si considerano costruiti a regola d’arte se sono realizzati secondo le pertinenti norme tecniche"...


EN ISO 3691-1:2015
Industrial trucks - Safety requirements and verification - Part 1: Self-propelled industrial trucks, other than driverless trucks, variable-reach trucks and burden-carrier trucks (ISO 3691-1:2011, including Cor 1 :2013)UNI EN ISO 3691-1:2015

UNI EN ISO 3691-1:2015
Carrelli Industriali - Requisiti di sicurezza e verifiche - Parte 1: Carrelli industriali motorizzati, esclusi quelli senza conducente, i telescopici e i trasportatori per carichi

29 ottobre 2015

La presente parte della UNI EN ISO 3691 fornisce requisiti di sicurezza e i mezzi per la verifica dei seguenti tipi di carrelli industriali motorizzati come definito nella UNI ISO 5053:
- carrelli industriali elevatori controbilanciati con forche a sbalzo;
- carrelli con sollevatore retrattile o con piastra porta forche retrattile;
- carrelli elevatori con forche fra i longheroni;
- carrelli elevatori a forche ricoprenti;
- carrelli elevatori a pianale ad alto sollevamento;
- carrelli con posto di guida elevabile fino a 1 200 mm;
- carrelli elevatori a presa unilaterale;
- carrelli elevatori a presa bilaterale ed a presa frontale e laterale;
- carrelli per pallet (transpallets);
- carrelli elevatori bidirezionali e multi direzionali;
- carrelli trattori con forza di traino fino a 20.000 N, compresi;
- carrelli elevatori fuoristrada;
- carrelli industriali alimentati a batteria, a gasolio, benzina o GPL (gas di petrolio liquefatto).

UNI Edizione 2015: http://store.uni.com/catalogo/index.php/uni-en-iso-3691-1-2015.html

Elaborato Certifico S.r.l. 2017 - Controllare su norma in vigore

Leggi la liberatioria dei file CEM:

https://www.cem4.eu/liberatoria

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  • Published: 19 November 2017
  • Hits: 6001

Raccolta segnaletica ISO 7010 Ed. 2017 - File CEM

ISO 7010 Raccolta dei Segnali di sicurezza previsti dalla norma - Ed. 2017

File CEM importabile in CEM4

Aggiornata la raccolta segnaletica ISO:2011 (UNI 2012) alla versione ISO 2016 (UNI 2017 emendamento ISO 7:2017), quindi da 7 emendamenti che introducono altri 100 cartelli.

ISO 7010:2011
Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Registered safety signs

ISO 7010:2011/Amd 1:2012
ISO 7010:2011/Amd 2:2012
ISO 7010:2011/Amd 3:2012
ISO 7010:2011/Amd 4:2013
ISO 7010:2011/Amd 5:2014
ISO 7010:2011/Amd 6:2014
ISO 7010:2011/Amd 7:2016

La norma prescrive i segnali di sicurezza da utilizzare nella prevenzione degli infortuni, nella protezione dal fuoco, per l’informazione sui pericoli alla salute e nelle evacuazioni di emergenza.
La forma e il colore di ogni segnale di sicurezza sono conformi alla ISO 3864-1 e la progettazione dei segni grafici è conforme alla ISO 3864-3.
La norma è applicabile a tutti i siti in cui le questioni legate alla sicurezza delle persone necessitano di essere poste.Comunque, non è applicabile ai segnali utilizzati nel traffico ferroviario, stradale, fluviale, marittimo e aereo e, in generale, in quei settori soggetti a una regolamentazione che può differire in alcuni punti della presente norma e della serie ISO 3864.
La norma specifica gli originali dei segnali di sicurezza che possono essere ridotti o ingranditi per esigenze di riproduzione e di applicazione.

Attenzione: Importare in CEM4 come Raccolta segnaletica:

Da CEM4: File/Importa file di scambio/Raccolte di cartelli

http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/uni-en-iso-7010-2017.html

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  • Published: 21 July 2017
  • Hits: 6205

EN ISO 12100:2010: Pericolo | Situazione pericolosa | Evento pericoloso

EN ISO 12100:2010: Pericolo | Situazione pericolosa | Evento pericoloso

EN ISO 12100 nell'Appendice B distingue chiaramente:

1. Pericoli 
2. Situazioni pericolose
3. Eventi pericolosi

La appendice fornisce, in prospetti separati, esempi di pericoli, situazioni pericolose ed eventi pericolosi per chiarire questi concetti e per aiutare le persone che svolgono la valutazione del rischio nel processo di identificazione dei pericoli.

Gli elenchi dei pericoli, delle situazioni pericolose e degli eventi pericolosi riportati nella presente appendice non sono esaustivi e non sono presentati in ordine di priorità.

Pertanto, il progettista dovrebbe anche identificare e documentare tutti gli altri pericoli, situazioni pericolose o eventi pericolosi esistenti nella macchina.

Riportiamo, l'elenco estrapolato dalla norma tecnica UNI EN ISO 12100: 2010, pericoli modificabili, aggiornabili e stampabili in CEM4.

- Pericoli
- Situazioni pericolose
- Eventi pericolosi

Rev. 2017

  • Published: 27 March 2017
  • Hits: 5611

EN ISO 14122-1 Mezzi di accesso permanenti al macchinario - file CEM

Estratto EN 14122-1 Mezzi di accesso permanenti al macchinario

File CEM importabile in CEM4 / Tabella doc di scelta

NB. Verificare su norma ufficiale UNI/ISO

EN 14122-1:2010
Sicurezza del macchinario
Mezzi di accesso permanenti al macchinario
Parte 1: Scelta di un mezzo di accesso fisso tra due livelli

La norma fornisce i requisiti generali per l'accesso alle macchine fisse e una guida relativa alla scelta corretta dei mezzi di accesso quando non è possibile accedere alle macchine fisse direttamente dal livello del terreno o da un piano.
La norma si applica ai mezzi di accesso permanenti che fanno parte di una macchina fissa, alle parti regolabili non motorizzate e alle parti mobili dei mezzi di accesso fissi

_______

Update Edizione 2016 della norma

EN ISO 14122-1:2016
Safety of machinery
Permanent means of access to machinery
Part 1: Choice of fixed means and general requirements of access

 

Vedi la Tabella di scelta doc

http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=61279

http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/UNI-EN-ISO-14122-1-2016.html

https://www.evs.ee/products/evs-en-iso-14122-1-2016

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  • Published: 02 February 2017
  • Hits: 21782

RESS All. I Direttiva macchine: i Commenti ufficiali File CEM



RESS All. I Direttiva macchine: Commenti ufficiali in formato CEM/PDF

Disponibile il File CEM dei Commenti ai RESS Fonte Guida Direttiva macchine UE, importabili in CEM4.

Allegato, inoltre l'esportazione dei Commenti formato PDF.

La Guida intende agevolare la comprensione dei concetti e delle prescrizioni della direttiva 2006/42/CE al fine di garantirne l’uniforme interpretazione e applicazione in tutta l’UE. 

Essa è rivolta a tutti i soggetti interessati all’applicazione della direttiva macchine, ivi inclusi i fabbricanti, gli importatori e i distributori di macchine, gli organismi notificati, gli organismi di normalizzazione, le autorità preposte alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e alla protezione dei consumatori, nonché i funzionari delle competenti amministrazioni nazionali e delle autorità di vigilanza del mercato. 
Essa può essere di interesse anche per gli avvocati e gli studiosi del diritto dell’UE in materia di mercato interno, di salute e sicurezza sul lavoro e di protezione dei consumatori.
La guida è stata approvata dal comitato “macchine” il 2 giugno 2010. 
Si precisa che solo la direttiva macchine e le relative normative nazionali di recepimento sono giuridicamente vincolanti

RESS Allegato I
I requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute indicati nella parte 1 dell’allegato I devono essere considerati dai fabbricanti di tutte le categorie di macchine.
Fatta eccezione per i punti 1.1.2, 1.7.3 e 1.7.4, che sono sempre applicabili, i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute definiti in altri punti della parte 1 sono applicabili quando la valutazione dei rischi del fabbricante evidenzia la presenza di un dato pericolo.
Le parti da 2 a 6 dell’allegato I sono relative ai seguenti pericoli specifici:
Parte 2 pericoli specifici per talune categorie di macchine:
- macchine alimentari;
- macchine per prodotti cosmetici o farmaceutici;
- macchine portatili tenute e/o condotte a mano;
- apparecchi portatili per il fissaggio e altre macchine ad impatto;
- macchine per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche simili;
Parte 3 pericoli dovuti alla mobilità delle macchine;
Parte 4 pericoli dovuti ad operazioni di sollevamento;
Parte 5 pericoli specifici delle macchine destinate ai lavori sotterranei;
Parte 6 pericoli dovuti al sollevamento di persone.
La pertinenza dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute definiti in ciascuna di queste parti dipende dal fatto che un dato modello di macchina faccia parte o meno di una o più delle categorie di macchine indicate nelle parti 2 o 5 o dall’eventuale presenza di uno o più dei pericoli specifici indicati nelle parti 3, 4 e 6 emersa a seguito della valutazione dei rischi effettuata dal fabbricante

Possibile segnalazione a norme tecniche abrogate, valutare sulle nuove.

Elaborato Certifico Srl - IT Rev. 00 2016

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  • Published: 12 December 2016
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EN 10218:2011 Isole robotizzate - File CEM

EN ISO 10218-2:2011

Robot e attrezzature per robot - Requisiti di sicurezza per robot industriali - Parte 2: Sistemi ed integrazione di robot
 
File CEM importabile CEM4

La norma specifica requisiti di sicurezza per l'integrazione di robot industriali e sistemi di robot industriali come definito nella UNI EN ISO 10218-1, e celle di robot industriali.

La norma descrive i pericoli di base e le situazioni pericolose identificate con questi sistemi, e fornisce i requisiti per eliminare o ridurre adeguatamente i rischi associati a questi pericoli. La norma specifica inoltre requisiti per un sistema industriale robotizzato come parte di un sistema di produzione integrato.

Elaborata su Fonte ISO

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  • Published: 21 October 2016
  • Hits: 9779

EN ISO 14120 Ripari - File CEM



EN ISO 14120 Ripari

File CEM importabile CEM4

EN ISO 14120:2015
Sicurezza del macchinario - Ripari - Requisiti generali per la progettazione e la costruzione di ripari fissi e mobili
La norma specifica i requisiti generali per la progettazione, costruzione e selezione di ripari forniti per proteggere le persone dai pericoli meccanici.

La norma EN ISO 14120 è armonizzata per la Direttiva macchine 2006/42/CE dal 13 Maggio 2016 (entrata in vigore 31 Maggio 2016) ed è "Presunzione di Conformità" ai rispetto dei RESS 1.4 dell'Allegato I.

Testo Requisiti PDF

Elaborato Certifico Srl 2016 su norma Licenza EVS
Liberatoria file CEM

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  • Published: 23 May 2016
  • Hits: 11400

Linee guida per la qualificazione del sistema di manutenzione - file CEM

UNI 11414:2011 File .CEM

Linee guida per la qualificazione del sistema di manutenzione

ID 2364 | 16.07.2021 / Allegato file CEM importabile CEM4

La norma UNI 11414:2011 fornisce le linee guida per qualificare un sistema di manutenzione attraverso una metodologia completa, strutturata e trasversale.

La norma fornisce le linee guida per qualificare un sistema di manutenzione attraverso una metodologia completa, strutturata e trasversale.

La norma definisce pertanto i requisiti necessari per verificare la conformità del sistema di manutenzione rispetto al contesto in cui opera e in particolare si propone di valutare:

- la coerenza organizzativa del sistema di manutenzione,
- il posizionamento strategico della manutenzione,
- la coerenza delle politiche di manutenzione rispetto alla strategia di manutenzione perseguita,
- il grado di ingegnerizzazione della manutenzione,
- l’osservanza delle normative su sicurezza, salute e tutela ambientale.

La norma tiene inoltre conto delle specificità relative alla natura e alla complessità del sistema di manutenzione soggetto a qualifica. In particolare la norma dettaglia le modalità di esecuzione del processo di qualifica in relazione al fatto che il sistema manutentivo sia:

- interno, o
- esterno.

Documento di approfondimento applicazione norma

UNI 11414 Approfondimento

UNI 11414:2011 "Manutenzione - Linee guida per la qualificazione del sistema di manutenzione"

Entrata in vigore: 19 maggio 2011

http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/uni-11414-2011.html

Download Testo requisiti pdf

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  • Published: 06 March 2016
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Nuova Direttiva PED 2014/68/UE: file CEM

Nuova Direttiva PED 2014/68/UE: file CEM

Requisiti della Direttiva PED 2014/68/UE (Allegato I e II), in formato File CEM importabile in CEM4 elaborato sia per le Sezioni "Check list" / "Normativa".

La Nuova Direttiva PED 2014/68/UE è entrata in vigore il 17 Luglio 2014 e abroga la vecchia direttiva 97/23/CE dal 19 Luglio 2016.

Direttiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione).

Allegato I - REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA
Allegato I - TABELLE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

Sono presenti 2 file che saranno visibili dopo l'importazione in CEM4 nelle rispettive sezioni:

1. Formato "Checklist" (Sezione Check list di CEM4)
2. Formato "Normativa" (Sezione Normativa di CEM4)

Nuova Direttiva PED 2014/68/UE

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  • Published: 18 February 2016
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EN ISO 14159 Hygiene requirements for the design of machinery

EN ISO 14159 Hygiene requirements for the design of machinery

File CEM importable CEM4

This International Standard specifies hygiene requirements of machines and provides information for the intended use to be provided by the manufacturer. It applies to all types of machines and associated equipment used in applications where hygiene risks to the consumer of the product can occur.

This International Standard does not cover requirements relative to the uncontrolled egress of microbiological agents from the machine.

Relationship between this European Standard and the Essential Requirements of EU Directive 2006/42/EC
This European Standard has been prepared under a mandate given to CEN by the European Commission and the European Free Trade Association to provide a means of conforming to Essential Requirements of the  New Approach Directive Machinery 2006/42/EC:

Presuntion of Conformity EHSR Annex I, 2.1 Foodstuffs machinery etc

http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/uni-en-iso-14159-2008.html

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  • Published: 18 October 2015
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RESS All. I Direttiva macchine: Commenti ufficiali CEM/PDF Update 09.2017

RESS All. I Direttiva macchine: Commenti ufficiali in formato CEM/PDF Update 09.2017

Disponibile il File CEM dei Commenti ai RESS Fonte Guida Direttiva macchine UE, importabili in CEM4.

Allegato, inoltre l'esportazione dei Commenti formato PDF.

Update Settembre 2017

A seguito della pubblicazione dell'edizione 2.1 - Luglio 2017 (Update of 2nd Edition) della Guida all'applicazione della Direttiva macchine 2006/42/CE, in lingua inglese, sono stati pubblicati commenti alla Parte 2.4 - pericoli specifici per ler macchine per l'applicazione dei pesticidi.  Questo aggiornamento alla seconda edizione della Guida, Edition 2.1, è stato, in parte, completato per includere le modifiche apportate alla Direttiva Macchine dalla Direttiva 2009/127/CE macchine per l’applicazione di pesticidi e il regolamento (UE) n 167/2013 sull'approvazione e la vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (trattori).

Il file formato CEM/PDF RESS All. I Direttiva macchine è stato aggiornato inserendo i commenti ufficali (EN) alla parte 2.4. Inoltre sono stati inserite modifiche all'Allegato I, così come stabilito dalla Direttiva 2009/127/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 "macchine per l’applicazione di pesticidi".

La Guida intende agevolare la comprensione dei concetti e delle prescrizioni della direttiva 2006/42/CE al fine di garantirne l’uniforme interpretazione e applicazione in tutta l’UE. 

Essa è rivolta a tutti i soggetti interessati all’applicazione della direttiva macchine, ivi inclusi i fabbricanti, gli importatori e i distributori di macchine, gli organismi notificati, gli organismi di normalizzazione, le autorità preposte alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e alla protezione dei consumatori, nonché i funzionari delle competenti amministrazioni nazionali e delle autorità di vigilanza del mercato. 
Essa può essere di interesse anche per gli avvocati e gli studiosi del diritto dell’UE in materia di mercato interno, di salute e sicurezza sul lavoro e di protezione dei consumatori.
La guida è stata approvata dal comitato “macchine” nel luglio 2017. 
Si precisa che solo la direttiva macchine e le relative normative nazionali di recepimento sono giuridicamente vincolanti

RESS Allegato I

Il principio generale 4 illustra la struttura dell’allegato I. I requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute indicati nella parte 1 dell’allegato I devono essere considerati dai fabbricanti di tutte le categorie di macchine. Fatta eccezione per i punti 1.1.2, 1.7.3 e 1.7.4, che sono sempre applicabili, i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute definiti in altri punti della parte 1 sono applicabili quando la valutazione dei rischi del fabbricante evidenzia la presenza di un dato pericolo.
Le parti da 2 a 6 dell’allegato I sono relative ai seguenti pericoli specifici:
Parte 2 pericoli specifici per talune categorie di macchine:
- macchine alimentari;
- macchine per prodotti cosmetici o farmaceutici;
- macchine portatili tenute e/o condotte a mano;
- apparecchi portatili per il fissaggio e altre macchine ad impatto;
- macchine per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche simili;
- macchine per l'applicazione dei pesticidi
Parte 3 pericoli dovuti alla mobilità delle macchine;
Parte 4 pericoli dovuti ad operazioni di sollevamento;
Parte 5 pericoli specifici delle macchine destinate ai lavori sotterranei;
Parte 6 pericoli dovuti al sollevamento di persone.
La pertinenza dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute definiti in ciascuna di queste parti dipende dal fatto che un dato modello di macchina faccia parte o meno di una o più delle categorie di macchine indicate nelle parti 2 o 5 o dall’eventuale presenza di uno o più dei pericoli specifici indicati nelle parti 3, 4 e 6 emersa a seguito della valutazione dei rischi effettuata dal fabbricante - cfr. §160: commenti sul principio generale 2. Ad esempio, una piattaforma di lavoro mobile elevabile è soggetta ai requisiti indicati nelle parti 1, 3, 4, e 6. Una sega circolare tenuta a mano per la lavorazione del legno è soggetta ai requisiti indicati nelle parti 1 e 2.
In taluni casi, i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute indicati nelle parti da 2 a 6 sono accessori ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute definiti in altre parti dell’allegato I che prendono in considerazione lo stesso tipo di pericolo, come indicato nei commenti sui punti corrispondenti.

Possibile segnalazione a norme tecniche abrogate, valutare sulle nuove.

Elaborato Certifico Srl - IT Rev. 1.0 2017

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  • Published: 10 September 2017
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Norme armonizzate Direttiva macchine 2006/42/CE: il file CEM



Norme armonizzate Direttiva macchine 2006/42/CE: il file CEM

Elenco Norme armonizzate Direttiva macchine 2006/42/CE Settembre 2024

Dal 1° dicembre 2018 i riferimenti delle norme armonizzate sono pubblicati e ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non più come "Comunicazioni della Commissione" ma mediante "Decisioni di esecuzione della Commissione" (Vedasi Com.(2018) 764 EC)).

I riferimenti pubblicati ai sensi della direttiva 2006/42/CE sulle macchine sono contenuti nelle:

1. Comunicazione C 092 del 9 marzo 2018 (GU C 92/1 del 09 marzo 2018) abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2023/1586
2. Decisione di esecuzione (UE) 2019/436 della Commissione, del 18 marzo 2019 (GU L 75 del 19 marzo 2019) abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2023/1586
3. Decisione di esecuzione (UE) 2019/1766 della Commissione del 23 ottobre 2019 (GU L 270/94 del 24 ottobre 2019)
4. Decisione di esecuzione (UE) 2019/1863 della Commissione del 6 novembre 2019 (GU L 286/25 07 novembre 2019)
5. Decisione di esecuzione (UE) 2020/480 della Commissione del 1° Aprile 2020 (GU L 102/6 del 02.04.2020)
6. Decisione di esecuzione (UE) 2021/377 della Commissione del 2 marzo 2021 (GU L 72/12 del 3.3.2021)
7. Decisione di esecuzione (UE) 2021/1813 della Commissione del 14 ottobre 2021 (GU L 366/109 del 15.10.2021)
8. Decisione di esecuzione (UE) 2022/621 della Commissione del 7 aprile 2022 (GU L 115/75 del 13.4.2022)
9. Decisione di esecuzione (UE) 2023/69 della Commissione del 9 gennaio 2023 (GU L 7/27 del 10.1.2023)
10. Decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 della Commissione del 26 luglio 2023 (GU L 194/45 del 02.08.2023). La Decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 abroga: la Comunicazione C 092 del 9 marzo 2018 e la Decisione di esecuzione (UE) 2019/436 della Commissione del 18 marzo 2019.
11. Decisione di esecuzione (UE) 2024/1256 della Commissione, del 26 aprile 2024, che modifica e rettifica la decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 per quanto riguarda le norme armonizzate per le macchine agricole con caricatore frontale, i quadricicli fuoristrada (quad) e gli utensili elettrici a motore portatili (GU L 2024/1256 del 30.4.2024)
12. Decisione di esecuzione (UE) 2024/1329 della Commissione del 13 maggio 2024 (GU L 2024/1329 del 15.5.2024). La Decisione di esecuzione (UE) 2024/1329 modifica e rettifica: la Decisione di esecuzione (UE) 2023/1586
13. Decisione di esecuzione (UE) 2024/2408 della Commissione del 13 settembre 2024 (GU L 2024/2408 del 16.9.2024). La Decisione di esecuzione (UE) 2024/2408 modifica e rettifica: la Decisione di esecuzione (UE) 2023/1586

e devono essere letti insieme, tenendo conto che l'ultima decisione modifica alcuni riferimenti pubblicati nella comunicazione e nelle decisioni precedenti pubblicate.

Con il file CEM è possibile tenere sotto controllo in CEM4, nell'Archivio normativa, tutte le Norme armonizzate (n. 920), suddivise per CEN/CENELEC/Tipo A/B/C, consultare, gestire direttamente da CEM4 e commentare le stesse.

CEN Norme di tipo A Norme di tipo B Norme di tipo C
  1 101 712
CENELEC --- 11 95

Il file CEM allegato è importabile in CEM4 da File/Importa da File di scambio/norme, il file PDF allegato è la stampa/esportazione da CEM4:

cem4: video tutorial importazione file .CEM

La presente è Rev. 16.0 del File che sarà aggiornato alla pubblicazione di nuove Decisioni (pdf disponibile CEM4-export)

Cosa sono i file CEM

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Matrice Revisioni:

Rev. Data Comunicazione NTA Autore
16.0 Settembre 2024 Decisione di esecuzione (UE) 2024/2408 Certifico Srl
15.0 Maggio 2024 Decisione di esecuzione (UE) 2024/1329 Certifico Srl
14.0 Aprile 2024 Decisione di esecuzione (UE) 2024/1256 Certifico Srl
13.0 Agosto 2023 Decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 Certifico Srl
12.0 Gennaio 2023 Decisione di esecuzione (UE) 2023/69 Certifico Srl
11.0 Aprile 2022 Decisione di esecuzione (UE) 2022/621 Certifico Srl
10.0 Ottobre 2021 Decisione di esecuzione (UE) 2021/1813 Certifico Srl
9.0 Marzo 2021 Decisione di esecuzione (UE) 2021/377 Certifico Srl
8.0 Aprile 2020 Decisione di esecuzione (UE) 2020/480 Certifico Srl
7.0 Novembre 2019 Decisione di esecuzione (UE) 2019/1863  Certifico Srl
6.0 Ottobre 2019 Decisione di esecuzione (UE) 2019/1766 Certifico Srl
5.0 Aprile 2019 Decisione di esecuzione (UE) 2019/436 Certifico Srl
4.0 Marzo 2018 2018/C 092/01 Certifico Srl
3.0 Giugno 2017 2017/C 182/02 Certifico Srl
2.0 Settembre 2016 2016/C 332/01 Certifico Srl
1.0 Maggio 2016 2016/C 173/01 Certifico Srl
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  • Published: 09 June 2017
  • Hits: 24347

Check list controlli Apparecchi di sollevamento trasferibili

Check list controlli Apparecchi di sollevamento di tipo trasferibile [N. 01]

Check list controlli di “apparecchi di sollevamento materiali di tipo trasferibile e relativi accessori di sollevamento” [Articolo 71 comma 8 D.Lgs. 81/08 s.m.i.] (Fonte INAIL)

Apparecchio di sollevamento tipo trasferibile: gru a torre, argani a cavalletto in edilizia, argani a bandiera installabili su ponteggio, ecc.

Formato CEM importabile CEM4 / PDF

La presente Checklist si propone di offrire utili indicazioni a carattere volontario al datore di lavoro per garantire gli interventi di controllo, non straordinari (cfr. art. 71 comma 8 lett. b) punto 2), da condurre, secondo frequenze prestabilite, ad opera di personale formato, competente ed informato, per assicurare la permanenza nel tempo dei requisiti di sicurezza e garantire un uso ininterrotto dell’attrezzatura, ove la documentazione del fabbricante a corredo dell’apparecchio di sollevamento ovvero dell’accessorio di sollevamento utilizzato risulti non disponibile (perché trattasi di macchina immessa sul mercato o messa in servizio prima del 21 settembre 1996, data di entrata in vigore in Italia della direttiva Macchine, o perché il manuale risulta smarrito ed il fabbricante dell’attrezzatura non è in grado di fornirne copia). Laddove, infatti, il manuale del fabbricante risulti disponibile o comunque reperibile, le indicazioni in esso contenute costituiscono il riferimento per il datore di lavoro. Si precisa che per quanto riguarda gli adempimenti di cui all’art. 71 comma 8 lett. a) per gli apparecchi di sollevamento di tipo fisso questi debbano ritenersi comunque già soddisfatti trattandosi di macchine già in servizio. Il documento riporta anche indicazioni sui controlli da effettuarsi sugli accessori di sollevamento, come di seguito definiti.

Si riporta di seguito una schematica presentazione delle principali figure coinvolte nelle attività di controllo, manutenzione ed ispezione degli apparecchi di sollevamento, un elenco delle diverse tipologie di intervento che possono essere condotte sugli apparecchi di cui trattasi, prevalentemente in base alla frequenza degli stessi e la descrizione dei principali metodi di intervento. Le figure sotto descritte non devono necessariamente essere distinte tra loro: più controlli, infatti, possono essere eseguiti dalla stessa persona, purché in possesso di tutte le competenze specifiche per eseguirli, come previsto dall’art. 71 comma 8 lett. c). Si precisa inoltre che dette figure non devono essere appositamente reclutate dal datore di lavoro, ma possono coincidere, previo possesso dei requisiti necessari all’espletamento dei compiti previsti, con il personale in forza presso il datore di lavoro. Questo anche in considerazione di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 69 e 71 comma 7 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. che prevede che il datore di lavoro assicuri una qualificazione del personale commisurata agli specifici rischi che le attrezzature di lavoro in uso presentano. Le definizioni sotto riportate sono riprese dalle norme tecniche di riferimento.

Definizioni delle figure coinvolte nelle attività di controllo, manutenzione ed ispezione degli apparecchi di sollevamento EN 12480-1 e ISO 9927.

CONDUTTORE DI GRU:
(identificabile con l’operatore di cui all’art. 69 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) persona che fa funzionare la gru al fine di posizionare dei carichi. È responsabile della manovra corretta dell’attrezzatura. Deve essere adeguatamente addestrato per la specifica tipologia di gru ed avere una sufficiente conoscenza della gru, dei suoi comandi e dei suoi dispositivi di sicurezza. [EN 12480-1].

IMBRACATORE:
(identificabile con l’operatore di cui all’art. 69 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) responsabile dell’attacco e dello sgancio del carico al e dall’organo di presa della gru, così pure dell’utilizzo della corretta attrezzatura di sollevamento in conformità con la pianificazione della manovra per il buon posizionamento dei carichi. [EN 12480-1].

PERSONALE DI MANUTENZIONE:
[identificabile con l’operatore di cui all’art. 69 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. se specificatamente qualificato secondo quanto previsto all’art. 71 comma 7 lett. b)] personale responsabile della manutenzione della gru e del suo sicuro e soddisfacente funzionamento. È tenuto ad effettuare ogni manutenzione necessaria. Deve avere piena familiarità con l’attrezzatura ed i rischi che essa presenta e con le procedure di intervento previste. [EN 12480-1].

TECNICO ESPERTO:
[identificabile con l’operatore di cui all’art. 69 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. se in possesso delle competenze necessarie come previsto all’art. 71 comma 8 lett. c)] persona che, per la sua preparazione ed esperienza, possiede capacità e conoscenze nel campo delle gru e sufficiente familiarità con le principali regolamentazioni per poter determinare eventuali scostamenti dalle condizioni previste. [ISO 9927].

Registro di controllo

Tutti i controlli condotti sull’attrezzatura devono essere riportati su apposito registro (di cui si riporta un fac simile nell’appendice B), ad eccezione di quelli giornalieri, per i quali è sufficiente la registrazione solo in caso in cui dovessero evidenziare eventuali difetti, al fine anche di ottemperare a quanto previsto dall’art. 71 comma 9 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. che prevede la registrazione dei risultati dei controlli condotti e la loro conservazione per almeno tre anni.

Alcuni esempi di apparecchi di sollevamento di tipo mobile (apparecchi destinati a sollevare e movimentare. nello spazio, carichi sospesi mediante gancio o altri organi di presa, in grado di muoversi senza vie di corsa o binari) sono:

Definizione di apparecchio di sollevamento tratta dalla ISO 4306:

"Apparecchio di sollevamento: apparecchio a funzionamento discontinuo, destinato a sollevare e movimentare nello spazio carichi sospesi mediante gancio o altri organi di presa".

Alcuni esempi di apparecchi di sollevamento di tipo trasferibile (apparecchi destinati a sollevare e movimentare nello spazio, carichi sospesi mediante gancio o altri organi di presa, trasferibili in più installazioni) sono:

Apparecchi di sollevamento di tipo trasferibile:
Gru a torre
Gru derrick
Paranco

Accessori di sollevamento:
Braca di nastro tessuto piatto
Brache a fune di acciaio per usi generali nel sollevamento
Brache di catena
Golfari
Occhielli di corda
Gancio a C
Pinza
Trave di sollevamento
Forche di sollevamento
Morse per piastre
Magnete di sollevamento
Ventosa
Orecchio di sollevamento
Occhielli di sollevamento
Dinamometro per il sollevamento (dinamometro)

Accessori di sollevamento integrati con il carico:
Ancora di sollevamento
Blocchi d’angolo
Occhielli per contenitore

Fonte: INAIL

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  • Published: 20 March 2017
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EN 60079-10-2 Classificazione Luoghi ATEX Polveri - File CEM

EN 60079-10-2 Luoghi ATEX Polveri

File CEM importabile CEM4

Le polveri, come definite nella presente Norma, sono pericolose perché quando sono disperse in aria, con qualunque mezzo, possono formare atmosfere potenzialmente esplosive. Inoltre, strati di polvere possono accendersi e comportarsi come sorgenti di accensione per un’atmosfera esplosiva.

Questa parte delle IEC 60079 fornisce una guida per l’identificazione e la classificazione dei luoghi dove possono manifestarsi detti pericoli derivanti dalla polvere. Essa stabilisce i criteri essenziali nei confronti dei quali i pericoli di accensione possono essere valutati e fornisce una guida sui parametri di progetto e di controllo che possono essere utilizzati per ridurre detto pericolo.

Per il processo di identificazione e di classificazione dei luoghi pericolosi, sono forniti criteri generali e particolari.

Questa Norma contiene un Allegato A, informativo, che fornisce esempi per la classificazione dei luoghi.

CEI Edizione 2016:
EN 60079-10-2:2016
Atmosfere esplosive Parte 10-2: Classificazione dei luoghi - Atmosfere esplosive per la presenza di polveri combustibili

http://webstore.ceinorme.it/webstorecopertina.aspx?ID=14651&PR=NO

Elaborato Certifico S.r.l. 2016 - Controllare su norma in vigore

Leggi la liberatioria dei file CEM:

https://www.cem4.eu/liberatoria

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EN 61439-1: Verifiche di Progetto e Individuali - File CEM

EN 61349-1: Verifiche di Progetto e Individuali

EN 61439 Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) Parte 1: Regole generali - Verifiche cap. 10-11.

File CEM importabile CEM4

La verifica di progetto è prevista per verificare la conformità del progetto di un QUADRO o di un sistema di QUADRI con le prescrizioni di questa serie di Norme. Le prove devono essere effettuate su un campione rappresentativo di un QUADRO in condizioni nuove e pulite. Se le prove sul QUADRO sono state effettuate in accordo con la serie IEC 60439, prima della pubblicazione della relativa Norma di prodotto della serie 61439, e i risultati di prova soddisfano le prescrizioni della relativa parte della IEC 61439, la verifica di tali prescrizioni non richiede di essere ripetuta.
Non è richiesta la ripetizione delle verifiche secondo le Norme di prodotto dei dispositivi di manovra o dei componenti incorporati nel QUADRO che sono stati scelti in accordo con 8.5.3 e installati secondo le istruzioni del costruttore. Le prove sui dispositivi individuali secondo le loro rispettive Norme di prodotto non sono in alternativa alle verifiche di progetto della presente Norma dei QUADRI. La verifica di progetto deve essere soddisfatta applicando uno o più dei seguenti metodi che sono equivalenti ed alternativi per quanto appropriato: prove, calcoli, misure fisiche o convalida delle regole di progetto. Vedi Allegato D. La prestazione del QUADRO può essere compromessa dalle prove di verifica (es. prova di cortocircuito). Queste prove non dovrebbero essere eseguite su un QUADRO che è destinato ad essere messo in servizio.
Un QUADRO che è stato verificato in accordo con la presente Norma dal costruttore originale (vedi 3.10.1) ed è stato realizzato o assemblato da un altro costruttore non richiede la ripetizione delle verifiche originarie di progetto se tutte le prescrizioni e le istruzioni specificate e fornite dal costruttore originale sono state pienamente soddisfatte. Se il costruttore del QUADRO installa delle proprie disposizioni che non sono comprese nelle verifiche fatte dal costruttore originale, il costruttore del QUADRO con queste disposizioni diventa il costruttore originale.
Le verifiche individuali devono essere eseguite su ogni QUADRO finito secondo l’art. 11.

Verifica di progetto

La verifica di progetto deve comprendere quanto segue:
1) Costruzione:
10.2 Robustezza dei materiali e delle parti del QUADRO;
10.3 Grado di protezione degli involucri;
10.4 Distanze d’isolamento in aria e superficiali;
10.5 Protezione contro la scossa elettrica ed integrità dei circuiti di protezione;
10.6 Installazione degli apparecchi di manovra e dei componenti;
10.7 Circuiti elettrici interni e collegamenti;
10.8 Terminali per conduttori esterni.
2) Prestazione:
10.9 Proprietà dielettriche;
10.10 Sovratemperatura;
10.11 Capacità di tenuta al cortocircuito;
10.12 Compatibilità elettromagnetica;
10.13 Funzionamento meccanico.
Il numero dei QUADRI o delle sue parti utilizzato per la verifica e l’ordine in cui si effettua la verifica è a discrezione del costruttore originale.
I dati usati, i calcoli effettuati ed il confronto per la verifica dei QUADRI devono essere registrati in un rapporto di verifica.

Verifiche Individuali

La verifica ha lo scopo di individuare i difetti nei materiali e nella fabbricazione e di accertare il corretto funzionamento del QUADRO assemblato. Essa è eseguita su ogni QUADRO. Il costruttore del QUADRO deve stabilire se la verifica individuale è effettuata durante e/o dopo l’assemblaggio. Se del caso, la verifica individuale deve confermare che la verifica di progetto sia documentata.
Non è richiesto eseguire la verifica individuale sugli apparecchi e sui componenti individuali installati nel QUADRO quando questi sono stati scelti in accordo con 8.5.3 e installati in accordo con le istruzioni del costruttore dell’apparecchio.

La verifica individuale deve comprendere le seguenti categorie:
1) Costruzione (si veda da 11.2 a 11.8):
a) grado di protezione dell’involucro;
b) distanze di isolamento in aria e superficiali;
c) protezione contro la scossa elettrica ed integrità dei circuiti di protezione;
d) installazione degli apparecchi di manovra e dei componenti;
e) circuiti elettrici interni e collegamenti;
f) terminali per conduttori esterni;
g) funzionamento meccanico.
2) Prestazione (si veda da 11.9 a 11.10):
a) poprietà dielettriche;
b) cablaggio, prestazioni in condizioni operative e funzionalità.

EN 61439
Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT)
Parte 1: Regole generali

http://webstore.ceinorme.it/webstorecopertina.aspx?ID=12055&PR=NO

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  • Published: 01 December 2016
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Check list Sicurezza Isole robotizzate

Check list Sicurezza Isole robotizzate

Check list in formato file CEM importabile in CEM4

Una utile Check list sulle isole robotizzate in riferimento al TUS D. Lgs. 81/2008, Direttiva macchine 2006/42/CE e norma tecnica EN ISO 10218-1.

Attenzione, la Check list potrebbe non essere esaustiva, integrare di caso in caso.

File compatibile CEM4 Rel. 4.7.3

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  • Published: 13 July 2016
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EN 16590-1: SRP/CS Tractors and machinery for agriculture and forestry

EN 16590-1 Safety-related parts of control systems SRP/CS Tractors and machinery for agriculture and forestry

EN 16590-1:2014 Tractors and machinery for agriculture and forestry - Safety-related parts of control systems - Part 1: General principles for design and development (ISO 25119-1:2010 modified).

File CEM importable CEM4

This part of EN 16590 is a type-B1 standard as stated in EN ISO 12100.

For machines which are covered by the scope of a machine specific type-C standard and which have been designed and built according to the provisions of that standard, the provisions of that type-C standard take precedence over the provisions of this type B standard.

This part of EN 16590 sets out general principles for the design and development of safety-related parts of control systems (SRP/CS) on tractors used in agriculture and forestry and on self-propelled ride-on machines and mounted, semi-mounted and trailed machines used in agriculture. lt can also be applied to municipal equipment (e.g. street-sweeping machines). lt specifies the characteristics and categories required of SRP/CS for carrying out their safety functions.

This part of EN 16590 is applicable to the safety-related parts of electrical/electronic/programmable electronic systems (E/E/PES), as these relate to mechatronic systems. lt does not specify which safety functions, categories or performance levels are to be used for particular machines.

Machine specific standards (type-C standards) can identify performance levels and/or categories or they should be determined by the manufacturer of the machine based on risk assessment.

lt is not applicable to non-E/E/PES systems (e.g. hydraulic, mechanic or pneumatic).

This document has been prepared by Technical Committee CEN/TC 1 44 "Tractors and machinery for agriculture an d forestry", the secretariat of which is help by AFNOR.

This European Standard shall be given the status of a national standard, either by publication of an identical text or by endorsement, at the latest by October 2014, and conflicting national standards shall be withdrawn at the latest by October 2014.

Annnex ZA (informative)
Relations hip between this European Standard and the Essential Requirements of E U Machinery Directive 2006/42/EC

This European Standard has been prepared under a mandate given to CEN by the European Commission and the European Free Trade Association to previde a means of conforming to Essential Requirements of the New Approach Machinery Directive 2006/42/EC.

Once this standard is cited in the Official Journal of the European Union under that Directive and has been implemented as a national standard in at least one Member State, compliànce with the normative clauses of this standard confers, within the limits of the scope of this standard, a presumption of conformity with the relevant Essential Requirements 1.2.1 and 1.7 of Annex l of that Directive and associated EFTA regulations.

License Certifico Srl 2016

File CEM disclaimer

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  • Published: 11 May 2016
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Nuova Direttiva ATEX 2014/34/UE: file CEM

Nuova Direttiva ATEX 2014/34/UE: file CEM

Requisiti della Direttiva ATEX 2014/34/UE (Allegato I e II), in formato File CEM importabile in CEM4 elaborato sia per le Sezioni "Check list" / "Normativa".

La Nuova Direttiva ATEX 2014/34/UE è entrata in vigore il 30 Marzo 2014 e abroga la vecchia Direttiva 94/9/CE dal 20 Aprile 2016.

Direttiva 2014/34/UE del Parlamento Europeo e de Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione)

Allegato I - CRITERI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI GRUPPI DI APPARECCHI IN CATEGORIE
Allegato II - REQUISITI ESSENZIALI IN MATERIA DI SALUTE E DI SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE E LA COSTRUZIONE DI APPARECCHI E SISTEMI DI PROTEZIONE DESTINATI AD ESSERE UTILIZZATI IN ATMOSFERA POTENZIALMENTE ESPLOSIVA

Sono presenti 2 file che saranno visibili dopo l'importazione in CEM4 nelle rispettive sezioni:

1. Formato "Checklist" (Sezione Check list di CEM4)
2. Formato "Normativa" (Sezione Normativa di CEM4)

Nuova Direttiva ATEX Prodotti 2014/34/UE

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  • Published: 22 February 2016
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EN 12198-1: Radiazioni non ionizzanti emesse da macchine


Radiazioni non ionizzanti emesse da macchine: le norme

Il allegato il File CEM da p.3 a 12 della EN 12198-1

L'applicazione delle norme della serie EN 12198-X e verticali è "Presunzione di Conformità" per il rispetto del RESS All. I della Direttiva Macchine: 1.5.10 Radiazioni

Le norme di riferimento sono le Radiazioni non ionizzanti emesse da macchinari, sono:

EN 12198-1
Valutazione e riduzione dei rischi generati dalle radiazioni emesse dal macchinario - Principi generali

EN 12198-2
Valutazione e riduzione dei rischi generati dalle radiazioni emesse dal macchinario - Procedura di misurazione dell’emissione di radiazione

EN 12198-3
Valutazione e riduzione dei rischi generati dalle radiazioni emesse dal macchinario - Riduzione della radiazione per attenuazione o schermatura

I macchinari alimentati da corrente elettrica oppure contenenti sorgenti di radiazioni possono emettere radiazioni o generare campi elettrici e/o magnetici. 
I campi e le emissioni di radiazioni variano in frequenza e in grandezza.

La Direttiva europea "Macchine" richiede certe precauzioni al fine di evitare o di ridurre i rischi causati dalla emissione di radiazioni da una macchina. La macchine deve essere progettata e costruita in modo tale che qualsiasi emissione di radiazioni da parte della macchina sia limitata a quanto necessario al suo funzionamento e i suoi effetti sulle persone esposte siano nulli o ridotti a proporzioni non pericolose (EN ISO 12100).

La norma riguarda l'emissione di radiazioni dai macchinari. La presente norma europea fornisce consigli ai fabbricanti sulla costruzione di macchinari sicuri, nel caso in cui manchino norme pertinenti di tipo C. 
L'emissione di radiazioni può essere funzionale per la lavorazione oppure può essere indesiderata.
I problemi legati alla compatibilità elettromagnetica non sono affrontati nella presente norma.
La presente norma europea è destinata a fornire consigli ai gruppi che elaborano norme di tipo C su come identificare i campi o le emissioni di radiazioni), su come determinare la loro significatività e intensità, su come valutare i rischi possibili e su quali mezzi possono essere utilizzati per evitare o per ridurre le emissioni di radiazioni. 

I consigli dovrebbero essere elaborati in norme di tipo C per le classi specifiche di macchine sotto forma di requisiti valutabili.
La presente norma riguarda l'emissione di tutti i tipi di radiazione elettromagnetica non ionizzante.
Le radiazioni ionizzanti possono essere trattate in altri documenti o in revisioni future.
La presente norma non tratta l'emissione di radiazioni laser.

1. Classificazione delle radiazioni in base alla frequenza e alla lunghezza d'onda

Ai fini della presente norma, la classificazione delle radiazioni in base alla frequenza e alla lunghezza d'onda o energia è fornita nel prospetto seguente.



Principi

Nota 
Gli intervalli sopra specificati relativi alla frequenza e alla lunghezza d'onda delle radiazioni possono essere diversi in altri documenti riguardanti le radiazioni.

Caratteristiche delle emissioni di radiazioni
Le emissioni di radiazioni possono inoltre essere caratterizzate dalla loro intensità, durata, frequenza, distribuzione spaziale e spettrale, per esempio:

- onda continua;
- modulata, a impulsi;
- a banda larga (copre varie frequenze);
- con spettro continuo o discreto (spettro a righe);
- caratteristiche geometriche;
- coerente, non coerente;
- polarizzazione.

2. Misure di protezione per l'eliminazione o la riduzione dei rischi dovuti all'emissione di radiazioni

I requisiti seguenti devono essere soddisfatti congiuntamente.
- Nell'area di lavorazione, l'emissione di radiazioni funzionale deve essere stabilita al livello più basso sufficiente per il funzionamento corretto della macchina durante le diverse fasi del suo utilizzo;
- nelle altre aree, l'emissione di radiazioni indesiderata deve essere eliminata o ridotta ad una proporzione tale che gli effetti a carico delle persone esposte siano nulli oppure limitati a proporzioni non pericolose.
Riguardo a questi requisiti, il fabbricante deve adottare le misure di protezione appropriate.

Se non sono sufficienti e in funzione della categoria di emissione di radiazioni assegnata alla macchina, può rivelarsi necessario che l'utilizzatore della macchina adotti misure di protezione supplementari. Il fabbricante deve fornire le informazioni necessarie agli utilizzatori della macchina.

3. Classificazione radiazioni

Categoria 0
Non sono necessarie misure speciali di protezione.

Categoria 1
Il fabbricante deve specificare, nelle informazioni per l'utilizzo, le misure di protezione appropriate che devono essere prese, considerando le caratteristiche tecniche della macchina e le informazioni sui livelli di emissione di radiazioni rimanenti in diverse aree attorno alla macchina.

Categoria 2
Le misure di protezione sono necessarie. L'individuazione di quali misure di protezione siano necessarie dipende dal livello di emissione, da come è impiegata la macchina e da altri fattori. Devono essere fornite informazioni sui pericoli, sui rischi e sugli effetti secondari. 
L'addestramento può essere necessario.
Quando una norma di tipo C per tipi o gruppi particolari di macchine è in fase di elaborazione, essa deve includere le misure di protezione necessarie.

Nota 
Indipendentemente dalla categoria della macchina, per alcuni individui, per esempio persone iper-fotosensibili o coloro che portano apparecchi elettrici o ferromagnetici impiantati, può rivelarsi necessario adottare misure di protezione supplementari.

4. Marcature

Le macchine rientranti nelle categorie 1 e 2 devono essere marcate.

La marcatura consiste in:
- un segnale di sicurezza che rappresenta il tipo di emissione di radiazione (campo magnetico, elettromagnetico, radiazione ottica).
- Il numero di categoria (categoria 1 o categoria 2).
- Il numero della presente norma: EN 12198.

Le figure 1, 2 e 3 mostrano esempi di marcatura.




segue in allegato

Fonte UNI
http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/uni-en-12198-1-2009.html

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  • Published: 07 February 2016
  • Hits: 11445

Gestione Pericoli EN ISO 12100 CEM4 Rel. 4.7.2 - File CEM



Certifico Macchine 4: la Nuova Gestione dei Pericoli (dalla Rel. 4.7.2)

Dalla Versione Rel. 4.7.2 di Certifico Macchine 4, i Pericoli sono stati suddivisi (come previsto dalla norma EN ISO 12100) in:

- Pericoli
- Eventi Pericolosi
- Situazioni Pericolose

Allegato all'Articolo sono state predisposte le Raccolte Pericoli in file cem importabili di:

1. Raccolta Pericoli predefinita (già presente) [compatibile solo CEM4 Rel. 4.7.2]
2. Raccolta Pericoli EN ISO 12100 (estrapolata direttamente dalla norma) [compatibile solo CEM4 Rel. 4.7.2]

L'importazione dei 4 file in IT/EN si effettua dal menù di Certifico Macchine 4:

/File/Importa da File di scambio/Raccolte/...scegliere uno dei 4 file cem

Altre info

 

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  • Published: 16 October 2015
  • Hits: 8272

Regulation on machinery | Consolidated text 2023

Ed: 1.0 July 2023
Operating Systems: iOS/Android
Publication Date: 06/7/2023
Author: Dr. Eng. Marco Maccarelli
Publisher: Certifico s.r.l.
ISBN: 978-88-98550-11-1

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Regolamento  UE  2023 1230

Regulation (EU) 2023/1230

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Regulation (EU) 2023/1230 of the European parliament and of the Council of 14 June 2023 on machinery and repealing Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council and Council Directive 73/361/EEC.

(OJ n. 165/1 del 29.06.2023)

Enter into force: 19.07.2023

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Changelog 2005-2020

What we did from 2005 to December 2020. 

The evolution of CEM4 2005-2020: Everything that has been done from version 2 to 4. 

Copyright Certifico S.r.l. - IT

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Machinery Directive 2006/42/EC of the Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 95/16/EC (recast)

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Directive 2006/42/EC & HAS Harmonised Standards database 2021

Operating System: iOS/Android
Pubblicate Date: 26/03/2021
Publisher: Certifico s.r.l.
Language: English

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All the Communications of the harmonized standards published since 2014. The application of the harmonized standards is "Presumption of Conformity" to compliance with the RESS of Annex I of the Machinery Directive 2006/42/EC.

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