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ISO/TR 22100-1:2021 Guida applicazione norme tecniche

ISO/TR 22100-1:2021 Guida applicazione norme tecniche

ID 12729 | 02.02.2021 / Documento di sintesi allegato

Documento di analisi per l’individuazione e l’applicazione delle norme tecniche armonizzate per la Direttiva 2006/42/CE di tipo A, tipo B, tipo C.

La ISO/TR 22100-1:2021 è stata scritta per assistere il progettista/fabbricante di macchine e relativi componenti nella comprensione e nell'uso dei diversi tipi di norme di sicurezza ISO.

Il rapporto presenta i diversi tipi di documenti e spiega la struttura delle norme relative la sicurezza delle macchine di tipo A, tipo B e tipo C.

Questo documento può essere utile anche ai comitati che si occupano della redazione delle norme. Tuttavia, non fornisce le specifiche del contenuto generale che dovrebbe essere incluso nelle diverse norme di sicurezza delle macchine.

La ISO/TR 22100-1:2021  include una rappresentazione grafica di molte norme relative la sicurezza delle macchine per aiutare a migliorare la comprensione delle interazioni e dei collegamenti tra questi documenti.

ISO/TR 22100-1:2021 “Safety of machinery — Relationship with ISO 12100 — Part 1: How ISO 12100 relates to type-B and type-C standards”

Data di pubblicazione: Gennaio 2021

Comitato Tecnico: ISO/TC 199 Safety of machinery

Maggiori Informazioni

  • Published: 03 February 2021
  • Hits: 10728

Machinery Directive & Harmonised Standards Ed. 7.0 2020

Machinery Directive & Harmonised Standards

Ed. 7.0 December 2020

Directive 2006/42/EC (*) of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 95/16/EC (recast) with last communication references of harmonized standards (**) which have been generated by the HAS (Harmonised Standards) database. Directive 2006/42/EC is a revised version of the Machinery Directive, the first version of which was adopted in 1989. 

The Directive has the dual aim of harmonising the health and safety requirements applicable to machinery on the basis of a high level of protection of health and safety, while ensuring the free circulation of machinery on the EU market. 

The machinery sector is an important part of the engineering industry and is one of the industrial mainstays of the Community economy. Machinery can be described as "an assembly, fitted with or intended to be fitted with a drive system other than directly applied human or animal effort, consisting of linked parts or components, at least one of which moves, and which are joined together for a specific application". 

European Commission Enterprice and Industry 

(*) Amendment: Directive 2009/127/EC of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 amending Directive 2006/42/EC with regard to machinery for pesticide application. 

(**) Harmonised standards 21.12.2020

Since 1 December 2018 the references of harmonised standards are published in, and withdrawn from the Official Journal of the European Union by means of 'Commission implementing decisions'.

The references published under Directive 2006/42/EC on Machinery are found in the Commission communication published in OJ C 092 of 9 March 2018 and in the Commission Implementing Decision (EU) 2019/436 of 18 March 2019 (OJ L 75, 19 March 2019), in the Commission implementing Decision (EU) 2019/1766 of 23 October 2019 (OJ L L 270/94 del 24 October 2019) and in the Commission implementing Decision (EU) 2019/1863 of 6 November 2019 (OJ L 286/25 07 November 2019) listed below. They need to be read together, taking into account that the decision modifies some references published in the Communication.

- Commission implementing Decision (EU) 2020/480 of 1 April 2020 amending Implementing Decision (EU) 2019/436 on harmonised standards for machinery drafted in support of Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council (OJ L 102/6 02 April 2020)

- Commission implementing Decision (EU) 2019/1863 of 6 November 2019 amending and correcting Implementing Decision (EU) 2019/436 as regards the withdrawal of references of harmonised standards for machinery from the Official Journal of the European Union (OJ L 286/25 07 November 2019)

- Commission implementing Decision (EU) 2019/1766 of 23 October 2019 amending Implementing Decision (EU) 2019/436 as regards harmonised standard EN ISO 19085- 3:2017 for numerically controlled boring and routing machines (OJ L L 270/94 del 24 October 2019)

- Commission Implementing Decision (EU) 2019/436 of 18 March 2019 on the harmonised standards for machinery drafted in support of Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council C/2019/1932 - OJ L 75, 19 March 2019, p. 108–119

Commission communication 2018 in the framework of the implementation of the Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 95/16/EC (recast) - OJ C 092 of 9 March 2018

_______

Ed: 7.0
Date: December 2020
Operating Systems: iOS/Android 
Publication Date: 21/12/2020
Author: Dr. Eng. Marco Maccarelli 
Publisher: Certifico s.r.l.

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  • Published: 21 December 2020
  • Hits: 15603

ISO TR 14121-2: Metodi per l'analisi del rischio

ISO/TR 14121-2: Metodi per l'analisi del rischio

ID 1242 | 26.10.2020 Edizione 3.0 2020 / Documento completo allegato o Acquisto singolo in Store

3a Edizione 2020 del focus sul Rapporto Tecnico ISO/TR 14121-2:2012 UNI 2013) (Analisi e Stima) che congiuntamente alla norma tecnica armonizzata EN ISO 12100:2010 (UNI 2010) (Valutazione) sono gli standards di riferimento per la Valutazione dei rischi previsti dalla Direttiva macchine 2006/42/CE sui RESS dell'All. I

Il presente Focus interpreta il processo di valutazione dei Rischi sulle macchine in riferimento alle due norme ed in particolare al Rapporto Tecnico ISO/TR 14121-2.

Il rapporto ISO/TR 14121-2 è una guida pratica per tutte le persone coinvolte nella progettazione, installazione e modifica del macchinario in tutte le sue fasi di vita. 
In particolare esso descrive i metodi diversi e gli strumenti da utilizzare al fine di analizzare il rischio in tutte le fasi di processo.
La scelta del metodo o dello strumento dipende dal settore, dall'azienda o dalle preferenze di chi effettua la valutazione del rischio.
Il rapporto ISO/TR14121-2 prende in esame esclusivamente la prima parte di valutazione del rischio, cioè quella di analisi.

L'Edizione 2020 approfondisce quanto previsto dal Rapporto Tecnico ISO/TR 14121-2.

Uso di matrici di stima del rischio M = (P,D)

E' sconsigliato per la Valutazione del Rischio (Stima) di un determinato rischio l'utilizzo di metodi a matrici del rischio generiche/soggettive non conformi a stardard tecnici, una matrice generica, es M = (3 x 3) con Indici di rischio anche loro stessi quantitativi, potrebbe non essere adeguata a dare un'indicazione corretta e ponderata, in termini numerici, del livello di rischio e sua riduzione. Infatti la costruzione di tali matrici può non essere strutturata ed esaustiva a stimare il rischio pesato con tutti gli elementi descrittori del rischio (es Evitabilità E), in quanto lo stesso è generalmente soggettivo. Attenersi a Metodi di stima riportati nella ISO/TR 14121-2 per la Valutazione dei rischi di macchine.

Excursus
...

I metodi per l’identificazione dei pericoli sono molti e di diversa tipologia, di solito i più seguiti sono di due tipi:

Approccio dall’alto al basso: con l’aiuto delle CHECK-LIST di controllo è possibile partire da un danno che si potrebbe verificare (Es: taglio, schiacciamento ecc.) e procedere fino all’individuazione del pericolo.

Approccio dal basso all’alto: inizia con l’analisi di tutti i pericoli e la considerazione di tutti i possibili sviluppi negativi di una situazione pericolosa fino alla generazione del danno.

...

Probabilità che si verifichi un danno

Nota Vedere punto 5.5.2.3 della ISO 12100:2010.

Tutti gli approcci alla stima del rischio dovrebbero prevedere la stima della probabilità che si verifichi un danno, considerando:

a) l'esposizione della(e) persona(e) al pericolo (vedere punto 5.5.2.3.1 della ISO 12100:201O);
b) la probabilità che si verifichi un evento pericoloso (vedere punto 5.5.2.3.2 della ISO 12100:201O); e
c) le possibilità tecniche e umane per evitare o limitare il danno (vedere punto 5.5.2.3.3 della ISO 12100:2010).

Esiste una situazione pericolosa quando una o più persone sono esposte a un pericolo. Un danno si verifica a seguito di un evento pericoloso come illustrato nella figura 2.

Quando si stima la probabilità di un danno, dovrebbero essere considerati anche gli aspetti pertinenti descritti al punto 5.5.3 della ISO 12100:2010 

Figura 2 Condizioni in cui si verifica il danno

...

Metodi di stima del rischio

Strumento ibrido

Esistono strumenti ibridi o metodi per la stima del rischio che combinano due degli approcci sopra descritti. Si tratta generalmente di grafici del rischio che contengono al loro interno matrici o sistemi di punteggio per uno degli elementi del rischio. Anche gli approcci qualitativi possono contenere certi elementi di quantificazione, per esempio l'indicazione di gamme di frequenza per le probabilità o le esposizioni. Per esempio qualcosa di "probabile" può essere espresso come a frequenza annuale, mentre un'esposizione "alta" può essere definita come a frequenza oraria.

Un esempio di uno strumento ibrido o di un metodo per la stima del rischio e indicato al punto 6.5.2.

Esempio di uno strumento ibrido o di un metodo per la stima del rischio

Il metodo di stima del rischio quantifica i parametri qualitativi. Si tratta di un metodo ibrido di punteggio numerico e matrice del rischio.

Dovrebbe essere utilizzato il modulo riprodotto a pagina 18 insieme alle seguenti indicazioni.

Pre-stima del rischio

Barrando questa casella, si indica che si tratta della prima stima del rischio. Questa valutazione e eseguita nella fase teorica, quando sono disponibili solo specifiche e disegni di massima. In questa fase non sono disponibili disegni dettagliati. La valutazione serve ad assumere decisioni sui sistemi principali di una macchina, per esempio, la catena cinematica meccanica o i servoazionamenti, la saldatura ad aria calda o a ultrasuoni, un riparo mobile o una barriera luminosa.

Stima intermedia del rischio

La casella della stima intermedia del rischio e barrata per tutte le stime del rischio intermedie eseguite durante lo sviluppo della macchina. In questa fase sono considerate due serie di pericoli. Le misure di protezione/riduzione del rischio indicate nella fase di pre-stima del rischio sono applicate e valutate nuovamente in questa fase. Il progetto della macchina cambia durante lo sviluppo. Le valutazioni del rischio necessitano di accompagnare le revisioni successive del progetto. In questa fase sono trattati nuovi pericoli.

Stima finale del rischio

Questa casella è barrata al momento della stima finale del rischio. La valutazione finale è eseguita sulle misure di protezione/riduzione del rischio attuate. In questa fase non dovrebbe essere rilevato nessun nuovo pericolo. Tuttavia, quando si identifica un nuovo pericolo durante la valutazione delle misure di protezione/riduzione del rischio attuate, anche il nuovo pericolo deve essere stimato è ponderato in questa fase. Se il pericolo richiede l'adozione di una misura di protezione/riduzione del rischio, e necessario che la valutazione finale sia ripetuta per quella misura di protezione/riduzione del rischio.

Numero di riferimento (N° rif.)

Il numero di riferimento, o numero di serie, e utilizzato per assegnare a ogni pericolo identificato un numero a scopo di riferimento.

Numero del tipo di pericolo (N° tipo)

Il numero del tipo, il tipo di pericolo o il numero del gruppo e utilizzato per classificare i pericoli. I numeri fanno riferimento a quelli indicati per il tipo o il gruppo secondo il prospetto B.1 della ISO 12100:2010.

Pericolo

Descrivere il pericolo. Il numero del tipo identifica il tipo o il gruppo del pericolo. Indicare l'origine del tipo o del gruppo del pericolo. Per esempio, se si tratta di un pericolo di schiacciamento, questo e indicato con "1" nella colonna del n. tipo e con "schiacciamento" nella colonna del pericolo.

Lo stesso pericolo può richiedere stime diverse in considerazione delle diverse situazioni e dei diversi eventi pericolosi.

Gravità, Se

"Se" è la gravità del danno possibile, come esito del pericolo identificato. La gravità è valutata come segue:

1 graffi, lividi che possono essere curati con misure di pronto soccorso, o simili;

2 graffi, lividi e tagli più gravi, che richiedono attenzione medica da parte di professionisti;

3 lesioni generalmente irreversibili, con lieve difficoltà a proseguire l'attività lavorativa dopo la ripresa;

4 lesioni irreversibili che rendono molto difficile, o impossibile, la prosecuzione dell'attività lavorativa dopo la ripresa.

Frequenza, Fr

Fr è l'intervallo medio tra la frequenza di esposizione e la sua durata. La frequenza è valutata come segue:

2 intervallo tra le esposizioni maggiore di un anno;

3 intervallo tra le esposizioni maggiore di due settimane ma minore o uguale a un anno;

4 intervallo tra le esposizioni maggiore di un giorno ma minore o uguale a due settimane;

5 intervallo tra le esposizioni maggiore di un'ora ma minore o uguale a un giorno; quando la durata e minore di 10 min, i valori suddetti possono essere ridotti al livello successivo;

5 intervallo minore o uguale a un'ora - questo valore non è da ridurre in nessun momento.

Probabilità, Pr

Pr è la probabilità che si verifichi un evento pericoloso. Si consideri, per esempio, il comportamento umano, l'affidabilità dei componenti, la casistica degli infortuni e la natura del componente o del sistema (per esempio un coltello e sempre tagliente, un tubo di scarico combusti e sempre caldo, l'elettricità e per sua natura pericolosa), per determinare il livello di probabilità. La probabilità e valutata come segue.

1 Trascurabile: per esempio, quel tipo di componente non e mai soggetto a un guasto tale da generare un evento pericoloso. Nessuna possibilità di errore umano.

2 Raramente: per esempio, e improbabile che quel tipo di componente sia soggetto a un guasto tale da generare un evento pericoloso. L'errore umano e improbabile.

3 Possibile: per esempio, quel tipo di componente può essere soggetto a un guasto tale da generare un evento pericoloso. L'errore umano e possibile.

4 Probabile: per esempio, e probabile che quel tipo di componente sia soggetto a un guasto tale da generare un evento pericoloso. L'errore umano e probabile.

5 Molto alto: per esempio, quel tipo di componente non e costruito per quell'applicazione. Esso e così soggetto a un guasto tale da generare un evento pericoloso. Il comportamento umano e tale da rendere molto alta la probabilità di errore.

Evitabilità, Av

Av è la possibilità di evitare o di limitare il danno. Si consideri, per esempio, se la macchina debba essere utilizzata da personale competente o non competente, quanto rapidamente una situazione pericolosa possa generare un danno e la conoscenza del rischio attraverso l'informazione generale, l'osservazione diretta o tramite segnali di avvertimento, per potere determinare il livello di evitabilità. L'evitabilità è valutata come segue:

1 Probabile: per esempio, e probabile che il contatto con parti in movimento dietro un riparo interbloccato sia evitato nella maggior parte dei casi se si verifica un guasto dell'interblocco e il movimento prosegue.

2 Possibile: per esempio, e possibile evitare il pericolo di intrappolamento quando la velocita e bassa e c'è uno spazio sufficiente o altrimenti e facile evitare le parti mobili del macchinario.

5 Impossibile: per esempio, è impossibile evitare l'improvvisa comparsa di un raggio laser potente o nel caso di un'esplosione.

Classe, Cl

Cl è la classe. Fr, Pr e Av sono i fattori che costituiscono la probabilità che si verifichi un danno come descritto nel punto 5.5.2.3 della ISO 12100:2010. Ognuno dei tre fattori dovrebbe essere stimato in modo indipendente. Per ognuno dei fattori dovrebbe essere utilizzato il presupposto peggiore credibile. Fr, Pre Av sono riuniti in Cl. Cl è la somma di Fr, Pr e Av, cioè Cl = Fr + Pr + Av.

Stima del rischio

Per la stima del rischio si utilizza la matrice al centro della parte superiore del modulo riprodotto alla pagina successiva.

Quando la gravità, "Se", incrocia la classe, Cl, nell'area nera, il rischio è alto. Quando la gravità, "Se", incrocia la classe, Cl, nell'area grigia, il rischio è medio. Quando la gravità, "Se", incrocia la classe, Cl, nell'area rimanente, il rischio è ridotto.

Dettagli

Lo scenario di infortunio dovrebbe essere descritto qui. Inserire il numero di riferimento del pericolo del particolare pericolo nella colonna a sinistra e descrive lo scenario di infortunio a destra. Se si utilizzano foto, lo si può indicare qui.


...

Fonte: UNI ISO/TR 14121-2:2013 

Certifico Srl - IT | Rev. 3.0 2020 
©Copia autorizzata Abbonati

Maggiori Info e acquisto Documento

Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
3.0 26.10.2020 Estratto UNI ISO/TR 14121-2:2013  Certifico Srl
1.0 2017 1. Ampliamento della capitolo relativo alla valutazione del rischio;
2. Differenza tra analisi delle lesioni fisiche e danni alla salute;
3. Dettagli aggiuntivi sui metodi di stima del rischio;
4. Dettagli aggiuntivi sui metodi di riduzione del rischio.
Certifico Srl
0.0 2015 --- Certifico Srl

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  • Published: 12 November 2020
  • Hits: 11371

Revisione della Direttiva macchine: Roadmap EC

Revisione della Direttiva macchine: Roadmap EC / Adozione primo trimestre 2021

ID 11648 | Update 30 Settembre 2020

La Roadmap per la revisione della Direttiva macchine 2016/42/CE è stata lanciata dalla Commissione Europea a Gennaio 2019 (primo step), e dovrebbe concludersi con l'adozione da parte della Commissione entro il primo trimestre 2021.

  1  

Primo step "Roadmap"

- Questo passaggio ha definito l'inizio della Roadmap dal 14/01/2019 al 11/02/2019.

  2  

Secondo step "consultazione delle pubblicazioni" 

Questa fase è stata aperta dal 07.06.2019 al 30.08.2019 

  3  

Terzo step "adozione"

Il terzo passo sarà l'adozione da parte della Commissione prevista per il primo trimestre del 2021
_______

Gli obiettivi di questa revisione della direttiva macchine

La direttiva macchine deve essere aggiornata per migliorare ulteriormente i livelli di sicurezza e tenere conto delle ultime innovazioni IT. La revisione proposta:

- allinea la direttiva con la legislazione armonizzata dell'UE sulla salute e la sicurezza dei prodotti e

- affronta le sfide che possono derivare dal progresso tecnico nella digitalizzazione

A. Contesto, definizione del problema e controllo della sussidiarietà

L'UE ha un vantaggio competitivo in settori leader a livello mondiale come la produzione e la robotica, producendo più di un quarto dei robot di servizio industriale e professionale del mondo. Con l'emergere di nuove tecnologie digitali come l'Intelligenza Artificiale (AI) e l'Internet of Things (IoT), l'UE deve rimanere competitiva in un mercato globale in trasformazione. Le tecnologie digitali emergenti stanno prendendo sempre più piede non solo nelle applicazioni di consumo ma anche a livello commerciale / industriale, dove possono portare nuovi livelli di efficienza e produttività.

La comunicazione della Commissione sull'intelligenza artificiale per l'Europa (adottata il 25 aprile 2018) mostra come l'UE stia preparando un ambiente in cui le imprese e la società possono fare il miglior uso dell'IA. Si riferisce alla Direttiva macchine 2016/42/CE quale atto legislativo chiave sui robot.

Questa iniziativa dovrebbe essere vista nel contesto del quarto settore politico prioritario nell'ambito dell '"agenda per l'occupazione, la crescita, l'equità e il cambiamento democratico" del presidente Juncker, vale a dire un mercato interno più profondo ed equo con una base industriale rafforzata.

La Direttiva Macchine ha due obiettivi generali:

- garantire un elevato livello di sicurezza e protezione per gli utenti dei macchinari e le altre persone ad esso esposte; e
- garantire la libera circolazione delle macchine nel mercato interno.

I prodotti che copre vanno dai tosaerba alle stampanti 3D, dagli utensili manuali elettrici ai macchinari da costruzione, dai robot alle linee di produzione industriale automatizzate complete. Un ulteriore obiettivo, la tutela dell'ambiente, è limitato ai macchinari utilizzati nelle applicazioni dei pesticidi.

Questa iniziativa affronta le questioni individuate in una valutazione della direttiva, che è stata effettuata nell'ambito del programma di adeguatezza e rendimento della regolamentazione della Commissione (REFIT). La valutazione ha concluso (cfr.SWD (2018) 160) che la direttiva è generalmente pertinente, efficace, efficiente e coerente e ha un valore aggiunto per l'UE, ma che erano necessari miglioramenti e semplificazioni specifici.

Sebbene la valutazione indichi che la direttiva consente sviluppi tecnologici nell'era digitale, dato che è sostenuta dai principi del "nuovo approccio'' che stabilisce requisiti di base obbligatori, lasciando i dettagli tecnici per soddisfare tali requisiti alle norme tecniche, sono necessarie ulteriori analisi per quanto riguarda la sua efficacia e idoneità allo scopo in futuro, rispetto agli sviluppi nella digitalizzazione, come IoT, AI e la nuova generazione di robot autonomi.
...
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  • Published: 30 September 2020
  • Hits: 19683

Guida all’uso dei file .CEM

Guida all’uso dei file .CEM

I file .CEM sono file nativi di CEM4 importabili/esportabili dal Software relativi a norme/check llst/altro o generabili dall'Utente estremamente importanti  per avere "un'archivio di riferimento di Sicurezza" che può essere aggiornato nel tempo.

Download Guida all'uso File CEM

I file .CEM sono dei file nativi di CEM4 importabili/esportabili dal Software, e possono essere:

- Norme Tecniche o Requisiti/Estratti di Norme Tecniche (norme .CEM);
- Check list (checklist .CEM);
- Macchine (macchine .CEM);
- Raccolte segnaletica;
- Raccolte pericoli

Mediante l’editor interno al software l’utente potrà arricchire il proprio database di file .CEM creando/aggiungendo nuove categorie.

E' presa in esame, per lo sviluppo e costruzione dei file .CEM rilasciati da Certifico Srl, documentazione di Istituzioni/Enti/Associazioni e Aziende che riteniamo di significativo interesse, "estratti/parti/requisiti" di Norme Tecniche Armonizzate EN/Norme Tecniche/Specifiche Tecniche/Requisiti di Norme Tecniche/altro pubblicate anche sulla GUUE.
Non intendiamo sfruttare commercialmente i file .CEM, ma mettiamo a disposizione degli Utenti una funzione di CEM4 che consente di importare/esportare direttamente tali file.

La funzione di gestione dei file CEM, consente agli Utenti di poter procedere:
a) alla corretta applicazione delle Direttive "Nuovo Approccio" che prevedono la marcatura CE, che rimandano alle Norme Tecniche Armonizzate EN per la "Presunzione di Conformità" ai Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute "RESS" previsti da tali direttive;
b) alla corretta applicazione della Legislazione nazionale che rimanda direttamente e indirettamente alle norme tecniche.

Indice 
Introduzione
Liberatoria file .CEM
Importazione delle macchine
Importazione delle norme e check list
Importazione delle raccolte
Esportazione delle macchine
Esportazione delle raccolte
Gestione/uso delle macchine importate
Gestione/uso delle norme/check-list importate
...
tutta la Guida in allegato

Vedi tutti i File CEM

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Certifico Srl - IT | Rev. 00 2020

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  • Published: 12 August 2020
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EN IEC IEEE 82079-1:2020 | Istruzioni per l’uso di un prodotto

EN IEC IEEE 82079-1:2020 | Istruzioni per l’uso di un prodotto

La norma EN IEC IEEE 82079 fornisce principi e requisiti generali per la redazione delle informazioni per l'uso dei prodotti. Le informazioni per l'uso sono:

- necessarie per l'uso sicuro di un prodotto;
- utili per l'uso efficiente ed efficace di un prodotto; e
- spesso necessarie per adempiere agli obblighi di mercato, legali e regolamentari.

I prodotti per cui può essere presa come riferimento questa norma includono, ad esempio:

- prodotti industriali (ad es. macchinari, componenti, dispositivi e attrezzature);
- prodotti di consumo (ad es. elettrodomestici, dispositivi audiovisivi);
- dispositivi medici, attrezzature e sistemi;
- sistemi complessi (ad es. impianti industriali, raffinerie, siti di produzione e centri dati);
- mezzi di trasporto (ad es. automobili, camion, navi e aerei);
- software applicativo (ad es. software per ufficio e applicazioni web);
- software per il funzionamento e il controllo automatico dei sistemi; e
- servizi tecnici.

IEC/IEEE 82079-1:2019 - Preparation of information for use (instructions for use) of products - Part 1: Principles and general requirements (Data di pubblicazione: 20 Maggio 2019)

EN IEC/IEEE 82079-1:2020 - Preparation of information for use (instructions for use) of products - Part 1: Principles and general requirements (Data di pubblicazione: 10 Marzo 2020)

(!) Traduzione non ufficiale IT

Le informazioni per l'uso dei prodotti si riferiscono alle fasi del ciclo di vita del prodotto come il trasporto, il montaggio, l’installazione, la messa in servizio, il funzionamento, il monitoraggio, la risoluzione dei problemi, la manutenzione, la riparazione, la disattivazione e lo smaltimento, nonché le attività specifiche eseguite da personale specializzato e persone non qualificate.

La norma EN IEC IEEE 82079 si applica alle informazioni per l'uso in formato elettronico o, ad esempio:

- informazioni di servizio per macchinari, fornite come file PDF per il download web per tecnici esperti; 
- informazioni per il funzionamento del software, fornite elettronicamente con il software come aiuto online;
- informazioni per la risoluzione dei problemi, sul display/schermo di una macchina;
- descrizione funzionale di un dispositivo medico su un sito web;
- informazioni per il montaggio, stampate e fornite nell’imballo di un mobile;
- informazioni stampate per la manutenzione di una macchina da caffè automatica;
- informazioni sulla pianificazione dell'installazione di un sensore di sicurezza, scaricabile da un sito web per ingegneri meccanici;
- tutorial sui prodotti come supporto alla formazione fornito sul web;
- materiali per la formazione; e
- etichetta per il personale addetto ai trasporti, stampata sulla confezione.

La norma è destinata all'uso da parte di tutte le parti responsabili o coinvolte nella concettualizzazione, creazione, manutenzione, traduzione, localizzazione, integrazione dei contenuti, produzione, fornitura e valutazione, acquisizione e distribuzione di informazioni per l'uso.

Le parti interessate alle informazioni per l'uso includono:

- acquirenti e fornitori di prodotti;
- manager con responsabilità di processo o di prodotto;
- proprietari e creatori di contenuti come redattori tecnici, sviluppatori di informazioni, e illustratori;
- traduttori tecnici, esperti di localizzazione e terminologia; e
- autorità, agenzie ed esperti autorizzati.

Lo scopo della norma è fornire a queste persone le basi comuni e fondamentali per lo sviluppo di informazioni per l'uso di prodotti della qualità richiesta.

Indice

Premessa
Soddisfacimento dei requisiti per le informazioni per l'uso
Valutazione delle informazioni per l'uso di prodotti di consumo
Prove documentali di valutazione
Principi
Scopo delle informazioni per l'uso
Informazioni per l'uso come parte del prodotto
Orientamento del pubblico destinatario
Uso sicuro del prodotto supportato
Conformità del prodotto tramite informazioni per l'uso
Qualità delle informazioni
Completezza
Minimalismo
Correttezza
Concise
Consistenza
Comprensibilità
Accessibilità
Uso di processi ripetibili
Processo di gestione delle informazioni
Analisi e pianificazione delle informazioni
Fascia degli ascoltatori
Media
Le lingue
Fonti d'informazione
Protezione delle informazioni
Gestione del rischio
Accordi contrattuali e vincoli legali
Gestione e controllo del progetto
Gestione della configurazione
Gestione delle risorse umane
Garanzia di qualità
Progettazione e sviluppo, inclusi revisione, modifica e test
Progettazione, raccolta e sviluppo di informazioni
Revisione, modifica e test
Produzione e distribuzione
Sostegno, manutenzione e miglioramento
Contenuto delle istruzioni
Guida alla valutazione
Controllo di completezza
Ispezione per efficacia (controllo documentale)
Controllo dell'efficacia empirica
Controllo del rischio residuo
Verifica degli standard specifici del prodotto
Valutazione del processo
Valutazione delle competenze
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  • Published: 21 July 2020
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Prodotti elettrici esclusi Direttiva 2014/35/UE Bassa Tensione: Esempi

Prodotti elettrici esclusi Direttiva 2014/35/UE Bassa Tensione: Esempi

ID 11179 | 11.07.2020

La direttiva 2014/35/UE (BT) si applica al materiale elettrico destinato ad essere adoperato ad una tensione nominale compresa fra 50 e 1 000 V in corrente alternata e fra 75 e 1 500 V in corrente continua, fatta eccezione per i materiali e per i fenomeni di cui all’allegato II.

ALLEGATO II 
MATERIALI E FENOMENI ESCLUSI DALL’AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA PRESENTE DIRETTIVA 

Materiali elettrici destinati ad essere usati in ambienti esposti a pericoli di esplosione. 
Materiali elettrici per radiologia e uso clinico. 
Parti elettriche di ascensori e montacarichi. 
Contatori elettrici. 
Prese di corrente (basi e spine) a uso domestico. 
Dispositivi di alimentazione di recinti elettrici. 
Disturbi radioelettrici. 
Materiali elettrici speciali, destinati ad essere usati sulle navi o sugli aeromobili e per le ferrovie, conformi alle disposizioni di sicurezza stabilite da organismi internazionali cui partecipano gli Stati membri. 
Kit di valutazione su misura per professionisti, destinati ad essere utilizzati unicamente in strutture di ricerca e sviluppo a tali fini.
...
Esempi

...

segue in allegato

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  • Published: 11 July 2020
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cem4: novità 2020

cem4: novità 2020

Certifico Machinery Directive

Anniversary 20° Maggio 2020, è la versione di cem4 (certifico macchine 4) per il ventennale della distribuzione. Progettato nel 1998/1999, nel 2000 è stato pubblicato e distribuito per la vendita.

cem4 ha seguito nel suo sviluppo, l'implementazione delle Direttive:

Direttiva 98/23/CE (GU L 207 del 23.7.1998)
Direttiva 2006/42/CE (GU L 157/24 del 9.6.2006)

e delle norme tecniche di tipo A:

EN 292-1 e 2
EN ISO 12100-1 e 2
EN ISO 12100

Negli anni sono state sviluppate numerose funzionalità e ottimizzazioni in linea con i migliori strumenti di sviluppo e di database.

Download cem4 Trial

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  • Published: 22 May 2020
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Impact assessment study on the revision of Directive 2006/42/EC

Impact assessment study on the revision of Directive 2006/42/EC on machinery  

EC, June 2020

The scope of the study is to assess the impacts of the different policy options identified in view of choosing the most cost-effective policy option that ensures a high level of health and safety. The geographic scope of this study was the 2019 composition of the European Union (i.e. including the UK) and the EEA as a whole.3 It also examined relevant existing laws and initiatives at international level, especially in significant market such as the US, Japan, South Korea and China, as well as how international standards contribute to the competitiveness of the European machinery sector.

The issues to be addressed, identified by the REFIT evaluation, were:

- The need for specific improvements and simplification in the Directive’s provisions in order to ensure its effectiveness going forward;
- The need to carry out further analysis concerning the Directive’s fitness for the Internet of Things, Artificial Intelligence, new generation of autonomous robots and cybersecurity; and
- The need for a clear and stable legal framework that positively contributes to the development of the (digital) single market for the economic operators, in order to manage their economic activities more effectively and improve their competitiveness on global markets.

These three main issues were further developed and targeted to the concrete aspects that were identified as needs to a revision. These aspects fed into the development of the policy options to assess, described in more detail in this report. They included:

- Addressing new challenges and risks posed by technological developments in digitisation;
- Addressing in detail the problems identified during the evaluation of the Machinery

Directive, with a concrete focus on the following aspects:

- A missing alignment of the Machinery Directive to the New Legislative Framework (NLF);
- Adapting the scope and definitions, in particular with regards to the list of lowvoltage products excluded and the definition of Partly Completed Machinery, as well as the threshold speed of slow-speed lifts and the relationship with the Pressure Equipment Directive;
- Adapting the requirements for fully enclosed carrier or hold-to-run control with regards to slow-speed lifts; and
- Allowing digital formats for documentation.
- Modifying Annex IV on high-risk machinery and their conformity assessment with internal checks; and
- Conversion of the Directive into a Regulation.

Throughout the assessment study, other aspects were raised by stakeholders that could be considered for a revision. These have also been summarised in the report. However, a more in-depth assessment of those aspects may be conducted in the future, if needed.

As specified in the Terms of Reference, this report presents the main results of the fieldwork and analysis conducted. Following the format outlined in the Toolbox 12 under the Better Regulation Guidelines, the report is divided into the following chapters:

1. Chapter 2 – What is the problem and why is it a problem?
2. Chapter 3 – Why should the EU act?
3. Chapter 4 – What should be achieved?
4. Chapter 5 – What are the various options to achieve the objectives?
5. Chapter 6 – What are the impacts of the different policy options and who will be affected?
6. Chapter 7 – How do the options compare?
7. Chapter 8 – Preferred policy options
8. Chapter 9 – How would actual impacts be monitored and evaluated?
9. Annexes

In order to understand the aspects assessed in this report, the following section provides an overview of the machinery market, including trends in digitalisation, a description of two main aspects with regards to the scope, the list of low-voltage products and slow-speed lifts, as well as the role that harmonised standards play in the application of the Directive.

The Directive 2006/42/EC on Machinery is the core legislation regulating products of the mechanical engineering industries. It was adopted on 17 May 2006 and implemented in 2009. The Directive was the result of a comprehensive revision of previous legislation dating back to the first Directive 89/392/EEC, which was reviewed in 1991 and 1993, and the second Directive 98/37/EC.

The general objectives of the 2006 Machinery Directive (MD) are to:

1. Ensure free movement of machinery within the internal market; and
2. Ensure a high level of protection for users and other exposed persons.

With the amendment 2009/127/EC, a third objective was added:

3. Ensure the protection of environment in the context of using machinery for pesticide application.

The MD aims to ensure a high level of protection for workers, final users and other exposed persons by focusing on the safety of machinery itself. In practice, this translates into mandatory Essential Health and Safety Requirements (EHSR), including conformity assessment procedures based on product risk. The detailed technical requirements to comply with the EHSR are not enshrined in the MD but must be applied by the manufacturers via “harmonised standards” or other technical specifications under certain conditions as explained in section 1.2.5.

This kind of approach differs from other pieces of legislation aimed also at increasing health and safety. In fact, these often focus on detailed requirements for persons dealing with specific products at a specific time of the production/consumption process. For instance, this is the case of Directive 2009/104/EC, which lays down specific minimum health and safety requirements for the use of work equipment. In contrast with a regulatory approach, in other areas self-regulation can be found, characterised by the development of voluntary codes of practice or standards developed by the industry, with the industry solely responsible for enforcement.

The objective of this study is limited to the scope and approach of the MD, assessing and developing its ability to deal with new and specific risks, as identified in section 2, in the fulfilment of its goals.

The scope of the MD covers a wide range of products. Machinery is broadly defined as an assembly “of linked parts or components, at least one of which moves”, which is applicable to a great variety of products, from lawnmowers to 3D printers, from powered hand-tools to construction machinery, and from robots to complete automated industrial production lines.

The MD applies across the whole value chain, from the design and manufacturing until the placing on the market of the machinery for consumer and professional use. The machinery manufacturers must take the appropriate measures to eliminate any risk throughout the foreseeable lifetime of the machinery including the phases of transport, assembly, dismantling, disabling and scrapping.

Some products are explicitly excluded from the scope of the MD. This is the case, for instance, for some products that fall under the scope of the Low Voltage Directive (LVD), as listed in Art. 1.2(k) of the MD. In other cases, the MD may apply together with or even alternatively to other pieces of legislation. The issues are whether, and to what extent, the MD overlaps with other pieces of legislation, exceptions create legal uncertainty and whether there are differences in market surveillance and thus distorted competition.

This study was conducted to support the European Commission services in carrying out an impact assessment on a revision of the Directive 2006/42/EC on machinery. The revision of the MD results from the REFIT evaluation2 on the necessity to improve, simplify and adapt the Directive to the needs of the market.

The general objectives of the revision of the Directive are to:

1. Create a level playing field for economic operators and preserve the competitiveness of machinery sector in global digital markets; and
2. Establish a high level of trust in digital innovative technologies for consumers and users.

The specific objectives of the revision are to:

- Ensure the clarity of the scope;
- Align the Directive to the New Legislative Framework (Decision 768/2008);
- Preserve the technology neutral principle allowing the use of innovative technologies as far as safety is ensured;
- Reduce administrative requirements related to documentation; and
- Cover new risks related to digital emerging technologies.

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Fonte: EU

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  • Published: 25 January 2021
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Directive 2006/42/EC: Harmonised standards published in the OJ

Directive 2006/42/EC:  Harmonised standards published in the OJ

Update 11 December 2020

Summary of references of harmonised standards published in the Official Journal – Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and amending
Directive 95/16/EC

The summary below consolidates the references of harmonised standards published by the Commission in the Official Journal of the European Union (OJ). It reproduces information already published in the L or C series of the OJ as indicated in columns (2), (5) and/or (7). It contains all references which, when the summary was generated, still provided a presumption of conformity together with references already withdrawn from the OJ.

The Commission services provide this summary for information purposes only. Although they take every possible precaution to ensure that the summary is updated regularly and is correct, errors may occur and the summary may not be complete at a certain point in time. The summary does not as such generate legal effects.

This summary was generated on 11 December 2020

Fonte: EC

Download Harmonised Standard at 11.Dec.2020

Versione IT

Per l'elenco delle norme armonizzate in IT vedasi Norme armonizzate Direttiva macchine 2006/42/CE (DM)

  • Published: 21 December 2020
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Norme armonizzate Direttiva BT Novembre 2020

Decisione di esecuzione (UE) 2020/1779 | Norme armonizzate BT Novembre 2020

della Commissione del 27 novembre 2020 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 per quanto riguarda le norme armonizzate per taluni apparecchi d’uso domestico e similare, sistemi di alimentazione a binario elettrificato per apparecchi di illuminazione, apparecchi di illuminazione di emergenza, apparecchi di comando non automatici per installazione elettrica fissa per uso domestico e similare, interruttori automatici, interruttori di prossimità, sorgenti di corrente per apparecchi di saldatura ad arco e apparecchi elettrici di misura, controllo e per utilizzo in laboratorio.

(GU L 399/6  del 30.11.2020)

Entrata in vigore: 30.11.2020

Decisione di esecuzione (UE) 2020/1779

Vedi l'elenco consolidato delle norme tecniche armonizzate BT

  • Published: 30 November 2020
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Check list EN 60204-1:2018 Testing of the electrical equipment of machines | IFA 2020

Check list EN 60204-1:2018 Testing of the electrical equipment of machines | IFA 2020

2020, IFA

Da IFA una check list sulla norma: EN 60204-1:2018 equipaggiamenti elettrici di macchine (2a - Vedi Ed 2007)

EN 60204-1 (2018), "Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico delle macchine - Requisiti generali" è una norma europea armonizzata (Tipo B) ai sensi della Direttiva Macchine 2006/42/CE e della Direttiva Bassa tensione 2014/35/UE.

Sulla base di questo standard, l'IFA - Istituto per la sicurezza e la salute sul lavoro del DGUV ha elaborato una checklist con l'ausilio del quale l'apparecchiatura elettrica delle macchine può essere testata in una sequenza adeguata. Poiché ogni fase di test fa riferimento alla sezione pertinente dello standard, la checklist è utile anche per gli utenti che non utilizzano lo standard su base giornaliera.

Maggiori Info

  • Published: 16 November 2020
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Stima del Rischio ISO/TR 14121-2 p. 6.3 Metodo grafico - Esempio e scheda

Stima del Rischio ISO/TR 14121-2 p. 6.3 Metodo grafico - Esempio e scheda

La ISO/TR 14121-2 Sicurezza del macchinario Valutazione del rischio Parte 2: Guida pratica ed esempi di metodi, fornisce una guida pratica per l'esecuzione della valutazione del rischio per il macchinario in conformità alla UNI EN ISO 12100 e descrive diversi metodi e strumenti per ogni fase del processo. Fornisce esempi di differenti misure che possono essere utilizzate per ridurre il rischio ed è destinata ad essere utilizzata per la valutazione del rischio di una estesa varietà di macchinari in termini di complessità e di potenziale di danno.

I suoi utilizzatori previsti sono le persone coinvolte nella progettazione, installazione o modifica del macchinario.

Nel Documento è illustrato uno dei metodi riportati nella ISO/TR 14121-2, il “Metodo grafico” o “Grafico del Rischio” (p. 6.3) con esempio / scheda di valutazione del rischio e processo di riduzione del rischio per una Macchina formatrice a mandrino verticale, in cui 'identificazione dei pericoli è limitata, in questo esempio, alla fase di utilizzo e, in particolare, alla messa a punto e al funzionamento della macchina.

Il grafico del rischio utilizzato in questo esempio è equivalente alla matrice del rischio riportata in seguito.

Excursus

Metodo grafico / Grafico del rischio

Generalità

Il metodo grafico / grafico del rischio è basato su un albero decisionale. 

Ogni nodo del grafico rappresenta un parametro del rischio (gravita, esposizione, probabilità che si verifichi un evento pericoloso, evitabilità) e ogni ramo che si diparte da un nodo rappresenta una classe del parametro (per esempio bassa gravita o alta gravità).

Per ogni situazione pericolosa, dovrebbe essere assegnata una classe ad ogni parametro. Si segue quindi ii percorso sul grafico del rischio a partire dal punto iniziale. Ad ogni giunzione, ii percorso precede lungo un certo ramo in conformità alla classe selezionata. II ramo finale porta al livello o all'indice di rischio associato alla combinazione delle classi (rami) scelte. II risultato finale e una stima del rischio qualificata con termini quali "alto", "medio", "basso", un numero, per esempio, da 1 a 6, o una lettera, per esempio, da A a F.

I grafici del rischio sono utili per illustrare l'entità della riduzione del rischio associata alla misura di protezione/riduzione del rischio e al parametro di rischio che essa influenza.

I grafici del rischio diventano molto complessi e sovraffollati se ci sono più di due rami per più di un parametro del rischio. Per questa ragione, i metodi ibridi tendono a combinare un grafico del rischio con una matrice per uno dei parametri.

Esempio di uno strumento o di un metodo grafico del rischio

Prima che ii rischio sia stimato usando ii grafico del rischio, si dovrebbero descrivere ii pericolo associate, la situazione pericolosa, l'evento pericoloso e ii possibile danno in conformità al punto 5.4 della ISO 12100:2010 (vedere ii modulo vuoto fornito nel prospetto A.1). Quindi si calcola un indice del rischio usando ii grafico del rischio indicate in figura 1, sulla base dei quattro parametri seguenti, corrispondenti ai quattro elementi di rischio come definiti al punto 5.5.2.1 della ISO 12100:2010, ciascuno avente i suoi limiti particolari:

Gravita del danno: S

S1: lesione lieve (solitamente reversibile; esempi: graffi, lacerazioni, livido, leggera ferita che richiede ii pronto soccorso, ecc.) incapace di eseguire lo stesso compito per non più di due giorni;

S2: lesione grave (generalmente irreversibile, compreso ii decesso; esempi: rottura, amputazione o schiacciamento degli arti, fratture, lesioni gravi che richiedono l'applicazione di punti, gravi traumi muscoloscheletrici (MST), ecc. Incapace di eseguire lo stesso compito per più di due giorni.

Frequenza e/o durata dell'esposizione al pericolo: F

F1: da rara ad abbastanza frequente e/o breve durata di esposizione
Due volte o meno per turno di lavoro o meno di 15 min di esposizione cumulativa per turno di lavoro.

F2: da frequente a continua e/o lunga durata di esposizione
Più di due volte per turno di lavoro o più di 15 min di esposizione cumulativa per turno di lavoro.

Probabilità che si verifichi un evento pericoloso: O

O1: bassa (così improbabile da poter presumere che si possa non fare esperienza del suo verificarsi)
Tecnologia matura, collaudata e riconosciuta nell'applicazione di sicurezza, robustezza.

O2: media (probabile che si verifichi talvolta)
Guasto tecnico osservato negli ultimi due anni. Azione umana impropria da parte di una persona ben formata, consapevole del rischio e con più di sei mesi di esperienza nella stazione di lavoro.

O3: alta (probabile che si verifichi con frequenza)
Guasto tecnico osservato regolarmente (ogni sei mesi o meno). Azione umana impropria da parte di una persona non formata, con meno di sei mesi di esperienza nella stazione di lavoro.

Possibilità di evitare o limitare il danno: A

A1: possibile in alcune condizioni:
se parti si muovono a una velocita minore di 0,25 m x s-1 e ii lavoratore esposto ha familiarità con ii rischio  e con l'indicazione di una situazione pericolosa o di un evento imminente; ii lavoratore ha inoltre la capacita di accorgersi della situazione pericolosa ed e in grade di reagire; in presenza di particolari condizioni (temperatura, rumore, ergonomia, ecc.).

A2: impossibile.



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  • Published: 26 October 2020
  • Hits: 17019

Study on the revision of Directive 2006/42/EC on machinery

Impact assessment study on the revision of Directive 2006/42/EC on machinery  

EC, June 2020

The scope of the study is to assess the impacts of the different policy options identified in view of choosing the most cost-effective policy option that ensures a high level of health and safety. The geographic scope of this study was the 2019 composition of the European Union (i.e. including the UK) and the EEA as a whole.3 It also examined relevant existing laws and initiatives at international level, especially in significant market such as the US, Japan, South Korea and China, as well as how international standards contribute to the competitiveness of the European machinery sector.

The issues to be addressed, identified by the REFIT evaluation, were:

- The need for specific improvements and simplification in the Directive’s provisions in order to ensure its effectiveness going forward;
- The need to carry out further analysis concerning the Directive’s fitness for the Internet of Things, Artificial Intelligence, new generation of autonomous robots and cybersecurity; and
- The need for a clear and stable legal framework that positively contributes to the development of the (digital) single market for the economic operators, in order to manage their economic activities more effectively and improve their competitiveness on global markets.

These three main issues were further developed and targeted to the concrete aspects that were identified as needs to a revision. These aspects fed into the development of the policy options to assess, described in more detail in this report. They included:

- Addressing new challenges and risks posed by technological developments in digitisation;
- Addressing in detail the problems identified during the evaluation of the Machinery

Directive, with a concrete focus on the following aspects:

- A missing alignment of the Machinery Directive to the New Legislative Framework (NLF);
- Adapting the scope and definitions, in particular with regards to the list of lowvoltage products excluded and the definition of Partly Completed Machinery, as well as the threshold speed of slow-speed lifts and the relationship with the Pressure Equipment Directive;
- Adapting the requirements for fully enclosed carrier or hold-to-run control with regards to slow-speed lifts; and
- Allowing digital formats for documentation.
- Modifying Annex IV on high-risk machinery and their conformity assessment with internal checks; and
- Conversion of the Directive into a Regulation.

Throughout the assessment study, other aspects were raised by stakeholders that could be considered for a revision. These have also been summarised in the report. However, a more in-depth assessment of those aspects may be conducted in the future, if needed.

As specified in the Terms of Reference, this report presents the main results of the fieldwork and analysis conducted. Following the format outlined in the Toolbox 12 under the Better Regulation Guidelines, the report is divided into the following chapters:

1. Chapter 2 – What is the problem and why is it a problem?
2. Chapter 3 – Why should the EU act?
3. Chapter 4 – What should be achieved?
4. Chapter 5 – What are the various options to achieve the objectives?
5. Chapter 6 – What are the impacts of the different policy options and who will be affected?
6. Chapter 7 – How do the options compare?
7. Chapter 8 – Preferred policy options
8. Chapter 9 – How would actual impacts be monitored and evaluated?
9. Annexes

In order to understand the aspects assessed in this report, the following section provides an overview of the machinery market, including trends in digitalisation, a description of two main aspects with regards to the scope, the list of low-voltage products and slow-speed lifts, as well as the role that harmonised standards play in the application of the Directive.

The Directive 2006/42/EC on Machinery is the core legislation regulating products of the mechanical engineering industries. It was adopted on 17 May 2006 and implemented in 2009. The Directive was the result of a comprehensive revision of previous legislation dating back to the first Directive 89/392/EEC, which was reviewed in 1991 and 1993, and the second Directive 98/37/EC.

The general objectives of the 2006 Machinery Directive (MD) are to:

1. Ensure free movement of machinery within the internal market; and
2. Ensure a high level of protection for users and other exposed persons.

With the amendment 2009/127/EC, a third objective was added:

3. Ensure the protection of environment in the context of using machinery for pesticide application.

The MD aims to ensure a high level of protection for workers, final users and other exposed persons by focusing on the safety of machinery itself. In practice, this translates into mandatory Essential Health and Safety Requirements (EHSR), including conformity assessment procedures based on product risk. The detailed technical requirements to comply with the EHSR are not enshrined in the MD but must be applied by the manufacturers via “harmonised standards” or other technical specifications under certain conditions as explained in section 1.2.5.

This kind of approach differs from other pieces of legislation aimed also at increasing health and safety. In fact, these often focus on detailed requirements for persons dealing with specific products at a specific time of the production/consumption process. For instance, this is the case of Directive 2009/104/EC, which lays down specific minimum health and safety requirements for the use of work equipment. In contrast with a regulatory approach, in other areas self-regulation can be found, characterised by the development of voluntary codes of practice or standards developed by the industry, with the industry solely responsible for enforcement.

The objective of this study is limited to the scope and approach of the MD, assessing and developing its ability to deal with new and specific risks, as identified in section 2, in the fulfilment of its goals.

The scope of the MD covers a wide range of products. Machinery is broadly defined as an assembly “of linked parts or components, at least one of which moves”, which is applicable to a great variety of products, from lawnmowers to 3D printers, from powered hand-tools to construction machinery, and from robots to complete automated industrial production lines.

The MD applies across the whole value chain, from the design and manufacturing until the placing on the market of the machinery for consumer and professional use. The machinery manufacturers must take the appropriate measures to eliminate any risk throughout the foreseeable lifetime of the machinery including the phases of transport, assembly, dismantling, disabling and scrapping.

Some products are explicitly excluded from the scope of the MD. This is the case, for instance, for some products that fall under the scope of the Low Voltage Directive (LVD), as listed in Art. 1.2(k) of the MD. In other cases, the MD may apply together with or even alternatively to other pieces of legislation. The issues are whether, and to what extent, the MD overlaps with other pieces of legislation, exceptions create legal uncertainty and whether there are differences in market surveillance and thus distorted competition.

This study was conducted to support the European Commission services in carrying out an impact assessment on a revision of the Directive 2006/42/EC on machinery. The revision of the MD results from the REFIT evaluation2 on the necessity to improve, simplify and adapt the Directive to the needs of the market.

The general objectives of the revision of the Directive are to:

1. Create a level playing field for economic operators and preserve the competitiveness of machinery sector in global digital markets; and
2. Establish a high level of trust in digital innovative technologies for consumers and users.

The specific objectives of the revision are to:

- Ensure the clarity of the scope;
- Align the Directive to the New Legislative Framework (Decision 768/2008);
- Preserve the technology neutral principle allowing the use of innovative technologies as far as safety is ensured;
- Reduce administrative requirements related to documentation; and
- Cover new risks related to digital emerging technologies.

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Norme armonizzate Direttiva BT Agosto 2020

Decisione di esecuzione (UE) 2020/1146 | Norme armonizzate BT Agosto 2020

della Commissione del 31 luglio 2020 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 per quanto riguarda le norme armonizzate per determinati apparecchi elettrici di uso domestico, i protettori termici, le apparecchiature e gli impianti di distribuzione via cavo per segnali televisivi, sonori e servizi interattivi, gli interruttori automatici, lo spegnimento dell’arco e la saldatura ad arco, i connettori da installazione destinati ad una connessione permanente in installazione fissa, i trasformatori, i reattori, le unità di alimentazione e loro combinazioni, il sistema di carica conduttiva dei veicoli elettrici, le installazioni elettriche e le fascette di cablaggio, i dispositivi per circuiti di comando, gli elementi di manovra, l’illuminazione di emergenza, i circuiti elettronici usati con gli apparecchi di illuminazione e le lampade a scarica

GU L 250/121 del 03.08.2020

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Guida Tecnica Direttiva macchine Ed. 6.0 2020

Guida Tecnica Direttiva macchine

La Direttiva Macchine 2006/42/CE e le principali norme tecniche

Ed. 6.0 Luglio 2020

Disponibile Ed. 6.0 Riservato Abbonati Direttiva macchine/4X/Full e in vendita anche dal nostro Store in formato pdf copiabile/stampabile: Vedi

La Direttiva Macchine 2006/42/CE è la Direttiva di prodotto madre per la Sicurezza e Salute di macchine del settore Enterprise and Industry dell'Unione Europea.

Appartiene alla tecnica legislativa del Nuovo Approccio, che rimanda, per il rispetto dei Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute, alle norme tecniche armonizzate EN, secondo il concetto di "Presunzione di Conformità".

La Guida Tecnica Direttiva Macchine, fornisce un quadro generale degli obblighi previsti con interazione pratica con le principali norme tecniche armonizzate EN:

Direttiva Macchine 2006/42/CE - Testo consolidato 2020 - tutte le modifiche e rettifiche dal 2009 al 2020 NEW 
- Norme Armonizzate e Presunzione di Conformità
- Documentazione Tecnica
- Valutazione dei Rischi
- EN ISO 13849-1 Parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza NEW
- EN 13851 Dispositivi di comando a due mani NEW
- EN ISO 14120 Ripari 
- EN ISO 14119 Interblocchi
- EN 349 Spazi minimi NEW
- EN ISO 13857 Distanze di sicurezza NEW
- EN ISO 13850 Arresto di emergenza
- EN 60204-1 Equipaggiamento elettrico delle macchine
- EN ISO 4413 Sistemi per trasmissioni oleoidrauliche
- EN ISO 4414 Sistemi per trasmissioni pneumatiche

Prezzo: € 39,99 (Store Google/Apple)
Prezzo: € 69,99 (Store Amazon - PDF)
Prezzo: € 60,00 (Store Certifico - PDF)
Categoria: Ingegneria 
Pubblicato: 13/07/2020
Ed.: 6.0
Autore: Ing. M. Maccarelli
Editore: Certifico s.r.l. 
Lingue: Italiano

Vedi Store Certifico

Vedi iOS

Vedi Android

Vedi Amazon

  • Published: 14 July 2020
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Manuale d'istruzioni macchine: position paper Orgalime formato elettronico

Manuale d'istruzioni macchine: Position paper Orgalime sul formato elettronico

Position paper Orgalim 2019

Orgalim, nel Position paper allegato, fornisce alcuni chiarimenti inerenti la "forma", elettronica o cartacea richiesta per la consegna del manuale d'istruzioni (paragrafo §255 della Guida direttiva macchine 2006/42/CE - Ed. 2019 EN), in particolare sono riportati, con esempi pratici, vantaggi e svantaggi delle due forme, in relazione all'operatore economico interessato della filiera.

L'attuale direttiva macchine 2006/42/CE, all'allegato I, cap. 1.7.4. non specifica se le istruzioni debbano essere rese disponibili in formato cartaceo o elettronico. Tuttavia, la Guida all'interpretazione della direttiva macchine (edizione Ottobre 2019) afferma che l'operatore economico ha la possibilità di fornirli in un archivio elettronico, ma senza fornire ulteriori chiarimenti. 

Guida direttiva macchine 2006/42/CE - Ed. 2019 EN
...

§255 The form of the instructions

Section 1.7.4 does not specify the form of the instructions. It is generally agreed that all health and safety related instructions must be supplied in paper form, since it cannot be assumed that the user has access to the means of reading instructions supplied in electronic form or made available on an Internet site.

However, it is often useful for the instructions to be made available in electronic form and on the Internet as well as in paper form, since this enables the user to download the electronic file if he so wishes and to recover the instructions if the paper copy has been lost. This practice also facilitates the updating of the instructions when this is necessary.

In questo documento, Orgalim, alcuni chiarimenti alle spiegazioni fornite nella guida, fornisce esempi pratici sui diversi formati in cui le istruzioni possono essere consegnate dal fabbricante e giustifica i vantaggi di ciascuno dei mezzi alternativi per fornire le istruzioni. Infine, è presentato un nuovo "periodo" da inserire nella prossima revisione della guida. 

In linea con l'opinione espressa dalle altre parti interessate nell'ultima riunione del gruppo di lavoro macchine, Orgalim ritiene che gli operatori economici necessitino di un approccio flessibile su questo tema poiché una soluzione unica per tutte non è presente, sia per la possibilità di fornire istruzioni in formato digitale con i suoi vantaggi o in formato cartaceo che offre molte opportunità in termini di usabilità per tutte le parti coinvolte. 

Quando si immettono macchine sul mercato, le informazioni e in particolare le istruzioni fornite dall'operatore economico sull'uso sicuro delle macchine possono assumere varie forme. In effetti, nella maggior parte dei casi, la macchina viene consegnata a un cliente finale - datore di lavoro - che mette in servizio la macchina e la utilizza da sola o, in alternativa, mette la macchina a disposizione dei propri dipendenti per svolgere il proprio lavoro.

Un punto importante è che all'operatore economico dovrebbe essere offerta la flessibilità di decidere insieme al soggetto successivo nella filiera dei soggetti interessati, in quale forma le istruzioni soddisfino meglio le sue esigenze. Questa flessibilità dovrebbe essere estesa lungo l'intera filiera a tutti i soggetti.

Orgalim 2019

Orgalim

Orgalim rappresenta le industrie tecnologiche europee: 770.000 aziende innovative che abbracciano i settori dell'ingegneria meccanica, dell'ingegneria elettrica, dell'elettronica e della tecnologia dei metalli. Insieme rappresentano il più grande settore manifatturiero dell'UE, generando un fatturato annuo di oltre 2.100 miliardi di euro, producendo un terzo di tutte le esportazioni europee e fornendo 11,5 milioni di posti di lavoro diretti.

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  • Published: 01 June 2020
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Regulation on machinery | Consolidated text 2023

Ed: 1.0 July 2023
Operating Systems: iOS/Android
Publication Date: 06/7/2023
Author: Dr. Eng. Marco Maccarelli
Publisher: Certifico s.r.l.
ISBN: 978-88-98550-11-1

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Regolamento  UE  2023 1230

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Regulation (EU) 2023/1230 of the European parliament and of the Council of 14 June 2023 on machinery and repealing Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council and Council Directive 73/361/EEC.

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Pubblicate Date: 26/03/2021
Publisher: Certifico s.r.l.
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