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File CEM

EN 61439-1: Verifiche di Progetto e Individuali - File CEM

EN 61349-1: Verifiche di Progetto e Individuali

EN 61439 Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) Parte 1: Regole generali - Verifiche cap. 10-11.

File CEM importabile CEM4

La verifica di progetto è prevista per verificare la conformità del progetto di un QUADRO o di un sistema di QUADRI con le prescrizioni di questa serie di Norme. Le prove devono essere effettuate su un campione rappresentativo di un QUADRO in condizioni nuove e pulite. Se le prove sul QUADRO sono state effettuate in accordo con la serie IEC 60439, prima della pubblicazione della relativa Norma di prodotto della serie 61439, e i risultati di prova soddisfano le prescrizioni della relativa parte della IEC 61439, la verifica di tali prescrizioni non richiede di essere ripetuta.
Non è richiesta la ripetizione delle verifiche secondo le Norme di prodotto dei dispositivi di manovra o dei componenti incorporati nel QUADRO che sono stati scelti in accordo con 8.5.3 e installati secondo le istruzioni del costruttore. Le prove sui dispositivi individuali secondo le loro rispettive Norme di prodotto non sono in alternativa alle verifiche di progetto della presente Norma dei QUADRI. La verifica di progetto deve essere soddisfatta applicando uno o più dei seguenti metodi che sono equivalenti ed alternativi per quanto appropriato: prove, calcoli, misure fisiche o convalida delle regole di progetto. Vedi Allegato D. La prestazione del QUADRO può essere compromessa dalle prove di verifica (es. prova di cortocircuito). Queste prove non dovrebbero essere eseguite su un QUADRO che è destinato ad essere messo in servizio.
Un QUADRO che è stato verificato in accordo con la presente Norma dal costruttore originale (vedi 3.10.1) ed è stato realizzato o assemblato da un altro costruttore non richiede la ripetizione delle verifiche originarie di progetto se tutte le prescrizioni e le istruzioni specificate e fornite dal costruttore originale sono state pienamente soddisfatte. Se il costruttore del QUADRO installa delle proprie disposizioni che non sono comprese nelle verifiche fatte dal costruttore originale, il costruttore del QUADRO con queste disposizioni diventa il costruttore originale.
Le verifiche individuali devono essere eseguite su ogni QUADRO finito secondo l’art. 11.

Verifica di progetto

La verifica di progetto deve comprendere quanto segue:
1) Costruzione:
10.2 Robustezza dei materiali e delle parti del QUADRO;
10.3 Grado di protezione degli involucri;
10.4 Distanze d’isolamento in aria e superficiali;
10.5 Protezione contro la scossa elettrica ed integrità dei circuiti di protezione;
10.6 Installazione degli apparecchi di manovra e dei componenti;
10.7 Circuiti elettrici interni e collegamenti;
10.8 Terminali per conduttori esterni.
2) Prestazione:
10.9 Proprietà dielettriche;
10.10 Sovratemperatura;
10.11 Capacità di tenuta al cortocircuito;
10.12 Compatibilità elettromagnetica;
10.13 Funzionamento meccanico.
Il numero dei QUADRI o delle sue parti utilizzato per la verifica e l’ordine in cui si effettua la verifica è a discrezione del costruttore originale.
I dati usati, i calcoli effettuati ed il confronto per la verifica dei QUADRI devono essere registrati in un rapporto di verifica.

Verifiche Individuali

La verifica ha lo scopo di individuare i difetti nei materiali e nella fabbricazione e di accertare il corretto funzionamento del QUADRO assemblato. Essa è eseguita su ogni QUADRO. Il costruttore del QUADRO deve stabilire se la verifica individuale è effettuata durante e/o dopo l’assemblaggio. Se del caso, la verifica individuale deve confermare che la verifica di progetto sia documentata.
Non è richiesto eseguire la verifica individuale sugli apparecchi e sui componenti individuali installati nel QUADRO quando questi sono stati scelti in accordo con 8.5.3 e installati in accordo con le istruzioni del costruttore dell’apparecchio.

La verifica individuale deve comprendere le seguenti categorie:
1) Costruzione (si veda da 11.2 a 11.8):
a) grado di protezione dell’involucro;
b) distanze di isolamento in aria e superficiali;
c) protezione contro la scossa elettrica ed integrità dei circuiti di protezione;
d) installazione degli apparecchi di manovra e dei componenti;
e) circuiti elettrici interni e collegamenti;
f) terminali per conduttori esterni;
g) funzionamento meccanico.
2) Prestazione (si veda da 11.9 a 11.10):
a) poprietà dielettriche;
b) cablaggio, prestazioni in condizioni operative e funzionalità.

EN 61439
Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT)
Parte 1: Regole generali

http://webstore.ceinorme.it/webstorecopertina.aspx?ID=12055&PR=NO

Allegati:
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  • Pubblicato: 01 Dicembre 2016
  • Visite: 7736

Regolamento e norme / Consolidato 2024

Formato: pdf
Pagine: +144
Ed.: 3.0 2024
Pubblicato: 09/11/2024
Autore: Ing. Marco Maccarelli
Editore: Certifico s.r.l. 
Lingue: Italiano 
ISBN: 9788898550135

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Regolamento  UE  2023 1230

Regolamento (UE) 2023/1230 / Regolamento macchine

Regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2023 relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio.

(GU n. 165/1 del 29.06.2023)

Entrata in vigore: 19.07.2023

Applicazione dal 14.01.2027 [43 mesi firma del Regolamento]. Tuttavia, gli articoli seguenti si applicano a decorrere dalle date seguenti:

Vedi tutto il testo

Changelog 2005-2022

L'evoluzione di
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dal 2005 al 2022: V 2 / V 4.

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Direttiva macchine

Direttiva 2006/42/CE: Direttiva del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/ce (rifusione)

Vedi

Direttiva macchine   NTA

ebook Direttiva macchine e norme armonizzate consolidato 2024

Sistemi Operativi: iOS/Android/PDF
Edizione: 25.0
Pubblicato: 16.09.2024
Editore: Certifico s.r.l.
Lingue: Italiano

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Guide to application of the Machinery Directive 2006/42/EC

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L'applicazione delle norme armonizzate è "Presunzione di Conformità" al rispetto dei RESS dell'Allegato I della Direttiva macchine 2006/42/CE.

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