Slide background


Organizza al meglio il Tuo lavoro sulla Direttiva macchine

Prova il nuovo Metodo di Valutazione dei Rischi EN ISO 12100

Download CEM4 full gratuita 30 giorni

Slide background
cem4

certifico machinery directive

Organizza al meglio il Tuo lavoro sulla Direttiva macchine

Download CEM4 full gratuito 30 giorni

Slide background


Organizza al meglio il Tuo lavoro sulla Direttiva macchine

Prova il nuovo Metodo di Valutazione dei Rischi EN ISO 12100 della Versione 2017

Download CEM4 full gratuita 30 giorni

Slide background


Organizza al meglio il Tuo lavoro sulla Direttiva macchine

Prova il nuovo Metodo di Valutazione dei Rischi EN ISO 12100 della Versione 2017

Download CEM4 full gratuita 30 giorni

File CEM

Check list controlli Apparecchi di sollevamento trasferibili

Check list controlli Apparecchi di sollevamento di tipo trasferibile [N. 01]

Check list controlli di “apparecchi di sollevamento materiali di tipo trasferibile e relativi accessori di sollevamento” [Articolo 71 comma 8 D.Lgs. 81/08 s.m.i.] (Fonte INAIL)

Apparecchio di sollevamento tipo trasferibile: gru a torre, argani a cavalletto in edilizia, argani a bandiera installabili su ponteggio, ecc.

Formato CEM importabile CEM4 / PDF

La presente Checklist si propone di offrire utili indicazioni a carattere volontario al datore di lavoro per garantire gli interventi di controllo, non straordinari (cfr. art. 71 comma 8 lett. b) punto 2), da condurre, secondo frequenze prestabilite, ad opera di personale formato, competente ed informato, per assicurare la permanenza nel tempo dei requisiti di sicurezza e garantire un uso ininterrotto dell’attrezzatura, ove la documentazione del fabbricante a corredo dell’apparecchio di sollevamento ovvero dell’accessorio di sollevamento utilizzato risulti non disponibile (perché trattasi di macchina immessa sul mercato o messa in servizio prima del 21 settembre 1996, data di entrata in vigore in Italia della direttiva Macchine, o perché il manuale risulta smarrito ed il fabbricante dell’attrezzatura non è in grado di fornirne copia). Laddove, infatti, il manuale del fabbricante risulti disponibile o comunque reperibile, le indicazioni in esso contenute costituiscono il riferimento per il datore di lavoro. Si precisa che per quanto riguarda gli adempimenti di cui all’art. 71 comma 8 lett. a) per gli apparecchi di sollevamento di tipo fisso questi debbano ritenersi comunque già soddisfatti trattandosi di macchine già in servizio. Il documento riporta anche indicazioni sui controlli da effettuarsi sugli accessori di sollevamento, come di seguito definiti.

Si riporta di seguito una schematica presentazione delle principali figure coinvolte nelle attività di controllo, manutenzione ed ispezione degli apparecchi di sollevamento, un elenco delle diverse tipologie di intervento che possono essere condotte sugli apparecchi di cui trattasi, prevalentemente in base alla frequenza degli stessi e la descrizione dei principali metodi di intervento. Le figure sotto descritte non devono necessariamente essere distinte tra loro: più controlli, infatti, possono essere eseguiti dalla stessa persona, purché in possesso di tutte le competenze specifiche per eseguirli, come previsto dall’art. 71 comma 8 lett. c). Si precisa inoltre che dette figure non devono essere appositamente reclutate dal datore di lavoro, ma possono coincidere, previo possesso dei requisiti necessari all’espletamento dei compiti previsti, con il personale in forza presso il datore di lavoro. Questo anche in considerazione di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 69 e 71 comma 7 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. che prevede che il datore di lavoro assicuri una qualificazione del personale commisurata agli specifici rischi che le attrezzature di lavoro in uso presentano. Le definizioni sotto riportate sono riprese dalle norme tecniche di riferimento.

Definizioni delle figure coinvolte nelle attività di controllo, manutenzione ed ispezione degli apparecchi di sollevamento EN 12480-1 e ISO 9927.

CONDUTTORE DI GRU:
(identificabile con l’operatore di cui all’art. 69 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) persona che fa funzionare la gru al fine di posizionare dei carichi. È responsabile della manovra corretta dell’attrezzatura. Deve essere adeguatamente addestrato per la specifica tipologia di gru ed avere una sufficiente conoscenza della gru, dei suoi comandi e dei suoi dispositivi di sicurezza. [EN 12480-1].

IMBRACATORE:
(identificabile con l’operatore di cui all’art. 69 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) responsabile dell’attacco e dello sgancio del carico al e dall’organo di presa della gru, così pure dell’utilizzo della corretta attrezzatura di sollevamento in conformità con la pianificazione della manovra per il buon posizionamento dei carichi. [EN 12480-1].

PERSONALE DI MANUTENZIONE:
[identificabile con l’operatore di cui all’art. 69 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. se specificatamente qualificato secondo quanto previsto all’art. 71 comma 7 lett. b)] personale responsabile della manutenzione della gru e del suo sicuro e soddisfacente funzionamento. È tenuto ad effettuare ogni manutenzione necessaria. Deve avere piena familiarità con l’attrezzatura ed i rischi che essa presenta e con le procedure di intervento previste. [EN 12480-1].

TECNICO ESPERTO:
[identificabile con l’operatore di cui all’art. 69 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. se in possesso delle competenze necessarie come previsto all’art. 71 comma 8 lett. c)] persona che, per la sua preparazione ed esperienza, possiede capacità e conoscenze nel campo delle gru e sufficiente familiarità con le principali regolamentazioni per poter determinare eventuali scostamenti dalle condizioni previste. [ISO 9927].

Registro di controllo

Tutti i controlli condotti sull’attrezzatura devono essere riportati su apposito registro (di cui si riporta un fac simile nell’appendice B), ad eccezione di quelli giornalieri, per i quali è sufficiente la registrazione solo in caso in cui dovessero evidenziare eventuali difetti, al fine anche di ottemperare a quanto previsto dall’art. 71 comma 9 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. che prevede la registrazione dei risultati dei controlli condotti e la loro conservazione per almeno tre anni.

Alcuni esempi di apparecchi di sollevamento di tipo mobile (apparecchi destinati a sollevare e movimentare. nello spazio, carichi sospesi mediante gancio o altri organi di presa, in grado di muoversi senza vie di corsa o binari) sono:

Definizione di apparecchio di sollevamento tratta dalla ISO 4306:

"Apparecchio di sollevamento: apparecchio a funzionamento discontinuo, destinato a sollevare e movimentare nello spazio carichi sospesi mediante gancio o altri organi di presa".

Alcuni esempi di apparecchi di sollevamento di tipo trasferibile (apparecchi destinati a sollevare e movimentare nello spazio, carichi sospesi mediante gancio o altri organi di presa, trasferibili in più installazioni) sono:

Apparecchi di sollevamento di tipo trasferibile:
Gru a torre
Gru derrick
Paranco

Accessori di sollevamento:
Braca di nastro tessuto piatto
Brache a fune di acciaio per usi generali nel sollevamento
Brache di catena
Golfari
Occhielli di corda
Gancio a C
Pinza
Trave di sollevamento
Forche di sollevamento
Morse per piastre
Magnete di sollevamento
Ventosa
Orecchio di sollevamento
Occhielli di sollevamento
Dinamometro per il sollevamento (dinamometro)

Accessori di sollevamento integrati con il carico:
Ancora di sollevamento
Blocchi d’angolo
Occhielli per contenitore

Fonte: INAIL

Allegati:
Scarica questo file (Check list manutenzione Apparecchi di sollevamento trasferibili.zip)Check list manutenzione Apparecchi di sollevamento trasferibili[Certifico Srl. - Rev. 00 2017][IT]25 kB106 Downloads
  • Pubblicato: 20 Marzo 2017
  • Visite: 5292

Regolamento e norme / Consolidato 2024

Formato: pdf
Pagine: +144
Ed.: 3.0 2024
Pubblicato: 09/11/2024
Autore: Ing. Marco Maccarelli
Editore: Certifico s.r.l. 
Lingue: Italiano 
ISBN: 9788898550135

Download PDF

Google Play

Apple Store

Regolamento  UE  2023 1230

Regolamento (UE) 2023/1230 / Regolamento macchine

Regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2023 relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio.

(GU n. 165/1 del 29.06.2023)

Entrata in vigore: 19.07.2023

Applicazione dal 14.01.2027 [43 mesi firma del Regolamento]. Tuttavia, gli articoli seguenti si applicano a decorrere dalle date seguenti:

Vedi tutto il testo

Changelog 2005-2022

L'evoluzione di
Certifico Macchine
dal 2005 al 2022: V 2 / V 4.

Download Report

Direttiva macchine

Direttiva 2006/42/CE: Direttiva del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/ce (rifusione)

Vedi

Direttiva macchine   NTA

ebook Direttiva macchine e norme armonizzate consolidato 2024

Sistemi Operativi: iOS/Android/PDF
Edizione: 25.0
Pubblicato: 16.09.2024
Editore: Certifico s.r.l.
Lingue: Italiano

Download PDF

Google Play

Apple Store



Guide to application of the Machinery Directive 2006/42/EC

Edition 2.2 - October 2019
(Update of 2nd Edition)

Download

Norme armonizzate Direttiva macchine

Archivio Norme armonizzate Direttiva macchine

Tutte le Comunicazioni delle norme armonizzate pubblicate dal 2014.

L'applicazione delle norme armonizzate è "Presunzione di Conformità" al rispetto dei RESS dell'Allegato I della Direttiva macchine 2006/42/CE.

Elenchi norme

Consulta norme

Archivio

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account