EN ISO 19353 Prevenzione e Protezione contro il rischio Incendio dei macchinari
EN ISO 19353 Prevenzione e Protezione contro il rischio Incendio dei macchinari
Documento sulla norma EN ISO 19353:2019 armonizzata Direttiva macchine 2006/427CE presunzione di conformità al RESS 1.5.6 Incendio.
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Allegati:
- Documento su EN ISO 19353:2019 + EC 2021
- Documento su EN ISO 19353:2016
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Documento di approfondimento sui metodi per identificare i pericoli di incendio derivanti dal macchinario e per eseguire la valutazione del rischio in accordo alla norma tecnica EN ISO 19353:2019.
EN ISO 19353:2019 Sicurezza del macchinario - Prevenzione e protezione contro l'incendio
La norma specifica i metodi per identificare i pericoli di incendio derivanti dal macchinario e per eseguire una valutazione del rischio. Essa fornisce i concetti e la metodologia di base delle misure di protezione per la prevenzione e la protezione contro l’incendio da adottare durante la progettazione e la costruzione del macchinario. Le misure considerano l’utilizzo previsto e l’utilizzo improprio ragionevolmente prevedibile della macchina.
Essa incorpora inoltre l'aggiornamento ISO 19353:2015/DAM 1:2017. Le principali modifiche rispetto all'edizione precedente sono le seguenti:
- le vecchie appendici A e B sono diventate rispettivamente le appendici D e A;
- un esempio di metodologia per la selezione e la qualificazione di un sistema di rilevazione e soppressione degli incendi è stato aggiunto come nuova appendice B;
- la vecchia appendice D è stata migliorata dal punto di vista editoriale ed è diventata l'appendice E;
- è stata eliminata la vecchia appendice E sulle misure di riduzione del rischio di incendio, così come i riferimenti ad essa.
Data entrata in vigore: 27 Febbraio 2019
Recepita in Italia con la UNI EN ISO 19353:2019 entrata in vigore il 04 Aprile 2019
La norma è armonizzata per la Direttiva 2006/42/CE Macchine - Vedi Elenco Norme armonizzate Direttiva macchine 2006/42/CE
La conformità ai punti normativi della presente norma indicati nel prospetto ZA.1 conferisce, entro i limiti dello scopo e campo di applicazione della presente norma, una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di tale direttiva e dei regolamenti EFTA associati.
Prospetto ZA.1 - Corrispondenza tra la presente norma europea e la Direttiva 2006/42/CE
[...]RESS 1.5.6. Incendio
La macchina deve essere progettata e costruita in modo da evitare qualsiasi rischio d'incendio o di surriscaldamento provocato dalla macchina stessa o da gas, liquidi, polveri, vapori od altre sostanze, prodotti o utilizzati dalla macchina. [...]
L’incendio provocato dalla macchina crea un grave rischio per le persone e per le cose, in quanto l’incendio può danneggiare o distruggere la macchina e gli impianti ed edifici circostanti. La valutazione del pericolo di incendio comporta l’individuazione e la valutazione di tre elementi essenziali necessari per appiccare un incendio, spesso presentati sotto forma di triangolo (vedi Fig. 2).
Ridurre il rischio di incendio comporta l’adozione di una combinazione di misure rispetto ai tre elementi del triangolo:
- evitare o ridurre l’incorporazione, l’uso o la produzione di materiali o sostanze combustibili. Fra tali misure si annoverano, ad esempio, l’uso di materiali ignifughi nella costruzione della macchina, il contenimento sicuro di liquidi infiammabili, polveri, gas o prodotti dalle macchine e la rimozione sicura di rifiuti combustibili;
− evitare il surriscaldamento della macchina stessa o dei materiali o sostanze utilizzati o prodotti dalla macchina e, nel caso si produca il surriscaldamento, individuarlo e attuare le misure correttive necessarie o segnalarlo all’operatore tramite un allarme prima che la situazione determini il rischio di incendio;
− evitare il contatto fra i materiali o sostanze combustibili e le fonti di innesco quali, ad esempio, le scintille d’origine meccanica o elettrica o le superfici calde;
− ridurre la concentrazione di ossigeno (nella misura in cui ciò non generi un ulteriore rischio per le persone) o evitare la presenza di sostanze ossidanti.
Nel caso in cui il rischio di incendio non possa essere adeguatamente ridotto con queste misure, si devono adottare misure di protezione complementari per limitare gli effetti di un incendio. Tali misure possono comprendere, ad esempio, la schermatura o la copertura di protezione della macchina e l’installazione di sistemi di rilevamento, allarme e/o estinzione degli incendi. Le misure necessarie devono essere definite sulla base della valutazione del rischio di incendio.
Oltre ai requisiti generali di cui al punto 1.5.6, i requisiti supplementari relativi al rischio d’incendio per le macchine mobili sono definiti dal punto 3.5.2; i requisiti supplementari relativi al rischio d’incendio per le macchine destinate ai lavori sotterranei sono definiti dal punto 5.5.
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5 Strategia di valutazione e riduzione del rischio
5.1 Generalità
La valutazione del rischio di incendio comprende una serie di passaggi logici che consentono l'esame sistematico dei pericoli di incendio secondo le procedure descritte nella ISO 12100. La valutazione del rischio di incendio comprende le seguenti fasi sequenziali:
a) analisi del rischio di incendio, comprendente:
1) determinazione dei limiti del macchinario (vedere punto 5.2);
2) identificazione dei pericoli di incendio (vedere punto 5.3);
3) stima del rischio (vedere punto 5.4);
b) valutazione del rischio.
Quando ritenuto necessario, la valutazione del rischio è seguita dalla riduzione del rischio.
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- Pubblicato: 02 Febbraio 2023
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