Decisione di esecuzione (UE) 2021/1813
Decisione di esecuzione (UE) 2021/1813 | Norme armonizzate DM
Decisione di esecuzione (UE) 2021/1813 della Commissione del 14 ottobre 2021 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/436 per quanto riguarda le norme armonizzate per le attrezzature per servizi aeroportuali di rampa, gli apparecchi di sollevamento, gli utensili estrattivi e altre macchine redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2015/27 della Commissione
GU L 366/109 del 15.10.2021
Entrata in vigore: 15.10.2021
Il punto 1 dell'allegato I si applica a decorrere dal 15 aprile 2023.
- EN 1837:2020 Sicurezza del macchinario - Illuminazione integrata alle macchine
- EN ISO 11553-1:2020 Sicurezza del macchinario - Macchine laser - Parte 1: Requisiti generali di sicurezza (ISO 11553-1:2020) EN ISO 11553-1:2020/A11:2020
Elenco Norme armonizzate Direttiva macchine 2006/42/CE a Ottobre 2021
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visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,
vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 10,
considerando quanto segue:
(1) Conformemente all'articolo 7 della direttiva 2006/42/CE, le macchine costruite in conformità di una norma armonizzata, il cui riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, sono presunte conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti da tale norma armonizzata.
(2) Con il mandato M/396, del 19 dicembre 2006, la Commissione ha presentato al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) una richiesta di redazione, revisione e completamento del lavoro sulle norme armonizzate a sostegno della direttiva 2006/42/CE per tenere conto delle modifiche introdotte da tale direttiva rispetto alla direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (la "richiesta").
(3) Sulla base della richiesta il CEN ha redatto le nuove norme armonizzate EN 1459-5:2020 sui requisiti di sicurezza per le interfacce per l'attrezzatura dei carrelli a braccio telescopico, ed EN 16808:2020 sui requisiti di sicurezza degli ascensori manuali nelle industrie del petrolio, petrolchimiche e del gas naturale.
(4) Sulla base della richiesta il CEN e il Cenelec hanno rivisto le norme armonizzate esistenti, i cui riferimenti sono pubblicati nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea con la comunicazione 2018/C 092/01 della Commissione, al fine di adeguarle al progresso tecnologico. Ciò ha portato all'adozione delle nuove norme armonizzate seguenti: EN 12312-7:2020 con requisiti specifici per le attrezzature per servizi aeroportuali di rampa; EN 13586:2020 sui requisiti di accesso degli apparecchi di sollevamento; EN 15011:2020 sulle gru a ponte e le gru a cavalletto; EN 15571:2020 sui requisiti di sicurezza per le macchine di finitura superficiale della pietra naturale; EN 16564:2020 sui requisiti per le macchine segatrici/fresatrici di tipo a ponte, comprese le versioni a comando numerico; EN 1804-1:2020 sulle unità di supporto e i requisiti generali per le armature di supporto ad azionamento idraulico; EN 1804-2:2020 sulle gambe e i puntelli meccanizzati per le armature di supporto ad azionamento idraulico; EN 1804-3:2020 sui sistemi di comando idraulico ed elettroidraulico per le armature di supporto ad azionamento idraulico; EN 1837:2020 sull'illuminazione integrata alle macchine; EN 1974:2020 sui requisiti di sicurezza e di igiene per le macchine per l'industria alimentare; EN 81-40:2020 sui servoscala e le piattaforme elevatrici che si muovono su di un piano inclinato per persone con mobilità ridotta; EN 1175:2020 sui requisiti elettrici/elettronici dei carrelli industriali; EN 12312-3:2017+A1:2020 sui trasportatori a nastro; EN ISO 16092-2:2020 sui requisiti di sicurezza per le presse meccaniche; EN ISO 16092-4:2020 sui requisiti di sicurezza per le presse pneumatiche; EN 16307-1:2020 con requisiti supplementari per i carrelli industriali motorizzati, esclusi quelli senza conducente, telescopici, trasportatori di merci; EN 16808:2020 sugli ascensori manuali; EN ISO 19085-10:2019/A11:2020 sulle seghe circolari da cantiere; EN ISO 20430:2020 sulle macchine a iniezione; EN IEC 62841-2-6:2020 sulle prescrizioni particolari per i martelli portatili, modificata dalla norma EN IEC 62841-2-6:2020/A11:2020; nonché EN ISO 11553-1:2020 sui requisiti di sicurezza delle macchine laser, modificata dalla norma EN ISO 11553-1:2020/A11:2020.
(5) Sulla base della richiesta il CEN e il Cenelec hanno inoltre rivisto la norma EN 12999:2011+A2:2018, il cui riferimento è incluso nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/436 della Commissione, con la norma EN 12999:2020 sulle gru caricatrici, per adeguarla al progresso tecnologico.
(6) Il CEN e il Cenelec hanno inoltre modificato le norme EN 16851:2017 sui sistemi di gru a struttura limitata ed EN 16486:2014 sui compattatori, i cui riferimenti sono stati pubblicati con la comunicazione 2018/C 092/01, rispettivamente con le norme EN 16851:2017+A1:2020 sui sistemi di gru leggere ed EN 16486:2014+A1:2020 sui compattatori.
(7) Unitamente al CEN e al Cenelec, la Commissione ha valutato la conformità alla richiesta delle norme redatte, riviste e modificate dal CEN e dal Cenelec.
(8) Le norme armonizzate redatte, riviste e modificate dal CEN e dal Cenelec sulla base della richiesta soddisfano i requisiti di sicurezza cui intendono riferirsi, che sono stabiliti nella direttiva 2006/42/CE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, insieme ai riferimenti delle relative norme modificative o rettificative.
(9) Il riferimento della norma EN 474-1:2006+A4:2013 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea con una limitazione introdotta dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/27 della Commissione, che escludeva la presunzione di conformità prevista dalla norma in relazione ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui ai punti 1.2.2 e 3.2.1 dell'allegato I della direttiva 2006/42/CE.
(10) La norma EN 474-1:2006+A4:2013 è stata ritirata il 19 settembre 2020, come previsto dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/436. È pertanto opportuno abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2015/27.
(11) Il CEN ha migliorato la norma con la versione EN 474-1:2006+A5:2018. La nuova versione non ha tuttavia risolto le problematiche relative alla visibilità derivanti dall'interazione della norma EN 474-1:2006+A5:2018 con la parte 5 della serie EN 474 che copre requisiti specifici per gli escavatori idraulici. Pertanto la norma EN 474-1:2006+A5:2018 non soddisfa a pieno i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui ai punti 1.2.2 e 3.2.1 dell'allegato I della direttiva 2006/42/CE. La norma armonizzata è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea con la decisione di esecuzione (UE) 2019/436, con una nuova limitazione relativa alla sua applicazione con la norma EN 474-5:2006+A3:2013 sui requisiti per gli escavatori idraulici.
(12) Il CEN ha continuato a migliorare la norma EN 474-1 e ha presentato una versione modificata della norma armonizzata EN 474-1:2006+A6:2019. Unitamente al CEN e al Cenelec, la Commissione ha valutato la conformità della norma EN 474-1:2006+A6:2019 ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui ai punti 1.2.2 e 3.2.1 dell'allegato I della direttiva 2006/42/CE e ha concluso che la limitazione legata alle problematiche di visibilità della norma poteva essere revocata.
(13) Tuttavia nel corso dell'esame della norma EN 474-1 sono emerse nuove problematiche sollevate dai rappresentanti del comitato istituito a norma dell'articolo 22 della direttiva 2006/42/CE per quanto riguarda il meccanismo di attacco rapido previsto nell'allegato B.2 della norma che consente di agganciare diversi utensili alle macchine di movimento terra. In particolare negli Stati membri è stato registrato un elevato numero di lesioni gravi e decessi causati dal fissaggio incorretto degli utensili e dall'assenza di un sistema di allarme attivo o di monitoraggio attivo per gli operatori che interagiscono con macchine cui non sono stati correttamente agganciati utensili quali benne, pinze o piastre vibranti. Il numero di incidenti è particolarmente elevato per determinate macchine quali gli escavatori, cui quotidianamente sono agganciate in successione diverse macchine utensili.
(14) Dopo aver esaminato la norma EN 474-1:2006+A6:2019 la Commissione ha concluso che essa non soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui ai punti 1.2.2 e 3.2.1 dell'allegato I della direttiva 2006/42/CE, vale a dire il requisito relativo all'integrazione della sicurezza e il requisito secondo cui il conducente deve poter far muovere la macchina e i suoi utensili nelle condizioni di impiego prevedibili, in tutta sicurezza per sé stesso e per le persone esposte. È quindi opportuno pubblicare la norma EN 474-1:2006+A6:2019 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea con una limitazione nel caso in cui la norma sia applicata in combinazione con la norma EN 474-4:2006+A2:2012 sui requisiti per le terne e con la norma EN 474-5:2006+A3:2013 sui requisiti per gli escavatori idraulici.
(15) La norma armonizzata EN 62841-4-1:2020 sulle prescrizioni particolari per le seghe a catena tenute a mano ha introdotto modifiche significative alle specifiche di cui alla norma armonizzata EN 60745-2-13:2009. Le seghe a catena tenute a mano, coperte dalle norme EN 62841-4-1:2020 ed EN 60745-2-13:2009, sono macchine di cui all'allegato IV della direttiva 2006/42/CE che, in assenza di una norma armonizzata che copra tutti i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute, devono seguire una procedura di certificazione più rigorosa che coinvolga un organismo notificato. Considerato che la progettazione delle seghe a catena coperte dalla norma armonizzata EN 62841-4-1:2020 deve essere modificata in modo significativo e che la norma armonizzata EN 60745-2-13:2009 cesserà di fornire una presunzione di conformità dopo il 3 settembre 2022, diversi fabbricanti potrebbero non essere in grado di rispettare tale scadenza. In via eccezionale è pertanto opportuno rinviare di ulteriori 8 mesi la data di ritiro della norma armonizzata EN 60745-2-13:2009. La voce relativa alla norma armonizzata EN 60745-2-13:2019 nell'allegato III della decisione di esecuzione (UE) 2019/436 dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.
(16) Il riferimento della norma armonizzata EN ISO 3743-2:2019 sui metodi in camere riverberanti speciali è stato incluso nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/436 con la decisione di esecuzione (UE) 2021/377 della Commissione. Tuttavia la versione precedente di tale norma, la norma EN ISO 3743-2:2009, è stata pubblicata con la comunicazione 2018/C 092/01 e non è stata ritirata. Considerato che la norma EN ISO 3743-2:2009 non rispecchia più lo stato dell'arte, è opportuno ritirarne il riferimento dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Per concedere ai fabbricanti tempo sufficiente per prepararsi all'applicazione della norma EN ISO 3743-2:2019 è necessario rinviare il ritiro della norma EN ISO 3743-2:2009.
(17) Nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/436 figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità alla direttiva 2006/42/CE, mentre nell'allegato II della suddetta decisione di esecuzione figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità con limitazioni. Per garantire che i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE siano elencati in un unico atto, è opportuno includere nella decisione di esecuzione (UE) 2019/436 i riferimenti delle norme sostituite, riviste o modificate dal CEN e dal Cenelec.
(18) Nell'allegato III della decisione di esecuzione (UE) 2019/436 figurano i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE ritirati dalla serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a decorrere dalle date stabilite nel medesimo allegato.
(19) A seguito del lavoro svolto dal CEN e dal Cenelec sulla base della richiesta, le norme armonizzate seguenti pubblicate nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea sono state sostituite, riviste o modificate: EN 12312-7:2005+A1:2009, EN 13155:2003+A2:2009, EN 13586:2004+A1:2008, EN 15011:2011+A1:2014, EN 15571:2014, EN 15746-2:2010+A1:2011, EN 1804-1:2001+A1:2010, EN 1804-2:2001+A1:2010, EN 1804-3:2006+A1:2010, EN 1837:1999+A1:2009, EN 1974:1998+A1:2009, EN 60745-2-6:2010, EN IEC 62841-2-6:2020, EN ISO 11553-1:2008, EN ISO 11553-1:2020, EN 1175-1:1998+A1:2010, EN 1175-2:1998+A1:2010, EN 1175-3:1998+A1:2010, EN 12312-3:2017, EN 13411-1:2002+A1:2008, EN 13411-2:2001+A1:2008, EN 13411-3:2004+A1:2008, EN 13411-4:2011, EN 13411-5:2003+A1:2008, EN 13411-6:2004+A1:2008, EN 13411-7:2006+A1:2008, EN 13411-8:2011, EN 16307-1:2013+A1:2015, EN 16486:2014, EN 201:2009 ed EN 81-40:2008. È pertanto necessario ritirare i riferimenti di tali norme dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea includendoli nell'allegato III della decisione di esecuzione (UE) 2019/436.
(20) È altresì necessario ritirare il riferimento della norma armonizzata EN 12999:2011+A2:2018, pubblicato con la decisione di esecuzione (UE) 2019/436, poiché tale norma è stata rivista. È pertanto opportuno sopprimere tale riferimento dall'allegato I della suddetta decisione di esecuzione.
(21) Per concedere ai fabbricanti tempo sufficiente per prepararsi all'applicazione delle norme nuove, riviste o modificate, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti delle norme armonizzate EN 12999:2011+A2:2018, EN 1175-1:1998+A1:2010, EN 1175-2:1998+A1:2010, EN 1175-3:1998+A1:2010, EN 12312-3:2017, EN 12312-7:2005+A1:2009, EN 13411-1:2002+A1:2008, EN 13411-2:2001+A1:2008, EN 13411-3:2004+A1:2008, EN 13411-4:2011, EN 13411-5:2003+A1:2008, EN 13411-6:2004+A1:2008, EN 13411-7:2006+A1:2008, EN 13411-8:2011, EN 13586:2004+A1:2008, EN 15011:2011+A1:2014, EN 16307-1:2013+A1:2015, EN 16486:2014, EN 16851:2017, EN 1804-1:2001+A1:2010, EN 1804-2:2001+A1:2010, EN 1804-3:2006+A1:2010, EN 1837:1999+A1:2009, EN 1974:1998+A1:2009, EN 201:2009, EN 60745-2-6:2010, EN 81-40:2008, EN ISO 11553-1:2008 ed EN ISO 3743-2:2009.
(22) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/436.
(23) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione di esecuzione (UE) 2019/436 è così modificata:
1) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I della presente decisione;
2) l'allegato II è modificato conformemente all'allegato II della presente decisione;
3) l'allegato III è modificato conformemente all'allegato III della presente decisione.
Articolo 2
La decisione di esecuzione (UE) 2015/27 è abrogata.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il punto 1 dell'allegato I si applica a decorrere dal 15 aprile 2023.
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segue in allegato
Vedi Elenco consolidato Norme armonizzate Direttiva macchine
Vedi la nuova sezione "Norme armonizzate click"
- Pubblicato: 15 Ottobre 2021
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