Slide background


Organizza al meglio il Tuo lavoro sulla Direttiva macchine

Prova il nuovo Metodo di Valutazione dei Rischi EN ISO 12100

Download CEM4 full gratuita 30 giorni

Slide background
cem4

certifico machinery directive

Organizza al meglio il Tuo lavoro sulla Direttiva macchine

Download CEM4 full gratuito 30 giorni

Slide background


Organizza al meglio il Tuo lavoro sulla Direttiva macchine

Prova il nuovo Metodo di Valutazione dei Rischi EN ISO 12100 della Versione 2017

Download CEM4 full gratuita 30 giorni

Slide background


Organizza al meglio il Tuo lavoro sulla Direttiva macchine

Prova il nuovo Metodo di Valutazione dei Rischi EN ISO 12100 della Versione 2017

Download CEM4 full gratuita 30 giorni

Norme armonizzate Direttiva macchine

Decisione di esecuzione (UE) 2022/621

Decisione di esecuzione (UE) 2022/621 | Norme armonizzate DM Aprile 2022

Decisione di esecuzione (UE) 2022/622 della Commissione del 7 aprile 2022 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1326 per quanto riguarda le norme armonizzate per la compatibilità elettromagnetica degli apparati per la misura dell’energia elettrica e degli interruttori per installazioni domestiche e similari

GU L 115/85 del 13.4.2022

Entrata in vigore: 13.04.2022

I punti 1), 4) e 6) dell’allegato I si applicano a decorrere dall’11 ottobre 2023.

Il punto 3) dell’allegato I si applica a decorrere dal 19 marzo 2019.

Entrano in regime di armonizzazione, in particolare tra quelle di tipo B, le norme:

- EN ISO 11202:2010 - Acustica - Rumore emesso dalle macchine e dalle apparecchiature - Determinazione dei livelli di pressione sonora di emissione al posto di lavoro e in altre specifiche posizioni applicando correzioni ambientali approssimate (ISO 11202:2010)
EN ISO 11202:2010/A1:2021

- EN IEC 62061:2021 - Sicurezza del macchinario - Sicurezza funzionale dei sistemi di comando e controllo relativi alla sicurezza IEC 62061:2021

Elenco Norme armonizzate Direttiva macchine 2006/42/CE Aprile 2022
________

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,

vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE, in particolare l’articolo 7, paragrafo 3, considerando quanto segue:

(1) Conformemente all’articolo 7 della direttiva 2006/42/CE, le macchine costruite in conformità di una norma armonizzata, il cui riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, sono presunte conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti da tale norma armonizzata.
(2) Con il mandato M/396, del 19 dicembre 2006, la Commissione ha presentato al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) una richiesta di redazione, revisione e completamento del lavoro sulle norme armonizzate a sostegno della direttiva 2006/42/CE per tenere conto delle modifiche introdotte da tale direttiva rispetto alla direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (la «richiesta»).
(3) Sulla base della richiesta il CEN ha redatto le nuove norme armonizzate EN 13852-3:2021 sulle gru per l’utilizzo in mare aperto leggere, EN 12385-5:2021 sulle funi a trefoli per ascensori, ed EN 12609:2021 sui requisiti di sicurezza per le autobetoniere.
(4) Sulla base della richiesta il CEN e il Cenelec hanno altresì rivisto le norme armonizzate esistenti, i cui riferimenti sono pubblicati nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con la comunicazione 2018/C 092/01 della Commissione (4), al fine di adeguarle al progresso tecnologico. Ciò ha portato all’adozione delle nuove norme armonizzate seguenti: EN 12312-5:2021 sui mezzi e le attrezzature per il rifornimento di carburante agli aeromobili; EN 13001-2:2021 sulla sicurezza degli apparecchi di sollevamento; EN 1501-1:2021 sui veicoli raccolta rifiuti a caricamento posteriore; EN 1501-2:2021 sui veicoli raccolta rifiuti a caricamento laterale; EN 1501-3:2021 sui veicoli raccolta rifiuti a caricamento frontale; EN 1501-5:2021 sui dispositivi di sollevamento per veicoli raccolta rifiuti; EN 1829-1:2021 sulle macchine a getto d’acqua ad alta pressione; EN ISO 22868:2021 sul metodo tecnico progettuale per la prova del rumore delle macchine portatili manualmente con motore a combustione interna; EN 303-5:2021 sulle caldaie per combustibili solidi; EN ISO 11202:2010/A1:2021 sulla determinazione dei livelli di pressione sonora di emissione al posto di lavoro e in altre specifiche posizioni; EN ISO 19085-1:2021 sui requisiti comuni per le macchine per la lavorazione del legno; EN 1756-1:2021 sui requisiti di sicurezza per le sponde caricatrici; e EN IEC 62061:2021 sulla sicurezza funzionale dei sistemi di comando e controllo relativi alla sicurezza.
(5) Il CEN e il Cenelec hanno inoltre modificato le norme armonizzate EN 13001-3-6:2018, EN 50636-2-107:2015/A1:2018 ed EN 60335-1:2012/A13:2017, i cui riferimenti sono stati pubblicati con la decisione di esecuzione (UE) 2019/436 della Commissione.
(6) Unitamente al CEN e al Cenelec, la Commissione ha valutato la conformità alla richiesta delle norme redatte, riviste e modificate dal CEN e dal Cenelec.
(7) Le norme armonizzate redatte, riviste e modificate dal CEN e dal Cenelec sulla base della richiesta soddisfano i requisiti di sicurezza cui intendono riferirsi, che sono stabiliti nella direttiva 2006/42/CE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, unitamente ai riferimenti delle relative norme modificative o rettificative.
(8) Il riferimento della norma armonizzata EN 474-1:2006+A6:2019 è stato pubblicato con limitazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea mediante la decisione di esecuzione (UE) 2021/1813 della Commissione. Esso ha sostituito il riferimento della norma armonizzata EN 474-1:2006+A5:2018 senza alcun periodo transitorio. Per concedere ai fabbricanti il tempo per prepararsi all’applicazione della nuova norma, è opportuno ripubblicare, in via eccezionale, il riferimento della norma armonizzata EN 474-1:2006+A5:2018 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea per un periodo di tempo limitato. Per motivi di certezza del diritto, la pubblicazione del riferimento della norma armonizzata EN 474-1:2006+A5:2018 dovrebbe comprendere anche il periodo precedente l’entrata in vigore della presente decisione.
(9) Il testo della limitazione per la norma armonizzata EN 474-1:2006+A6:2019 introdotta dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/1813 non è chiaro, in quanto confonde due carenze distinte individuate in relazione alla norma armonizzata.
(10) La prima carenza riguarda l’inadeguato livello di visibilità constatato in relazione alla norma EN 474-1:2006+A6:2019 quando è applicata in combinazione con la norma EN 474-5:2006+A3:2013 sui requisiti per gli escavatori idraulici. Analogamente alla norma armonizzata EN 474-1:2006+A5:2018, la norma armonizzata EN 474-1:2006+A6:2019 non garantisce che il conducente possa far muovere la macchina e i suoi utensili nelle condizioni di impiego prevedibili, in tutta sicurezza per sé stesso e per le persone esposte. La limitazione prevista per la norma armonizzata EN 474-1:2006+A5:2018 in relazione ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui ai punti 1.2.2 e 3.2.1 dell’allegato I della direttiva 2006/42/CE dovrebbe pertanto essere mantenuta per la norma armonizzata EN 474-1:2006+A6:2019.
(11) La seconda carenza riguarda il fatto che il meccanismo di attacco rapido utilizzato per agganciare gli escavatori idraulici e le terne alle macchine di movimento terra non comprende un sistema di allarme attivo o di monitoraggio attivo che indichi agli operatori se macchina ed estensione non sono attaccate correttamente. Di per sé la norma armonizzata EN 474-1:2006+A6:2019 non soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute per l’integrazione della sicurezza e per la prevenzione dei rischi dovuti alla caduta di oggetti di cui al punto 1.1.2, lettere b) e c), e al punto 1.3.3 dell’allegato I della direttiva 2006/42/CE. Tali punti dovrebbero essere menzionati nella limitazione per la norma armonizzata EN 474-1:2006+A6:2019.
(12) Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto, le carenze individuate dovrebbero essere espresse mediante due limitazioni distinte per la norma armonizzata EN 474-1:2006+A6:2019.
(13) Il riferimento della norma armonizzata EN 60335-1:2012 è stato pubblicato per la prima volta con la comunicazione 2012/C 159/1 della Commissione. Il riferimento di tale norma includeva il riferimento dell’errata corrige EN 60335-1:2012/AC:2014 a partire dalla pubblicazione di tale norma con la comunicazione 2016/C 14/1 della Commissione. Il riferimento della norma armonizzata EN 60335-1:2012 è stato pubblicato nella decisione di esecuzione (UE) 2019/436 solo in merito alle modifiche EN 60335-1:2012/A11:2014 ed EN 60335-1:2012/A13:2017. Nella pubblicazione del riferimento della norma armonizzata EN 60335-1:2012, nella decisione di esecuzione (UE) 2019/436, è stato erroneamente omesso il riferimento dell’errata corrige EN 60335-1:2012/AC:2014. È pertanto opportuno sostituire il riferimento della norma armonizzata EN 60335-1:2012 insieme ai riferimenti delle modifiche EN 60335-1:2012/A11:2014 ed EN 60335-1:2012/A13:2017 e includere il riferimento dell’errata corrige EN 60335-1:2012/AC:2014. Per motivi di certezza del diritto, il riferimento della norma armonizzata EN 60335-1:2012 modificata dalla presente decisione dovrebbe applicarsi retroattivamente.
(14) Nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/436 figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità alla direttiva 2006/42/CE, mentre nell’allegato II della suddetta decisione di esecuzione figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità con limitazioni. Per garantire che i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE siano elencati in un unico atto, è opportuno includere nella decisione di esecuzione (UE) 2019/436 i riferimenti delle norme sostituite, riviste o modificate dal CEN e dal Cenelec.
(15) Nell’allegato III della decisione di esecuzione (UE) 2019/436 figurano i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE ritirati dalla serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a decorrere dalle date stabilite in tale allegato.
(16) A seguito del lavoro svolto dal CEN e dal Cenelec sulla base della richiesta, le norme armonizzate seguenti pubblicate nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea sono state sostituite, riviste o modificate: EN 12312-5:2005+A1:2009; EN 13001-2:2014; EN 1501-1:2011+A1:2015; EN 1501-2:2005+A1:2009; EN 1501-3:2008; EN 1501-5:2011; EN 1829-1:2010; EN ISO 22868:2011; EN 303-5:2012; EN ISO 11202:2010; EN ISO 19085-1:2017; EN 1756-1:2001+A1:2008 ed EN 62061:2005/A2:2015. È pertanto necessario ritirare i riferimenti di tali norme dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea includendoli nell’allegato III della decisione di esecuzione (UE) 2019/436.
(17) È inoltre necessario ritirare i riferimenti delle norme armonizzate EN 13001-3-6:2018, EN 50636-2-107:2015/A2:2020 ed EN 60335-1:2012/A13:2017, pubblicati con la decisione di esecuzione (UE) 2019/436, poiché tali norme sono state modificate. È pertanto opportuno sopprimere tali riferimenti dall’allegato I della suddetta decisione di esecuzione.
(18) Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per prepararsi all’applicazione delle norme nuove, riviste o modificate, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti delle norme armonizzate seguenti: EN 12312-5:2005+A1:2009; EN 13001-2:2014; EN 1501-1:2011+A1:2015; EN 1501-2:2005+A1:2009; EN 1501-3:2008; EN 1501-5:2011; EN 1829-1:2010; EN ISO 22868:2011; EN 303-5:2012; EN ISO 11202:2010; EN ISO 19085-1:2017; EN 1756-1:2001+A1:2008; EN 62061:2005/A2:2015; EN 13001-3-6:2018, EN 50636-2-107:2015/A2:2020 ed EN 60335-1:2012/A13:2017.
(19) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/436.
(20) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2019/436 è così modificata:

(1) all’articolo 1 è aggiunto il paragrafo seguente:
«Il riferimento della norma armonizzata EN 474-1:2006+A5:2018 per le macchine movimento terra redatta a sostegno della direttiva 2006/42/CE, elencato nell’allegato II bis della presente decisione, è pubblicato con limitazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il suddetto riferimento si considera pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea per il periodo stabilito in tale allegato.»;
(2) l’allegato I è modificato conformemente all’allegato I della presente decisione;
(3) l’allegato II è modificato conformemente all’allegato II della presente decisione;
(4) è inserito l’allegato II bis di cui all’allegato III della presente decisione;
(5) l’allegato III è modificato conformemente all’allegato IV della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

I punti 1), 4) e 6) dell’allegato I si applicano a decorrere dall’11 ottobre 2023.

Il punto 3) dell’allegato I si applica a decorrere dal 19 marzo 2019.

...
segue in allegato

Vedi Elenco consolidato Norme armonizzate Direttiva macchine

Vedi la nuova sezione "Norme armonizzate click"

Allegati:
Scarica questo file (Decisione di esecuzione UE 2022 621 IT.pdf)Decisione di esecuzione UE 2022/621[ ][IT]449 kB471 Downloads
Scarica questo file (Decisione di esecuzione UE 2022 621 EN.pdf)Decisione di esecuzione UE 2022/621[ ][EN]446 kB453 Downloads
  • Pubblicato: 13 Aprile 2022
  • Visite: 1560

Regolamento e norme / Consolidato 2024

Formato: pdf
Pagine: +144
Ed.: 3.0 2024
Pubblicato: 09/11/2024
Autore: Ing. Marco Maccarelli
Editore: Certifico s.r.l. 
Lingue: Italiano 
ISBN: 9788898550135

Download PDF

Google Play

Apple Store

Regolamento  UE  2023 1230

Regolamento (UE) 2023/1230 / Regolamento macchine

Regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2023 relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio.

(GU n. 165/1 del 29.06.2023)

Entrata in vigore: 19.07.2023

Applicazione dal 14.01.2027 [43 mesi firma del Regolamento]. Tuttavia, gli articoli seguenti si applicano a decorrere dalle date seguenti:

Vedi tutto il testo

Changelog 2005-2022

L'evoluzione di
Certifico Macchine
dal 2005 al 2022: V 2 / V 4.

Download Report

Direttiva macchine

Direttiva 2006/42/CE: Direttiva del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/ce (rifusione)

Vedi

Direttiva macchine   NTA

ebook Direttiva macchine e norme armonizzate consolidato 2024

Sistemi Operativi: iOS/Android/PDF
Edizione: 25.0
Pubblicato: 16.09.2024
Editore: Certifico s.r.l.
Lingue: Italiano

Download PDF

Google Play

Apple Store



Guide to application of the Machinery Directive 2006/42/EC

Edition 2.2 - October 2019
(Update of 2nd Edition)

Download

Norme armonizzate Direttiva macchine

Archivio Norme armonizzate Direttiva macchine

Tutte le Comunicazioni delle norme armonizzate pubblicate dal 2014.

L'applicazione delle norme armonizzate è "Presunzione di Conformità" al rispetto dei RESS dell'Allegato I della Direttiva macchine 2006/42/CE.

Elenchi norme

Consulta norme

Archivio

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account