Decisione di esecuzione (UE) 2023/1586
Decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 / Norme armonizzate Direttiva macchine Agosto 2023
ID 20228 | 23.08.2023 / In allegato
Decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 della Commissione del 26 luglio 2023 relativa alle norme armonizzate per le macchine redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
GU L 194/45 del 02.08.2023
Entrata in vigore: 02.08.2023
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Elenco Consolidato Norme armonizzate Direttiva macchine 2006/42/CE
Vedi la sezione 2019/2023 "Norme armonizzate click"
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LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,
vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) Conformemente all'articolo 7 della direttiva 2006/42/CE, le macchine costruite in conformità di una norma armonizzata, il cui riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, sono presunte conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti da tale norma armonizzata.
(2) Con il mandato M/396, del 19 dicembre 2006, la Commissione ha presentato al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) una richiesta di redazione, revisione e completamento del lavoro sulle norme armonizzate a sostegno della direttiva 2006/42/CE per tenere conto delle modifiche introdotte da tale direttiva rispetto alla direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ("richiesta").
(3) Sulla base della richiesta il CEN e il Cenelec hanno redatto le seguenti nuove norme armonizzate: EN 280-2:2022 sui requisiti di sicurezza supplementari per gli apparecchi di sollevamento del carico sulla struttura di sollevamento estensibile e sulla piattaforma di lavoro, EN ISO 8528-10:2022 sulla misurazione del rumore aereo per quanto riguarda i gruppi elettrogeni a corrente alternata alimentati da motori alternativi a combustione interna, EN 12453:2017+A1:2021 sui requisiti e i metodi di prova per quanto riguarda le porte motorizzate, EN 16517:2021 sulla sicurezza per quanto riguarda le gru a cavo a stazione motrice mobile per la raccolta del legname, EN 17003:2021 sui requisiti di sicurezza per quanto riguarda i banchi prova freni a rulli per veicoli con peso lordo superiore a 3,5 tonnellate, EN 17088:2021 sulla sicurezza per quanto riguarda i sistemi di ventilazione a tendina laterale, EN 17281:2021 sui requisiti di sicurezza per quanto riguarda le attrezzature per la pulizia dei veicoli, EN 17348:2022 sui requisiti per la progettazione e le prove di aspirapolveri da utilizzare in atmosfere potenzialmente esplosive, EN 17352:2022 sui requisiti e i metodi di prova per quanto riguarda l'attrezzatura di controllo ingressi per porte pedonali motorizzate, EN 17624:2022 sulla determinazione dei limiti di esplosione di gas e vapori a pressioni elevate, temperature elevate o con ossidanti diversi dall'aria, EN ISO 18063-2:2021 sui metodi di prova della visibilità e loro verifica per quanto riguarda i carrelli elevatori fuoristrada a braccio telescopico rotante, EN ISO 19085-15:2021 sulla sicurezza delle presse per quanto riguarda le macchine per la lavorazione del legno, EN ISO 19472-2:2022 sui verricelli di ausilio alla trazione, EN ISO 22291:2022 sui requisiti di sicurezza del macchinario per tessuto non tessuto bagnato, EN ISO 28927-13:2022 sui metodi di prova per la valutazione dell'emissione vibratoria per quanto riguarda gli utensili per l'inserimento di elementi di fissaggio, EN IEC 60335-2-41:2021 con EN IEC 60335-2-41:2021/A11:2021 sulle norme particolari di sicurezza per pompe per quanto riguarda gli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare, EN IEC 62841-3-5:2022 con EN IEC 62841-3-5:2022/A11:2022 sulle prescrizioni particolari per segatrici a nastro trasportabili, EN IEC 62841-3-7:2021 con EN IEC 62841-3-7:2021/A11:2021 sulle prescrizioni particolari di sicurezza per seghe tagliamuri trasportabili, EN IEC 62841-4-5:2021 con EN IEC 62841-4-5:2021/A11:2021 sulle prescrizioni particolari di sicurezza per forbici tosaerba, e EN IEC 62841-4-7:2022 con EN IEC 62841-4-7:2022/A11:2022 sulle prescrizioni particolari di sicurezza per arieggiatori e scarificatori da giardino azionati da operatore a terra.
(4) Sulla base della richiesta, il CEN e il Cenelec hanno altresì rivisto le norme armonizzate seguenti, i cui riferimenti sono pubblicati nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea con la comunicazione 2018/C 092/01 della Commissione (4), al fine di adeguarle al progresso tecnologico: EN 280:2013+A1:2015, EN 303-5:2021, EN 415-3:1999+A1:2009, EN 474-1:2006+A6:2019, EN 474-2:2006+A1:2008, EN 474-3:2006+A1:2009, EN 474-4:2006+A2:2012, EN 474-5:2006+A3:2013, EN 474-6:2006+A1:2009, EN 474-7:2006+A1:2009, EN 474-8:2006+A1:2009, EN 474-9:2006+A1:2009, EN 474-10:2006+A1:2009, EN 474-11:2006+A1:2008, EN 474-12:2006+A1:2008, EN 500-4:2011, EN 528:2008, EN 619:2002+A1:2010, EN 620:2002+A1:2010, EN 703:2004+A1:2009, EN 710:1997+A1:2010 con EN 710:1997+A1:2010/AC:2012, EN 746-3:1997+A1:2009, EN 1034-4:2005+A1:2009, EN 1807-1:2013, EN ISO 3691-6:2015 con EN ISO 3691-6:2015/AC:2016, EN ISO 4254-1:2015, EN ISO 4254-6:2009 con EN ISO 4254-6:2009/AC:2010, EN ISO 11850:2011 con EN ISO 11850:2011/A1:2016, EN ISO 11680-1:2011, EN ISO 11680-2:2011, EN ISO 11681-1:2011, EN ISO 11681-2:2011 con EN ISO 11681-2:2011/A1:2017, EN 12012-4:2006+A1:2008, EN 12158-1:2000+A1:2010, EN 12331:2003+A2:2010, EN 12355:2003+A1:2010, EN 12418:2000+A1:2009, EN 12750:2013, EN 13001-3-5:2016, EN 13019:2001+A1:2008, EN 13021:2003+A1:2008, EN 13524:2003+A2:2014, EN 13617-1:2012, EN 13732:2013, EN 13862:2001+A1:2009, EN 13870:2015, EN 13885:2005+A1:2010, EN 15163:2008, EN 15967:2011, EN 16228-1:2014, EN 16228-2:2014, EN 16228-3:2014, EN 16228-4:2014, EN 16228-5:2014, EN 16228-6:2014, EN 16228-7:2014, EN ISO 18217:2015, EN ISO 19085-2:2017, EN ISO 19085-3:2017, EN ISO 22867:2011, EN ISO 28881:2013 con EN ISO 28881:2013/AC:2013, EN ISO 28927-1:2009 con EN ISO 28927-1:2009/A1:2017, EN 60335-2-77:2010, EN 60335-2-89:2010 con EN 60335-2-89:2010/A1:2016 e EN 60335-2-89:2010/A2:2017, EN 62841-1:2015 con EN 62841-1:2015/AC:2015, e EN 60745-2-3:2011 con EN 60745-2-3:2011/A11:2014 e EN 60745-2-3:2011/A12:2014 e EN 60745-2-3:2011/A13:2015 e EN 60745-2-3:2011/A2:2013.
(5) Ciò ha portato all'adozione delle norme armonizzate modificative seguenti: EN 280-1:2022, EN 303-5:2021+A1:2022, EN 415-3:2021, EN 474-1:2021, EN 474-2:2022, EN 474-3:2022, EN 474-4:2022, EN 474-5:2022, EN 474-6:2022, EN 474-7:2022, EN 474-8:2022, EN 474-9:2022, EN 474-10:2022, EN 474-11:2022, EN 474-12:2022, EN 474-13:2022, EN 528:2021+A1:2022, EN 619:2022, EN 620:2021, EN 703:2021, EN 746-3:2021, EN 1034-4:2021, EN ISO 3691-6:2021, EN ISO 4254-1:2015 con EN ISO 4254-1:2015/A1:2021, EN ISO 4254-6:2020 con EN ISO 4254-6:2020/A11:2021, EN ISO 4254-17:2022, EN ISO 11680-1:2021, EN ISO 11680-2:2021, EN ISO 11681-1:2022, EN ISO 11681-2:2022, EN ISO 11806-1:2022, EN ISO 11806-2:2022, EN ISO 11850:2011 con EN ISO 11850:2011/A1:2016 e EN ISO 11850:2011/A2:2022, EN 12012-4:2019+A1:2021, EN 12158-1:2021, EN 12331:2021, EN 12355:2022, EN 12418:2021, EN 13001-3-5:2016+A1:2021, EN 13617-1:2021, EN 13732:2022, EN 13862:2021, EN 13870:2015+A1:2021, EN 13885:2022, EN 15163-1:2022, EN 15163-2:2022, EN 15967:2022, EN 16228-1:2014+A1:2021, EN 16228-2:2014+A1:2021, EN 16228-3:2014+A1:2021, EN 16228-4:2014+A1:2021, EN 16228-5:2014+A1:2021, EN 16228-6:2014+A1:2021, EN 16228-7:2014+A1:2021, EN 17106-1:2021, EN 17106-2:2021, EN 17106-3-1:2021, EN 17106-3-2:2021, EN 17106-4:2021, EN ISO 19085-2:2021, EN ISO 19085-3:2021, EN ISO 19085-14:2021, EN ISO 19085-16:2021, EN ISO 19085-17:2021, EN ISO 22867:2021, EN ISO 23062:2022, EN ISO 28881:2022, EN ISO 28927-1:2019, EN IEC 60335-2-89:2022 con EN IEC 60335-2-89:2022/A11:2022, EN 62841-1:2015 con EN 62841-1:2015/AC:2015 e EN 62841-1:2015/A11:2022, EN IEC 62841-2-3:2021 con EN IEC 62841-2-3:2021/A11:2021, e EN IEC 62841-4-3:2021 con EN IEC 62841-4-3:2021/A11:2021.
(6) Sulla base della richiesta, il CEN e il Cenelec hanno inoltre modificato le norme seguenti, i cui riferimenti sono inclusi nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/436 della Commissione: EN 12301:2019, EN 12385-5:2021, EN 16952:2018, EN 62841-2-1:2018 con EN 62841-2-1:2018/A11:2019, EN 62841-3-1:2014 con EN 62841-3-1:2014/AC:2015 e EN 62841-3-1:2014/A11:2017, EN 62841-3-10:2015 con EN 62841-3-10:2015/AC:2016-07 e EN 62841-3-10:2015/A11:2017, EN 62841-3-6:2014 con EN 62841-3-6:2014/AC:2015 e EN 62841-3-6:2014/A11:2017, e EN 62841-4-2:2019.
(7) Ciò ha portato all'adozione delle norme armonizzate modificative seguenti: EN 12301:2019/AC:2021, EN 12385-5:2021 con EN 12385-5:2021/AC:2021, EN 16952:2018+A1:2021, EN 62841-2-1:2018 con EN 62841-2-1:2018/A11:2019 e EN 62841-2-1:2018/A12:2022 e EN 62841-2-1:2018/A1:2022, EN 62841-3-1:2014 con EN 62841-3-1:2014/AC:2015 e EN 62841-3-1:2014/A11:2017 e EN 62841-3-1:2014/A1:2021 e EN 62841-3-1:2014/A12:2021, EN 62841-3-6:2014 con EN 62841-3-6:2014/AC:2015 e EN 62841-3-6:2014/A11:2017 e EN 62841-3-6:2014/A1:2022 e EN 62841-3-6:2014/A12:2022, EN 62841-3-10:2015 con EN 62841-3-10:2015/AC:2016-07 e EN 62841-3-10:2015/A11:2017 e EN 62841-3-10:2015/A1:2022 e EN 62841-3-10:2015/A12:2022, e EN 62841-4-2:2019 con EN 62841-4-2:2019/A11:2022 e EN 62841-4-2:2019/A1:2022.
(8) Unitamente al CEN e al Cenelec, la Commissione ha valutato la conformità alla richiesta delle norme redatte, riviste e modificate dal CEN e dal Cenelec.
(9) Le norme armonizzate redatte, riviste e modificate dal CEN e dal Cenelec sulla base della richiesta, ad eccezione della norma armonizzata EN ISO 11850:2011 con EN ISO 11850:2011/A1:2016 e EN ISO 11850:2011/A2:2022, soddisfano i requisiti di sicurezza cui intendono riferirsi, che sono stabiliti nella direttiva 2006/42/CE.
(10) Dopo aver esaminato la norma EN ISO 11850:2011 con EN ISO 11850:2011/A1:2016 e EN ISO 11850:2011/A2:2022 insieme ai rappresentanti degli Stati membri e dei portatori di interessi nel gruppo di esperti sulle macchine, la Commissione ha concluso che la norma non soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato I, punti 1.1.6, 1.5.15 e 1.6.2, della direttiva 2006/42/CE, ossia il requisito secondo cui occorre tener conto della variabilità delle dimensioni fisiche dell'operatore, il requisito secondo cui le parti della macchina sulle quali è previsto lo spostamento o lo stazionamento delle persone devono essere progettate e costruite in modo da evitare che esse scivolino, inciampino o cadano su tali parti o fuori di esse e il requisito secondo cui la macchina deve essere progettata e costruita in modo da permettere l'accesso in condizioni di sicurezza a tutte le zone in cui è necessario intervenire durante il funzionamento, la regolazione e la manutenzione della macchina. Nello specifico la norma prevede una deroga per consentire un'altezza del primo gradino di accesso fino a 700 mm, anziché 550 mm, nelle trattrici da esbosco dotate di ruote e nelle abbattitrici-affastellatrici dotate di ruote, ma non tiene conto degli opportuni principi ergonomici e di un accesso in condizioni di sicurezza, con un conseguente rischio, in alcuni casi, che le persone scivolino, inciampino o cadano.
(11) È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, con restrizioni ove pertinente, unitamente ai riferimenti delle relative norme modificative o rettificative.
(12) I riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE sono attualmente pubblicati nella comunicazione 2018/C 092/01 e nella decisione di esecuzione (UE) 2019/436 della Commissione.
(13) Per motivi di chiarezza e razionalizzazione è opportuno pubblicare in un unico atto un elenco completo dei riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno della direttiva 2006/42/CE che soddisfano i requisiti cui intendono riferirsi.
(14) I riferimenti delle norme armonizzate pubblicate nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/436 e quelli pubblicati nella comunicazione 2018/C 092/01 dovrebbero essere pubblicati in un nuovo allegato consolidato della presente decisione.
(15) Inoltre, gli allegati II e II bis della decisione di esecuzione (UE) 2019/436 elencano i riferimenti specifici delle norme armonizzate pubblicate con restrizioni, mentre tali restrizioni non sono pubblicate separatamente nella comunicazione 2018/C 092/01. Per motivi di chiarezza e razionalizzazione i riferimenti delle norme armonizzate pubblicate con restrizioni dovrebbero essere pubblicati in un nuovo allegato consolidato della presente decisione. I riferimenti di cui agli allegati II e II bis che hanno esaurito i loro effetti dovrebbero essere omessi.
(16) I riferimenti delle norme armonizzate di cui all'allegato III della decisione di esecuzione (UE) 2019/436 e quelli con una menzione alla quinta colonna della comunicazione 2018/C 092/01 sono stati ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a decorrere dalle date indicate nelle rispettive tabelle.
(17) A seguito del lavoro svolto dal CEN e dal Cenelec sulla base della richiesta, diverse norme armonizzate pubblicate nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea sono state sostituite, riviste o modificate, come è avvenuto anche per quelle pubblicate nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/436. È pertanto necessario ritirare anche i riferimenti di tali norme dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e indicare le date di ritiro.
(18) Per motivi di chiarezza e razionalizzazione i riferimenti delle norme armonizzate ritirate dovrebbero essere pubblicati in un nuovo allegato consolidato separato della presente decisione. I riferimenti con date di ritiro antecedenti l'entrata in vigore della presente decisione non sono più pertinenti e dovrebbero essere omessi.
(19) Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per prepararsi all'applicazione delle nuove norme, delle norme riviste o delle modifiche apportate alle norme, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti di tali norme armonizzate come opportuno.
(20) Molti dei riferimenti delle norme armonizzate pubblicati con la comunicazione 2018/C 092/01 sono già stati ritirati con la decisione di esecuzione (UE) 2019/436.
(21) Per motivi di chiarezza e razionalizzazione è opportuno abrogare sia la comunicazione 2018/C 092/01 sia la decisione di esecuzione (UE) 2019/436. Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per adattare i loro prodotti alle versioni riviste delle norme interessate, è opportuno che la comunicazione 2018/C 092/01 e la decisione di esecuzione (UE) 2019/436 continuino ad applicarsi alle norme pertinenti per un periodo transitorio.
(22) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
I riferimenti delle norme armonizzate per le macchine redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE elencati nell'allegato I della presente decisione sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I riferimenti di cui alle righe 121, 266, 343, 405 e 495 di tale allegato sono pubblicati con restrizioni.
Articolo 2
La comunicazione 2018/C 092/01 è abrogata.
Essa continua tuttavia ad applicarsi ai riferimenti delle norme armonizzate che figurano nell'allegato II della presente decisione fino alle date di ritiro di tali riferimenti indicate nel medesimo allegato.
Articolo 3
La decisione di esecuzione (UE) 2019/436 è abrogata.
Essa continua tuttavia ad applicarsi ai riferimenti delle norme armonizzate che figurano nell'allegato III della presente decisione fino alle date di ritiro di tali riferimenti indicate nel medesimo allegato.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
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Elenco Consolidato Norme armonizzate Direttiva macchine 2006/42/CE
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- Pubblicato: 23 Agosto 2023
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