Pubblicato in Norme Armonizzate Direttiva macchine

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1863
Decisione di esecuzione (UE) 2019/1863 della Commissione del 6 novembre 2019 che modifica e rettifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/436 per quanto riguarda il ritiro dei riferimenti alle norme armonizzate per le macchine dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
GU L 286/25 del 07.11.2019
Entrata in vigore: 27.11.2019
L’articolo 1 si applica dal 19 marzo 2019.
...
La Commissione Europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/ CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
in particolare l’articolo 10, paragrafo 6, vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE, in particolare l’articolo 7, paragrafo 3, e l’articolo 10, considerando quanto segue:
(1) In base all’articolo 7 della direttiva 2006/42/CE le macchine costruite in conformità di una norma armonizzata, il cui riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, sono presunte conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti da tale norma armonizzata.
(2) Con la decisione di esecuzione (UE) 2019/436 la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità ai requisiti corrispondenti della direttiva 2006/42/CE.
(3) Con la decisione di esecuzione (UE) 2019/436 la Commissione ha ritirato i riferimenti di diverse norme armonizzate dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a partire dal 19 marzo 2019.
(4) Al fine di concedere più tempo ai fabbricanti per prepararsi all’applicazione delle nuove norme, delle norme rivedute e delle modifiche di norme i cui riferimenti sono stati pubblicati nella decisione di esecuzione (UE) 2019/436, è necessario prorogare le date di ritiro dei riferimenti di diverse norme che sono state ritirate con tale decisione.
(5) Il riferimento della norma armonizzata EN 1870-13:2007+A2:2012 relativa alle macchine per la lavorazione del legno è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 5 giugno 2012. Il riferimento di una nuova norma armonizzata EN ISO 19085-2:2017 che riguarda gli stessi prodotti è stato pubblicato il 9 marzo 2018 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con la comunicazione 2018/C 092/01 della Commissione. Dato che la nuova norma ha sostituito la norma armonizzata EN 1870-13:2007+A2:2012, quest’ultima è diventata obsoleta. Tuttavia, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea non è stata indicata alcuna data di cessazione della presunzione di conformità per la norma armonizzata EN 1870-13:2007+A2:2012. È pertanto opportuno ritirare la norma armonizzata EN 1870-13:2007+A2:2012 dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per prepararsi all’applicazione della norma EN ISO 19085-2:2017 è necessario rinviare il ritiro del riferimento della norma EN 1870-13:2007+A2:2012.
(7) Il considerando 14 della decisione di esecuzione (UE) 2019/436 stabilisce erroneamente che la norma armonizzata EN ISO 12100:2010 dovrebbe essere ritirata. Per motivi di chiarezza tale errore dovrebbe essere rettificato eliminando il riferimento alla norma armonizzata EN ISO 12100:2010 da tale considerando.
(8) Con la decisione di esecuzione (UE) 2019/436 la Commissione ha ritirato i riferimenti di diverse norme armonizzate dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a partire dal 19 marzo 2019. Dato che la data del ritiro sarà prorogata, la presente decisione dovrebbe entrare in vigore il giorno della sua pubblicazione. È inoltre opportuno prevedere che la modifica che rinvia le date del ritiro fissate nella decisione di esecuzione (UE) 2019/436 si applichi a decorrere dal 19 marzo 2019,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1 Modifica della decisione di esecuzione (UE) 2019/436
L’allegato III della decisione di esecuzione (UE) 2019/436 è sostituito dall’allegato della presente decisione.
Articolo 2 Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2019/436
Il considerando 14 della decisione di esecuzione (UE) 2019/436 è sostituito dal seguente: "(14) I riferimenti delle norme armonizzate EN 786:1996+A2:2009, EN 61496-1:2013 ed EN ISO 11200:2014 dovrebbero essere ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea perché non soddisfano più i requisiti a cui intendono riferirsi e che sono stabiliti nella direttiva 2006/42/CE".
Articolo 3 Entrata in vigore e applicazione
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
L’articolo 1 si applica dal 19 marzo 2019.
...
ALLEGATO
««Allegato III»
N. |
Riferimento della norma
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Data di ritiro
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Tipo
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1 |
EN 1037:1995+A1:2008
Sicurezza del macchinario - Prevenzione dell’avviamento inatteso
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19 settembre 2020
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B
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2 |
EN 474-1:2006+A4:2013
Macchine movimento terra - Sicurezza - parte 1: Requisiti generali Avvertenza: la presente pubblicazione non riguarda il punto 5.8.1
«Visibilità - Campo visivo dell’operatore» di questa norma, la cui applicazione non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui ai punti 1.2.2 e 3.2.1 dell’allegato I della direttiva 2006/42/CE.
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19 settembre 2020
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C
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3 |
EN 1853:1999+A1:2009
Macchine agricole - Rimorchi con cassone ribaltabile - Sicurezza
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19 settembre 2020
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C
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4 |
EN 1870-6:2002+A1:2009
Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Seghe circolari - parte 6: Seghe circolari per legna da ardere e combinate seghe circolari per legna da ardere/seghe circolari da banco, con carico e/o scarico manuale
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19 settembre 2020
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C
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5 |
EN ISO 4254-5:2009
Macchine agricole - Sicurezza - parte 5: Macchine per la lavorazione del terreno con utensili azionati (ISO 4254-5:2008)
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19 settembre 2020
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C
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6 |
EN ISO 4254-7:2009
Macchine agricole - Sicurezza - parte 7: Mietitrebbiatrici, falcia-trincia- caricatrici di foraggio e raccoglitrici di cotone (ISO 4254-7:2008)
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19 settembre 2020
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C
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7 |
EN 14017:2005+A2:2009
Macchine agricole e forestali - Spandiconcime per concimi solidi - Sicurezza
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19 settembre 2020
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C
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8 |
EN ISO 5395-1:2013
Macchine da giardinaggio - Requisiti di sicurezza per i tosaerba con motore a combustione interna - parte 1: Terminologia e prove comuni (ISO 5395- 1:2013)
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19 settembre 2020
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C
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9 |
EN ISO 5395-3:2013
Macchine da giardinaggio - Requisiti di sicurezza per i tosaerba con motore a combustione interna - parte 3: Tosaerba con conducente a bordo seduto (ISO 5395-3:2013)
EN ISO 5395-3:2013/A1:2017
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19 settembre 2020
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C
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10 |
EN 12013:2000+A1:2008
Macchine per materie plastiche e gomma - Mescolatori interni - Requisiti di sicurezza
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19 settembre 2020
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C
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11 |
EN 12999:2011+A1:2012
Apparecchi di sollevamento - Gru caricatrici
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19 settembre 2020
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C
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12 |
EN 13001-3-1:2012+A1:2013
Apparecchi di sollevamento - Criteri generali per il progetto - parte 3-1: Stati limite e verifica della sicurezza delle strutture di acciaio
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19 settembre 2020
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C
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13 |
EN 13135:2013
Apparecchi di sollevamento - Sicurezza - Progettazione - Requisiti per l’attrezzatura
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19 settembre 2020
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C
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14 |
EN 13684:2004+A3:2009
Macchine da giardinaggio - Aeratori e scarificatori condotti a piedi - Sicurezza
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19 settembre 2020
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C
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15 |
EN 15895:2011
Chiodatrici a sparo - Requisiti di sicurezza - Pistole marcatrici a massa battente
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19 settembre 2020
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C
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16 |
EN 692:2005+A1:2009
Macchine utensili - Presse meccaniche - Sicurezza
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19 settembre 2021
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C
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17 |
EN 693:2001+A2:2011
Macchine utensili - Sicurezza - Presse idrauliche
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19 marzo 2021
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C
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18 |
EN 13736:2003+A1:2009
Sicurezza delle macchine utensili - Presse pneumatiche
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19 settembre 2021
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C
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19 |
EN 848-1:2007+A2:2012
Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Fresatrici su un solo lato con utensile rotante - parte 1: Fresatrici verticali monoalbero (toupie)
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19 settembre 2020
|
C
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20 |
EN 1710:2005+A1:2008
Apparecchi e componenti destinati a essere utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive in miniere sotterranee
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19 settembre 2020
|
C
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21 |
EN 50569:2013
Apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - Sicurezza - Norme particolari per centrifughe asciugabiancheria per uso commerciale
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12 gennaio 2021
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C
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22 |
EN 50570:2013
Apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - Sicurezza - Norme particolari per asciugabiancheria a tamburo per uso commerciale
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12 gennaio 2021
|
C
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23 |
EN 50571:2013
Apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - Sicurezza - Norme particolari per macchine lavabiancheria per uso commerciale
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12 gennaio 2021
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C
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24 |
EN 50636-2-107:2015
Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - parte 2-107: Prescrizioni particolari per robot tosaerba elettrici alimentati a batteria (IEC 60335-2-107:2012 modificata)
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12 gennaio 2020
|
C
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25 |
EN 60335-1:2012
Apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - Sicurezza - parte 1: Norme generali (IEC 60335-1:2010 modificata)
EN 60335-1:2012/A11:2014
|
3 maggio 2020
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C
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26 |
EN 60745-2-1:2010
Utensili elettrici a motore portatili - Sicurezza - parte 2-1: Prescrizioni particolari per trapani e trapani a percussione (IEC 60745-2-1:2003 modificata + A1:2008)
|
19 gennaio 2022
|
C
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27 |
EN 60745-2-17:2010
Utensili elettrici a motore portatili - Sicurezza - parte 2-17: Prescrizioni particolari per fresatrici verticali e rifilatori (IEC 60745-2-17:2010 modificata)
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15 dicembre 2021
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C
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28 |
EN 62841-3-1:2014
Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi elettrici per il giardinaggio - Sicurezza - parte 3-1: Prescrizioni particolari per seghe da banco trasportabili (IEC 62841- 3-1:2014 modificata)
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19 ottobre 2019
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C
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29 |
EN 61029-2-4:2011
Sicurezza degli utensili elettrici a motore trasportabili - parte 2-4: Prescrizioni particolari per mole da banco (IEC 61029-2-4:1993 modificata + A1:2001 modificata)
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24 giugno 2020
|
C
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30 |
EN 62841-3-6:2014
Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi elettrici per il giardinaggio - Sicurezza - parte 3-6: Prescrizioni particolari per trapani elettrici con corona diamantata e con sistema di raffreddamento a liquidi (IEC 62841-3-6:2014 modificata)
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19 ottobre 2019
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C
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31 |
EN 62841-3-9:2015
Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi elettrici per il giardinaggio - Sicurezza - parte 3-9: Prescrizioni particolari per troncatrici trasportabili (IEC 62841-3-9:2014 modificata)
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15 novembre 2019
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C
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32 |
EN 62841-3-10:2015
Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi elettrici per il giardinaggio - Sicurezza - parte 3-10: Prescrizioni particolari per macchine tagliatrici trasportabili (IEC 62841- 3-10:2015 modificata)
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19 ottobre 2019
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C
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33 |
EN 13241:2003+A2:2016
Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage - Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali
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19 settembre 2020
|
C
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34 |
EN 786:1996+A2:2009
Macchine da giardinaggio - Tagliabordi e tagliaerba elettrici portatili e con conducente a piedi - Sicurezza meccanica
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19 settembre 2020
|
C
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35 |
EN 1870-14:2007+A2:2012
Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Seghe circolari - parte 14: Sezionatrici verticali per pannelli
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19 settembre 2020
|
C
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36 |
EN 61496-1:2013
Sicurezza del macchinario - Apparecchi elettrosensibili di protezione - parte 1: Prescrizioni generali e prove
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19 settembre 2020
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C
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37 |
EN ISO 11200:2014
Acustica - Rumore emesso dalle macchine e dalle apparecchiature - Linee guida per l’uso delle norme di base per la determinazione dei livelli di pressione sonora al posto di lavoro e in altre specifiche posizioni
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19 settembre 2020
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B
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38 |
EN 1870-13:2007+A2:2012
Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Seghe circolari - parte 13: Sezionatrici orizzontali per pannelli
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19 settembre 2020
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C»
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...
Vedi Elenco consolidato Norme armonizzate DM Novembre 2019
Vedi la nuova sezione 2019 "Norme armonizzate click"
- Pubblicato: 07 Novembre 2019
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Pubblicato in Norme Armonizzate Direttiva macchine

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1766
Decisione di esecuzione (UE) 2019/1766 della Commissione del 23 ottobre 2019 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/436 per quanto riguarda la norma armonizzata EN ISO 19085-3:2017 per foratrici e fresatrici a controllo numerico
GU L 270/94 del 24.10.2019
Entrata in vigore: 24.10.2019
________
La Commissione Europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE, in particolare l’articolo 10, considerando quanto segue:
(1) Conformemente all’articolo 7 della direttiva 2006/42/CE le macchine costruite in conformità di una norma
armonizzata, il cui riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, sono presunte conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti da tale norma armonizzata.
(2) Con il mandato M/396, del 19 dicembre 2006, la Commissione ha richiesto al CEN e al CENELEC la redazione, la revisione e il completamento del lavoro sulle norme armonizzate a sostegno della direttiva 2006/42/CE per tenere conto delle modifiche introdotte da tale direttiva rispetto alla direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
(3) Sulla base del mandato M/396, del 19 dicembre 2006, il CEN ha redatto la nuova norma armonizzata EN ISO 19085-3:2017.
(4) Unitamente al CEN, la Commissione ha valutato la conformità al mandato M/396, del 19 dicembre 2006, della norma EN ISO 19085-3:2017 redatta dal CEN.
(5) Nel dicembre 2017 la Germania ha sollevato un’obiezione formale, conformemente all’articolo 10 della direttiva 2006/42/CE, per quanto riguarda la norma EN ISO 19085-3:2017 «Macchine per la lavorazione del legno - Requisiti di sicurezza - Parte 3: Foratrici e fresatrici a controllo numerico (NC)».
(6) L’obiezione formale sollevata dalla Germania si basa sulla mancata conformità del punto 6.6.2.2.3.1 della norma EN ISO 19085-3:2017, riguardante la prevenzione dell’accesso agli utensili e ad altri elementi mobili della macchina, ai requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute di cui all’allegato I, punto 1.4.1, della direttiva 2006/42/CE.
(7) Dopo aver esaminato la norma EN ISO 19085-3:2017 unitamente ai rappresentanti del comitato istituito dall’articolo 22 della direttiva 2006/42/CE e ai rappresentanti del comitato istituito dall’articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, la Commissione ha concluso che la norma in questione non soddisfa uno dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all’allegato I, punto 1.4.1, della direttiva 2006/42/CE, vale a dire il requisito secondo cui i ripari e i dispositivi di protezione non devono essere facilmente elusi. La norma include in particolare specifiche tecniche per l’accesso agli elementi mobili della macchina attraverso l’area tra il telaio della macchina e le barriere laterali della macchina, ma non tratta la progettazione o la protezione del telaio stesso della macchina, che in alcuni casi potrebbe essere sufficientemente basso da essere eluso. È pertanto opportuno pubblicare la norma EN ISO 19085-3:2017 con limitazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(8) I riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE sono pubblicati nella decisione di esecuzione (UE) 2019/436 della Commissione. Per garantire che tutti i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE siano elencati nello stesso atto, il riferimento della norma EN ISO 19085-3:2017 dovrebbe essere incluso in un allegato di tale decisione. La decisione di esecuzione (UE) 2019/436 dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.
(9) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,
Ha adottato la presente decisione:
Articolo 1
L’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/436 è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
...
ALLEGATO
All’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/436 è aggiunta la riga seguente:
3 |
EN ISO 19085-3:2017 Macchine per la lavorazione del legno - Requisiti di sicurezza - Parte 3: Foratrici e fresatrici a controllo numerico (NC) Avvertenza: per quanto riguarda il punto 6.6.2.2.3.1, la norma armonizzata EN ISO 19085-3:2017 non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all’allegato I, punto 1.4.1, della direttiva 2006/42/CE, a norma del quale i ripari e i dispositivi di protezione non devono essere facilmente elusi. |
C. |
_________
Norme armonizzate online
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- Pubblicato: 24 Ottobre 2019
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- Pubblicato: 26 Giugno 2019
- Visite: 3152
Pubblicato in Norme Armonizzate Direttiva macchine

Decisione di esecuzione (UE) 2019/436
della Commissione del 18 marzo 2019 relativa alle norme armonizzate per le macchine redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
GU L 75/108 del 19.03.2019
Abrogazione
Con la Decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 della Commissione del 26 luglio 2023 relativa alle norme armonizzate per le macchine redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 194/45 del 02.08.2023) la Decisione di esecuzione (UE) 2019/436 del 18 marzo 2019 è abrogata.
Entrata in vigore: 19.03.2019
Consulta il testo consolidato 1 + 2 online
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare l'articolo 10, paragrafo 6, vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006,
relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 10,
considerando quanto segue:
(1) Conformemente all'articolo 7 della
direttiva 2006/42/CE le macchine costruite in conformità di una norma
armonizzata, il cui riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, sono presunte conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti da tale norma armonizzata.
(2) Esistono tre tipi di norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità alla direttiva 2006/42/CE.
(3) Le norme di tipo A specificano i concetti di base, la terminologia e i principi di progettazione applicabili a tutte le categorie di macchine. La sola applicazione di tali norme, per quanto fornisca un quadro essenziale per la corretta applicazione della direttiva 2006/42/CE, non è sufficiente a garantire la conformità ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute della direttiva 2006/42/CE e pertanto non conferisce una piena presunzione di conformità.
(4) Le norme di tipo B concernono aspetti specifici della sicurezza della macchina o tipi specifici di protezione che possono essere utilizzati con una vasta gamma di categorie di macchine. L'applicazione delle specifiche delle norme di tipo B conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute della direttiva 2006/42/CE a cui esse si riferiscono se una norma di tipo C o la valutazione dei rischi del fabbricante dimostra che la soluzione tecnica specificata dalla norma di tipo B è adeguata per la particolare categoria o modello di macchina in questione. L'applicazione di norme di tipo B che forniscono specifiche per i componenti di sicurezza che sono immessi singolarmente sul mercato conferisce una presunzione di conformità relativamente a detti componenti di sicurezza e ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti dalle norme.
(5) Le norme di tipo C forniscono specifiche per una data categoria di macchine. I diversi tipi di macchine che appartengono alla categoria coperta da una norma di tipo C hanno un uso previsto simile e comportano pericoli simili. Le norme di tipo C possono far riferimento a norme di tipo A o di tipo B, indicando quali delle specifiche della norma di tipo A o di tipo B sono applicabili alla categoria di macchina di cui trattasi. Quando, per un dato aspetto di sicurezza della macchina, una norma di tipo C si discosta dalle specifiche di una norma di tipo A o di tipo B, le specifiche della norma di tipo C prevalgono sulle specifiche della norma di tipo A o di tipo B.
L'applicazione delle specifiche di una norma di tipo C sulla base della valutazione dei rischi del fabbricante conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute della direttiva 2006/42/CE coperti dalla norma. Talune norme di tipo C si compongono di varie parti: una prima parte che fornisce le specifiche generali applicabili a una famiglia di macchine, seguita da una serie di parti che forniscono le specifiche per le varie categorie di macchine appartenenti a quella famiglia, a integrazione o modifica delle specifiche generali della prima parte. Per le norme di tipo C organizzate in questo modo, la presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute della direttiva 2006/42/CE deriva dall'applicazione della prima parte generale insieme alla pertinente parte specifica della norma.
(6) Con il mandato M/396, del 19 dicembre 2006, la Commissione ha richiesto al CEN e al Cenelec la redazione, la revisione e il completamento del lavoro sulle norme armonizzate a sostegno della direttiva 2006/42/CE per tenere conto delle modifiche introdotte da tale direttiva rispetto alla direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
(7) Sulla base del mandato M/396, del 19 dicembre 2006, il CEN e il Cenelec hanno redatto nuove norme armonizzate e hanno rivisto e modificato le norme armonizzate esistenti. La norma armonizzata EN 15895:2011 +A1:2018 copre gli apparecchi portatili a carica esplosiva per il fissaggio o altre macchine ad impatto introdotti nel campo di applicazione della direttiva 2006/42/CE. Le norme EN 50569:2013/A1:2018, EN 50570:2013/A1:2018, EN 50571:2013/A1:2018, EN 50636-2-107:2015/A1:2018, EN 60335- 1:2012/A13:2017, EN 60335-2-58:2005, EN 60335-2-58:2005/A12:2016, EN 60335-2-58:2005/A2:2015 e le relative modifiche tengono conto dei limiti ridefiniti tra la direttiva 2006/42/CE e la direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e del fatto che alcuni apparecchi elettrici d'uso domestico e similare soggetti alla direttiva 2014/35/UE diventano soggetti alla direttiva 2006/42/CE. La norma EN 16719:2018 tiene conto del fatto che la direttiva 2006/42/CE modifica la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e, pertanto, gli apparecchi di sollevamento la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s sono soggetti alla direttiva 2006/42/CE.
Le norme EN ISO 14118:2018, EN 474-1:2006+A5:2018, EN 1853:2017, EN 1870-6:2017, EN ISO 4254-5:2018, EN ISO 4254-7:2017, EN ISO 4254-8:2018, EN ISO 5395- 1:2013/A1:2018, EN ISO 5395-3:2013/A2:2018, EN 12013:2018, EN 12999:2011+A2:2018, EN 13001-3- 1:2012+A2:2018, EN 13001-3-6:2018, EN 13135:2013+A1:2018, EN 13684:2018, EN ISO 13766-2:2018, EN 15194:2017, EN 15895:2011+A1:2018, EN ISO 16092-1:2018, EN ISO 16092-3:2018, EN 16952:2018, EN 16719:2018, EN 17059:2018, EN ISO 19085-4:2018, EN ISO 19085-6:2017, EN ISO 19085-8:2018, EN ISO 19225:2017, EN ISO 28927-2:2009/A1:2017, EN 50569:2013/A1:2018, EN 50570:2013/A1:2018, EN 50571:2013/A1:2018, EN 50636-2-107:2015/A1:2018, EN 60335-1:2012/A13:2017, EN 62841-2-1:2018, EN 62841-2-17:2017, EN 62841-3-1:2014/A11:2017, EN 60335-2-58:2005, EN 60335-2-58:2005/A2:2015, EN 60335-2-58:2005/A12:2016, EN 62841-2-1:2018, EN 62841-2-17:2017, EN 62841-3-1:2014/A11:2017, EN 62841-3-4:2016, EN 62841-3-4:2016/A11:2017, EN 62841-3-6:2014/A11:2017, EN 62841-3- 9:2015/A11:2017, EN 62841-3-10:2015/A11:2017, EN 62841-3-14:2017 e le relative modifiche garantiscono che le norme armonizzate destinate a sostenere la direttiva 2006/42/CE soddisfano pienamente i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di tale direttiva.
(8) Unitamente al CEN e al Cenelec, la Commissione ha valutato la conformità delle norme redatte, riviste e modificate dal CEN e dal Cenelec al mandato M/396, del 19 dicembre 2006.
(9) Le norme redatte, riviste e modificate dal CEN e dal Cenelec sulla base del mandato M/396, del 19 dicembre 2006, soddisfano i requisiti a cui intendono riferirsi e che sono stabiliti nella direttiva 2006/42/CE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
(10) A norma dell'articolo 10 della direttiva 2006/42/CE la Commissione ha chiesto il parere del comitato istituito dal regolamento (UE) n. 1025/2012 per stabilire se la norma armonizzata EN 474-1:2006+A4:2013 soddisfi i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute ai quali fa riferimento e che sono enunciati nell'allegato I della direttiva 2006/42/CE. Alla luce del parere del comitato, il riferimento della norma EN 474-1:2006 +A4:2013 è stato pubblicato con limitazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea mediante la decisione di esecuzione (UE) 2015/27 della Commissione. Il CEN ha migliorato la norma con la versione EN 474-1:2006 +A5:2018. Tuttavia la nuova versione non fa riferimento a un tipo di macchine movimento terra, vale a dire gli escavatori idraulici. Pertanto la norma EN 474-1:2006+A5:2018 non soddisfa a pieno i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui ai punti 1.2.2 e 3.2.1 dell'allegato I della direttiva 2006/42/CE. È pertanto opportuno pubblicarla con limitazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
(11) A norma dell'articolo 10 della direttiva 2006/42/CE la Commissione ha chiesto il parere del comitato istituito dal regolamento (UE) n. 1025/2012 per stabilire se la norma armonizzata EN 13241-1:2003+A1:2011 soddisfi i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute ai quali fa riferimento e che sono enunciati nell'allegato I della direttiva 2006/42/CE. Alla luce del parere del comitato, il riferimento della norma EN 13241-1:2003 +A1:2011 è stato pubblicato con limitazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea mediante la decisione di esecuzione (UE) 2015/1301 della Commissione. Il CEN ha migliorato la norma con la versione EN 13241:2003+A2:2016. Tuttavia la nuova versione non affronta le questioni che hanno portato a una pubblicazione con limitazione della precedente versione della norma. Pertanto l'attuale versione della norma, EN 13241:2003+A2:2016, non soddisfa a pieno i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui ai
punti 1.3.7 e 1.4.3 dell'allegato I della direttiva 2006/42/CE. È pertanto opportuno pubblicarla con limitazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
(12) A seguito del lavoro svolto dal CEN e dal Cenelec sulla base del mandato M/396, del 19 dicembre 2006, diverse norme armonizzate pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea sono state sostituite, riviste o modificate.
(13) È pertanto necessario ritirare i riferimenti di tali norme dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (*). Per concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente a prepararsi per l'applicazione delle nuove norme, delle norme riviste e delle modifiche alle norme, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti delle norme armonizzate.
(14) Le norme armonizzate EN 786:1996+A2:2009; EN 61496-1:2013, EN ISO 11200:2014 e EN ISO 12100:2010 dovrebbero essere ritirate perché non soddisfano più i requisiti a cui intendono riferirsi e che sono stabiliti nella direttiva 2006/42/CE.
(15) La conformità con una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità con le prescrizioni essenziali corrispondenti di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Occorre pertanto che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,
(*) Norme armonizzate Direttiva macchine
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
I riferimenti delle norme armonizzate per le macchine redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE elencati nell'allegato I della presente decisione sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
I riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE elencati nell'allegato II della presente decisione sono pubblicati con limitazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 2
I riferimenti delle norme armonizzate per le macchine redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE elencati nell'allegato III della presente decisione sono ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a decorrere dalle date stabilite in tale allegato.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
_____________
ALLEGATO I
n. |
Riferimento della norma
|
Tipo
|
1 |
EN ISO 14118:2018
Sicurezza del macchinario - Prevenzione dell'avviamento inatteso (ISO 14118:2017)
|
B
|
2 |
EN 1853:2017
Macchine agricole - Rimorchi - Sicurezza
|
C
|
3 |
EN 1870-6:2017
Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Seghe circolari - parte 6: Seghe circolari per legna da ardere
|
C
|
4 |
EN ISO 4254-5:2018
Macchine agricole - Sicurezza - parte 5: Macchine per la lavorazione del terreno con utensili azionati (ISO4254-5:2018)
|
C
|
5 |
EN ISO 4254-7:2017
Macchine agricole-Sicurezza-parte7:Mietitrebbiatrici, falcia-trincia-caricatrici di foraggio e raccoglitrici di cotone (ISO4254-7:2017)
|
C
|
6 |
EN ISO 4254-8:2018
Macchine agricole - Sicurezza - parte 8: Spandiconcime per concimi solidi (ISO 4254- 8:2018)
|
C
|
7 |
EN ISO 5395-1:2013
Macchine da giardinaggio - Requisiti di sicurezza per i tosaerba con motore a combustione interna - parte 1: Terminologia e prove comuni (ISO 5395-1:2013)
EN ISO 5395-1:2013/A1:2018
|
C
|
8 |
EN ISO 5395-3:2013
Macchine da giardinaggio - Requisiti di sicurezza per i tosaerba con motore a combustione interna - parte 3: Tosaerba con conducente a bordo seduto (ISO 5395-3:2013)
EN ISO 5395-3:2013/A1:2017 EN ISO 5395-3:2013/A2:2018
|
C
|
9 |
EN 12013:2018
Macchine per materie plastiche e gomma - Mescolatori interni - Requisiti di sicurezza
|
C
|
10 |
EN 12999:2011+A2:2018
Apparecchi di sollevamento - Gru caricatrici
|
C
|
11 |
EN 13001-3-1:2012+A2:2018
Apparecchi di sollevamento - Criteri generali per il progetto-parte 3-1:Stati limite e verifica della sicurezza delle strutture di acciaio
|
C
|
12 |
EN 13001-3-6:2018
Apparecchi di sollevamento - Criteri generali per il progetto - parte 3-6:Stati limite e verifica dell'idoneità del macchinario – Cilindri idraulici
|
C
|
13 |
EN 13135:2013+A1:2018
Apparecchi di sollevamento - Sicurezza - Progettazione - Requisiti per l'attrezzatura
|
C
|
14 |
EN 13684:2018
Macchine da giardinaggio - Aeratori e scarificatori condotti a piedi - Sicurezza
|
C
|
n. |
Riferimento della norma
|
Tipo
|
15 |
EN ISO 13766-2:2018
Macchine movimento terra e macchine per le costruzioni edili - Compatibilità elettromagnetica (EMC) di macchine con alimentazione interna elettrica - parte 2: Requisiti supplementari EMC per le funzioni di sicurezza (ISO13766-2:2018)
|
C
|
16 |
EN 15194:2017
Cicli - Cicli elettrici a pedalata assistita - Biciclette EPAC
|
C
|
17 |
EN 15895:2011+A1:2018
Chiodatrici a sparo - Requisiti di sicurezza - Pistole marcatrici a massa battente
|
C
|
18 |
EN ISO 16092-1:2018
Sicurezza delle macchine utensili - Presse - parte 1: Requisiti generali di sicurezza (ISO 16092-1:2017)
|
C
|
19 |
EN ISO 16092-3:2018
Sicurezza delle macchine utensili - Presse - parte3: Requisiti di sicurezza per presse idrauliche (ISO16092-3:2017)
|
C
|
20 |
EN 16719:2018
Piattaforme di trasporto
|
C
|
21 |
EN 16952:2018
Macchine agricole - Piattaforme di lavoro fuoristrada per operazioni in frutteto (WPO) - Sicurezza
|
C
|
22 |
EN 17059:2018
Linee galvaniche e di anodizzazione - Requisiti di sicurezza
|
C
|
23 |
EN ISO 19085-4:2018
Macchine per la lavorazione del legno - Sicurezza - parte4: Sezionatrici verticali per pannelli (ISO19085-4:2018)
|
C
|
24 |
EN ISO 19085-6:2017
Macchine per la lavorazione del legno - Sicurezza - parte 6: Fresatrici verticali monoalbero (toupies) (ISO 19085-6:2017)
|
C
|
25 |
EN ISO 19085-8:2018
Macchine per la lavorazione del legno - Sicurezza - parte 8: Levigatrici e calibratrici a nastro per pezzi rettilinei (ISO 19085-8:2017)
|
C
|
26 |
EN ISO 19225:2017
Macchine per unità estrattive in sotterraneo - Macchine ad abbattimento continuo per lunghe fronti - Requisiti di sicurezza per tagliatrici a tamburo e macchine robotizzate (ISO 19225:2017)
|
C
|
27 |
EN ISO 28927-2:2009
Macchine utensili portatili - Metodi di prova per la valutazione dell'emissione vibratoria - parte 2: Avvitatori, avvita dadi e cacciaviti (ISO 28927-2:2009)
EN ISO 28927-2:2009/A1:2017
|
C
|
28 |
EN ISO/IEC 80079-38:2016
Atmosfere esplosive - parte 38 Apparecchi e componenti destinati alle atmosfere esplosive in miniere sotterranee (ISO/IEC 80079-38:2016)
EN ISO/IEC 80079-38:2016/A1:2018
|
C
|
n. |
Riferimento della norma
|
Tipo
|
29 |
EN 50569:2013
Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Norme particolari per centrifughe asciugabiancheria per uso commerciale
EN 50569:2013/A1:2018
|
C
|
30 |
EN 50570:2013
Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Norme particolari per asciugabiancheria a tamburo per uso commerciale
EN 50570:2013/A1:2018
|
C
|
31 |
EN 50571:2013
Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Norme particolari per macchine lavabiancheria per uso commerciale
EN 50571:2013/A1:2018
|
C
|
32 |
EN 50636-2-107:2015
Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - parte 2-107: Prescrizioni particolari per robot tosaerba elettrici alimentati a batteria (IEC60335-2-107:2012 modificata)
EN 50636-2-107:2015/A1:2018
|
C
|
33 |
EN 60335-1:2012
Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare-parte1:Norme generali (IEC 60335-1:2010 modificata)
EN 60335-1:2012/A11:2014 EN 60335-1:2012/A13:2017
|
C
|
34 |
EN 60335-2-58:2005
Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - parte 2-58: Norme particolari per lavastoviglie elettriche per uso collettivo (IEC 60335-2-58:2002 modificata)
EN 60335-2-58:2005/A2:2015 EN 60335-2-58:2005/A12:2016
|
C
|
35 |
EN 62841-2-1:2018
Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi elettrici per il giardinaggio - Sicurezza - parte 2-1: Prescrizioni particolari per trapani trapani a percussione portatili (IEC 62841-2-1:2017modificata)
|
C
|
36 |
EN 62841-2-17:2017
Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi elettriciperilgiardinaggio-Sicurezza-parte2-17:Prescrizioni particolari perfresatrici portatili (IEC 62841-2-17:2017modificata)
|
C
|
37 |
EN 62841-3-1:2014
Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi elettrici per il giardinaggio - Sicurezza - parte 3-1: Prescrizioni particolari per seghe da banco trasportabili (IEC 62841-3-1:2014modificata)
EN 62841-3-1:2014/A11:2017
|
C
|
38 |
EN 62841-3-4:2016
Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi elettrici per il giardinaggio -Sicurezza-parte3-4:Prescrizioni particolari per smerigliatrici da banco trasportabili (IEC 62841-3-4:2016 modificata)
EN 62841-3-4:2016/A11:2017
|
C
|
n. |
Riferimento della norma
|
Tipo
|
39 |
EN 62841-3-6:2014
Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi elettrici per il giardinaggio - Sicurezza - parte 3-6: Prescrizioni particolari per trapani elettrici con corona diamantata e con sistema di raffreddamento a liquidi (IEC62841-3-6:2014 modificata)
EN 62841-3-6:2014/A11:2017
|
C
|
40 |
EN 62841-3-9:2015
Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi elettriciperilgiardinaggio-Sicurezza-parte3-9:Prescrizioni particolari per troncatrici trasportabili (IEC 62841-3-9:2014modificata)
EN 62841-3-9:2015/A11:2017
|
C
|
41 |
EN 62841-3-10:2015
Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi elettriciperilgiardinaggio-Sicurezza-parte3-10: Prescrizioni particolari per macchine tagliatrici trasportabili (IEC 62841-3-10:2015modificata)
EN 62841-3-10:2015/A11:2017
|
C
|
42 |
EN 62841-3-14:2017
Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi elettrici per il giardinaggio - Sicurezza - parte 3-14: Prescrizioni particolari per apparecchi trasportabili per la pulizia interna dei tubi (IEC 62841-3-14:2017 modificata)
|
C
|
ALLEGATO II
n. |
Riferimento della norma
|
Tipo
|
1 |
EN 474-1:2006+A5:2018 Macchine movimento terra - Sicurezza - parte 1: Requisiti generali Avvertenza: la presente pubblicazione non riguarda il punto 5.8.1 «Visibilità - Campo visivo dell'operatore» di questa norma, ma solo in relazione alla norma EN 474-5:2006+A3:2013 «Requisiti per escavatori idraulici», la cui applicazione non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui ai punti 1.2.2 e 3.2.1 dell'allegato I della direttiva 2006/42/CE.
|
C
|
2 |
EN 13241:2003+A2:2016 Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage - Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali Avvertenza: per quanto concerne i punti 4.2.2, 4.2.6, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4 e 4.3.6, la presente pubblicazione non riguarda il riferimento della norma EN 12453:2000, la cui applicazione non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui ai punti 1.3.7 e 1.4.3 dell'allegato I della direttiva 2006/42/CE.
|
C
|
ALLEGATO III
|
Riferimento della norma
|
Data di ritiro
|
Tipo
|
1 |
EN 1037:1995+A1:2008
Sicurezza del macchinario - Prevenzione dell'avviamento inatteso
|
19.3.2019
|
B
|
2 |
EN 474-1:2006+A4:2013 Macchine movimento terra - Sicurezza - parte 1: Requisiti generali Avvertenza: la presente pubblicazione non riguarda il punto 5.8.1 «Visibilità - Campo visivo dell'operatore» di questa norma, la cui applicazione non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui ai punti 1.2.2 e 3.2.1 dell'allegato I della direttiva 2006/42/CE.
|
19.3.2019
|
C
|
3 |
EN 1853:1999+A1:2009
Macchine agricole - Rimorchi con cassone ribaltabile - Sicurezza
|
19.3.2019
|
C
|
4 |
EN 1870-6:2002+A1:2009 Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Seghe circolari - parte 6: Seghe circolari per legna da ardere e combinate seghe circolari per legna da ardere/seghe circolari da banco, con carico e/o scarico manuale
|
19.3.2019
|
C
|
5 |
EN ISO 4254-5:2009
Macchineagricole-Sicurezza-parte5:Macchine per la lavorazione del terreno con utensili azionati (ISO4254-5:2008)
|
19.3.2019
|
C
|
6 |
EN ISO 4254-7:2009
Macchine agricole - Sicurezza - parte 7: Mietitrebbiatrici, falcia trincia-caricatrici di foraggio e raccoglitrici di cotone (ISO 4254-7:2008)
|
19.3.2019
|
C
|
7 |
EN 14017:2005+A2:2009
Macchine agricole e forestali - Spandiconcime per concimi solidi - Sicurezza
|
19.3.2019
|
C
|
8 |
EN ISO 5395-1:2013
Macchine da giardinaggio - Requisiti di sicurezza per i tosaerba con mo toreacombustioneinterna-parte1:Terminologia e prove comuni (ISO 5395-1:2013)
|
19.3.2019
|
C
|
9 |
EN ISO 5395-3:2013
Macchine da giardinaggio - Requisiti di sicurezza per i tosaerba con mo toreacombustioneinterna-parte3:Tosaerba con conducente a bordo seduto (ISO5395-3:2013)
EN ISO 5395-3:2013/A1:2017
|
19.3.2019
|
C
|
10 |
EN 12013:2000+A1:2008
Macchine per materie plastiche e gomma - Mescolatori interni - Requisiti di sicurezza
|
19.3.2019
|
C
|
11 |
EN 12999:2011+A1:2012
Apparecchi di sollevamento - Gru caricatrici
|
19.3.2019
|
C
|
12 |
EN 13001-3-1:2012+A1:2013
Apparecchi di sollevamento - Criteri generali per il progetto-parte 3-1: Stati limite e verifica della sicurezza delle strutture di acciaio
|
19.3.2019
|
C
|
n. |
Riferimento della norma
|
Data di ritiro
|
Tipo
|
13 |
EN 13135:2013
Apparecchi di sollevamento - Sicurezza - Progettazione - Requisiti per l'attrezzatura
|
19.3.2019
|
C
|
14 |
EN 13684:2004+A3:2009
Macchine da giardinaggio - Aeratori e scarificatori condotti a piedi - Sicurezza
|
19.3.2019
|
C
|
15 |
EN 15895:2011
Chiodatrici a sparo - Requisiti di sicurezza - Pistole marcatrici a massa battente
|
19.3.2019
|
C
|
16 |
EN 692:2005+A1:2009
Macchine utensili - Presse meccaniche - Sicurezza
|
19.3.2019
|
C
|
17 |
EN 693:2001+A2:2011
Macchine utensili - Sicurezza - Presse idrauliche
|
19.3.2019
|
C
|
18 |
EN 13736:2003+A1:2009
Sicurezza delle macchine utensili - Presse pneumatiche
|
19.3.2019
|
C
|
19 |
EN 848-1:2007+A2:2012
Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno-Fresatrici su un solo lato con utensile rotante - parte1: Fresatrici verticali monoalbero (toupie)
|
19.3.2019
|
C
|
20 |
EN 1710:2005+A1:2008
Apparecchi e componenti destinati a essere utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive in miniere sotterranee
|
19.3.2019
|
C
|
21 |
EN 50569:2013
Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Norme particolari per centrifughe asciugabiancheria per uso commerciale
|
12.1.2021
|
C
|
22 |
EN 50570:2013
Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Norme particolari per asciugabiancheria a tamburo per uso commerciale
|
12.1.2021
|
C
|
23 |
EN 50571:2013
Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Norme particolari per macchine lavabiancheria per uso commerciale
|
12.1.2021
|
C
|
24 |
EN 50636-2-107:2015
Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - parte 2- 107:Prescrizioni particolari per robot tosaerba elettrici alimentati a batteria (IEC 60335-2-107:2012modificata)
|
12.1.2020
|
C
|
25 |
EN 60335-1:2012
Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - parte 1: Norme generali (IEC 60335-1:2010 modificata)
EN 60335-1:2012/A11:2014
|
3.5.2020
|
C
|
26 |
EN 60745-2-1:2010
Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili - parte 2-1: Prescrizioni particolari per trapani e trapani a percussione (IEC 60745-2- 1:2003 modificata +A1:2008)
|
19.3.2019
|
C
|
n. |
Riferimento della norma
|
Data di ritiro
|
Tipo
|
27 |
EN 60745-2-17:2010
Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili - parte 2-17: Prescrizioni particolari per fresatrici verticali e rifilatori (IEC 60745-2-17:2010 modificata)
|
19.3.2019
|
C
|
28 |
EN 62841-3-1:2014
Utensili elettrici a motore portatili utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi elettrici per il giardinaggio - Sicurezza - parte 3-1:Prescrizioni particolari per seghe da banco trasportabili (IEC 62841-3-1:2014 modificata)
|
19.10.2019
|
C
|
29 |
EN 61029-2-4:2011
Sicurezza degli utensili elettrici a motore trasportabili - parte 2-4:Prescrizioni particolari per mole da banco (IEC61029-2-4:1993 modificata+ A1:2001 modificata)
|
19.3.2019
|
C
|
30 |
EN 62841-3-6:2014
Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi elettrici per il giardinaggio - Sicurezza - parte 3-6:Prescrizioni particolari per trapani elettrici con corona diamantata e con sistema di raffreddamento a liquidi (IEC62841-3-6:2014 modificata)
|
19.10.2019
|
C
|
31 |
EN 62841-3-9:2015
Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi elettrici per il giardinaggio - Sicurezza - parte 3-9: Prescrizioni particolari per troncatrici trasportabili (IEC 62841-3-9:2014 modificata)
|
15.11.2019
|
C
|
32 |
EN 62841-3-10:2015
Utensili elettrici a motore portatili,utensili elettrici a motore trasportabili e da apparecchi elettrici per il giardinaggio - Sicurezza - parte 3-10: Prescrizioni particolari per macchine tagliatrici trasportabili (IEC 62841-3- 10:2015modificata)
|
19.10.2019
|
C
|
33 |
EN 13241:2003+A2:2016
Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage - Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali
|
19.3.2019
|
C
|
34 |
EN 786:1996+A2:2009
Macchine da giardinaggio - Tagliabordi e taglia erba elettrici portatili e con conducente a piedi - Sicurezza meccanica
|
19.3.2019
|
C
|
35 |
EN 1870-14:2007+A2:2012
Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Seghe circolari - parte 14: Sezionatrici verticali per pannelli
|
19.3.2019
|
C
|
36 |
EN 61496-1:2013
Sicurezza del macchinario - Apparecchi elettrosensibili di protezione - parte 1: Prescrizioni generali e prove
|
19.3.2019
|
C
|
37 |
EN ISO 11200:2014
Acustica-Rumore emesso dalle macchine e dalle apparecchiature - Linee guida per l'uso delle norme di base per la determinazione dei livelli di pressione sonora al posto di lavoro e in altre specifiche posizioni
|
19.3.2019
|
B
|
Consulta il testo consolidato 1 + 2 online
- Pubblicato: 19 Marzo 2019
- Visite: 4987
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Descrizione nuova funzione immagini allegate ai separatori in CEM4
CEM4 - Rel. 4.8.12 (Build 0) | March 2018
14 March 2018
La nuova versione 4.8.12 di CEM4 consente di personalizzare con un'immagine i separatori di sezione, la copertina del Fascicolo Tecnico oppure la cover della nuova valutazione (per pericoli o per requisiti). L'immagine viene inserita all'interno del report e visualizzata nell'interfaccia del software.
Per inserire un'immagine, seguire questa procedura:
- Dall'albero dell'Archivio, espandere il nodo di una macchina e selezionare il nodo del Fascicolo Tecnico;
- Dalla finestra di documento, selezionare una qualsiasi sezione presente nell'albero oppure una nuova valutazione del rischio;
- Sul lato destro della finestra selezionare Fai click per allegare una risorsa e scegliere un'immagine;
- Specificare una eventuale testo da mostrare come didascalia sotto l'immagine stampata sul report.
In fase di anteprima di stampa, le immagini vengono visualizzate come negli esempi seguenti.
- Pubblicato: 16 Gennaio 2018
- Visite: 6609
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EN ISO 12100: la Riduzione del rischio in CEM4 Report
Dalla versione di CEM4 Rel. 4.8.9 è stata introdotta sui report la visualizzazione grafica/numerica del fattore di riduzione della stima del rischio da iniziale a finale/residuo in accordo con il metodo ibrido del Rapporto Tecnico ISO/TR 14121-2 p.6.5
In allegato una il Report di una scheda di Valutazione EN ISO 12100 con la visualizzazione del fattore di riduzione del rischio.
Scheda AR
1. Stima Rischio iniziale: (Classe 8 / Gravità 2) | Zona gialla

2. Stima Rischio finale: (Classe 5 / Gravità 2) | Zona verde

3. Riduzione

CEM 4 Rel. 4.8.9
Download Demo/Trial
- Pubblicato: 18 Ottobre 2017
- Visite: 6848
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CEM4: Debugger Documenti - Rel. 4.8.9 Ottobre 2017
Dalla versione Rel. 4.8.9 del 12 Ottobre 2017, è stata aggiunta la funzionalità "Debugger Documenti".
Con il Debugger Documenti, il software CEM4 effettua un controllo "logico" e/o numerico sui campi dei Documenti, in particolare, al momento, sulle schede di Valutazione ed Analisi dei Rischi, segnalando determinate "incongruenze logiche e/o numeriche" afferenti specifici campi dei Report ed ottenendo, in questo modo, dei "Report Debugger"(1).
Download Documento: CEM4 Debugger Rev. 00 2017

Nella tabella seguente sono illustrati tutti i controlli attivi del Debugger Documenti nella Rel 4.8.9.
Controlli attivi Debugger Documenti Rel. 4.8.9
1. Avviso scheda con conformità non stabilita
2. Avviso report vuoto
3. Avviso fattore di riduzione (Classe di probabilità (Cl) finale maggiore di quella iniziale)
4. Avviso fattore di riduzione (Severità (Se) finale maggiore di quella iniziale)
5. Stima del rischio iniziale incompleta
6. Stima del rischio finale incompleta
7. Verifica report schede conformi/non conformi/applicabili/non applicabili
(1) Il Debugger Documenti è comunque una funzione di controllo "passante" e non bloccante sull'attività che si sta svolgendo
Negli esempi seguenti sono mostrati due possibili incongruenze logica e logico/numerica.
1. Incongruenza logica:
Nella Scheda di Valutazione dei Rischi EN ISO 12100 (VR), se è stata segnalata la presenza di un Pericolo, il valore dello stato di uscita/finale della VR dovrà essere "Conforme" o "Non Conforme", lo stato "Non esaminato", è incongruente e non dovrà essere presente nel Report (segnalazione del Debugger).
Es:
Scheda VR |
Campo "Pericolo presente" |
Campo "Conformità" |
Debugger |
Note |
SI |
Non esaminato |
Interviene |
Se è stato selezionato un pericolo il campo “Conformità” deve assume gli stati:
1. Conforme 2. Non Conforme
|
2. Incongruenza logico/numerico:
Nella Scheda di Valutazione dei Rischi EN ISO 12100 (VR), se è stata individuata la gravità nella stima del rischio iniziale (SE=2), il valore della gravità nella stima del rischio finale non potrà essere maggiore di quella iniziale (SE=3), e tale situazione, salvo valutazioni soggettive, è incongruente e non dovrà essere presente nel Report (segnalazione del Debugger)..
Es:
Scheda VR |
Stima del rischio iniziale |
Stima del rischio finale |
Debugger |
Note |
SI (Se=2) |
SI (Se=3) |
Interviene |
Nella stima del rischio è da controllare un aumento della Gravità (SE) dalla stima del rischio iniziale a quella finale:
Stima del rischio iniziale: (Se=2) Stima del rischio finale: (Se=3)
|
Il Debugger documenti, sarà potenziato per il controllo di diversi aspetti logici e/o numerici sui Documenti.
_____________________
Esempio delle schermate del Debugger Documenti nell'esempio 1
1.1 Avviso Degugger
All'Anteprima di stampa, si attiva l'avviso del Debugger sulla Scheda VR (click zoom):

1.2. Visualizzazione Debugger
Viene/vengono mostrata/e la/e l'incongruenza/e dove intervenire (click zoom):

Certifico Srl - IT Rev. 00 2017
- Pubblicato: 16 Ottobre 2017
- Visite: 5473
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CEM4: il Report Quadro complessivo Stato Valutazione dei Rischi
Update news 09.2021
Report "Quadro complessivo Stato VR" / "RA Complete Summary"
Metodo di Valutazione dei Rischi: Classico / Classic Tool / EN ISO 12100
Dalla Rel. 4.5.3 di CEM4, per facilitare la comprensione immediata della Valutazione dei Rischi, è stato predisposto un nuovo Report “Quadro complessivo stato VR”, con il quale, oltre alla già presente visualizzazione a video dello stato dell’analisi in corso, Applicabilità/Conformità, con i valori impostati ed i controlli in anteprima di CEM4, è possibile stampare/esportare lo stato complessivo della VR in poche pagine, ed avere un quadro sintetico dell’andamento/stato della Valutazione dei Rischi, senza procedere forzatamente a tutta la stampa/esportazione.

click zoom
Il Valore “PASS SCHEDA VR”, è il valore che indica, secondo la Valutazione effettuata, se la Scheda VR è PASS di Conformità e il Requisito in valutazione è “normativamente conforme” (Compliance).
Direttiva 2006/42/CE "macchine", gli obblighi in sintesi:
Obbligo
|
Rif.
|
Procedura di Valutazione Conformità
|
Artt. 12, 13
|
Conformità ai RESS - Applicazione Norme Tecniche Armonizzate
|
Art. 5, c. 1a, Art. 7 c. 2,3, All. I
|
Valutazione dei rischi
|
All. I Principi generali p.1 - RESS
|
Dichiarazione CE di conformità
|
Art. 5 c.1e - All. IIa
|
Dichiarazione di incorporazione quasi - macchine
|
Art. 13 c.1c - All. IIb
|
Fascicolo Tecnico di Costruzione
|
Art. 5 c.1b - All. VIIa
|
Documentazione Tecnica quasi-macchine
|
Art. 13 c.1a - All. VIIb
|
Manuale di Istruzioni
|
Art. 5 c.1c All. I p.1.7.4 All. VIIa
|
Istruzioni assemblaggio quasi-macchine
|
Art. 13 c.1b - All. VI
|
Marcatura CE
|
Art. 5 - All. III
|
- Pubblicato: 03 Agosto 2017
- Visite: 12055
Pubblicato in Norme Armonizzate Direttiva macchine

Norme armonizzate Direttiva macchine Giugno 2017
Comunicazione 2017/C 183/02 del 09 Giugno 2017
Comunicazione della Commissione nell'ambito dell’applicazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Prime pubblicazioni in evidenza:
EN ISO 10326-1:2016
Vibrazioni meccaniche — Metodo di laboratorio per la valutazione delle vibrazioni sui sedili dei veicoli - Parte 1: Requisiti di base (ISO 10326- 1:2016, Corrected version 2017-02)
EN 378-2:2016
Impianti di refrigerazione e pompe di calore - Requisiti di sicurezza ed ambientali - Parte 2: Progettazione, costruzione, prove, marcatura e documentazione
EN 609-1:2017
Macchine agricole e forestali — Sicurezza degli spaccalegna - Parte 1: Spaccalegna a cuneo
EN 1570-2:2016
Requisiti di sicurezza per piattaforme elevabili — Parte 2: Piattaforme elevabili a servizio di un numero di piani fissi di sbarco di un edificio maggiore di due, per il trasporto di cose, con velocità verticale non maggiore di 0,15 m/s
EN ISO 5395-2:2013/A1:2016
EN ISO 5395-3:2013/A1:2017
EN ISO 11111-1:2016
Macchinario tessile — Requisiti di sicurezza — Parte 1: Requisiti comuni (ISO 11111-1:2016)
EN ISO 11111-2:2005/A2:2016
EN ISO 11111-3:2005/A2:2016
EN ISO 11111-4:2005/A2:2016
EN ISO 11111-5:2005/A2:2016
EN ISO 11111-6:2005/A2:2016
EN ISO 11111-7:2005/A2:2016
EN 12312-3:2017
Attrezzature per servizi aeroportuali di rampa — Requisiti specifici — Parte 3: Trasportatori a nastro
EN 12312-6:2017
Attrezzature per servizi aeroportuali di rampa — Requisiti specifici — Parte 6: Attrezzature antighiaccio e di sbrinamento per aeromobili
EN 13001-3-5:2016
Apparecchi di sollevamento — Criteri generali per il progetto — Parte 3-5: Stati limite e verifica dell’idoneità di ganci di sollevamento fucinati
EN 13204:2016
Attrezzature idrauliche a doppia azione per servizi antincendio e di soccorso — Requisiti di sicurezza e di prestazione
EN 13241:2003+A2:2016
Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage — Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali
EN ISO 15012-4:2016
Salute e sicurezza in saldatura e nelle tecniche affini — Attrezzatura per la captazione e la separazione dei fumi di saldatura — Parte 4: Requisiti generali (ISO 15012-4:2016)
EN 16851:2017
Apparecchi di sollevamento — Sistemi di gru a struttura limitata
EN 60947-5-5:1997/A2:2017
IEC 60947-5-5:1997/A2:2016
EN 62841-2-8:2016
Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi per il giardinaggio — Sicurezza — Parte 2: Prescrizioni particolari per cesoie e roditrici portatili IEC 62841-2-8:2016 (Modificata)
Il File CEM delle norme armonizzate importabile in CEM4
Consulta online
Vedi tutte le Comunicazioni Direttiva macchine archiviate e controlla ultima
Direttiva click
- Pubblicato: 09 Giugno 2017
- Visite: 11606
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CEM4 User Manual and Example
CEM4: Certifico Machinery Directive Software
Important
First and foremost always check the applicability of the machine to other Directives of the "New Approach" which provide for CE marking:
- Dir 2006/95/EC "Low Voltage" (including)
- Dir 2004/108/EC "Electromagnetic Compatibility" (almost always)
- Other eg ATEX , PED , etc., and import the relevant requirements (see Administration standards), proceed to the Risk Assessment (see Risk Assessment customized ) and bring in the EC Declaration of Conformity.
For each machine, you must specify the following information, in order:
1. Master Data Company (Manufacturer);
2. Data of the Project to which the machine (defined for example as a series of models, machine families, orders, etc.);
3. Technical specifications of the machine.
Through the tree structure of the archive in the main window, the user can work on documents needed to administer the requirements of the Machinery Directive: make a Risk Assessment on RESS of the Machinery Directive Risk Assessment on Technical Regulations/Requirements, draft the EC declaration of conformity, organize the Technical Construction File, locate the data plate bearing the CE marking, etc.
Steps 1 and 2 describe the procedure to insert a New Company and a New Project.
Step 3 illustrates the procedure to insert a New Machine.
Each company can have multiple projects and each project can contain multiple machines in turn.
Each machine has its own CEM4 Home summary and a tree structure that represents the Technical File.
In this section you will be treated just inserting New Machines.
For more information on other management functions (move, copy , delete, etc..) Refer to the "Advanced" or the user manual of the product
After starting the software, the main screen is CEM4 Home, composed of the elements shown in the screenshot below.
- On the left side, the module archive and standards, with tree structures for navigation within the database.
- To the right of the work area, in which are shown the information home, newer machines, Legislation, Administration, News, external links.
EN Version
Rev. 1.0 2015
Pag. 58
Copyright© Certifico S.r.l.
- Pubblicato: 27 Marzo 2017
- Visite: 12469
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Guide machinery directive 2006/42/EC - Ed. 2019 EN
Brussels, October 2019
Introduction to the Update of the 2nd Edition
Directive 2006/42/EC is a revised version of the Machinery Directive, the first version of which was adopted in 1989. The new Machinery Directive has been applicable since 29th December 2009. The Directive has the dual aim of harmonising the health and safety requirements applicable to machinery on the basis of a high level of protection of health and safety, while ensuring the free circulation of machinery on the EU market. The revised Machinery Directive does not introduce radical changes compared with the previous versions. It clarifies and consolidates the provisions of the Directive with the aim of improving its practical application.
While the revised Machinery Directive was being discussed by the Council and the European Parliament, the Commission agreed to prepare a new Guide to its application.
The purpose of the Guide is to provide explanations of the concepts and requirements of Directive 2006/42/EC in order to ensure uniform interpretation and application throughout the EU. The Guide also provides information about other related EU legislation. It is addressed to all of the parties involved in applying the Machinery Directive, including machinery manufacturers, importers and distributors, Notified Bodies, standardisers, occupational health and safety and consumer protection agencies and officials of the relevant national administrations and market surveillance authorities. It may also be of interest to lawyers and to students of EU law in the fields of the internal market, occupational health and safety and consumer protection.
It should be stressed that only the Machinery Directive and the texts implementing its provisions into national law are legally binding.
The 2nd Edition of the Guide was endorsed by the Machinery Committee on 2 June 2010. In comparison with the 1st Edition, it was completed with comments on Annexes III to XI of the Machinery Directive. Some errors noticed by readers have been corrected. Legal references and terms have been updated in line with the Lisbon Treaty - in particular, where the Directive refers to 'the Community', the Guide now refers to 'the EU'.
Following discussion with the industry, the comments relating to chains, ropes and webbing for lifting purposes in §44, §330, § 340, §341, and §357 have been revised in order to clarify the practical application of the requirements relating to these products.
The 2nd Edition also includes a thematic index to facilitate consultation of the Guide. The numbering of the sections of the Guide is unchanged.
The Guide takes account of the amendment to Directive 2006/42/EC introduced by Regulation (EC) No 569/2009 relating to the regulatory procedure with scrutiny for the Machinery Committee. It also takes account of the provisions of Regulation (EC) No 765/2008 relating to market surveillance, which apply in a complementary way.
The 1st Update to the 2nd Edition of the Guide, further named Edition 2.1, has been completed to include the amendments made to the Machinery Directive by the Directive 2009/127/EC on Pesticide Equipment and the Regulation (EU) No 167/2013 on the approval and market surveillance of agricultural and forestry vehicles (Tractors). In addition, guidance on “partly completed machinery” and “assemblies” has been added, as well as inserting clarifications and corrections to the concepts of "safety components'', "new and used machinery", "marking of machinery". A number of key guidance decisions of the Machinery Working Group have been incorporated into this text.
This Update to the 2nd Edition of the Guide, further named Edition 2.2, contains a number of clarifications and corrections to the concepts of “safety components” and “partly completed machinery”, and some edits to ensure coherence with the LVD Guide. There are two newly added paragraphs about the machinery control units (§417) and safety components which are considered to be logic units (§418).
The Guide is published on the Commission’s Website EUROPA in English. This updated Edition 2.2 is intended to be a living document, edited and updated with new guidance once approved by the Machinery Working Group. It might be made available in other EU languages, but only the English version will be checked by the Commission.
Therefore, in case of doubt, the English version should be taken as the reference.
The Guide can be downloaded and is presented in a printable format. The text of the Directive is presented in boxed red italic type - the comments follow in black type. The Guide has been prepared with the help of an Editorial Group2. The previous Update of the 2nd Edition has been carried out by an external consultant3 and the Commission, assisted by some of the members of the Editorial Group. This Update has been carried out by the Commission services based on the input from the Editorial Group. The Commission4 wishes to warmly thank the members of the Editorial Group both for the huge amount of work they have carried out as well as for the efficient, constructive and cooperative spirit in which the drafts have been prepared. In parallel to the work of the Editorial Group, a Machinery Core Group established by Orgalime, including representatives of the main sectors of machinery manufacturing, has provided invaluable input from the industry. The drafts prepared by the Editorial Group have been submitted to the Member States and stakeholders for comments. The Commission would also like to thank all those who have made comments. We have tried to take them into account as far as possible.
Of course, the Commission takes full responsibility for the content of the Guide. Readers are invited to communicate any corrections or comments so that they can be taken into account in preparing future updates or a revised 3rd Edition.
Directive 2006/42/EC
- Pubblicato: 06 Novembre 2019
- Visite: 8812
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UNI EN ISO 13851:2019
Sicurezza del macchinario - Dispositivi di comando a due mani - Principi per la progettazione e la scelta
Data entrata in vigore: 04 luglio 2019
Preview in allegato
La norma specifica i requisiti di sicurezza di un dispositivo di comando a due mani (THCD) e la dipendenza del segnale di uscita dall'azionamento manuale dei dispositivi di azionamento.
Il presente documento descrive le caratteristiche principali dei dispositivi di controllo a due mani per garantire la sicurezza e stabilisce combinazioni di caratteristiche funzionali per tre tipi. Essa non si applica ai dispositivi destinati ad essere utilizzati come dispositivi di convalida, come dispositivi di comando ad azione mantenuta o come dispositivi di controllo speciali.
Recepisce: EN ISO 13851:2019
Adotta: ISO 13851:2019
Sostituisce: UNI EN 574:2008 la scelta
http://store.uni.com/catalogo/index.php/uni-en-iso-13851-2019.html
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- Pubblicato: 07 Luglio 2019
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Mandato M/396 del 19 dicembre 2006
Directive 2006/42/EC "Machinery"
This mandate relates to Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 95/16/EC1 . This Directive is a revision (recast) of the current Machinery Directive 98/37/EC.
It came into force on 29 June 2006. Its provisions must be transposed into the national law of the Member States by the 29th June 2008 and will become applicable on 29 December 2009. According to Article 5 of the revised Directive, machinery subject to the Directive must satisfy the relevant essential health and safety requirements set out in Annex I before being placed on the market. Article 7 of the revised Directive states that machinery manufactured in conformity with a harmonised standard, the references of which have been published in the Official Journal of the European Union, shall be presumed to comply with the essential health and safety requirements covered by the standard. The scope of the revised Directive, set out in Article 1, is extended in so far as certain types of machinery have been removed from the list of exclusions.
The borderline between the scope of the Machinery Directive and other Directives, in particular, the Low Voltage Directive, 73/23/EEC, and the Lifts Directive, 95/16/EC4, have been redefined in order provide greater legal certainty. Compared with the current Machinery Directive, Annex I to Directive 2006/42/EC does not introduce major changes to the essential health and safety requirements applicable to machinery. However, several of these requirements, such as those relating to ergonomic principles and machine emissions, have been made more precise.
A limited number of new essential health and safety requirements have been introduced to deal with risks associated with the types of machinery brought into the scope of the Directive. Furthermore, certain requirements that are currently applicable only to mobile or lifting machinery have been made applicable to any machinery presenting the risks concerned
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- Pubblicato: 19 Marzo 2019
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Norme armonizzate Direttiva macchine Marzo 2018
Comunicazione 2018/C 092/01 del 09 marzo 2018
Comunicazione della Commissione nell'ambito dell’applicazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Abrogazione
Con la Decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 della Commissione del 26 luglio 2023 relativa alle norme armonizzate per le macchine redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 194/45 del 02.08.2023) la Comunicazione 2018/C 092/01 del 09 marzo 2018 è abrogata.
Prime pubblicazioni in evidenza:
EN ISO 3745:2012/A1:2017
EN 115-1:2017
Sicurezza delle scale mobili e dei marciapiedi mobili — Parte 1: Costruzione e installazione
EN 1459-1:2017
Carrelli elevatori fuoristrada — Requisiti di sicurezza e verifiche — Parte 1: Carrelli a braccio telescopico
EN ISO 4254-12:2012/A1:2017
EN ISO 5395-2:2013/A2:2017
EN ISO 11554:2017
Ottica e fotonica — Laser e sistemi laser — Metodi di prova della potenza del fascio, dell’energia e delle caratteristiche temporali (ISO 11554:2017)
EN ISO 11681-2:2011/A1:2017
EN 12312-12:2017
Attrezzature per servizi aeroportuali di rampa — Requisiti specifici — Parte 12: Botti acqua potabile
EN 12312-13:2017
Attrezzature per servizi aeroportuali di rampa — Requisiti specifici — Parte 13: Botti igieniche
EN 14033-3:2017
Applicazioni ferroviarie — Binario — Macchine per la costruzione e la manutenzione della infrastruttura ferroviaria — Parte 3: Requisiti generali di sicurezza
EN 15695-1:2017
Trattrici agricole e forestali e macchine irroratrici semoventi — Protezione dell’operatore (conducente) da sostanze pericolose — Parte 1: Classificazione della cabina, requisiti e procedure di prova
EN 15695-2:2017
Trattrici agricole e forestali e macchine irroratrici semoventi — Protezione dell’operatore (conducente) da sostanze pericolose — Parte 2: Filtri, requisiti e procedure di prova
EN ISO 16093:2017
Macchine utensili — Sicurezza — Segatrici per il taglio a freddo dei metalli (ISO 16093:2017)
EN ISO 19085-1:2017
Macchine per la lavorazione del legno — Sicurezza — Parte 1: Requisiti comuni (ISO 19085-1:2017)
EN ISO 19085-2:2017
Macchine per la lavorazione del legno — Sicurezza — Parte 2: Sezionatrici orizzontali per pannelli con barra di pressione (ISO 19085-2:2017)
EN ISO 19085-5:2017
Macchine per la lavorazione del legno — Sicurezza — Parte 5: Dimensioni delle seghe (ISO 19085-5:2017)
EN ISO 28927-1:2009/A1:2017
EN 60335-2-89:2010/A2:2017
IEC 60335-2-89:2010/A2:2015 (Modificata)
EN 62841-2-10:2017
Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi elettrici per il giardinaggio — Sicurezza — Parte 2: Prescrizioni particolari per miscelatori portatili
IEC 62841-2-10:2017 (Modificata)
EN 62841-3-13:2017
Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi elettrici per il giardinaggio — Sicurezza — Parte 2: Prescrizioni particolari per trapani trasportabili
IEC 62841-3-13:2017 (Modificata)
Il File CEM delle norme armonizzate importabile in CEM4
Consulta online
Vedi tutte le Comunicazioni Direttiva macchine archiviate e controlla ultima
Direttiva click
- Pubblicato: 09 Marzo 2018
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Emissione acustica macchine all'aperto (OND)
D. Lgs 4 settembre 2002 n. 262 (OND) - Testo consolidato 2017
Decreto di attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto.
Testo allegato PDF Riservato Abbonati Certifico
Testo consolidato con:
0. Decreto Legislativo 4 settembre 2002, n. 262
Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto.
(GU n.273 del 21.11.2002 - Suppl. Ordinario n. 214)
1. Decreto 24 luglio 2006
Modifiche dell'allegato I - Parte b, del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, relativo all'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate al funzionamento all'esterno.
(GU n.182 del 07.08.2006)
2. Decreto Legislativo 17 febbraio 2017, n. 41
Disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere i), l) e m) della legge 30 ottobre 2014, n. 161.
(GU n.79 del 04.04.2017)
___________
La Direttiva 2000/14/CE, concernente l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto, comunemente detta “OND” (Outdoor Noise Directive), riguarda le macchine rientranti in direttiva macchine 2006/42/CE, semoventi o mobili, destinate a funzionare all’aperto.
Una macchina soggetta a Direttiva OND, è, quindi, sicuramente una macchina che deve sottostare agli obblighi della direttiva macchine 2006/42/CE, più a tutti gli obblighi della Direttiva 2000/14/CE.
Nella Direttiva si fa riferimento a 57 tipi di macchine ed attrezzature definite in Allegato I (Parte A), per ognuna di esse se ne da:
- Definizioni Allegato I (Parte A)
- Elenco Macchine ed attrezzature soggette a limiti di emissione acustica Allegato I (Parte B) (Art. 10)
- Elenco Macchine ed attrezzature soggette solo alla marcatura Allegato I (Parte C)
In allegato III sono indicati i Metodi di misurazione del rumore aereo per ciascun tipo di attrezzatura (Parte B)
Per tali macchine deve essere indicato il livello di potenza sonora (livello di potenza sonora ponderato A in dB riferito a 1 pW quale definito in EN ISO 3744 e EN ISO 3746)
Prezzo: Gratuito
Formato: pdf
Pagine: +70
Ed: 1.0
Pubblicato: 27/06/2017
A cura: Ing. Marco Maccarelli
Editore: Certifico s.r.l.
Lingue: Italiano
ISBN: 978-88-98550-70-8
Riservato Abbonati Certifico: Marcatura CE/2X/3X/4X/Full
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- Pubblicato: 06 Dicembre 2017
- Visite: 4386
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9° Rapporto INAIL Direttiva macchine - Edizione 2017
9° Rapporto 2017 sull'attività di sorveglianza del mercato ai sensi del d.lgs. 17/2010 per i prodotti rientranti nel campo di applicazione della Direttiva Macchine
Il documento fornisce analisi e informazioni di supporto al monitoraggio e all'ottimizzazione dell’azione di Sorveglianza del Mercato, oltre a contenuti di indirizzo, per sviluppare nuove linee di ricerca e prodotti di supporto all'individuazione delle soluzioni adeguate per la totalità dell’utenza di settore.
L'Inail, in base a quanto previsto dal comma 2 dell’art. 6 del d.lgs. 17/2010 (ex comma 2 dell’art. 7 del d.p.r. 459/96), conduce attività di accertamento tecnico in supporto all'autorità italiana preposta alla sorveglianza del mercato (Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali). In particolare, all'intero del Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici di Inail è istituita la sezione tecnico scientifica accertamenti tecnici, che coordina a livello nazionale le attività di valutazione della conformità di macchine, impianti, apparecchi e prodotti ai requisiti di sicurezza prescritti dalle disposizioni legislative di recepimento delle direttive di prodotto applicabili.
La banca dati che Inail ha negli anni composto per gestire le informazioni relative a detta attività di accertamento tecnico rappresenta una sintesi di tutte le informazioni su cui si fonda il processo di sorveglianza del mercato e costituisce, pertanto, un insostituibile strumento di analisi e monitoraggio, offrendo indirizzi e supporto a tutti i soggetti coinvolti, a vario titolo, nella filiera (organi preposti alla vigilanza nei luoghi di lavoro, fabbricanti, datori di lavoro, ecc.).
Il 9° Rapporto, previsto dall'art. 3 del decreto direttoriale prot. 11972 del 15 dicembre 2004, costituisce la sintesi organizzata dei dati contenuti nell'archivio informatico di Inail: partendo dalle segnalazioni di presunta non conformità di organi di vigilanza, Inail, magistratura, altri stati membri, ecc., viene ricostruito il meccanismo che, attivando un percorso di confronto tra le autorità e i fabbricanti, punta a garantire, nel rispetto delle prescrizioni della Direttiva Macchine, livelli minimi di sicurezza per i lavoratori. A valle di questo contraddittorio tra i soggetti preposti all'attività di sorveglianza e i fabbricanti, infatti, sono stati realizzati, condividendo strategie e soluzioni a breve e lungo termine, interventi migliorativi sia sul parco macchine già immesso sul mercato, sia sulle nuove produzioni, a dimostrazione della possibilità di superare la logica controllato/controllore/sanzione per giungere alla più efficace collaborazione tra le diverse parti interessate, nell'ottica di un incremento continuo dei livelli di sicurezza per gli operatori delle macchine e, più in generale, dei lavoratori.
Il documento prevede:
- un primo capitolo in cui viene offerta una panoramica dell’attività di sorveglianza, che parte dai dati riguardanti le segnalazioni di presunta non conformità (soggetti segnalanti e motivi di segnalazione), per passare poi all'analisi delle risultanze finora definite dall'autorità e a un esame più specifico in base al paese di origine del fabbricante e alla procedura di valutazione della conformità adottata;
- un secondo capitolo che ripropone l’intero percorso di sorveglianza, trattato per ciascuna regione, analizzando il numero delle segnalazioni pervenute con l’esplicitazione della tipologia di macchina e del motivo da cui origina la segnalazione e le corrispondenti risultanze ad oggi definite;
- un terzo capitolo dedicato alle singole tipologie di macchina, che analizza le risultanze definite per ciascuna tipologia e approfondisce l’esame dei requisiti di sicurezza risultati non conformi o resi conformi.
Il Rapporto si inserisce nell'ambito dell’attività di ricerca sul “knowledge management delle tecnologie di sicurezza” come elemento di avvio di un processo che, partendo dalla rilevazione delle criticità emerse sulle macchine in uso, possa arrivare alla definizione di linee di indirizzo per le attività di valutazione della conformità e verifica e all'identificazione di soluzioni tecniche innovative, in grado di assicurare livelli di sicurezza crescenti degli ambienti di lavoro. L’interpretazione dei dati emersi nel Rapporto, infatti, può costituire, se adeguatamente indirizzata, uno strumento di supporto sia all'attività di verifica e controllo condotta dall'Inail, dagli organi di vigilanza territoriale e dai soggetti abilitati, sia al processo di continuo miglioramento che vede impegnati i fabbricanti.
Il 9° Rapporto Inail, in conclusione, con obiettivi e finalità immutate, fornisce analisi e informazioni per il monitoraggio e l’ottimizzazione dell’azione di sorveglianza del mercato al servizio dei soggetti che a vario titolo (costruttori, utilizzatori, distributori, soggetti istituzionali e non) sono in essa coinvolti, oltre a contenuti di indirizzo, per sviluppare nuove linee di ricerca e prodotti di supporto all'individuazione delle soluzioni adeguate per il complesso dell’utenza di settore.
_______________
Introduzione
1° Capitolo Quadro generale delle segnalazioni di presunta non conformità e risultanze degli accertamenti tecnici
1.1 Segnalazioni di presunta non conformità
1.2 Motivo delle segnalazioni di presunta non conformità
1.3 Risultanze degli accertamenti tecnici
1.3.1 I dati complessivi
1.3.2 I dati per gruppi di requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute (RES)
1.4 Costruttori per area di provenienza
1.5 Sorveglianza del Mercato per le macchine in allegato IV
1.6 Classificazione dei RES in gruppi
2° Capitolo Analisi delle segnalazioni di presunta non conformità e delle risultanze degli accertamenti tecnici per Regione
2.1 Panoramica dell’attività di sorveglianza per regione
2.2 Analisi dettagliata per singola regione
3° Capitolo Analisi delle risultanze degli accertamenti tecnici per tipologia di macchina
3.1 Panoramica dell’attività di sorveglianza per tipologia di macchina
3.2 Analisi dettagliata per tipologia di macchina
Fonte: INAIL
- Pubblicato: 18 Ottobre 2017
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CEM4 Riduzione della Stima del rischio
Rel. 4.8.9
Dalla Versione CEM4 4.8.9 di Ottobre 2017 è modificato il Report di Valutazione del rischio RESS/Pericoli per l’inserimento del valore numerico/grafico della riduzione del rischio in riferimento alle matrici di stima del metodo ibrido ISO/TR 14121-2:2012 p. 6.5 (Fig. 1) confrontato tra la stima del rischio iniziale e finale/residuo (Fig. 2).

Fig. 1 - Finestra matrici di calcolo


Fig. 2 - Valore numerico/grafico della riduzione del rischio
Tale valore inserito alla fine del report, darà un’evidenza immediata della riduzione effettuata (Fig. 3).

Fig. 3 - Valore visualizzato in calce al Report VR
Alert di controllo
Prima della stampa/anteprima/esportazione del report di analisi è inserito un alert a seguito dei seguenti controlli:
1. il valore numerico della stima finale non deve essere superiore a quello iniziale;
2. a parità di valore numerico la gravità selezionata nella stima finale non deve essere superiore a quella iniziale.
Vedi Fig. 4

Fig. 4 - Possibili alert
Gli avvisi, saranno, comunque, ignorabili dall'utente che potrà decidere se proseguire ugualmente.
Nella finestra degli avvisi o in un'altra finestra collegata saranno inseriti i RESS/pericoli coinvolti e le schede si analisi coinvolte.
Gli avvisi non compaiono nei seguenti casi:
a. non sono verificati i punti 1, 2;
b. le due valutazioni danno lo stesso risultato ed hanno la stessa gravità;
c. una delle due valutazioni (iniziale o finale) non è stata valorizzata.
Seguiranno altre info.
Certifico Srl - Perugia IT
www.cem4.eu
info@certifico.com
800 14 47 46
075 599 73 63 - 075 599 7343
- Pubblicato: 09 Settembre 2017
- Visite: 5475
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Guide to application of the Machinery Directive 2006/42/EC
Edition 2.1 - July 2017
(Update of 2nd Edition)
Directive 2006/42/EC is a revised version of the Machinery Directive, the first version of which was adopted in 1989. The new Machinery Directive has been applicable since 29th December 2009. The Directive has the dual aim of harmonising the health and safety requirements applicable to machinery on the basis of a high level of protection of health and safety, while ensuring the free circulation of machinery on the EU market. The revised Machinery Directive does not introduce radical changes compared with the previous versions. It clarifies and consolidates the provisions of the Directive with the aim of improving its practical application.
While the revised Machinery Directive was being discussed by the Council and the European Parliament, the Commission agreed to prepare a new Guide to its application. The purpose of the Guide is to provide explanations of the concepts and requirements of Directive 2006/42/EC in order to ensure uniform interpretation and application throughout the EU. The Guide also provides information about other related EU legislation. It is addressed to all of the parties involved in applying the Machinery Directive, including machinery manufacturers, importers and distributors, Notified Bodies, standardisers, occupational health and safety and consumer protection agencies and officials of the relevant national administrations and market surveillance authorities. It may also be of interest to lawyers and to students of EU law in the fields of the internal market, occupational health and safety and consumer protection.
It should be stressed that only the Machinery Directive and the texts implementing its provisions into national law are legally binding.
The Guide is published on the Commission’s Website EUROPA in English. This updated Edition 2.1 is intended to be a living document, edited and updated with new guidance once approved by the Machinery Working Group. It will be made available in other EU languages, but only the English version will be checked by the Commission. Therefore, in case of doubt, the English version should be taken as the reference.
The Guide can be downloaded and is presented in a printable format. The text of the Directive is presented in boxed red italic type - the comments follow in black type.
The Guide has been prepared with the help of an Editorial Group2 and this Update of the 2nd Edition has been carried out by an external consultant and the Commission, assisted by some of the members of the Editorial Group. The Commission4 wishes to warmly thank the members of the Editorial Group both for the huge amount of work they have carried out as well as for the efficient, constructive and cooperative spirit in which the drafts have been prepared. In parallel to the work of the Editorial Group, a Machinery Core Group established by Orgalime, including representatives of the main sectors of machinery manufacturing, has provided invaluable input from the industry. The drafts prepared by the Editorial Group have been submitted to the Member States and stakeholders for comments. The Commission would also like to thank all those who have made comments. We have tried to take them into account as far as possible.
European Commission 2017
Correlati
Guida all'applicazione della Direttiva "macchine" 2006/42/CE - Ed. 2010
- Pubblicato: 24 Luglio 2017
- Visite: 11104
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EN ISO 12100 e ISO/TR 14121-2: Esempio applicazione Valutazione del rischio
Il Documento illustra, con un esempio pratico, il “metodo di procedere” alla VR Direttiva macchine in accordo con l'Appendice A dell'ISO/TR 14121-2 e la EN ISO 12100.
Il presente Documento, estratto da EN ISO 12100 e ISO/TR 14121-2 mette in evidenza l'applicazione congiunta delle due norme, l'esempio riportato nell'Appendice A dell’ISO/TR 14121-2 è analizzato anche in CEM4 con l’elaborazione del Report parallelo all'esempio della norma.
Con il Documento "ISO/TR 14121-2 Metodi per la Valutazione del Rischio", si è trattato il contesto del Rapporto Tecnico ISO, nel documento allegato si tratta l'applicazione pratica (Appendice A), con sviluppo parallelo del Report VR di CEM4.
Sono allegati:
01. Un Guida pratica di applicazione congiunta delle 2 norme
02. Modulo Identificazione pericoli
03. Modulo Valutazione del Rischio
04. Esempio della ISO/TR 14121-1 applicato in CEM4
05. File CEM esempio
I Documenti dovrebbero essere letti nello stesso contesto.
Certifico Srl Rev. 00 2017
Il Documento completo
- Pubblicato: 19 Maggio 2017
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CEM4: I nuovi Report 2017
New Standard Risk Assessment EN ISO 12100
Dalla Versione 4.8.0 di CEM4 (18 Novembre 2016), oltre al metodo classico di Valutazione dei Rischi "VRQ" implementato sin dalla Versione 3 di CEM4 (2004), è presente il nuovo metodo "EN ISO 12100" (2017) con 2 nuovi Report VR (allegati):
1. Analisi dei Rischi (AR)
2. Conformità RESS (CR)
Il metodo di Valutazione dei Rischi preferito da utilizzare e' a libera scelta dell’Utente, il metodo classico di valutazione dei Rischi "VRQ" non ha subito nessuna variazione ed è quello che consigliano al momento.
Allegati esempi i Modelli di Report AR /CR
Certifico Srl - IT Rev. 1.0 2017
Guida breve CEM4 EN ISO 12100
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- Pubblicato: 17 Gennaio 2017
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