Pubblicato in News
Decisione di esecuzione (UE) 2019/1766
Decisione di esecuzione (UE) 2019/1766 della Commissione del 23 ottobre 2019 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/436 per quanto riguarda la norma armonizzata EN ISO 19085-3:2017 per foratrici e fresatrici a controllo numerico
GU L 270/94 del 24.10.2019
Entrata in vigore: 24.10.2019
Maggiori Info
- Pubblicato: 24 Ottobre 2019
- Visite: 6174
Pubblicato in News
Orgalim Contribution to the Guide of Interpretation to the Machinery Directive 2006/42/EC
Settembre 2019
L'attuale direttiva macchine 2006/42/CE, allegato I, sezione 1.7.4. non specifica se le istruzioni debbano essere rese disponibili in formato cartaceo o elettronico. Tuttavia, la Guida di interpretazione della direttiva macchine (edizione luglio 2017) afferma che l'operatore economico ha la possibilità di fornirli in un archivio elettronico, ma senza fornire ulteriori chiarimenti.
In questo documento, Orgalim vorrebbe suggerire alcuni chiarimenti alle spiegazioni fornite nella guida all'interpretazione, fornire esempi pratici sui diversi formati in cui le istruzioni possono essere fornite e giustificare i vantaggi di ciascuno dei mezzi alternativi di fornire istruzioni. Infine, vorremmo presentare un nuovo testo da inserire nella prossima revisione della guida.
In linea con l'opinione espressa dalle altre parti interessate nell'ultima riunione del gruppo di lavoro sui macchinari, Orgalim ritiene che gli operatori economici necessitino di un approccio flessibile su questo tema poiché una soluzione unica per tutte non funziona e la possibilità di fornire istruzioni in formato digitale inoltre il modulo cartaceo offre molte opportunità in termini di usabilità per tutte le parti coinvolte.
Quando si immettono macchine sul mercato, le informazioni e in particolare le istruzioni fornite dall'operatore economico sull'uso sicuro delle macchine possono assumere varie forme. In effetti, nella maggior parte dei casi, la macchina viene consegnata a un cliente finale o ad un datore di lavoro che mette in servizio la macchina e la utilizza da sola o, in alternativa, rende la macchina disponibile ai propri dipendenti per svolgere il proprio lavoro.
Un punto importante è che all'operatore economico dovrebbe essere offerta la flessibilità di decidere insieme alla persona successiva nella catena del valore quale forma di istruzioni soddisfa meglio le sue esigenze. Questa flessibilità dovrebbe essere estesa lungo l'intera catena del valore.
... continua in allegato
Fonte: Orgalim
Vedi Documento
- Pubblicato: 14 Ottobre 2019
- Visite: 6438
Pubblicato in News
Dispositivo Uomo Presente sedile Carrelli elevatori
Note legislative e normative relative alla necessità o meno del "Dispositivo Uomo Presente" installato (o da installare) nei carrelli elevatori (interruttore/sensore sedile) che abiliti il movimento solo se il conducente è a bordo. (Documento completo allegato)
La Direttiva macchine 2006/42/CE, legislazione di riferimento, prevede all'Allegato I RESS 3.3.2 che "qualsiasi spostamento comandato di una macchina semovente con conducente trasportato deve essere possibile soltanto se il conducente si trova al posto di comando", e non menziona espressamente la soluzione tecnica di "un dispositivo ad uomo presente", quale interruttore/sensore sul sedile.
La soluzione tecnica andrà ricercata nelle norme tecniche armonizzate (Presunzione di conformità) altre norme e guide interpretative UE/INAIL/altro nel concetto di “Buona tecnica/stato dell’arte”.
Il dispositivo, se installato, non deve essere bypassabile ed i circuiti di controllo devono essere conformi almeno alla categoria 1 della EN ISO 13849-1:2008 (Vedi Guida DM e UNI EN 1175-1:2010 Requisiti generali per carrelli alimentati a batteria)
Oltre agli aspetti legislativi (generici DM) e di norme, l'installazione dovrà essere prevista anche in funzione della Valutazione del rischio.
A. Estratto Legislativo
Direttiva Macchine 2006/42/CE
Allegato I
...
3. Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro adibite al sollevamento, al trasporto o all'immagazzinamento di carichi.
...
3.3.2. Avviamento/spostamento
Qualsiasi spostamento comandato di una macchina semovente con conducente trasportato deve essere possibile soltanto se il conducente si trova al posto di comando.
______
B. Guida ufficiale DM
Guide to application of the machinery directive 2006/42/EC
...
§304 Controllo dei movimenti di marcia da parte di un conducente a bordo
Il requisito di cui al primo paragrafo della sezione 3.3.2 deriva dal fatto che è necessario il movimento sicuro di marcia di macchine semoventi con conducente a bordo il conducente deve avere il controllo permanente.
Non deve essere possibile iniziare i movimenti di marcia della macchina se il conducente non è a bordo ai comandi (alla guida) e non deve essere possibile per i macchinari di continuare a muoversi se il conducente lascia la posizione di guida.
Il requisito di cui al primo paragrafo della sezione 3.3.2 può essere considerato come adempiuto se:
1. i dispositivi di controllo sono del tipo a tenuta durante la marcia, e tornano in folle quando rilasciati (arrestano/impediscono i movimenti del macchinario).
2. i dispositivi per il controllo dei movimenti di marcia della macchina non sono facilmente accessibili dall'esterno della cabina di guida.
Se queste due condizioni non sono soddisfatte, devono essere prese altre misure per impedire il movimento se il conducente non è ai comandi.
Tali misure possono includere, ad esempio:
- installazione di un dispositivo di abilitazione come un sensore sul bracciolo a supporto del controllo del dispositivi, un sensore di posizione nel sedile o un interruttore del sedile.
Tali dispositivi devono essere scelti e progettati per evitare che nascano di altri rischi e per evitare l'attivazione da vibrazioni del macchinario o movimenti prevedibili del conducente durante la guida.
I dispositivi e la loro integrazione nel sistema di controllo deve avere un livello di prestazione adeguato RESS 1.2.1 (EN ISO 13849-1)
...
Vedi Documento
- Pubblicato: 25 Settembre 2019
- Visite: 7072
Pubblicato in News
Centraline oleodinamiche | Marcatura CE
ID 9045 | 05.09.2019
La Marcatura CE delle centraline oleodinamiche coinvolge diverse Direttive di prodotto, la cui applicazione crea spesso dubbi sulla corretta procedura da seguire.
Il presente documento si pone lo scopo di chiarire come analizzare il proprio prodotto al fine di applicare correttamente le seguenti Direttive:
- Direttiva 2006/42/CE Macchine
- Direttiva 2014/68/UE PED
- Direttiva 2014/34/UE ATEX
- Direttiva 2000/14/CE OND
- Direttiva 2011/65/CE RoHS
Per raggiungere lo scopo prefissato vengono, dove necessario, riportati i pareri del CETOP (Comité Européen des Transmissions Oléohydrauliques et Pneumatiques).
Le centraline oleodinamiche hanno moltissime applicazioni e varianti. Le caratteristiche tecnico/progettuali di ogni centralina oleodinamica possono comportare l’applicazione o meno delle Direttive citate nel presente documento.
Utilizzare le indicazioni riportate nel presente documento come linea guida per l’analisi del proprio prodotto.
ATTENZIONE! Analizzare sempre quali Direttive applicare in base alle caratteristiche tecnico/progettuali della propria centralina oleodinamica.
Per la Direttiva 2006/42/CE Macchine (che è sempre applicabile) valutare se "macchina" o "quasi-macchina".
Per la Direttiva 2014/68/UE PED, se applicabile, valutare quale modulo per la certificazione applicare in funzione di PSxV (Vedi anche Nota 1)
....
Vedi Documento
- Pubblicato: 09 Settembre 2019
- Visite: 11544
Pubblicato in News
ISO/FDIS 13857:2019 | Distanze sicurezza macchinario
Agosto 2019
In pubblicazione la ISO 13857:2019 (alla data FDIS), "Sicurezza del macchinario - Distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone pericolose con gli arti superiori e inferiori", una delle norme di tipo B armonizzate per la Direttiva macchine 2006/42/CE, disponibile estratto.
ISO/FDIS 13857:2019
Safety of machinery - Safety distances to prevent hazard zones being reached by upper and lower limbs
(Revision of ISO 13857:2008)
Novità:
Rispetto alla norma ISO 13857: 2008-06, sono state apportate le seguenti modifiche:
a) adattamento del concetto di basso rischio per conformarsi alla norma ISO 12100:2010;
b) aggiunto chiarimento relativo al fatto che le aperture di 180 mm nella struttura di protezione consentono l'accesso completo al corpo;
c) integrazione dei requisiti per il dispositivo di protezione in caso di rischio prevedibile;
d) Revisione redazionale.
Disponibile Estratto in Allegato
Fonte: ISO
Download Estratto
Download Focus ISO/FDIS 13857:2019 EN/IT
- Pubblicato: 16 Agosto 2019
- Visite: 13010