Pubblicato in Norme Armonizzate Direttiva macchine

Norme armonizzate Direttiva macchine Maggio 2016
13 Maggio 2016
Comunicazione della Commissione nell'mbito dell’applicazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Comunicazione 2016/C 173/01 del 13 Maggio 2016
Entrano in regime di armonizzazione EN ISO 13849-1:2015, EN ISO 13850:2015, EN ISO 14120:2015
Prime pubblicazioni rilevanti:
EN ISO 13849-1:2015 Sicurezza del macchinario - Parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza - Parte 1: Principi generali per la progettazione (ISO 13849- 1:2015)
EN ISO 13850:2015 Sicurezza del macchinario - Funzione di arresto di emergenza - Principi di progettazione (ISO 13850:2015) (Entra in vigore 31.05.2016)
EN ISO 14120:2015 Sicurezza del macchinario - Ripari - Requisiti generali per la progettazione e la costruzione di ripari fissi e mobili (ISO 14120:2015) (Entra in vigore 31.05.2016)
EN ISO 14123-1:2015 Sicurezza del macchinario - Riduzione dei rischi per la salute derivanti da sostanze pericolose emesse dalle macchine - Parte 1: Principi e specifiche per fabbricanti di macchine (ISO 14123-1:2015) (Entra in vigore 31.05.2016)
EN ISO 14123-2:2015 Sicurezza del macchinario - Riduzione dei rischi per la salute derivanti da sostanze pericolose emesse dalle macchine - Parte 2: Metodologia per la definizione delle procedure di verifica (ISO 14123-2:2015)
EN 1539:2015 Essiccatoi e forni nei quali si sviluppano sostanze infiammabili - Requisiti di sicurezza
EN 1570-1:2011+A1:2014 Requisiti di sicurezza per piattaforme elevabili - Parte 1: Piattaforme elevabili fino a due livelli fissi di sbarco (Entra in vigore 13.05.2016)
EN 1808:2015 Requisiti di sicurezza per le piattaforme sospese a livelli variabili - Progettazione strutturale, criteri di stabilità, costruzione - Esami e prove (Entra in vigore 13.05.2016)
EN 1870-17:2012+A1:2015 Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Seghe circolari - Parte 17: Troncatrici manuali a taglio orizzontale con una sola unità di taglio (seghe radiali manuali) (Entra in vigore 13.05.2016)
EN ISO 3266:2010/A1:2015
EN ISO 3691-6:2015 Carrelli industriali - Requisiti di sicurezza e verifiche - Parte 6: Carrelli trasportatori per carichi e persone (ISO 3691-6:2013)
EN ISO 4254-1:2015 Macchine agricole - Sicurezza - Parte 1: Requisiti generali (ISO 4254-1:2013)
EN 12779:2015 Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Sistemi fissi di estrazione di trucioli e polveri - Requisiti di sicurezza (Entra in vigore 31.05.2016)
EN 13020:2015 Macchine per il trattamento della superficie stradale - Requisiti di sicurezza (Entra in vigore 31.05.2016)
EN 14973:2015 Nastri trasportatori per utilizzo in installazioni sotterranee - Requisiti di sicurezza elettrica e di protezione contro l’infiammabilità (Entra in vigore 31.05.2016)
EN 15503:2009+A2:2015 Macchine da giardinaggio - Soffiatori, aspiratori e aspiratori-soffiatori da giardinaggio - Sicurezza
EN ISO 16089:2015 Macchine utensili - Sicurezza - Rettificatrici fisse (ISO 16089:2015)
EN ISO 28927-8:2009/A1:2015
EN 60335-2-8:2015 Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare — Parte 2: Norme particolari per rasoi, taglia capelli e apparecchi elettrici analoghi IEC 60335-2-8:2012 (Modificata)
EN 60745-2-3:2011/A13:2015
EN 62841-2-14:2015 Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi elettrici per il giardinaggio - Sicurezza - Parte 2-14: Prescrizioni particolari per pialle portatili IEC 62841-2-14:2015 (Modificata)
EN 62841-3-9:2015 Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili, trasportabili ed apparecchi per giardinaggio - Parte 3-9: Requisiti particolari per troncatrici trasportabili IEC 62841-3-9:2014 (Modificata)
EN 62841-3-10:2015 Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi elettrici per il giardinaggio - Sicurezza - Parte 3-10: Prescrizioni particolari per troncatrici trasportabili IEC 62841-3-10:2015 (Modificata)
Il file CEM delle norme armionizzate importabile in cem4
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Allegati:
2016/C 173/01 | [Norme armonizzate Direttiva macchine Maggio 2016] | [EN] | 2013 kB | 2164 Downloads |
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- Pubblicato: 13 Maggio 2016
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Il Poster della Direttiva Macchine 2006/42/CE - CEM4
Tutti gli Obblighi della Direttiva macchine integrati nelle funzioni del Software Certifico Macchine 4 - CEM4.
Come è predisposto il Report principale della scheda di Valutazione dei Rischi in relazione a quanto previsto dalla Direttiva macchine:
- I metodi
- Le norme tipo A
- Le sezioni del Report
- I Dati
Scarica il Poster Direttiva macchine 2006/42/CE - CEM4.
Rev. 2012
Rev. 2016
- Pubblicato: 28 Aprile 2016
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Linee guida per la qualificazione del sistema di manutenzione
ID 2364 | 16.07.2021 / Allegato file CEM importabile CEM4
La norma UNI 11414:2011 fornisce le linee guida per qualificare un sistema di manutenzione attraverso una metodologia completa, strutturata e trasversale.
La norma fornisce le linee guida per qualificare un sistema di manutenzione attraverso una metodologia completa, strutturata e trasversale.
La norma definisce pertanto i requisiti necessari per verificare la conformità del sistema di manutenzione rispetto al contesto in cui opera e in particolare si propone di valutare:
- la coerenza organizzativa del sistema di manutenzione,
- il posizionamento strategico della manutenzione,
- la coerenza delle politiche di manutenzione rispetto alla strategia di manutenzione perseguita,
- il grado di ingegnerizzazione della manutenzione,
- l’osservanza delle normative su sicurezza, salute e tutela ambientale.
La norma tiene inoltre conto delle specificità relative alla natura e alla complessità del sistema di manutenzione soggetto a qualifica. In particolare la norma dettaglia le modalità di esecuzione del processo di qualifica in relazione al fatto che il sistema manutentivo sia:
- interno, o
- esterno.
Documento di approfondimento applicazione norma

UNI 11414:2011 "Manutenzione - Linee guida per la qualificazione del sistema di manutenzione"
Entrata in vigore: 19 maggio 2011
http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/uni-11414-2011.html
Download Testo requisiti pdf
- Pubblicato: 06 Marzo 2016
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Nuova Direttiva PED 2014/68/UE: file CEM
Requisiti della Direttiva PED 2014/68/UE (Allegato I e II), in formato File CEM importabile in CEM4 elaborato sia per le Sezioni "Check list" / "Normativa".
La Nuova Direttiva PED 2014/68/UE è entrata in vigore il 17 Luglio 2014 e abroga la vecchia direttiva 97/23/CE dal 19 Luglio 2016.
Direttiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione).
Allegato I - REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA
Allegato I - TABELLE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ
Sono presenti 2 file che saranno visibili dopo l'importazione in CEM4 nelle rispettive sezioni:
1. Formato "Checklist" (Sezione Check list di CEM4)
2. Formato "Normativa" (Sezione Normativa di CEM4)
Nuova Direttiva PED 2014/68/UE
- Pubblicato: 18 Febbraio 2016
- Visite: 11249
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Radiazioni non ionizzanti emesse da macchine: le norme
Il allegato il File CEM da p.3 a 12 della EN 12198-1
L'applicazione delle norme della serie EN 12198-X e verticali è "Presunzione di Conformità" per il rispetto del RESS All. I della Direttiva Macchine: 1.5.10 Radiazioni
Le norme di riferimento sono le Radiazioni non ionizzanti emesse da macchinari, sono:
EN 12198-1
Valutazione e riduzione dei rischi generati dalle radiazioni emesse dal macchinario - Principi generali
EN 12198-2
Valutazione e riduzione dei rischi generati dalle radiazioni emesse dal macchinario - Procedura di misurazione dell’emissione di radiazione
EN 12198-3
Valutazione e riduzione dei rischi generati dalle radiazioni emesse dal macchinario - Riduzione della radiazione per attenuazione o schermatura
I macchinari alimentati da corrente elettrica oppure contenenti sorgenti di radiazioni possono emettere radiazioni o generare campi elettrici e/o magnetici.
I campi e le emissioni di radiazioni variano in frequenza e in grandezza.
La Direttiva europea "Macchine" richiede certe precauzioni al fine di evitare o di ridurre i rischi causati dalla emissione di radiazioni da una macchina. La macchine deve essere progettata e costruita in modo tale che qualsiasi emissione di radiazioni da parte della macchina sia limitata a quanto necessario al suo funzionamento e i suoi effetti sulle persone esposte siano nulli o ridotti a proporzioni non pericolose (EN ISO 12100).
La norma riguarda l'emissione di radiazioni dai macchinari. La presente norma europea fornisce consigli ai fabbricanti sulla costruzione di macchinari sicuri, nel caso in cui manchino norme pertinenti di tipo C.
L'emissione di radiazioni può essere funzionale per la lavorazione oppure può essere indesiderata.
I problemi legati alla compatibilità elettromagnetica non sono affrontati nella presente norma.
La presente norma europea è destinata a fornire consigli ai gruppi che elaborano norme di tipo C su come identificare i campi o le emissioni di radiazioni), su come determinare la loro significatività e intensità, su come valutare i rischi possibili e su quali mezzi possono essere utilizzati per evitare o per ridurre le emissioni di radiazioni.
I consigli dovrebbero essere elaborati in norme di tipo C per le classi specifiche di macchine sotto forma di requisiti valutabili.
La presente norma riguarda l'emissione di tutti i tipi di radiazione elettromagnetica non ionizzante.
Le radiazioni ionizzanti possono essere trattate in altri documenti o in revisioni future.
La presente norma non tratta l'emissione di radiazioni laser.
1. Classificazione delle radiazioni in base alla frequenza e alla lunghezza d'onda
Ai fini della presente norma, la classificazione delle radiazioni in base alla frequenza e alla lunghezza d'onda o energia è fornita nel prospetto seguente.

Principi
Nota
Gli intervalli sopra specificati relativi alla frequenza e alla lunghezza d'onda delle radiazioni possono essere diversi in altri documenti riguardanti le radiazioni.
Caratteristiche delle emissioni di radiazioni
Le emissioni di radiazioni possono inoltre essere caratterizzate dalla loro intensità, durata, frequenza, distribuzione spaziale e spettrale, per esempio:
- onda continua;
- modulata, a impulsi;
- a banda larga (copre varie frequenze);
- con spettro continuo o discreto (spettro a righe);
- caratteristiche geometriche;
- coerente, non coerente;
- polarizzazione.
2. Misure di protezione per l'eliminazione o la riduzione dei rischi dovuti all'emissione di radiazioni
I requisiti seguenti devono essere soddisfatti congiuntamente.
- Nell'area di lavorazione, l'emissione di radiazioni funzionale deve essere stabilita al livello più basso sufficiente per il funzionamento corretto della macchina durante le diverse fasi del suo utilizzo;
- nelle altre aree, l'emissione di radiazioni indesiderata deve essere eliminata o ridotta ad una proporzione tale che gli effetti a carico delle persone esposte siano nulli oppure limitati a proporzioni non pericolose.
Riguardo a questi requisiti, il fabbricante deve adottare le misure di protezione appropriate.
Se non sono sufficienti e in funzione della categoria di emissione di radiazioni assegnata alla macchina, può rivelarsi necessario che l'utilizzatore della macchina adotti misure di protezione supplementari. Il fabbricante deve fornire le informazioni necessarie agli utilizzatori della macchina.
3. Classificazione radiazioni
Categoria 0
Non sono necessarie misure speciali di protezione.
Categoria 1
Il fabbricante deve specificare, nelle informazioni per l'utilizzo, le misure di protezione appropriate che devono essere prese, considerando le caratteristiche tecniche della macchina e le informazioni sui livelli di emissione di radiazioni rimanenti in diverse aree attorno alla macchina.
Categoria 2
Le misure di protezione sono necessarie. L'individuazione di quali misure di protezione siano necessarie dipende dal livello di emissione, da come è impiegata la macchina e da altri fattori. Devono essere fornite informazioni sui pericoli, sui rischi e sugli effetti secondari.
L'addestramento può essere necessario.
Quando una norma di tipo C per tipi o gruppi particolari di macchine è in fase di elaborazione, essa deve includere le misure di protezione necessarie.
Nota
Indipendentemente dalla categoria della macchina, per alcuni individui, per esempio persone iper-fotosensibili o coloro che portano apparecchi elettrici o ferromagnetici impiantati, può rivelarsi necessario adottare misure di protezione supplementari.
4. Marcature
Le macchine rientranti nelle categorie 1 e 2 devono essere marcate.
La marcatura consiste in:
- un segnale di sicurezza che rappresenta il tipo di emissione di radiazione (campo magnetico, elettromagnetico, radiazione ottica).
- Il numero di categoria (categoria 1 o categoria 2).
- Il numero della presente norma: EN 12198.
Le figure 1, 2 e 3 mostrano esempi di marcatura.

segue in allegato
Fonte UNI
http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/uni-en-12198-1-2009.html
- Pubblicato: 07 Febbraio 2016
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Guida identificazione argani e paranchi non conformi alla Direttiva macchine
Scopo di questo documento è individuare quali argani e paranchi motorizzati soddisfano i requisiti della Direttiva Macchine 2006/42/CE; sono esclusi i prodotti la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta.
Argani e paranchi motorizzati possono essere macchine o quasi-macchine come definite dalla Direttiva Macchine 2006/42/CE.
Il presente documento intende fornire una guida che spiega le caratteristiche principali di macchine o di quasi-macchine, e criteri minimi che cosa devono essere soddisfatti per essere conformi alla Direttiva Macchine 2006/42/CE.
L'allegato I della presente guida sintetizza le informazioni fornite nel presente documento.
La check list di cui all'allegato I tratta in forma sintetica le non conformità di argani e paranchi motorizzati per quanto riguarda la marcatura, dichiarazione del prodotto e le istruzioni secondo la Direttiva applicabile:
- Direttiva Macchine 2006/42/CE;
e le norme armonizzate di prodotto:
- EN 14492-1:2006 + A1:2009 Apparecchi di sollevamento - Argani e paranchi motorizzati - Parte 1: motorizzato argani;
- EN 14492-2:2006 + A1:2009 Apparecchi di sollevamento - Argani e paranchi motorizzati - Parte 1: Potenza paranchi motorizzati.
Inoltre, argani e paranchi motorizzati devono soddisfare i requisiti di altre Direttive europee se del caso, ad esempio:
- Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE e rifusione 2014/35/UE;
- Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE e rifusione 2014/30/UE;
e/o ulteriori norme armonizzate applicabili (riferimenti normativi delle norme di prodotto).
Questa guida riguarda solo i contenuti e gli obblighi della Direttiva Macchine 2006/42/CE e le norme europee EN 14492-1 e EN 14492-2 per quanto riguarda argani e paranchi.
FEM 2015
- Pubblicato: 13 Gennaio 2016
- Visite: 7221
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Position Paper Transmission Parts Machinery Directive 2006/42/EC Eurotrans
Position paper regarding: The Classifying of Gears, Gearboxes, Geared Motors, Transmission Elements and Transmission Chains according to the EU Machinery Directive 2006/42/EC.
Preliminary remarks The comments below are intended to provide the industry with a guide as to how gears, gearboxes, geared motors, transmission elements and transmission chains could be incorporated.
In order to identify criteria for incorporation, the legal requirements are analyzed and reference is made to publications by the Commission.
EUROTRANS
- Pubblicato: 03 Gennaio 2016
- Visite: 7318
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Classificazione di accessori utilizzati per il sollevamento dei carichi: esempi
Direttiva 2006/42/CE: Classificazione attrezzature utilizzate per il sollevamento di carichi con macchine per il sollevamento
Questa classificazione è stata approvata dal "Gruppo di lavoro macchine" come base per una coerente applicazione del termine "accessorio di sollevamento" come definito nella Articolo 2(d)*, della Direttiva Macchine 2006/42/CE.
Il documento fornisce esempi di attrezzature che sono considerate accessori di sollevamento e altri esempi di attrezzature utilizzate per il sollevamento di carichi che non sono considerate accessori di sollevamento.
Aggiornamento: Giugno 2012
Commissione europea
(*)Direttiva macchine 2006/42/CE Articolo 2 d) "accessori di sollevamento":
componenti o attrezzature non collegate alle macchine per il sollevamento, che consentono la presa del carico, disposti tra la macchina e il carico oppure sul carico stesso, oppure destinati a divenire parte integrante del carico e ad essere immessi sul mercato separatamente. Anche le imbracature e le loro componenti sono considerate accessori di sollevamento.
- Pubblicato: 15 Dicembre 2015
- Visite: 11202
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8° Rapporto INAIL Direttiva macchine
8° Rapporto sull'attività di Sorveglianza del Mercato ai sensi del D.Lgs. 17/2010 per i prodotti rientranti nel campo di applicazione della Direttiva Macchine
Disponibile il testo dell'8° Rapporto sull'attività di sorveglianza del mercato ai sensi del D.Lgs. 17/2010 (Decreto di attuazione Direttiva macchine 2006/42/CE) per i prodotti rientranti nel campo di applicazione della Direttiva Macchine, realizzato da Inail - Settore ricerca certificazione e verifica, Dipartimento tecnologie di sicurezza (Dts) e Dipartimento certificazione e conformità di prodotti ed impianti (Dcc).
I dati riportati di seguito rappresentano un’analisi del totale delle segnalazioni di presunta non conformità pervenute al Ministero dello Sviluppo Economico al 31 maggio 2015.
Complessivamente sono state registrate 3436 segnalazioni, con una ormai consolidata preponderanza del contributo delle ASL all'attivazione del processo; rispetto al trend crescente registrato a partire dal 2006, nell'ultimo biennio si nota una flessione delle segnalazioni pervenute.
Nell'ultimo biennio, infatti, il numero delle segnalazioni pervenute risulta pari a 195/anno, in riduzione sia rispetto agli anni 2010-2013 (323 segnalazioni/anno) che al biennio 2008-2010 (256 segnalazioni/anno).
Si precisa che nelle successive analisi sono presi a riferimento i dati rilevati nei precedenti Rapporti e precisamente per il 4° Rapporto i dati al 30 giugno 2006, per il 5° Rapporto i dati al 30 giugno 2008, per il 6° Rapporto i dati al 30 ottobre 2010, per il 7° i dati al 30 giugno 2013 e per il presente quelli al 31 maggio 2015.
1° Capitolo Quadro generale delle segnalazioni di presunta non conformità e risultanze degli accertamenti tecnici
1.1 Segnalazioni di presunta non conformità
1.2 Motivo della segnalazione di presunta non conformità
1.3 Risultanze degli accertamenti tecnici
1.3.1 I dati complessivi
1.3.2 I dati per gruppi di requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute (RES)
1.4 Costruttori per area di provenienza
1.5 Sorveglianza del Mercato per le macchine in allegato IV
1.6 Classificazione dei RES in gruppi
2° Capitolo Analisi delle segnalazioni di presunta non conformità e delle risultanze degli accertamenti tecnici per Regione
2.1 Panoramica dell’attività di sorveglianza per regione
2.2 Analisi dettagliata per singola regione
3° Capitolo Analisi delle risultanze degli accertamenti tecnici per tipologia di macchine
3.1 Panoramica dell’attività di sorveglianza per tipologia di macchina
3.2 Analisi dettagliata per tipologia di macchina
La presentazione dell’attività di Sorveglianza del Mercato, cui INAIL partecipa quale organo tecnico del Ministero dello Sviluppo Economico, in base al comma 2 dell’art. 6 del D.Lgs. 17/2010 (ex comma 2 dell’art. 7 del DPR 459/96), rappresenta un momento di analisi dell’intero processo della Sorveglianza, dal quale emerge la sempre maggiore sinergia tra i Soggetti Istituzionali impegnati nel controllo della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza (RES) delle macchine e nell’attività di prevenzione infortuni, anche in relazione al comma 4 dell’art. 70 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ed al punto 3.1.4 dell’allegato II al D.M. 11 aprile 2011.
Tale cooperazione, realizzata in stretta e concreta armonizzazione con le Regioni (attraverso i suoi organismi di vigilanza territoriale competenti per la prevenzione e la sicurezza) e le Direzioni Territoriali del Lavoro, testimonia dell’imprescindibile correlazione tra vigilanza, verifica, accertamento e attività di controllo su macchine dello stesso “tipo” in uso in differenti ambienti, attraverso un circolo virtuoso che vede verifica e vigilanza come motori dell’attività di accertamento della conformità, da un lato, e strumento di monitoraggio dell’avvenuto adeguamento dall’altro.
Nello specifico, l’azione preventiva di Sorveglianza del Mercato condotta su tutte le macchine marcate CE, non differenziando il D.Lgs. 17/2010 tra 98/37/CE e 2006/42/CE, anche se attivata per la direttiva 98/37/CE, in relazione agli obblighi imposti dall’art. 70 del D.Lgs. 81/08, consente in modo indotto una puntuale azione di sorveglianza preventiva anche sulle macchine di nuova produzione immesse e da immettere sul mercato in conformità alla 2006/42/CE, in linea con il principio ispiratore della Sorveglianza del Mercato che per natura è rivolta alla produzione e non al singolo esemplare.
INAIL 2015
- Pubblicato: 12 Dicembre 2015
- Visite: 7080
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EN ISO 13849-1 Amendment 1 2015
Preview IFA 2015
Almost ten years after it was first published in revised form as EN ISO 13849-1, Safety of machinery - Safety-related parts of control systems - Part 1: General principles for design, the first amendment of this standard is expected to appear by the end of 2015 in a consolidated version.
Since the amendment was intended primarily to improve clarity and ease of application, it contains only a few significant changes.
A number of detail improvements and additions have however been made that are apparent in the standard's practical application.
These include consideration of the probability of occurrence of a hazardous event during determining of the required performance level (PLr), a new simplified method for determining the PL of the output part of the safety-related part of the control system (SRP/CS1) and a proposed method for dealing with the requirements concerning SRESW (safety-related embedded software) when standard components are used.
This paper describes the essential changes. Where the text of the amendment needs interpretation, it provides recommenda-tions.
Fonte: IFA
- Pubblicato: 19 Novembre 2015
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Pubblicato in File CEM

EN 16590-1:2014 Safety-related parts of control systems SRP/CS Tractors and machinery for agriculture and forestry
Tractors and machinery for agriculture and forestry - Safety-related parts of control systems - Part 1: General principles for design and development (ISO 25119-1:2010 modified).
File CEM importable CEM4
This part of EN 16590 is a type-B1 standard as stated in EN ISO 12100.
For machines which are covered by the scope of a machine specific type-C standard and which have been designed and built according to the provisions of that standard, the provisions of that type-C standard take precedence over the provisions of this type B standard.
This part of EN 16590 sets out general principles for the design and development of safety-related parts of control systems (SRP/CS) on tractors used in agriculture and forestry and on self-propelled ride-on machines and mounted, semi-mounted and trailed machines used in agriculture. lt can also be applied to municipal equipment (e.g. street-sweeping machines). lt specifies the characteristics and categories required of SRP/CS for carrying out their safety functions.
This part of EN 16590 is applicable to the safety-related parts of electrical/electronic/programmable electronic systems (E/E/PES), as these relate to mechatronic systems. lt does not specify which safety functions, categories or performance levels are to be used for particular machines.
Machine specific standards (type-C standards) can identify performance levels and/or categories or they should be determined by the manufacturer of the machine based on risk assessment.
lt is not applicable to non-E/E/PES systems (e.g. hydraulic, mechanic or pneumatic).
This document has been prepared by Technical Committee CEN/TC 1 44 "Tractors and machinery for agriculture an d forestry", the secretariat of which is help by AFNOR.
This European Standard shall be given the status of a national standard, either by publication of an identical text or by endorsement, at the latest by October 2014, and conflicting national standards shall be withdrawn at the latest by October 2014.
Annnex ZA (informative)
Relations hip between this European Standard and the Essential Requirements of E U Machinery Directive 2006/42/EC
This European Standard has been prepared under a mandate given to CEN by the European Commission and the European Free T rade Association to previde a means of conforming to Essential Requirements of the New Approach Machinery Directive 2006/42/EC.
Once this standard is cited in the Official Journal of the European Union under that Directive and has been implemented as a national standard in at least one Member State, compliànce with the normative clauses of this standard confers, within the limits of the scope of this standard, a presumption of conformity with the relevant Essential Requirements 1.2.1 and 1.7 of Annex l of that Directive and associated EFTA regulations.
License Certifico Srl 2016
Il Performance Level SRP/CS di E/E/PES di trattori e macchine agricole e forestali: AgPL
File CEM disclaimer
- Pubblicato: 11 Maggio 2016
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Guideline CE-Declaration
Crane systems connected in Buildings or free standing supporting structures
Consideration Following cases are considered as examples (open list):
Case 1: Crane runway

- Crane runway (according to CPR)
- Bridge- and Gantry Crane (according to 2006/42/EC)
Case 2: Monorail System

- Monorail (according to 2006/42/EC)
Case 3: Free standing supporting structure of a crane

Free standing supporting structures of cranes apply to the Machinery Directive 2006/42/EC, in case:
- They are not incorporated in a permanent manner in the construction works
- They do not have load-bearing function in relation to the structure (e.g. building)
FEM 2014
- Pubblicato: 12 Aprile 2016
- Visite: 7048
Pubblicato in File CEM

Nuova Direttiva ATEX 2014/34/UE: file CEM
Requisiti della Direttiva ATEX 2014/34/UE (Allegato I e II), in formato File CEM importabile in CEM4 elaborato sia per le Sezioni "Check list" / "Normativa".
La Nuova Direttiva ATEX 2014/34/UE è entrata in vigore il 30 Marzo 2014 e abroga la vecchia Direttiva 94/9/CE dal 20 Aprile 2016.
Direttiva 2014/34/UE del Parlamento Europeo e de Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione)
Allegato I - CRITERI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI GRUPPI DI APPARECCHI IN CATEGORIE
Allegato II - REQUISITI ESSENZIALI IN MATERIA DI SALUTE E DI SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE E LA COSTRUZIONE DI APPARECCHI E SISTEMI DI PROTEZIONE DESTINATI AD ESSERE UTILIZZATI IN ATMOSFERA POTENZIALMENTE ESPLOSIVA
Sono presenti 2 file che saranno visibili dopo l'importazione in CEM4 nelle rispettive sezioni:
1. Formato "Checklist" (Sezione Check list di CEM4)
2. Formato "Normativa" (Sezione Normativa di CEM4)
Nuova Direttiva ATEX Prodotti 2014/34/UE
- Pubblicato: 22 Febbraio 2016
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Certifico Macchine 4:
Update norme 6.0 Febbraio 2016
File di Aggiornamento Normativo 6.0 Febbraio 2016
Con l’aggiornamento Update normativo, è possibile aggiornare il Database di CEM4 con richiamo dei dati delle norme utilizzate nella gestione della Valutazione dei Rischi relative ad ogni RESS in “Presunzione di Conformità”.
Eventuali modifiche alle norme riportate nei documenti interessati, sia dovute a personalizzazioni Utente o precedenti l’importazione del file Update norme CEM, saranno "congelate" alle norme preesistenti.
Importando il file Update norme CEM, saranno aggiornate le norme di riferimento (titoli ed eventuale descrizione) sottostanti ad ogni RESS.
Maggiori informazioni
Download file CEM Update norme CEM4 Rev. 6.0 Febbraio 2016
Changelog:
Compatibilità: CEM4 Rel. 4.7.3
RESS 1.1.6 - EN ISO 15536-1
RESS 1.1.7 - EN ISO 14738
RESS 1.4 - Sostituita in tutti i punti la EN 953 con la EN ISO 14120
RESS 1.5.7 - EN 1127-2 (Norma tipo A)
RESS 1.5.9 - EN 30326-1, EN ISO 20643
- Pubblicato: 09 Febbraio 2016
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Pubblicato in Norme Armonizzate Direttiva macchine

Norme armonizzate Direttiva macchine Gennaio 2016
15 Gennaio 2016
Comunicazione della Commissione nell'mbito dell’applicazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Comunicazione 2016/C 014/01 del 15 Gennaio 2016
- Pubblicato: 15 Gennaio 2016
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Modifica sostanziale di macchine
Il 9 aprile 2015 il Ministero federale tedesco per il lavoro e gli affari sociali ha reso nota una nuova versione del documento interpretativo dedicato al tema della modifica sostanziale di macchine.
Con la revisione il documento - che aiuta a stabilire in quali casi una modifica sia da considerarsi sostanziale - è stato adeguato alla nuova legge sulla sicurezza dei prodotti (Produktsicherheitsgesetz o ProdSG) e alle più recenti nozioni in materia di valutazione del rischio.
Sulla scia dell'inserimento, all'interno della ProdSG, delle definizioni di "messa a disposizione sul mercato" e "immissione sul mercato" riprese dal regolamento (CE) n. 765/2008, è venuta meno l'espressione "prodotto sostanzialmente modificato". Anche a fronte di questa novità la questione di fondo rimane tuttavia immutata: anche secondo la nuova ProdSG, infatti, un prodotto usato che, rispetto al suo stato originario, abbia subito delle modifiche sostanziali va considerato come un prodotto nuovo.
Non è data alcuna modifica sostanziale laddove il rischio supplementare ovvero il rischio maggiorato risultante dalla modifica possa essere adeguatamente ridotto ai minimi termini mediante un semplice dispositivo di protezione. Una novità consiste nel fatto che tra i dispositivi di protezione semplici non figurano più soltanto i ripari semplici bensì anche, in determinate circostanze, i ripari mobili.
È stato altresì chiarito che l'installazione di ripari unicamente finalizzati ad accrescere il livello di sicurezza non rappresenta una modifica sostanziale.
Fonte: KAN
www.kan.de
Direttiva macchine 2006/42/CE
- Pubblicato: 04 Gennaio 2016
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CEM4 Rel. 4.7.3: Le nuove Dichiarazioni CE di Conformità 2014/2016
Nuova funzione e Report in lingua IT/EN/FR/ES/DE/altre
Dalla Versione di CEM4 Rel. 4.7.3 è stata sviluppata la nuova funzione di gestione delle Dichiarazioni CE di Conformità in lingua, con i nuovi riferimenti per le Direttive aggiuntive a quella principale per la Direttiva macchine 2006/42/CE:
New LV - In vigore dal 18.04.2014 - Termine abrogazione Direttiva sostituita 20.04.2016
Direttiva 2014/35/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione.
New EMC In vigore dal 18.04.2014 - Termine abrogazione Direttiva sostituita 20.04.2016
Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica.
New ATEX - In vigore dal 30.03.2014 - Termine abrogazione Direttiva sostituita 20.04.2016
Direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.
New PED - In vigore dal 17.07.2014 - Termine abrogazione Direttiva sostituita 19.07.2016
Direttiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione.
Con la nuova funzione, può essere redatta una o più Dichiarazioni CE di Conformità per ogni macchina in lingua IT/EN/FR/ES/DE/altre.
- Pubblicato: 28 Dicembre 2015
- Visite: 20953
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Breve guida all’identificazione dei carrelli industriali non conformi
Marcatura macchina, documentazione, Istruzioni
I carrelli industriali immessi per la prima volta sul mercato UE devono essere conformi alla legislazione UE in vigore e soddisfare tutti i requisiti ambientali e di sicurezza validi.
I macchinari che non soddisfano tali requisiti risultano non conformi e non è consentito immetterli sul mercato UE.
Queste linee guida sono state redatte allo scopo di aiutare a distinguere facilmente tra macchinari conformi e non conformi.
Esse contengono i criteri di base che possono essere verificati anche in assenza di conoscenze profonde e informazioni tecniche.
Quindi, questo opuscolo non intende essere esauriente, ma è stato redatto come strumento di “primo avvertimento”.
Tuttavia, se uno o più elementi non sono in linea con i criteri, allora è probabile che siate in presenza di apparecchiature non conformi.
L’importazione nell’UE di carrelli industriali non conformi, così come la vendita e l’utilizzo degli stessi, è un problema serio per l’industria europea dei carrelli industriali. Essa è fonte di concorrenza sleale e compromette la capacità dei fornitori in buona fede di investire nei progetti di R&S.
A sua volta ciò va a minacciare la competitività dell’industria europea dei carrelli industriali e i posti di lavoro da essa offerti.
Con le macchine non conformi, che spesso non sono in linea con le normative ambientali previste dall’UE, esiste una maggiore probabilità che si verifichino incidenti.
Il Gruppo di Prodotto Carrelli Industriali FEM, in qualità di ente riconosciuto che rappresenta e promuove i produttori europei di carrelli industriali nonché tutte le industrie correlate, si rivolge alle autorità responsabili e alle parti interessate affinché collaborino per eliminare dall’UE i carrelli industriali non conformi.
FEM
- Pubblicato: 14 Dicembre 2015
- Visite: 6655
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Racking & shelving systems and the european machinery directive
Typical racking & shelving situations
a. Hand loaded static racking and shelving operated by a freely traveling truck is not a machine according to the Directive.
b. Static racking served by a narrow aisle truck that is not connected to the racking is not a machine according to the Directive.
c. Racking in which the unit loads are moved by gravity and which is served by hand or by a freely travelling truck is not a machine according to the Directive.
d. Mobile racking and shelving that is not power driven and that is hand loaded or served by a freely traveling truck is not a machine according to the Directive.
e. Static drive-in shuttle-operated racking is part of a machine.
f. Static racking and shelving that is served by a stacker crane which is laterally (and sometimes also vertically) supported by the racking or shelving is part of a machine. g. Power driven mobile racking and shelving is a machine according to the Directive.
FEM 2011
- Pubblicato: 02 Dicembre 2015
- Visite: 6884
Pubblicato in File CEM

EN ISO 14159 Requisiti relativi all'igiene per la progettazione del macchinario
File CEM importabile in Certifico macchine 4
La norma specifica i requisiti relativi all igiene delle macchine e fornisce le informazioni per l uso previsto che devono essere fornite dal fabbricante.
E' applicabile a tutti i tipi di macchine ed alle attrezzature associate utilizzate in applicazioni in cui possono verificarsi rischi di igiene per il consumatore del prodotto.
La norma non tratta i requisiti relativi all'uscita incontrollata di agenti microbiologici dalla macchina.
La norma EN ISO 14159:2008 è armonizzata per la Direttiva macchine ed è Presunzione di Conformità al RESS 2.1 Macchine alimentari e Macchine per prodotti cosmetici e farmaceutici (Annex ZB)
http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/uni-en-iso-14159-2008.html
- Pubblicato: 18 Ottobre 2015
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