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cem4 | News

ISO/TR 22100-1:2021 Guida applicazione norme tecniche

ISO/TR 22100-1:2021 Guida applicazione norme tecniche

ID 12729 | 02.02.2021 / Documento di sintesi allegato

Documento di analisi per l’individuazione e l’applicazione delle norme tecniche armonizzate per la Direttiva 2006/42/CE di tipo A, tipo B, tipo C.

La ISO/TR 22100-1:2021 è stata scritta per assistere il progettista/fabbricante di macchine e relativi componenti nella comprensione e nell'uso dei diversi tipi di norme di sicurezza ISO.

Il rapporto presenta i diversi tipi di documenti e spiega la struttura delle norme relative la sicurezza delle macchine di tipo A, tipo B e tipo C.

Questo documento può essere utile anche ai comitati che si occupano della redazione delle norme. Tuttavia, non fornisce le specifiche del contenuto generale che dovrebbe essere incluso nelle diverse norme di sicurezza delle macchine.

La ISO/TR 22100-1:2021  include una rappresentazione grafica di molte norme relative la sicurezza delle macchine per aiutare a migliorare la comprensione delle interazioni e dei collegamenti tra questi documenti.

ISO/TR 22100-1:2021 “Safety of machinery — Relationship with ISO 12100 — Part 1: How ISO 12100 relates to type-B and type-C standards”

Data di pubblicazione: Gennaio 2021

Comitato Tecnico: ISO/TC 199 Safety of machinery

Maggiori Informazioni

  • Pubblicato: 03 Febbraio 2021
  • Visite: 10725

Machinery Directive & Harmonised Standards Ed. 7.0 2020

Machinery Directive & Harmonised Standards

Ed. 7.0 December 2020

Directive 2006/42/EC (*) of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 95/16/EC (recast) with last communication references of harmonized standards (**) which have been generated by the HAS (Harmonised Standards) database. Directive 2006/42/EC is a revised version of the Machinery Directive, the first version of which was adopted in 1989. 

The Directive has the dual aim of harmonising the health and safety requirements applicable to machinery on the basis of a high level of protection of health and safety, while ensuring the free circulation of machinery on the EU market. 

The machinery sector is an important part of the engineering industry and is one of the industrial mainstays of the Community economy. Machinery can be described as "an assembly, fitted with or intended to be fitted with a drive system other than directly applied human or animal effort, consisting of linked parts or components, at least one of which moves, and which are joined together for a specific application". 

European Commission Enterprice and Industry 

(*) Amendment: Directive 2009/127/EC of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 amending Directive 2006/42/EC with regard to machinery for pesticide application. 

(**) Harmonised standards 21.12.2020

Since 1 December 2018 the references of harmonised standards are published in, and withdrawn from the Official Journal of the European Union by means of 'Commission implementing decisions'.

The references published under Directive 2006/42/EC on Machinery are found in the Commission communication published in OJ C 092 of 9 March 2018 and in the Commission Implementing Decision (EU) 2019/436 of 18 March 2019 (OJ L 75, 19 March 2019), in the Commission implementing Decision (EU) 2019/1766 of 23 October 2019 (OJ L L 270/94 del 24 October 2019) and in the Commission implementing Decision (EU) 2019/1863 of 6 November 2019 (OJ L 286/25 07 November 2019) listed below. They need to be read together, taking into account that the decision modifies some references published in the Communication.

- Commission implementing Decision (EU) 2020/480 of 1 April 2020 amending Implementing Decision (EU) 2019/436 on harmonised standards for machinery drafted in support of Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council (OJ L 102/6 02 April 2020)

- Commission implementing Decision (EU) 2019/1863 of 6 November 2019 amending and correcting Implementing Decision (EU) 2019/436 as regards the withdrawal of references of harmonised standards for machinery from the Official Journal of the European Union (OJ L 286/25 07 November 2019)

- Commission implementing Decision (EU) 2019/1766 of 23 October 2019 amending Implementing Decision (EU) 2019/436 as regards harmonised standard EN ISO 19085- 3:2017 for numerically controlled boring and routing machines (OJ L L 270/94 del 24 October 2019)

- Commission Implementing Decision (EU) 2019/436 of 18 March 2019 on the harmonised standards for machinery drafted in support of Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council C/2019/1932 - OJ L 75, 19 March 2019, p. 108–119

Commission communication 2018 in the framework of the implementation of the Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 95/16/EC (recast) - OJ C 092 of 9 March 2018

_______

Ed: 7.0
Date: December 2020
Operating Systems: iOS/Android 
Publication Date: 21/12/2020
Author: Dr. Eng. Marco Maccarelli 
Publisher: Certifico s.r.l.

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  • Pubblicato: 21 Dicembre 2020
  • Visite: 15599

ISO TR 14121-2: Metodi per l'analisi del rischio

ISO/TR 14121-2: Metodi per l'analisi del rischio

ID 1242 | 26.10.2020 Edizione 3.0 2020 / Documento completo allegato o Acquisto singolo in Store

3a Edizione 2020 del focus sul Rapporto Tecnico ISO/TR 14121-2:2012 UNI 2013) (Analisi e Stima) che congiuntamente alla norma tecnica armonizzata EN ISO 12100:2010 (UNI 2010) (Valutazione) sono gli standards di riferimento per la Valutazione dei rischi previsti dalla Direttiva macchine 2006/42/CE sui RESS dell'All. I

Il presente Focus interpreta il processo di valutazione dei Rischi sulle macchine in riferimento alle due norme ed in particolare al Rapporto Tecnico ISO/TR 14121-2.

Il rapporto ISO/TR 14121-2 è una guida pratica per tutte le persone coinvolte nella progettazione, installazione e modifica del macchinario in tutte le sue fasi di vita. 
In particolare esso descrive i metodi diversi e gli strumenti da utilizzare al fine di analizzare il rischio in tutte le fasi di processo.
La scelta del metodo o dello strumento dipende dal settore, dall'azienda o dalle preferenze di chi effettua la valutazione del rischio.
Il rapporto ISO/TR14121-2 prende in esame esclusivamente la prima parte di valutazione del rischio, cioè quella di analisi.

L'Edizione 2020 approfondisce quanto previsto dal Rapporto Tecnico ISO/TR 14121-2.

Uso di matrici di stima del rischio M = (P,D)

E' sconsigliato per la Valutazione del Rischio (Stima) di un determinato rischio l'utilizzo di metodi a matrici del rischio generiche/soggettive non conformi a stardard tecnici, una matrice generica, es M = (3 x 3) con Indici di rischio anche loro stessi quantitativi, potrebbe non essere adeguata a dare un'indicazione corretta e ponderata, in termini numerici, del livello di rischio e sua riduzione. Infatti la costruzione di tali matrici può non essere strutturata ed esaustiva a stimare il rischio pesato con tutti gli elementi descrittori del rischio (es Evitabilità E), in quanto lo stesso è generalmente soggettivo. Attenersi a Metodi di stima riportati nella ISO/TR 14121-2 per la Valutazione dei rischi di macchine.

Excursus
...

I metodi per l’identificazione dei pericoli sono molti e di diversa tipologia, di solito i più seguiti sono di due tipi:

Approccio dall’alto al basso: con l’aiuto delle CHECK-LIST di controllo è possibile partire da un danno che si potrebbe verificare (Es: taglio, schiacciamento ecc.) e procedere fino all’individuazione del pericolo.

Approccio dal basso all’alto: inizia con l’analisi di tutti i pericoli e la considerazione di tutti i possibili sviluppi negativi di una situazione pericolosa fino alla generazione del danno.

...

Probabilità che si verifichi un danno

Nota Vedere punto 5.5.2.3 della ISO 12100:2010.

Tutti gli approcci alla stima del rischio dovrebbero prevedere la stima della probabilità che si verifichi un danno, considerando:

a) l'esposizione della(e) persona(e) al pericolo (vedere punto 5.5.2.3.1 della ISO 12100:201O);
b) la probabilità che si verifichi un evento pericoloso (vedere punto 5.5.2.3.2 della ISO 12100:201O); e
c) le possibilità tecniche e umane per evitare o limitare il danno (vedere punto 5.5.2.3.3 della ISO 12100:2010).

Esiste una situazione pericolosa quando una o più persone sono esposte a un pericolo. Un danno si verifica a seguito di un evento pericoloso come illustrato nella figura 2.

Quando si stima la probabilità di un danno, dovrebbero essere considerati anche gli aspetti pertinenti descritti al punto 5.5.3 della ISO 12100:2010 

Figura 2 Condizioni in cui si verifica il danno

...

Metodi di stima del rischio

Strumento ibrido

Esistono strumenti ibridi o metodi per la stima del rischio che combinano due degli approcci sopra descritti. Si tratta generalmente di grafici del rischio che contengono al loro interno matrici o sistemi di punteggio per uno degli elementi del rischio. Anche gli approcci qualitativi possono contenere certi elementi di quantificazione, per esempio l'indicazione di gamme di frequenza per le probabilità o le esposizioni. Per esempio qualcosa di "probabile" può essere espresso come a frequenza annuale, mentre un'esposizione "alta" può essere definita come a frequenza oraria.

Un esempio di uno strumento ibrido o di un metodo per la stima del rischio e indicato al punto 6.5.2.

Esempio di uno strumento ibrido o di un metodo per la stima del rischio

Il metodo di stima del rischio quantifica i parametri qualitativi. Si tratta di un metodo ibrido di punteggio numerico e matrice del rischio.

Dovrebbe essere utilizzato il modulo riprodotto a pagina 18 insieme alle seguenti indicazioni.

Pre-stima del rischio

Barrando questa casella, si indica che si tratta della prima stima del rischio. Questa valutazione e eseguita nella fase teorica, quando sono disponibili solo specifiche e disegni di massima. In questa fase non sono disponibili disegni dettagliati. La valutazione serve ad assumere decisioni sui sistemi principali di una macchina, per esempio, la catena cinematica meccanica o i servoazionamenti, la saldatura ad aria calda o a ultrasuoni, un riparo mobile o una barriera luminosa.

Stima intermedia del rischio

La casella della stima intermedia del rischio e barrata per tutte le stime del rischio intermedie eseguite durante lo sviluppo della macchina. In questa fase sono considerate due serie di pericoli. Le misure di protezione/riduzione del rischio indicate nella fase di pre-stima del rischio sono applicate e valutate nuovamente in questa fase. Il progetto della macchina cambia durante lo sviluppo. Le valutazioni del rischio necessitano di accompagnare le revisioni successive del progetto. In questa fase sono trattati nuovi pericoli.

Stima finale del rischio

Questa casella è barrata al momento della stima finale del rischio. La valutazione finale è eseguita sulle misure di protezione/riduzione del rischio attuate. In questa fase non dovrebbe essere rilevato nessun nuovo pericolo. Tuttavia, quando si identifica un nuovo pericolo durante la valutazione delle misure di protezione/riduzione del rischio attuate, anche il nuovo pericolo deve essere stimato è ponderato in questa fase. Se il pericolo richiede l'adozione di una misura di protezione/riduzione del rischio, e necessario che la valutazione finale sia ripetuta per quella misura di protezione/riduzione del rischio.

Numero di riferimento (N° rif.)

Il numero di riferimento, o numero di serie, e utilizzato per assegnare a ogni pericolo identificato un numero a scopo di riferimento.

Numero del tipo di pericolo (N° tipo)

Il numero del tipo, il tipo di pericolo o il numero del gruppo e utilizzato per classificare i pericoli. I numeri fanno riferimento a quelli indicati per il tipo o il gruppo secondo il prospetto B.1 della ISO 12100:2010.

Pericolo

Descrivere il pericolo. Il numero del tipo identifica il tipo o il gruppo del pericolo. Indicare l'origine del tipo o del gruppo del pericolo. Per esempio, se si tratta di un pericolo di schiacciamento, questo e indicato con "1" nella colonna del n. tipo e con "schiacciamento" nella colonna del pericolo.

Lo stesso pericolo può richiedere stime diverse in considerazione delle diverse situazioni e dei diversi eventi pericolosi.

Gravità, Se

"Se" è la gravità del danno possibile, come esito del pericolo identificato. La gravità è valutata come segue:

1 graffi, lividi che possono essere curati con misure di pronto soccorso, o simili;

2 graffi, lividi e tagli più gravi, che richiedono attenzione medica da parte di professionisti;

3 lesioni generalmente irreversibili, con lieve difficoltà a proseguire l'attività lavorativa dopo la ripresa;

4 lesioni irreversibili che rendono molto difficile, o impossibile, la prosecuzione dell'attività lavorativa dopo la ripresa.

Frequenza, Fr

Fr è l'intervallo medio tra la frequenza di esposizione e la sua durata. La frequenza è valutata come segue:

2 intervallo tra le esposizioni maggiore di un anno;

3 intervallo tra le esposizioni maggiore di due settimane ma minore o uguale a un anno;

4 intervallo tra le esposizioni maggiore di un giorno ma minore o uguale a due settimane;

5 intervallo tra le esposizioni maggiore di un'ora ma minore o uguale a un giorno; quando la durata e minore di 10 min, i valori suddetti possono essere ridotti al livello successivo;

5 intervallo minore o uguale a un'ora - questo valore non è da ridurre in nessun momento.

Probabilità, Pr

Pr è la probabilità che si verifichi un evento pericoloso. Si consideri, per esempio, il comportamento umano, l'affidabilità dei componenti, la casistica degli infortuni e la natura del componente o del sistema (per esempio un coltello e sempre tagliente, un tubo di scarico combusti e sempre caldo, l'elettricità e per sua natura pericolosa), per determinare il livello di probabilità. La probabilità e valutata come segue.

1 Trascurabile: per esempio, quel tipo di componente non e mai soggetto a un guasto tale da generare un evento pericoloso. Nessuna possibilità di errore umano.

2 Raramente: per esempio, e improbabile che quel tipo di componente sia soggetto a un guasto tale da generare un evento pericoloso. L'errore umano e improbabile.

3 Possibile: per esempio, quel tipo di componente può essere soggetto a un guasto tale da generare un evento pericoloso. L'errore umano e possibile.

4 Probabile: per esempio, e probabile che quel tipo di componente sia soggetto a un guasto tale da generare un evento pericoloso. L'errore umano e probabile.

5 Molto alto: per esempio, quel tipo di componente non e costruito per quell'applicazione. Esso e così soggetto a un guasto tale da generare un evento pericoloso. Il comportamento umano e tale da rendere molto alta la probabilità di errore.

Evitabilità, Av

Av è la possibilità di evitare o di limitare il danno. Si consideri, per esempio, se la macchina debba essere utilizzata da personale competente o non competente, quanto rapidamente una situazione pericolosa possa generare un danno e la conoscenza del rischio attraverso l'informazione generale, l'osservazione diretta o tramite segnali di avvertimento, per potere determinare il livello di evitabilità. L'evitabilità è valutata come segue:

1 Probabile: per esempio, e probabile che il contatto con parti in movimento dietro un riparo interbloccato sia evitato nella maggior parte dei casi se si verifica un guasto dell'interblocco e il movimento prosegue.

2 Possibile: per esempio, e possibile evitare il pericolo di intrappolamento quando la velocita e bassa e c'è uno spazio sufficiente o altrimenti e facile evitare le parti mobili del macchinario.

5 Impossibile: per esempio, è impossibile evitare l'improvvisa comparsa di un raggio laser potente o nel caso di un'esplosione.

Classe, Cl

Cl è la classe. Fr, Pr e Av sono i fattori che costituiscono la probabilità che si verifichi un danno come descritto nel punto 5.5.2.3 della ISO 12100:2010. Ognuno dei tre fattori dovrebbe essere stimato in modo indipendente. Per ognuno dei fattori dovrebbe essere utilizzato il presupposto peggiore credibile. Fr, Pre Av sono riuniti in Cl. Cl è la somma di Fr, Pr e Av, cioè Cl = Fr + Pr + Av.

Stima del rischio

Per la stima del rischio si utilizza la matrice al centro della parte superiore del modulo riprodotto alla pagina successiva.

Quando la gravità, "Se", incrocia la classe, Cl, nell'area nera, il rischio è alto. Quando la gravità, "Se", incrocia la classe, Cl, nell'area grigia, il rischio è medio. Quando la gravità, "Se", incrocia la classe, Cl, nell'area rimanente, il rischio è ridotto.

Dettagli

Lo scenario di infortunio dovrebbe essere descritto qui. Inserire il numero di riferimento del pericolo del particolare pericolo nella colonna a sinistra e descrive lo scenario di infortunio a destra. Se si utilizzano foto, lo si può indicare qui.


...

Fonte: UNI ISO/TR 14121-2:2013 

Certifico Srl - IT | Rev. 3.0 2020 
©Copia autorizzata Abbonati

Maggiori Info e acquisto Documento

Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
3.0 26.10.2020 Estratto UNI ISO/TR 14121-2:2013  Certifico Srl
1.0 2017 1. Ampliamento della capitolo relativo alla valutazione del rischio;
2. Differenza tra analisi delle lesioni fisiche e danni alla salute;
3. Dettagli aggiuntivi sui metodi di stima del rischio;
4. Dettagli aggiuntivi sui metodi di riduzione del rischio.
Certifico Srl
0.0 2015 --- Certifico Srl

Collegati

  • Pubblicato: 12 Novembre 2020
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Impact assessment study on the revision of Directive 2006/42/EC

Impact assessment study on the revision of Directive 2006/42/EC on machinery  

EC, June 2020

The scope of the study is to assess the impacts of the different policy options identified in view of choosing the most cost-effective policy option that ensures a high level of health and safety. The geographic scope of this study was the 2019 composition of the European Union (i.e. including the UK) and the EEA as a whole.3 It also examined relevant existing laws and initiatives at international level, especially in significant market such as the US, Japan, South Korea and China, as well as how international standards contribute to the competitiveness of the European machinery sector.

The issues to be addressed, identified by the REFIT evaluation, were:

- The need for specific improvements and simplification in the Directive’s provisions in order to ensure its effectiveness going forward;
- The need to carry out further analysis concerning the Directive’s fitness for the Internet of Things, Artificial Intelligence, new generation of autonomous robots and cybersecurity; and
- The need for a clear and stable legal framework that positively contributes to the development of the (digital) single market for the economic operators, in order to manage their economic activities more effectively and improve their competitiveness on global markets.

These three main issues were further developed and targeted to the concrete aspects that were identified as needs to a revision. These aspects fed into the development of the policy options to assess, described in more detail in this report. They included:

- Addressing new challenges and risks posed by technological developments in digitisation;
- Addressing in detail the problems identified during the evaluation of the Machinery

Directive, with a concrete focus on the following aspects:

- A missing alignment of the Machinery Directive to the New Legislative Framework (NLF);
- Adapting the scope and definitions, in particular with regards to the list of lowvoltage products excluded and the definition of Partly Completed Machinery, as well as the threshold speed of slow-speed lifts and the relationship with the Pressure Equipment Directive;
- Adapting the requirements for fully enclosed carrier or hold-to-run control with regards to slow-speed lifts; and
- Allowing digital formats for documentation.
- Modifying Annex IV on high-risk machinery and their conformity assessment with internal checks; and
- Conversion of the Directive into a Regulation.

Throughout the assessment study, other aspects were raised by stakeholders that could be considered for a revision. These have also been summarised in the report. However, a more in-depth assessment of those aspects may be conducted in the future, if needed.

As specified in the Terms of Reference, this report presents the main results of the fieldwork and analysis conducted. Following the format outlined in the Toolbox 12 under the Better Regulation Guidelines, the report is divided into the following chapters:

1. Chapter 2 – What is the problem and why is it a problem?
2. Chapter 3 – Why should the EU act?
3. Chapter 4 – What should be achieved?
4. Chapter 5 – What are the various options to achieve the objectives?
5. Chapter 6 – What are the impacts of the different policy options and who will be affected?
6. Chapter 7 – How do the options compare?
7. Chapter 8 – Preferred policy options
8. Chapter 9 – How would actual impacts be monitored and evaluated?
9. Annexes

In order to understand the aspects assessed in this report, the following section provides an overview of the machinery market, including trends in digitalisation, a description of two main aspects with regards to the scope, the list of low-voltage products and slow-speed lifts, as well as the role that harmonised standards play in the application of the Directive.

The Directive 2006/42/EC on Machinery is the core legislation regulating products of the mechanical engineering industries. It was adopted on 17 May 2006 and implemented in 2009. The Directive was the result of a comprehensive revision of previous legislation dating back to the first Directive 89/392/EEC, which was reviewed in 1991 and 1993, and the second Directive 98/37/EC.

The general objectives of the 2006 Machinery Directive (MD) are to:

1. Ensure free movement of machinery within the internal market; and
2. Ensure a high level of protection for users and other exposed persons.

With the amendment 2009/127/EC, a third objective was added:

3. Ensure the protection of environment in the context of using machinery for pesticide application.

The MD aims to ensure a high level of protection for workers, final users and other exposed persons by focusing on the safety of machinery itself. In practice, this translates into mandatory Essential Health and Safety Requirements (EHSR), including conformity assessment procedures based on product risk. The detailed technical requirements to comply with the EHSR are not enshrined in the MD but must be applied by the manufacturers via “harmonised standards” or other technical specifications under certain conditions as explained in section 1.2.5.

This kind of approach differs from other pieces of legislation aimed also at increasing health and safety. In fact, these often focus on detailed requirements for persons dealing with specific products at a specific time of the production/consumption process. For instance, this is the case of Directive 2009/104/EC, which lays down specific minimum health and safety requirements for the use of work equipment. In contrast with a regulatory approach, in other areas self-regulation can be found, characterised by the development of voluntary codes of practice or standards developed by the industry, with the industry solely responsible for enforcement.

The objective of this study is limited to the scope and approach of the MD, assessing and developing its ability to deal with new and specific risks, as identified in section 2, in the fulfilment of its goals.

The scope of the MD covers a wide range of products. Machinery is broadly defined as an assembly “of linked parts or components, at least one of which moves”, which is applicable to a great variety of products, from lawnmowers to 3D printers, from powered hand-tools to construction machinery, and from robots to complete automated industrial production lines.

The MD applies across the whole value chain, from the design and manufacturing until the placing on the market of the machinery for consumer and professional use. The machinery manufacturers must take the appropriate measures to eliminate any risk throughout the foreseeable lifetime of the machinery including the phases of transport, assembly, dismantling, disabling and scrapping.

Some products are explicitly excluded from the scope of the MD. This is the case, for instance, for some products that fall under the scope of the Low Voltage Directive (LVD), as listed in Art. 1.2(k) of the MD. In other cases, the MD may apply together with or even alternatively to other pieces of legislation. The issues are whether, and to what extent, the MD overlaps with other pieces of legislation, exceptions create legal uncertainty and whether there are differences in market surveillance and thus distorted competition.

This study was conducted to support the European Commission services in carrying out an impact assessment on a revision of the Directive 2006/42/EC on machinery. The revision of the MD results from the REFIT evaluation2 on the necessity to improve, simplify and adapt the Directive to the needs of the market.

The general objectives of the revision of the Directive are to:

1. Create a level playing field for economic operators and preserve the competitiveness of machinery sector in global digital markets; and
2. Establish a high level of trust in digital innovative technologies for consumers and users.

The specific objectives of the revision are to:

- Ensure the clarity of the scope;
- Align the Directive to the New Legislative Framework (Decision 768/2008);
- Preserve the technology neutral principle allowing the use of innovative technologies as far as safety is ensured;
- Reduce administrative requirements related to documentation; and
- Cover new risks related to digital emerging technologies.

add more in attachment

Fonte: EU

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  • Pubblicato: 25 Gennaio 2021
  • Visite: 9507

Directive 2006/42/EC: Harmonised standards published in the OJ

Directive 2006/42/EC:  Harmonised standards published in the OJ

Update 11 December 2020

Summary of references of harmonised standards published in the Official Journal – Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and amending
Directive 95/16/EC

The summary below consolidates the references of harmonised standards published by the Commission in the Official Journal of the European Union (OJ). It reproduces information already published in the L or C series of the OJ as indicated in columns (2), (5) and/or (7). It contains all references which, when the summary was generated, still provided a presumption of conformity together with references already withdrawn from the OJ.

The Commission services provide this summary for information purposes only. Although they take every possible precaution to ensure that the summary is updated regularly and is correct, errors may occur and the summary may not be complete at a certain point in time. The summary does not as such generate legal effects.

This summary was generated on 11 December 2020

Fonte: EC

Download Harmonised Standard at 11.Dec.2020

Versione IT

Per l'elenco delle norme armonizzate in IT vedasi Norme armonizzate Direttiva macchine 2006/42/CE (DM)

  • Pubblicato: 21 Dicembre 2020
  • Visite: 14938

Norme armonizzate Direttiva BT Novembre 2020

Decisione di esecuzione (UE) 2020/1779 | Norme armonizzate BT Novembre 2020

della Commissione del 27 novembre 2020 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 per quanto riguarda le norme armonizzate per taluni apparecchi d’uso domestico e similare, sistemi di alimentazione a binario elettrificato per apparecchi di illuminazione, apparecchi di illuminazione di emergenza, apparecchi di comando non automatici per installazione elettrica fissa per uso domestico e similare, interruttori automatici, interruttori di prossimità, sorgenti di corrente per apparecchi di saldatura ad arco e apparecchi elettrici di misura, controllo e per utilizzo in laboratorio.

(GU L 399/6  del 30.11.2020)

Entrata in vigore: 30.11.2020

Decisione di esecuzione (UE) 2020/1779

Vedi l'elenco consolidato delle norme tecniche armonizzate BT

  • Pubblicato: 30 Novembre 2020
  • Visite: 14730

Check list EN 60204-1:2018 Testing of the electrical equipment of machines | IFA 2020

Check list EN 60204-1:2018 Testing of the electrical equipment of machines | IFA 2020

2020, IFA

Da IFA una check list sulla norma: EN 60204-1:2018 equipaggiamenti elettrici di macchine (2a - Vedi Ed 2007)

EN 60204-1 (2018), "Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico delle macchine - Requisiti generali" è una norma europea armonizzata (Tipo B) ai sensi della Direttiva Macchine 2006/42/CE e della Direttiva Bassa tensione 2014/35/UE.

Sulla base di questo standard, l'IFA - Istituto per la sicurezza e la salute sul lavoro del DGUV ha elaborato una checklist con l'ausilio del quale l'apparecchiatura elettrica delle macchine può essere testata in una sequenza adeguata. Poiché ogni fase di test fa riferimento alla sezione pertinente dello standard, la checklist è utile anche per gli utenti che non utilizzano lo standard su base giornaliera.

Maggiori Info

  • Pubblicato: 16 Novembre 2020
  • Visite: 17750

Stima del Rischio ISO/TR 14121-2 p. 6.3 Metodo grafico - Esempio e scheda

Stima del Rischio ISO/TR 14121-2 p. 6.3 Metodo grafico - Esempio e scheda

La ISO/TR 14121-2 Sicurezza del macchinario Valutazione del rischio Parte 2: Guida pratica ed esempi di metodi, fornisce una guida pratica per l'esecuzione della valutazione del rischio per il macchinario in conformità alla UNI EN ISO 12100 e descrive diversi metodi e strumenti per ogni fase del processo. Fornisce esempi di differenti misure che possono essere utilizzate per ridurre il rischio ed è destinata ad essere utilizzata per la valutazione del rischio di una estesa varietà di macchinari in termini di complessità e di potenziale di danno.

I suoi utilizzatori previsti sono le persone coinvolte nella progettazione, installazione o modifica del macchinario.

Nel Documento è illustrato uno dei metodi riportati nella ISO/TR 14121-2, il “Metodo grafico” o “Grafico del Rischio” (p. 6.3) con esempio / scheda di valutazione del rischio e processo di riduzione del rischio per una Macchina formatrice a mandrino verticale, in cui 'identificazione dei pericoli è limitata, in questo esempio, alla fase di utilizzo e, in particolare, alla messa a punto e al funzionamento della macchina.

Il grafico del rischio utilizzato in questo esempio è equivalente alla matrice del rischio riportata in seguito.

Excursus

Metodo grafico / Grafico del rischio

Generalità

Il metodo grafico / grafico del rischio è basato su un albero decisionale. 

Ogni nodo del grafico rappresenta un parametro del rischio (gravita, esposizione, probabilità che si verifichi un evento pericoloso, evitabilità) e ogni ramo che si diparte da un nodo rappresenta una classe del parametro (per esempio bassa gravita o alta gravità).

Per ogni situazione pericolosa, dovrebbe essere assegnata una classe ad ogni parametro. Si segue quindi ii percorso sul grafico del rischio a partire dal punto iniziale. Ad ogni giunzione, ii percorso precede lungo un certo ramo in conformità alla classe selezionata. II ramo finale porta al livello o all'indice di rischio associato alla combinazione delle classi (rami) scelte. II risultato finale e una stima del rischio qualificata con termini quali "alto", "medio", "basso", un numero, per esempio, da 1 a 6, o una lettera, per esempio, da A a F.

I grafici del rischio sono utili per illustrare l'entità della riduzione del rischio associata alla misura di protezione/riduzione del rischio e al parametro di rischio che essa influenza.

I grafici del rischio diventano molto complessi e sovraffollati se ci sono più di due rami per più di un parametro del rischio. Per questa ragione, i metodi ibridi tendono a combinare un grafico del rischio con una matrice per uno dei parametri.

Esempio di uno strumento o di un metodo grafico del rischio

Prima che ii rischio sia stimato usando ii grafico del rischio, si dovrebbero descrivere ii pericolo associate, la situazione pericolosa, l'evento pericoloso e ii possibile danno in conformità al punto 5.4 della ISO 12100:2010 (vedere ii modulo vuoto fornito nel prospetto A.1). Quindi si calcola un indice del rischio usando ii grafico del rischio indicate in figura 1, sulla base dei quattro parametri seguenti, corrispondenti ai quattro elementi di rischio come definiti al punto 5.5.2.1 della ISO 12100:2010, ciascuno avente i suoi limiti particolari:

Gravita del danno: S

S1: lesione lieve (solitamente reversibile; esempi: graffi, lacerazioni, livido, leggera ferita che richiede ii pronto soccorso, ecc.) incapace di eseguire lo stesso compito per non più di due giorni;

S2: lesione grave (generalmente irreversibile, compreso ii decesso; esempi: rottura, amputazione o schiacciamento degli arti, fratture, lesioni gravi che richiedono l'applicazione di punti, gravi traumi muscoloscheletrici (MST), ecc. Incapace di eseguire lo stesso compito per più di due giorni.

Frequenza e/o durata dell'esposizione al pericolo: F

F1: da rara ad abbastanza frequente e/o breve durata di esposizione
Due volte o meno per turno di lavoro o meno di 15 min di esposizione cumulativa per turno di lavoro.

F2: da frequente a continua e/o lunga durata di esposizione
Più di due volte per turno di lavoro o più di 15 min di esposizione cumulativa per turno di lavoro.

Probabilità che si verifichi un evento pericoloso: O

O1: bassa (così improbabile da poter presumere che si possa non fare esperienza del suo verificarsi)
Tecnologia matura, collaudata e riconosciuta nell'applicazione di sicurezza, robustezza.

O2: media (probabile che si verifichi talvolta)
Guasto tecnico osservato negli ultimi due anni. Azione umana impropria da parte di una persona ben formata, consapevole del rischio e con più di sei mesi di esperienza nella stazione di lavoro.

O3: alta (probabile che si verifichi con frequenza)
Guasto tecnico osservato regolarmente (ogni sei mesi o meno). Azione umana impropria da parte di una persona non formata, con meno di sei mesi di esperienza nella stazione di lavoro.

Possibilità di evitare o limitare il danno: A

A1: possibile in alcune condizioni:
se parti si muovono a una velocita minore di 0,25 m x s-1 e ii lavoratore esposto ha familiarità con ii rischio  e con l'indicazione di una situazione pericolosa o di un evento imminente; ii lavoratore ha inoltre la capacita di accorgersi della situazione pericolosa ed e in grade di reagire; in presenza di particolari condizioni (temperatura, rumore, ergonomia, ecc.).

A2: impossibile.



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  • Pubblicato: 26 Ottobre 2020
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Regolamento e norme / Consolidato 2024

Formato: pdf
Pagine: +144
Ed.: 3.0 2024
Pubblicato: 09/11/2024
Autore: Ing. Marco Maccarelli
Editore: Certifico s.r.l. 
Lingue: Italiano 
ISBN: 9788898550135

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Regolamento  UE  2023 1230

Regolamento (UE) 2023/1230 / Regolamento macchine

Regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2023 relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio.

(GU n. 165/1 del 29.06.2023)

Entrata in vigore: 19.07.2023

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Direttiva macchine   NTA

ebook Direttiva macchine e norme armonizzate consolidato 2024

Sistemi Operativi: iOS/Android/PDF
Edizione: 25.0
Pubblicato: 16.09.2024
Editore: Certifico s.r.l.
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Guide to application of the Machinery Directive 2006/42/EC

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